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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6226/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6226/21
Tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
ATTORI rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianni I. Gallina e Chiara Gallina
contro
CONVENUTA-CONTUMACE CP_1
CONVENUTA Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cesare
Oggi 9 giugno 2025 ad ore11.00 innanzi al dott. Marta Cappelluti, sono comparsi in collegamento da remoto:
Per gli attori l'avv. Gianni Gallina e Michele Gallina Per l'avv. Marco Benzoni Cesare Andrea Controparte_3
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e repliche.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.00 , al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Marta Cappelluti
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6226/2021 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
ATTORI rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianni I. Gallina e Chiara Gallina
contro
CONVENUTA-CONTUMACE CP_1
CONVENUTA Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cesare
CONCLUSIONI
Le parti di causa hanno concluso come da note conclusive e repliche.
***********
- Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, l'art.281 sexies cod. proc. civ., infatti, – a differenza dell'art.132 c.p.c. (che al punto 4 richiede “la concisa esposizione dello pagina 2 di 13 svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione”) – dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/'03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C., il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- osservato che la Cassazione a Sezioni Unite ( 16/01/2015) ha ritenuto che “ la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo… e pertanto a norma dell'art.2575 c.c., non può essere oggetto del diritto d'autore,, che nella sentenza non assume rilievo l'eventuale “ originalità” dei contenuti e/o delle relative modalità espressive”. E aggiunge “ nelle sentenze può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo, senza che si ponga un problema di individuazione ( in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu artistiche”.
- richiamato il contenuto costitutivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle varie comparse di risposta anche con chiamate di terzi;
- esaminati i documenti prodotti dalle parti e le prove costituende espletate, si decide come segue.
Letti gli atti di causa;
Viste le conclusioni di parte attrice e di parte convenuta di cui alle note conclusive e repliche .
Letto l'art.281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 13 Con atto di citazione datato gli attori, nelle rispettive qualità di coniuge, figli, nipoti del signor Controparte_4 citavano in giudizio le convenute, nelle rispettive qualità di proprietaria-conducente e assicuratrice dell'autovettura
Kia tg. FH 397 VI, per sentirle condannare a risarcire i danni rispettivamente subiti a causa della morte del signor in un incidente stradale, accaduto in Scorzè (VE) il 19 agosto 2019, per fatto e colpa della signora Pt_2 CP_1 responsabile di aver investito il signor mentre attraversava -fruendo dell'attraversamento pedonale
[...] Pt_2 ubicato all'altezza del civico 30/b- Via Kennedy di Scorzè- causandogli gravissime lesioni personali a seguito delle quali, dopo 83 giorni di degenza ospedaliera il signor era deceduto. Pt_2
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_2
Rimaneva contumace della signora . CP_1
Istruita la causa , veniva discusso l'esito della CTU che pure veniva chiamato a chiarimenti in ordine all'evitabilità del sinistro, alle condizioni di visibilità, alla distanza da cui poteva essere avvistato il signor Pt_2 dal momento che nelle conclusioni della relazione tecnica l'Ing. aveva dato atto che “la convenuta aveva Pt_8
a disposizione lo spazio di frenatura sufficiente per evitare l'impatto”; veniva disposta la chiamata a chiarimenti del CTU che confermava “rettilineo di una lunghezza prossima a circa 250 m dall'inizio della Via Kennedy sino ai luoghi del sinistro, con una ottima profondità del campo visivo che consente il reciproco avvistamento, non essendovi alcun ostacolo atto a limitare la profondità della visibilità”; ed ancora “Lo spazio a disposizione della
Kia al momento della percezione del pericolo era pertanto prossimo e leggermente superiore a quello necessario per il completo arresto del veicolo ante urto”.
Precisate le conclusioni, concessi i termini per il deposito delle note conclusive e per le repliche la causa viene decisa ex art. 281 c.p.c.
La relazione peritale ha stabilito che l'evento si verificò in un rettilineo, di lunghezza prossima ai 250 metri, privo di ostacoli atti a limitare la profondità della visuale.
