Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Leo Stilo e Giuseppa Metastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t.; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comune di Bovalino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’informazione avente carattere di interdittiva antimafia, prot. n.-OMISSIS-, emessa il -OMISSIS- dalla Prefettura-UTG di Reggio Calabria – Area I;
- dell’ordinanza R.G. n.-OMISSIS- R.I. n.-OMISSIS- notificata dal Comune di Bovalino in data 30.04.2025 e avente ad oggetto “ ordinanza di chiusura attività di -OMISSIS- sita in Bovalino -OMISSIS- – -OMISSIS- – P IAV-OMISSIS- ”;
- nonché di ogni atto di connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale anche allo stato non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Prefettura di Reggio Calabria e Comune di Bovalino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RT AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, in proprio e quale socio accomandatario della-OMISSIS-, corrente in Bovalino ed esercente, fin dalla costituzione (24.05.2021), attività di commercio al dettaglio di farmaci da banco e di automedicazione di cui all’art. 9 bis D.L. n. 347 del 18/09/2001, ha impugnato:
- l’interdittiva antimafia prot. uscita N.-OMISSIS-, adottata, in evasione alla richiesta del Comune di Bovalino, dalla Prefettura di Reggio Calabria, previa attivazione del contraddittorio di cui all’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011;
- l’ordinanza R.G. n.-OMISSIS- R.I. n.-OMISSIS- con cui il Comune di Bovalino ha conseguentemente disposto la chiusura dell’attività.
2. L’informativa risulta motivata in ragione del quadro indiziario appresso sintetizzato (di cui alle note del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, n. di prot. -OMISSIS-, n. di prot. -OMISSIS-6 e n. di prot.-OMISSIS-; del Commissariato P.S. di Bovalino n. di prot.-OMISSIS-, n. di prot. -OMISSIS- e n. di prot. -OMISSIS-; al verbale relativo alla riunione del Gruppo Interforze Antimafia ex art. 5 del D.M. 14 marzo 2013, tenutasi in data-OMISSIS-), ritenuto complessivamente sintomatico della condizionabilità dell’impresa ricorrente da parte delle cosche di ‘ndrangheta attive nel territorio di riferimento della stessa, cd. -OMISSIS- .
3. Più precisamente, vengono addebitati all’impresa:
a) l’inserimento dei due soci, sig. -OMISSIS- e sig. -OMISSIS-, in contesti familiari di cui fanno parte soggetti pregiudicati, riconducibili a vario titolo alla criminalità organizzata particolarmente attiva in Bovalino e zone limitrofe;
a.1) i vincoli parentali del socio accomandatario, sig. -OMISSIS- intercorrenti con:
- il padre, convivente, -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- e ivi residente, interessato, in data 14/06/1986, da provvedimento di divieto di ritorno nel comune di -OMISSIS-; destinatario di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.) per il reato di ricettazione (ex art. 648 c.p.), compiuto nel 1989 ed imputato nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Locri per il delitto di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione), commesso nel 2008. I cognati – mariti delle sorelle -OMISSIS- e -OMISSIS- - del predetto -OMISSIS- risultano, inoltre, gravati da pregiudizi e precedenti penali significativi ai fini della prevenzione antimafia;
- il fratello convivente-OMISSIS-, arrestato in flagranza di reato per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e condannato con sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 03/07/2017, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso (accertato in data 12/05/2016 in -OMISSIS-);
- il nonno paterno, sig.-OMISSIS--OMISSIS-, alias “-OMISSIS-”, con precedenti di polizia per furto, porto abusivo e detenzione di armi nonché per reati in materia di stupefacenti;
- il nonno materno, sig. -OMISSIS-, condannato per il reato di associazione per delinquere e gravato da pregiudizi per porto abusivo e detenzione di armi, omicidio volontario tentato ed omicidio doloso;
a.2) i vincoli parentali del socio accomandante, amministratore di fatto dell’impresa, sig. -OMISSIS- intercorrenti con:
