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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12327/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12327/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Catania via P. Mascagni n. 40, presso lo studio dell'avv. Francesca Carrabba, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
------------
Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 20 novembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
----------
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 9 novembre 2023 ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto dell'11 ottobre 2023, a mezzo del quale il Tribunale di Catania, in persona del Giudice monocratico, ha liquidato la somma complessiva di euro 158,00, quale onorario per l'attività prestata in favore di ammesso al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato, nel giudizio penale n. 5242/2023 R.G., sì come conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta morte del reo.
Nella specie, il Giudice ha ritenuto di riconoscere, in base ai parametri previsti dal DM
n. 55/2014, la sola fase di studio, escludendo, invece, la liquidazione relativa alla fase decisionale, seppur richiesta.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non hanno curato di costituirsi. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 20 novembre 2024.
Le ragioni dell'impugnato decreto consistono nell'assunto per cui, a fronte dell'attività professionale in concreto svolta dal ricorrente, nonché dallo stesso dimostrata in atti, il
Giudice avrebbe liquidato un importo minore rispetto a quello dovuto;
ciò sia con riferimento alla somma corrispondente alla fase studio, seppur liquidata, sia con riguardo a quella relativa alla fase decisionale, in effetti pretermessa.
Viene nello specifico evidenziata la circostanza per la quale l'avv. avrebbe svolto CP_1 attività difensiva anche con riguardo alla fase decisoria, all'uopo attestata dalla partecipazione all'udienza dell'11 ottobre 2023, ove, dopo aver rilevato, tra le questioni preliminari, la Per_ sopravvenuta morte del sig. ha indi provveduto a concludere nel senso della richiesta di non doversi procedere per sopravvenuta causa di estinzione del reato.
L'assunto è fondato considerato il necessario apprezzamento da parte del giudice, quanto al giudizio di congruità degli onorari richiesti, del tenore letterale dell'art. 13 DM n.
55/2014 il quale, nei giudizi penali c.d. non compiuti, cioè non portati a termine per qualsiasi causa o sopravvenuta estinzione del reato (ovvero qualora il cliente o l'avvocato recedano dal mandato), prescrive al magistrato procedente di tener conto, ai fini della liquidazione,
pagina 2 di 4 dell'attività effettivamente svolta dal professionista fino alla data della pronuncia della sentenza, benché dichiarativa della causa estintiva del reato.
Tanto basta per condividere la posizione del ricorrente, all'uopo liquidando, in aggiunta a quanto già disposto, la somma corrispondente alla fase pretermessa, cioè quella decisionale, così da riconoscere all'avvocato, con specifico riguardo all'attività compiuta in quella fase, un congruo compenso, tale nei valori minimi.
Resta la tabella n. 2 di cui al protocollo concordato con l'Ordine degli Avvocati di
Catania per i processi che si concludono in udienza predibattimentale con attività del difensore, in effetti richiamata dall'avv. , che tuttavia si ritiene non applicabile al caso de CP_1
quo, stante la mancanza, in atti, dello svolgimento, da parte dello stesso, di una qualche attività defensionale più specifica (come la richiesta di oblazione o di riti alternativi, la presentazione di memorie ecc…), sì da integrare, per l'appunto, il presupposto applicativo della stessa.
Rilevato che la censura si appalesa corretta, ne viene che la dovuta applicazione dei minimi tariffari, quanto alla voce di onorario pretermessa, comporta, ai sensi del DM 55/2014, in aggiunta alla già riconosciuta somma di euro 158,00 per la sola fase di studio, la liquidazione della somma di euro 472,66, al netto della riduzione legale di 1/3, per un importo finale di euro 630,66, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12327/2023 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_2 liquida, in riforma del decreto dell'11 ottobre 2023, in favore di , la somma CP_1
di euro 630,66, oltre iva, cpa e spese generali;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_2
processuali, che liquida nella misura di euro 462,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 6 febbraio 2025
pagina 3 di 4 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12327/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Catania via P. Mascagni n. 40, presso lo studio dell'avv. Francesca Carrabba, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
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Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 20 novembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
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pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 9 novembre 2023 ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto dell'11 ottobre 2023, a mezzo del quale il Tribunale di Catania, in persona del Giudice monocratico, ha liquidato la somma complessiva di euro 158,00, quale onorario per l'attività prestata in favore di ammesso al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato, nel giudizio penale n. 5242/2023 R.G., sì come conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta morte del reo.