Il signor fu investito mentre si trovava presso il centro strada -a cavallo della linea di mezzeria- su un Pt_2 passaggio pedonale segnalato da segnaletica orizzontale , verticale e “a ponte”, in atto di attraversare detta Via
Kennedy, avendo seco una bicicletta da donna.
L'auto investitrice sopraggiungeva dal centro di Scorzè ed era diretta verso Rio San Martino.
Al momento del sinistro, la luce diurna era piena, il tempo bello, scarso il traffico trattandosi della settimana centrale del mese di agosto.
pagina 4 di 13 La sede stradale era larga circa 7,50 metri, fiancheggiata da una pista ciclopedonale sul lato destro;
in loco vigeva il limite di velocità di 50 Km/h.
Elementi certi , quindi, risultano sono i seguenti:
1. Il signor fu investito al centro della carreggiata, quando aveva quasi ultimato l'attraversamento della Pt_2 corsia di marcia percorsa dall'investitrice.
2. L'autovettura investitrice proveniva dal centro di Scorzè, ossia dalla sinistra del Pt_2
3. L'impatto avvenne tra la parte anteriore-laterale destra dell'auto ed il fianco sinistro del con Pt_2 caricamento del corpo sul cofano, e successiva proiezione a terra.
Gli elementi offerti al CTU sono stati desunti dai rilievi eseguiti dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, lo stesso conclude che “ la avrebbe avuto tempo e spazio sufficienti per fermarsi prima di colpire la vittima CP_1 sulle strisce dell'attraversamento pedonale”.
Il CTU ha accertato che l'automobilista “ebbe a reagire in modo istintivo e che, nonostante la manovra CP_1 del ciclista [ non vi è prova alcuna che il fosse in sella alla bicicletta al momento dell'investimento], aveva Pt_2
a disposizione lo spazio di frenatura sufficiente per evitare l'impatto.
La stessa sig. stessa ha dichiarato di non aver scorto il signor se non quando stava immettendosi nel CP_1 Pt_2 passaggio pedonale, di non sapere da dove egli sopraggiungesse: “ …Non so precisare se la bicicletta provenisse da Rio San Martino o da Scorzè”(dichiarazione in atti).
Ciò nonostante che il -presunto- ciclista potesse essere avvistato da lunga distanza, come evidenzia il CTU a pag.
5 dei chiarimenti 26.06.24 del CTU: “ In ogni caso la visibilità reciproca sul tratto era certamente [è] garantita tra l'altro dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche senz'altro positive di una ampia e profonda visuale priva di ostacoli che limitino quelle che sono le caratteristiche non solo di visibilità del tronco stradale ma anche delle sue infrastrutture limitrofe [leggasi banchine laterali] al piano strettamente stradale” ed ancora , il CTU scrive:
pagina 5 di 13 “Il tratto in esame è costituito da un rettilineo di una lunghezza prossima a circa 250 mt dall'inizio della Via
Kennedy sino ai luoghi del sinistro con una ottima profondità del campo visivo che consente il reciproco avvistamento, non essendovi alcun ostacolo atto a limitare la profondità della visibilità”..
E' noto che le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente.
Ciò vale in particolare, ai fini che interessano, proprio con riferimento alle disposizioni del codice della strada di cui all'art. 140 (gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale) e art. 141 (obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo), che dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l'intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Cassazione 7 gennaio 2020, n. 121 IV sez. pen.).
Appare fondato contestare alla signora una condotta colpevole, giacché, se si fosse attenuta a norme di CP_1 comune prudenza ed alle disposizioni del codice della strada, avrebbe potuto -e dovuto- controllare l'intera platea stradale, avvertire tempestivamente la presenza del signor seguirne i movimenti, prevederne il possibile Pt_2 attraversamento, rallentare ed eventualmente arrestare la marcia per cedere il passo a chi si trovava sulle strisce pedonali.