- il padre, sig.-OMISSIS-, deceduto nel 2012, annoverante gravi pregiudizi penali in tema di reati contro la pubblica amministrazione, favoreggiamento e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, omicidio doloso, associazione per delinquere ed associazione di stampo mafioso; ritenuto in vita elemento apicale della famiglia di ‘ndrangheta “-OMISSIS-” collegata a quella di “-OMISSIS-”; fratello dei pluripregiudicati -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- la madre, sig.ra -OMISSIS-, avente precedenti per associazione di stampo mafioso e proposta per la sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S., poi rigettata nel 1994, nonché cugina dei fratelli -OMISSIS- intesi -OMISSIS-, già latitanti, tutti tratti in arresto dal R.O.S. dei Carabinieri di Reggio Calabria;
- il fratello, sig. -OMISSIS-, condannato con sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, datato -OMISSIS-, divenuta esecutiva il -OMISSIS-, per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione; annoverante plurimi pregiudizi e precedenti penali (nell’ambito delle operazione di polizia denominate “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” presso il Tribunale di Reggio di Calabria; “-OMISSIS-” presso il Tribunale di Firenze; coniugato con la sig.ra -OMISSIS-, avente una rete di parentele con numerosi soggetti gravemente controindicati, anche per ipotesi di reato di associazione di tipo mafioso; esercente, unitamente al fratello -OMISSIS-, varie attività imprenditoriali gravate, in passato, da interdittiva antimafia (“-OMISSIS-”; -OMISSIS-”, “-OMISSIS-”);
- il fratello, sig. -OMISSIS--OMISSIS-, cognato di -OMISSIS--OMISSIS- alias “-OMISSIS-” o -OMISSIS-, già sorvegliato speciale di P.S., gravato da pregiudizi penali per sequestro di persona, associazione per delinquere, omicidio, estorsione, violazione della legge sugli stupefacenti, associazione di tipo mafioso; interessato dalle interdittive antimafia sopra menzionate;
- il cugino,-OMISSIS-, socio accomandatario della “-OMISSIS-”, destinataria di informazione antimafia interdittiva risalente al 14 luglio 2020.
b) le circostanze di fatto emerse nel corso del contraddittorio endo-procedimentale secondo cui:
- il sig. -OMISSIS- è l’amministratore di fatto della società, dallo stesso gestita integralmente, benché, formalmente, ne sia il socio accomandante;
- il sig. -OMISSIS-, nonostante rivesta la carica di socio accomandatario, ricopre il “semplice” ruolo di magazziniere, limitandosi a curare esclusivamente l’attività di carico e scarico merce;
- il locale commerciale sede della -OMISSIS- insiste al piano terra di un immobile, ubicato in Bovalino, di proprietà della madre del sig.-OMISSIS- al quale è stato assegnato in comodato d’uso gratuito, ad ulteriore comprova della vicinanza del medesimo “al contesto familiare controindicato”;
c) il carico pendente del sig. -OMISSIS- il quale, in data 02.08.2024, a seguito di un servizio antibracconaggio all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, veniva deferito all’A.G. dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (RC), per violazione nel settore flora e fauna (Legge 157/1992 art. 30), in quanto si riteneva detenesse illegalmente, in concorso con altri soggetti, n. 4 mammiferi selvatici di specie protetta (Ghiri);
d) i controlli effettuati presso la Banca Dati SDI, secondo cui il predetto -OMISSIS- sarebbe stato controllato ed identificato in compagnia di soggetti con a carico precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e associazione a delinquere di tipo mafioso;
e) la circostanza che il sig. -OMISSIS-, socio accomandante, abbia lavorato, dal 14.10.2019 al 14.06.2020, quale dipendente della -OMISSIS- di proprietà del sig. -OMISSIS-, nei confronti del quale risulta un deferimento, da parte della Guardia di Finanza di Pomezia, all'A.G., in data 05.05.2005, per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
4. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “ IL PROFILO AZIENDALE;
- I RAPPORTI DI PARENTELA;
- L’ASSENZA DI COINTERESSENZA ECONOMICA;
- L’ILLEGITTIMITA’ DELL’ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA ATTIVITA’;
-VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 84, 89 BIS E 91 D.LGS. 159/2011;
- ILLEGITTIMITÀ DELL’INFORMATIVA PREFETTIZIA: ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI AT E/O CARENZA DEI PRESUPPOSTI DEL PROVVEDIMENTO;
- ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE DI BOVALINO”;
La valutazione operata dalla Prefettura circa la condizionabilità dell’impresa esercitata dalla società ricorrente da parte delle consorterie di ‘ndrangheta operanti nel cd. -OMISSIS- riposerebbe su un quadro indiziario parziale, incompleto e travisato, quanto alla pretesa significatività in malam partem degli elementi che lo compongono, con conseguente deficit istruttorio e motivazionale dell’impugnata misura interdittiva.
