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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1211/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1211/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Raimonda Pesci Parte_1
Ferrari e dall'Avv. Pier Francesco Ferrari del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori;
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Emilio Parte_2
Slawitz del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 28 aprile 1996, che dalla loro unione sono nati i due figli e (entrambi maggiorenni, ma il secondo non ancora provvisto di indipendenza Per_1 Per_2 economica), che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa n. 2711/2021, emesso da questo Tribunale il 19 marzo 2021, e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla determinazione dei contributi economici destinati al mantenimento della prole, all'assegnazione della casa familiare, all'assegno divorzile e ad ulteriori pagina 1 di 2 questioni accessorie di natura prettamente patrimoniale).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che, anche alla stregua della documentazione prodotta, siano del tutto congrue con riguardo al mantenimento del figlio e all'attribuzione del Per_2 godimento della casa familiare.
Deve prendersi atto, d'altra parte, delle ulteriori condizioni relative a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 28 aprile 1996, trascritto al Numero Parte_2 Parte_1
74, Parte 2, Serie A, Anno 1996 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 3 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1211/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Raimonda Pesci Parte_1
Ferrari e dall'Avv. Pier Francesco Ferrari del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori;
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Emilio Parte_2
Slawitz del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 28 aprile 1996, che dalla loro unione sono nati i due figli e (entrambi maggiorenni, ma il secondo non ancora provvisto di indipendenza Per_1 Per_2 economica), che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa n. 2711/2021, emesso da questo Tribunale il 19 marzo 2021, e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla determinazione dei contributi economici destinati al mantenimento della prole, all'assegnazione della casa familiare, all'assegno divorzile e ad ulteriori pagina 1 di 2 questioni accessorie di natura prettamente patrimoniale).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che, anche alla stregua della documentazione prodotta, siano del tutto congrue con riguardo al mantenimento del figlio e all'attribuzione del Per_2 godimento della casa familiare.
Deve prendersi atto, d'altra parte, delle ulteriori condizioni relative a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 28 aprile 1996, trascritto al Numero Parte_2 Parte_1
74, Parte 2, Serie A, Anno 1996 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 3 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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