Al contrario, essa si avvide con grave e colpevole ritardo della situazione, e, anziché frenare e/o fermarsi, improvvisamente deviò verso sinistra, così affiancando il signor sino ad investirlo in prossimità del centro Pt_2 strada, scaraventandolo oltre il passaggio pedonale, e finendo per arrestarsi contromano, nella semicarreggiata opposta a quella di pertinenza.
pagina 6 di 13 Più precisamente l''auto della colpì il signor con la parte latero-anteriore destra. CP_1 Pt_2
Nel caso in esame risulta del tutto indifferente che il fosse un pedone o in sella a una bici e/o condotta a Pt_2 mani.
Il divieto per i ciclisti di impegnare le strisce pedonali a bordo del proprio mezzo, sovraintende ad altra e del tutto differente finalità, che è quella di non intralciare o mettere in pericolo il transito dei pedoni sulle strisce stesse, onde per cui, ai fini delle cautele a cui è tenuto l'automobilista in prossimità dei passaggi pedonali, la circostanza che il stesse procedendo a piedi o pedalando non Pt_2 sembra assumere rilievo causale.
Alla generica imprudenza e negligenza si aggiunge, a carico dell' automobilista, la violazione del secondo comma dell' art. 141 del codice della strada (“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l' arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”) e del successivo quarto comma (“Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e occorrendo, anche fermarsi (...) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali”).
In quanto all'eccepito concorso di colpa da parte del ciclista infortunato può richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui “la condotta della vittima può anche assumere efficacia causale esclusiva, ma soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario poter rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale tra condotta del danneggiante e evento di danno - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto” id est strisce pedonali.
Concludendo, la velocità a cui viaggiava la sig. pur essendo in astratto rispettosa dei limiti vigenti, in CP_1 concreto non era stata prudente ed idonea ad apprestare le adeguate misure per evitare il ciclista, laddove invece una velocità ridotta avrebbe certamente permesso di reagire immediatamente ed evitare o quanto meno ridurre considerevolmente gli esiti infausti dell'urto. ..."
pagina 7 di 13 Il ciclista come il pedone è da considerarsi utente debole della strada.
Andrà inoltre considerato che il signor avendo già impegnato la carreggiata essendo stato attinto quando Pt_2 aveva percorso già metà della larghezza complessiva della strada a cavallo della linea di mezzeria, godeva -in ogni caso- del diritto di precedenza, e tanto è sufficiente per sollevarlo da ogni corresponsabilità.
Con recente pronuncia il Tribunale di Milano (sent. n. 6677/2023) ha chiarito che: “deve ritenersi infondato
l'addebito di responsabilità esclusiva mosso dall'impresa assicuratrice alla parte attrice per il solo fatto che questa, in violazione delle regole di circolazione del Codice della Strada, avrebbe effettuato l'attraversamento sulle strisce pedonali stando in sella alla propria bicicletta, posto che tale circostanza non vale certo a scriminare la condotta dell'automobilista che, non mantenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi, tale da consentirgli di avvistare il ciclista in procinto di attraversare dal marciapiede alla sua sinistra, non fu in grado di porre in essere manovre per evitare la collisione.
Che il conducente fosse distratto alla guida lo si desume da quanto dallo stesso dichiarato :”di non avere visto il ciclista da dove proveniva se da Rio San Martino o da Scorzè. ..." .
Per quanto esposto, la signora dev'essere ritenuta ex art. 2054 C.C. responsabile dell'evento, e perciò CP_1 obbligata in solido con la sua assicuratrice per la RCA a risarcire i danni sofferti dal signor e Controparte_4 dagli aventi causa, odierni attori.
In particolare, la consulenza cinematica risulta adeguatamente e congruamente motivata e fondata su persuasivi argomenti di carattere tecnico-scientifico, quindi merita piena condivisione, e ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Ciò premesso, tenuto conto della “integralità” del risarcimento del danno non patrimoniale, per cui non è richiesta la specifica allegazione delle singole sofferenze (Cass. Civ. 16/5/2013 n. 11950; 18/2/2010 n. 3906; 12/6/2006 n.