Innanzitutto, entrambi i soci della-OMISSIS-, per ammissione delle stesse Forze di Polizia che hanno redatto i rapporti informativi sottesi all’informativa, risultano di “ normale condotta in genere ” nonché scevri da pregiudizi/precedenti penali significativi ai fini della prevenzione antimafia. Ciò in considerazione dell’irrilevanza del deferimento all’A.G., operato dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (RC), in data 02.08.2024, per violazione della normativa in tema di tutela della flora e fauna (Legge 157/1992 art. 30), ancora da accertare, stante la pendenza del procedimento.
I meri rapporti di parentela di entrambi i soci con individui ritenuti controindicati/pregiudicati, anche per reati associativi (il cui preteso curriculum criminale, avuto riguardo a taluni di essi, è stato, comunque, contestato in fatto ed avuto riguardo a talaltri è stato ritenuto irrilevante, trattandosi di soggetti deceduti – il padre del sig. -OMISSIS- - ovvero ristretti in carcere - il fratello del predetto socio accomandante) costituirebbero ex se dei dati neutri, privi di significatività e, come tali, non avrebbero potuto, ragionevolmente, essere considerarsi veicolo di permeabilità da parte delle consorterie di ‘ndrangheta , in assenza di ulteriori elementi di fatto, attuali e concreti, disvelanti contatti, frequentazioni, comunanza di interessi personali/economici/lavorativi tra i predetti soci ed i relativi parenti.
L’illegittimità della prognosi di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente inficerebbe, in via derivata, la validità del provvedimento di chiusura dell’attività conseguentemente adottato dal Comune di Bovalino.
5. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria, inizialmente costituiti con memoria di mera forma, corredata da corposa documentazione, nel prosieguo del giudizio hanno resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
6. Il Comune di Bovalino ha parimenti contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando la legittimità della chiusura dell’attività commerciale di cui all’ordinanza n.-OMISSIS-, in considerazione della natura vincolata del potere dallo stesso esercitato.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, previo apprezzamento del fumus boni iuris e del periculum in mora .
8. In occasione della pubblica udienza del 25 marzo 2026, in vista della quale parte ricorrente ha ribadito ed ulteriormente argomentato le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, non essendovi ragioni per discostarsi dalla favorevole delibazione operata in sede cautelare.
10. L’apprezzamento dell’infondatezza del gravame passa dalla preliminare considerazione secondo cui, per come evincibile dall’articolato normativo di cui agli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011, l’informativa antimafia si traduce in una valutazione altamente discrezionale, operata dal Prefetto, circa la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’imprenditore, esercente l’impresa tanto in forma individuale quanto in forma societaria, desumibile non soltanto dall’analisi della situazione “personale” di chi svolge l’attività – nella specie scevra da mende - ma anche dal coacervo degli elementi istruttori acquisiti i quali, complessivamente e non anche atomisticamente considerati, appaiono idonei a supportare la valutazione di permeabilità a condizionamenti, anche soltanto passiva, da parte della criminalità organizzata.
Si tratta di una misura preventiva, volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all'azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso e, come tale, prescinde dalla dimostrazione, da parte della Prefettura, di una effettiva e concreta interferenza della ‘ndrangheta nell’attività dell’impresa interdetta.
11. Ne consegue, ai fini della legittimità dell’interdittiva, la necessità di un quadro indiziario idoneo a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un eventuale condizionamento mafioso, non richiedendosi la prova di un fatto concreto, quale l’esistenza di una effettiva ed attuale cointeressenza economica dell’associazione mafiosa nell’attività di impresa, ma soltanto la presenza di una serie di riscontri sintomatici, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento/condizionamento, anche soggiacente, da parte della criminalità organizzata.
Di tale valutazione discrezionale il Prefetto è tenuto a dare conto mediante la predisposizione, anche per relationem agli atti istruttori, di un congruo impianto motivazionale, necessario alla verifica giurisdizionale circa la non manifesta illogicità e ragionevolezza della valutazione inferenziale dallo stesso operata.
Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento, anche della giurisprudenza di secondo grado, secondo cui « In sede di impugnazione di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull'esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio » (così Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n. 6740; v. anche Cons. Stato sez. III, 14 luglio 2020 n. 4548; tra le più recenti n. 193 e 4206 del 2024).