Nella specie, il Giudice ha ritenuto di riconoscere, in base ai parametri previsti dal DM
n. 55/2014, la sola fase di studio, escludendo, invece, la liquidazione relativa alla fase decisionale, seppur richiesta.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non hanno curato di costituirsi. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 20 novembre 2024.
Le ragioni dell'impugnato decreto consistono nell'assunto per cui, a fronte dell'attività professionale in concreto svolta dal ricorrente, nonché dallo stesso dimostrata in atti, il
Giudice avrebbe liquidato un importo minore rispetto a quello dovuto;
ciò sia con riferimento alla somma corrispondente alla fase studio, seppur liquidata, sia con riguardo a quella relativa alla fase decisionale, in effetti pretermessa.
Viene nello specifico evidenziata la circostanza per la quale l'avv. avrebbe svolto CP_1 attività difensiva anche con riguardo alla fase decisoria, all'uopo attestata dalla partecipazione all'udienza dell'11 ottobre 2023, ove, dopo aver rilevato, tra le questioni preliminari, la Per_ sopravvenuta morte del sig. ha indi provveduto a concludere nel senso della richiesta di non doversi procedere per sopravvenuta causa di estinzione del reato.
L'assunto è fondato considerato il necessario apprezzamento da parte del giudice, quanto al giudizio di congruità degli onorari richiesti, del tenore letterale dell'art. 13 DM n.
55/2014 il quale, nei giudizi penali c.d. non compiuti, cioè non portati a termine per qualsiasi causa o sopravvenuta estinzione del reato (ovvero qualora il cliente o l'avvocato recedano dal mandato), prescrive al magistrato procedente di tener conto, ai fini della liquidazione,
pagina 2 di 4 dell'attività effettivamente svolta dal professionista fino alla data della pronuncia della sentenza, benché dichiarativa della causa estintiva del reato.
Tanto basta per condividere la posizione del ricorrente, all'uopo liquidando, in aggiunta a quanto già disposto, la somma corrispondente alla fase pretermessa, cioè quella decisionale, così da riconoscere all'avvocato, con specifico riguardo all'attività compiuta in quella fase, un congruo compenso, tale nei valori minimi.
Resta la tabella n. 2 di cui al protocollo concordato con l'Ordine degli Avvocati di
Catania per i processi che si concludono in udienza predibattimentale con attività del difensore, in effetti richiamata dall'avv. , che tuttavia si ritiene non applicabile al caso de CP_1
quo, stante la mancanza, in atti, dello svolgimento, da parte dello stesso, di una qualche attività defensionale più specifica (come la richiesta di oblazione o di riti alternativi, la presentazione di memorie ecc…), sì da integrare, per l'appunto, il presupposto applicativo della stessa.
Rilevato che la censura si appalesa corretta, ne viene che la dovuta applicazione dei minimi tariffari, quanto alla voce di onorario pretermessa, comporta, ai sensi del DM 55/2014, in aggiunta alla già riconosciuta somma di euro 158,00 per la sola fase di studio, la liquidazione della somma di euro 472,66, al netto della riduzione legale di 1/3, per un importo finale di euro 630,66, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12327/2023 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_2 liquida, in riforma del decreto dell'11 ottobre 2023, in favore di , la somma CP_1
di euro 630,66, oltre iva, cpa e spese generali;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_2
processuali, che liquida nella misura di euro 462,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 6 febbraio 2025
pagina 3 di 4 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4