13546):
pagina 8 di 13 Che: “ il danno non patrimoniale potrebbe comunque essere presunto corrispondendo ad una “legge di natura”, non essendo necessaria l'attualità della convivenza ed essendo sufficiente la solidità del legame famigliare. ..."
(cfr. CORTE D'APPELLO DI TORINO, Sentenza n. 1091/2022 del 18-10-2022)
Rilevato che il signor riportò gravissime lesioni personali che ne determinarono in seguito, dopo lunga Pt_2 agonia, il decesso.
Che con riferimento al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale l'orientamento oramai quasi consolidato della Corte di Cassazione in funzione del quale detto danno debba essere liquidato seguendo le tabelle di Roma e non quella di Milano (Cass. Civ. Ordinanza 26300 del 29 settembre 2021).
Ed invero, la Corte ha statuito che soltanto il sistema romano è idoneo a consentire una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l'uniformità di giudizio in fattispecie analoghe.
Che l a Corte di Cassazione con la sentenza 16019 del 7 giugno 2024, dichiarava che: “in base alla giurisprudenza di questa Corte, a seguito della morte di un familiare anche i nipoti non conviventi hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale a ristoro del vuoto, affettivo morale e materiale lasciato dalla scomparsa della persona cara perché, anche in difetto di convivenza, vi è la perdita della figura di riferimento, e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare“.
La Corte ha inoltre ritenuto corretta la decisione dei giudici fiorentini che hanno ritenuto, per la quantificazione del danno, corretto l'utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Roma “sostanzialmente equivalenti a quelle del Tribunale di Milano“.
La recentissima Corte di Cassazione (con la sentenza del 3 aprile 2025 n. 8839) , rileva che: “la Corte
d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la convivenza con la vittima non costituisce un requisito indispensabile, ma può rappresentare uno tra gli elementi probatori utili a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo per la determinazione del “quantum debeatur” (Cass. n.29332/2017 e Cass. n.7743/2020). Secondo un costante orientamento di legittimità
“il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura
pagina 9 di 13 di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza“. La prova circa l'intensità del vincolo tra nonno e nipote, infatti, è necessaria solo ai fini della personalizzazione del danno indicato nelle tabelle di riferimento e non anche ai fini dell'an“.
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il legame tra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare, anche in assenza di convivenza. La prova dell'intensità del vincolo affettivo è necessaria solo ai fini della personalizzazione del quantum e non dell'an del risarcimento. La liquidazione deve seguire un sistema a punti che consideri l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, con possibilità di applicare correttivi sull'importo finale. In caso di non convivenza e mancata allegazione di particolari circostanze di vicinanza affettiva, è legittima una riduzione del risarcimento tabellarmente previsto fino alla metà per i nipoti e di un terzo per i figli non conviventi. Cassazione civile Sez. III n. 8839 del 3 aprile 2025
Rilevato che nessuna prova è stata offerta circa gli elementi caratterizzanti il danno da perdita del rapporto parentale per i figli e nipoti non conviventi a dimostrazione dell'esistenza di un saldo vincolo affettivo, alimentato e persistente nel tempo
Ne deriva che la quantificazione del danno viene cosi calcolata e ritenuta equa da questo giudicante.
Risulta che il signor ebbe piena cognizione di quanto accadutogli, che subì gravissimi dolori fisici, che si Pt_2 rese pienamente conto della gravissima compromissione patita;
per tal motivo egli ha maturato jure proprio il diritto ad essere risarcito di ogni danno sofferto alla persona;
diritto che, a seguito del decesso, si è trasmesso per eredità in capo agli attori.