12. Avuto riguardo ai cd. vincoli parentali, la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, è univoca nell’affermare che gli stessi possono supportare il giudizio prognostico circa l’eventualità di un tentativo di infiltrazione mafiosa, anche di natura soggiacente, a carico dell’impresa, a condizione – come chiarito dalla Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 – che il vincolo, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, in chiave indiziaria, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa clanica (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia o da soggetto vicino alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13/07/2023, n. 615; 08/11/2021, n. 863; Cons. Stato, sez. III, 29.05.2023, n. 5227; 19.12.2018 n.715; 17.02.2018, n. 820).
13. L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame consente di apprezzare la fragilità del quadro indiziario sotteso alla valutazione interdittiva oggetto di gravame la quale, per come si vedrà innanzi, risulta illogica ed irragionevole.
Tale quadro risulta, invero, composto da elementi inidonei a disvelare l’esistenza di un concreto ed attuale pericolo di condizionamento mafioso a carico della -OMISSIS- di-OMISSIS- -OMISSIS-., esercente l’attività di -OMISSIS-.
13.1 Entrambi i soci della -OMISSIS- in questione, per come acclarato nelle relazioni di polizia sottese alla contestata valutazione interdittiva, risultano di “normale condotta” nonché esenti da pregiudizi/precedenti penali significativi ai fini della prevenzione antimafia, annoverando soltanto il sig. -OMISSIS- un carico pendente per un reato del tutto estraneo al programma criminoso tipico di un’associazione a delinquere di stampo ‘ndranghetistico e, come tale, asintomatico ai fini della prevenzione antimafia (in tema di tutela della flora e della fauna).
14. Quanto ai contestati vincoli parentali intercorrenti tra i soci della -OMISSIS- e soggetti controindicati/pregiudicati si evidenzia innanzitutto come, avuto riguardo agli stretti familiari conviventi, in quel di -OMISSIS-, del sig. -OMISSIS-, tanto il padre-OMISSIS- quanto il fratello-OMISSIS-, risultano avere sì pregiudizi/precedenti penali ma per fatti obiettivamente risalenti nel tempo (così come risalenti appaiono i controlli di polizia indicati, negli atti istruttori, a carico del sig. -OMISSIS-; cfr. informativa dei Carabinieri del 23 luglio 2014, in atti).
14.1 Il socio sig. -OMISSIS-, invece, compone, in quel di Bovalino, un autonomo nucleo familiare, costituito dalla moglie, incensurata, laureata in-OMISSIS- ed insegnante, e da due figli (cfr. verbale di audizione personale del 12.02.2025).
15. Tanto premesso, per come dedotto in ricorso, i vincoli parentali in parola non avrebbero potuto essere ragionevolmente addotti a fondamento della valutazione interdittiva in contestazione, in assenza di contatti/frequentazioni ovvero cointeressenze economico/lavorative con i parenti in questione, tali da costituire un veicolo di infiltrazione da parte delle organizzazioni di ‘ndrangheta attive nel cd. -OMISSIS-.
15.1 L’irrilevanza del mero vincolo parentale con soggetti controindicati/pregiudicati risulta, nel caso in esame, ancor più evidente se si considerano taluni elementi di fatto, alcuni dei quali emersi nel corso dell’audizione personale dei soci e rimasti incontestati da parte della Prefettura, ovvero:
a) il settore di operatività della -OMISSIS-, estraneo a quelli notoriamente di interesse della ‘ndrangheta, trattandosi di commercio al dettaglio di farmaci cd. da banco, con un fatturato annuo contenuto, pari ad circa € 150.000,00 euro, non determinato da rapporti con la pubblica amministrazione;
b) il carattere assai modesto dei finanziamenti pubblici richiesti per l’avvio dell’attività, pari ad € 35.000,00 euro, rivelatisi sufficienti, stante la disponibilità personale, in capo al socio -OMISSIS-, dell’immobile laddove è radicata la sede della -OMISSIS-;
c) le plausibili giustificazioni addotte dagli interessati in ordine alla sostanziale gestione della -OMISSIS- da parte del socio accomandante, sig. -OMISSIS-, laureato in-OMISSIS-, ed alla formale attribuzione della gestione della società in capo al cognato, sig. -OMISSIS-, socio accomandatario, di fatto esercente le mansioni di magazziniere ma avente un’età tale da consentire l’accesso al finanziamento da parte di Invitalia;
d) le altrettanto plausibili giustificazioni addotte dal sig. -OMISSIS- in ordine alla scelta di abbandonare l’attività lavorativa esercitata alle dipendenze di una-OMISSIS- romana (i pregiudizi del cui titolare risultano del tutto asintomatici ai fini di causa) per avviare, in quel di Bovalino, un’attività che gli avrebbe consentito, stante la disponibilità del summenzionato immobile, possibilità di guadagno analoghe con l’ulteriore vantaggio di potersi giovare dell’ausilio delle “nonne” nella gestione dei figli minori.