Alla stregua della tabella del Tribunale di Roma si quantificano come segue le varie voci di danno:
- Danno sofferto dal de cuius, trasmesso jure hereditatis: (€ 10.000/die per i primi 5 giorni di sopravvivenza + € 5.000/die per i successivi 10 giorni di sopravvivenza + € 2.000/die per i successivi 15 giorni di sopravvivenza + € 1.000-die per i successivi 53 giorni fino al decesso: TOTALE € 143.000,00.
pagina 10 di 13 - Danno patito dalla moglie convivente , privata dell'affetto coniugale, rimasta unica Parte_1
e sola a vivere nella casa di famiglia, privata anche del supporto economico del coniuge: punto base (2019)
€ 9.806,70; punti 20 per grado di parentela, punti 1 per età della vittima (83 anni), punti 1 per età del congiunto, punti 4 per convivenza, punti 3 per assenza di altri familiari conviventi); totale punti riconosciuti 29; danno totale: € 284.394,30.
- Spese documentate per assistenza alla perizia ricostruttiva (Ing. e all'autopsia (Dott. ) ante Per_1 Per_2 causa € 2.337,52, Spese funerarie (esequie € 4.900, cremazione € 624,15, fiorista € 480,00, concessione comunale ossario € 265,00), cartelle cliniche € 76,00) – € 6.345,15 Spese per assistenza stragiudiziale –
€ 2.300,00.
- Totale del danno della sig. euro 295.519,97 Pt_1
Rilevato che la pensione del Durante risulta devoluta alla moglie, nessun decremento reddituale risulta aver sofferto la medesima a causa del decesso del marito.
Per i figli:
- Danno patito dalla figlia punto base 9.806,70; punti 18 per grado di parentela;
punti 1 per età Pt_1 della vittima, punti 3 per età della figlia;
totale punti 22; danno totale € 215.747,40 ridotto a euro
143.831,60
- Danno patito dal figlio , residente a [...]del Montello;
punto base 9.806,70; punti per grado Pt_3
di parentela 18; punti per età della vittima 1; punti per età del figlio 3; punti per assenza di altri familiari conviventi 3; totale punti 25 ,totale danno € 245.167,50 ridotto a euro 163.445,00
- Danno patito dalla figlia residente a [...]; punto base 9.806,70; punti per Parte_4
grado di parentela 18; punti per età della vittima 1; punti per età della figlia 3; totale punti 22; totale danno
€ 215.747,40 ridotto a euro 143.831,60. pagina 11 di 13 totali ridotti di un terzo per ognuno in mancanza di allegazione di particolari circostanze di vicinanza affettiva Cassazione civile Sez. III o n. 8839 del 3 aprile 2025.
Per i nipoti
- Danno sofferto dal nipote ex filia , punto base 9.806,70; punti per grado di Pt_1 Parte_6
parentela 6; punti per età della vittima 1; punti per età del nipote 4; totale punti 11;
totale danno € 107.873,70, ridotto a euro 53.936,85
- Danno sofferto dal nipote ex filia punto base 9.806,70; punti per grado di Pt_1 Parte_7
parentela 6; punti per età della vittima 1; punti per età del nipote 5; totale punti 12; totale danno € 117.680,40, ridotto a euro 58.840,20
- Danno sofferto dalla nipote ex filia , minore rappresentata dalla madre, Persona_3
residente a [...] punto base 9.806,70; punti per grado di parentela 6; punti per età della vittima 1; punti per età della nipote 5; totale punti 12; totale danno € 117.680,40, ridotto a euro 58.840,20
totali ridotti della metà per ognuno in mancanza di allegazione di particolari circostanze di vicinanza affettiva Cassazione civile Sez. III o n. 8839 del 3 aprile 2025.
Spese documentate per CTU, Ing. € 1.562,00 e Spese documentate per CTP, Per. I. € 2.562,00 Pt_8 Parte_9 da rifondersi.
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
pagina 12 di 13 Consegue alla soccombenza la condanna della parte convenuta la rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- Accoglie la domanda attorea, poiché fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, accertata la responsabilità esclusiva in capo a per il sinistro del 19-08-2019, condanna le convenute in solido tra loro a CP_1 risarcire agli attori, ciascuno per la parte di propria competenza, i danni conseguiti all'incidente accaduto in data 19 agosto 2019 in Scorzè nel quale il sig. riportò gravi lesioni personali che in Controparte_4 data 8 novembre 2019 lo condussero a morte;
danni come quantificati in dettaglio in parte motiva,, per un totale di 1.065.369,42 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della domanda .
2- Condanna le parti convenute in solido tra loro a rifondere alla parti attrice le spese di lite che si quantificano in complessivi euro 96.087,43 oltre spese generali e oneri di legge .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Venezia, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6226/21
Tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
ATTORI rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianni I. Gallina e Chiara Gallina
contro
CONVENUTA-CONTUMACE CP_1
CONVENUTA Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cesare
Oggi 9 giugno 2025 ad ore11.00 innanzi al dott. Marta Cappelluti, sono comparsi in collegamento da remoto:
Per gli attori l'avv. Gianni Gallina e Michele Gallina Per l'avv. Marco Benzoni Cesare Andrea Controparte_3
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e repliche.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.00 , al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Marta Cappelluti
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6226/2021 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
ATTORI rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianni I. Gallina e Chiara Gallina
contro
CONVENUTA-CONTUMACE CP_1
CONVENUTA Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cesare
CONCLUSIONI
Le parti di causa hanno concluso come da note conclusive e repliche.
***********
- Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, l'art.281 sexies cod. proc. civ., infatti, – a differenza dell'art.132 c.p.c. (che al punto 4 richiede “la concisa esposizione dello pagina 2 di 13 svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione”) – dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/'03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C., il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- osservato che la Cassazione a Sezioni Unite ( 16/01/2015) ha ritenuto che “ la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo… e pertanto a norma dell'art.2575 c.c., non può essere oggetto del diritto d'autore,, che nella sentenza non assume rilievo l'eventuale “ originalità” dei contenuti e/o delle relative modalità espressive”. E aggiunge “ nelle sentenze può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo, senza che si ponga un problema di individuazione ( in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu artistiche”.
- richiamato il contenuto costitutivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle varie comparse di risposta anche con chiamate di terzi;
- esaminati i documenti prodotti dalle parti e le prove costituende espletate, si decide come segue.
Letti gli atti di causa;
Viste le conclusioni di parte attrice e di parte convenuta di cui alle note conclusive e repliche .
Letto l'art.281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 13 Con atto di citazione datato gli attori, nelle rispettive qualità di coniuge, figli, nipoti del signor Controparte_4 citavano in giudizio le convenute, nelle rispettive qualità di proprietaria-conducente e assicuratrice dell'autovettura
Kia tg. FH 397 VI, per sentirle condannare a risarcire i danni rispettivamente subiti a causa della morte del signor in un incidente stradale, accaduto in Scorzè (VE) il 19 agosto 2019, per fatto e colpa della signora Pt_2 CP_1 responsabile di aver investito il signor mentre attraversava -fruendo dell'attraversamento pedonale
[...] Pt_2 ubicato all'altezza del civico 30/b- Via Kennedy di Scorzè- causandogli gravissime lesioni personali a seguito delle quali, dopo 83 giorni di degenza ospedaliera il signor era deceduto. Pt_2
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_2
Rimaneva contumace della signora . CP_1
Istruita la causa , veniva discusso l'esito della CTU che pure veniva chiamato a chiarimenti in ordine all'evitabilità del sinistro, alle condizioni di visibilità, alla distanza da cui poteva essere avvistato il signor Pt_2 dal momento che nelle conclusioni della relazione tecnica l'Ing. aveva dato atto che “la convenuta aveva Pt_8
a disposizione lo spazio di frenatura sufficiente per evitare l'impatto”; veniva disposta la chiamata a chiarimenti del CTU che confermava “rettilineo di una lunghezza prossima a circa 250 m dall'inizio della Via Kennedy sino ai luoghi del sinistro, con una ottima profondità del campo visivo che consente il reciproco avvistamento, non essendovi alcun ostacolo atto a limitare la profondità della visibilità”; ed ancora “Lo spazio a disposizione della
Kia al momento della percezione del pericolo era pertanto prossimo e leggermente superiore a quello necessario per il completo arresto del veicolo ante urto”.