16. Quanto alla disponibilità, in capo al sig.-OMISSIS-, dell’immobile sede dell’impresa, siccome derivante da un comodato d’uso gratuito stipulato, in suo favore, dalla madre, sig.ra -OMISSIS-, avente meri pregiudizi penali assai risalenti nel tempo (cfr. informativa dei Carabinieri del 16 giugno 2016, in atti, laddove la stessa risulta soltanto “ denunciata il 10.03.1992 dai Carabinieri del dipendente Nucleo Investigativo per associazione di tipo mafioso ” e “ proposta il 07.04.1993 dai Carabinieri di Locri per la sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S. (rigettata il 14.04.1994 – fonte SDI) ”, il dato in sé deve ritenersi neutro ai fini interdittivi.
Ed invero, in assenza di interazioni – personali/lavorative/economiche - tra il sig. -OMISSIS- e soggetti attualmente gravitanti nell’orbita delle consorterie di ‘ndrangheta attive nella-OMISSIS-, siffatta disponibilità non assume i connotati di una cointeressenza rilevante ai fini della prevenzione antimafia, risolvendosi piuttosto in un atto di liberalità di una madre nei confronti del figlio.
16.1 Infine, per come dedotto in ricorso, il socio accomandatario, -OMISSIS-, non soltanto non presenta né pregiudizi/precedenti penali significativi ma non sono stati nemmeno dettagliati, benché genericamente indicati in sede di informativa (pag. 2), controlli/contatti/frequentazioni con soggetti aventi precedenti di polizia/pregiudicati.
17. Non sono stati, dunque, valorizzati elementi ulteriori, rispetto al mero vincolo parentale, tali da ritenere, in chiave indiziaria, che l’impresa possa essere condizionata dalla ‘ndrangheta , così ponendo a base dell’informativa un quadro istruttorio che appare datato e parziale, travisato nella sua valenza sintomatica e, come tale, inidoneo a supportare, in modo logico e ragionevole, il contestato giudizio prognostico circa il preteso pericolo di inquinamento mafioso.
17.1 La fondatezza delle censure proposte avverso l’informativa, di segno interdittivo, disvela l’illegittimità derivata della conseguente ordinanza R.G. n.-OMISSIS- R.I. n.-OMISSIS- con cui il Comune di Bovalino ha disposto la chiusura dell’attività.
18. In conclusione, il ricorso è, fondato e, come tale, deve essere accolto. Ne consegue l’annullamento dell’interdittiva antimafia prot. n.-OMISSIS-, emessa il -OMISSIS- dalla Prefettura di Reggio Calabria e dell’ordinanza R.G. n.-OMISSIS- R.I. n.-OMISSIS- adottata dal Comune di Bovalino, avente ad oggetto “ordinanza di chiusura attività di -OMISSIS- sita in Bovalino -OMISSIS- – -OMISSIS- – P IAV-OMISSIS-”.
19. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero dell’Interno, nella misura indicata in dispositivo, potendo invece compensarsi nei confronti del Comune di Bovalino, tenuto conto della natura vincolata delle determinazioni adottate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Per l’effetto, annulla l’interdittiva antimafia prot. n.-OMISSIS-, emessa il -OMISSIS- dalla Prefettura di Reggio Calabria nonché l’ordinanza R.G. n.-OMISSIS- R.I. n.-OMISSIS- adottata dal Comune di Bovalino, avente ad oggetto “ ordinanza di chiusura attività di -OMISSIS- sita in Bovalino -OMISSIS- – -OMISSIS- – P IAV-OMISSIS-” .
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del sig. -OMISSIS-, della complessiva somma di € 1.500,00, a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Spese compensate nei confronti del Comune di Bovalino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in sentenza..
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CR, Presidente
RT AZ, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RT AZ | NA CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.