Precisate le conclusioni, concessi i termini per il deposito delle note conclusive e per le repliche la causa viene decisa ex art. 281 c.p.c.
La relazione peritale ha stabilito che l'evento si verificò in un rettilineo, di lunghezza prossima ai 250 metri, privo di ostacoli atti a limitare la profondità della visuale.
Il signor fu investito mentre si trovava presso il centro strada -a cavallo della linea di mezzeria- su un Pt_2 passaggio pedonale segnalato da segnaletica orizzontale , verticale e “a ponte”, in atto di attraversare detta Via
Kennedy, avendo seco una bicicletta da donna.
L'auto investitrice sopraggiungeva dal centro di Scorzè ed era diretta verso Rio San Martino.
Al momento del sinistro, la luce diurna era piena, il tempo bello, scarso il traffico trattandosi della settimana centrale del mese di agosto.
pagina 4 di 13 La sede stradale era larga circa 7,50 metri, fiancheggiata da una pista ciclopedonale sul lato destro;
in loco vigeva il limite di velocità di 50 Km/h.
Elementi certi , quindi, risultano sono i seguenti:
1. Il signor fu investito al centro della carreggiata, quando aveva quasi ultimato l'attraversamento della Pt_2 corsia di marcia percorsa dall'investitrice.
2. L'autovettura investitrice proveniva dal centro di Scorzè, ossia dalla sinistra del Pt_2
3. L'impatto avvenne tra la parte anteriore-laterale destra dell'auto ed il fianco sinistro del con Pt_2 caricamento del corpo sul cofano, e successiva proiezione a terra.
Gli elementi offerti al CTU sono stati desunti dai rilievi eseguiti dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, lo stesso conclude che “ la avrebbe avuto tempo e spazio sufficienti per fermarsi prima di colpire la vittima CP_1 sulle strisce dell'attraversamento pedonale”.
Il CTU ha accertato che l'automobilista “ebbe a reagire in modo istintivo e che, nonostante la manovra CP_1 del ciclista [ non vi è prova alcuna che il fosse in sella alla bicicletta al momento dell'investimento], aveva Pt_2
a disposizione lo spazio di frenatura sufficiente per evitare l'impatto.
La stessa sig. stessa ha dichiarato di non aver scorto il signor se non quando stava immettendosi nel CP_1 Pt_2 passaggio pedonale, di non sapere da dove egli sopraggiungesse: “ …Non so precisare se la bicicletta provenisse da Rio San Martino o da Scorzè”(dichiarazione in atti).
Ciò nonostante che il -presunto- ciclista potesse essere avvistato da lunga distanza, come evidenzia il CTU a pag.
5 dei chiarimenti 26.06.24 del CTU: “ In ogni caso la visibilità reciproca sul tratto era certamente [è] garantita tra l'altro dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche senz'altro positive di una ampia e profonda visuale priva di ostacoli che limitino quelle che sono le caratteristiche non solo di visibilità del tronco stradale ma anche delle sue infrastrutture limitrofe [leggasi banchine laterali] al piano strettamente stradale” ed ancora , il CTU scrive:
pagina 5 di 13 “Il tratto in esame è costituito da un rettilineo di una lunghezza prossima a circa 250 mt dall'inizio della Via
Kennedy sino ai luoghi del sinistro con una ottima profondità del campo visivo che consente il reciproco avvistamento, non essendovi alcun ostacolo atto a limitare la profondità della visibilità”..
E' noto che le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente.
Ciò vale in particolare, ai fini che interessano, proprio con riferimento alle disposizioni del codice della strada di cui all'art. 140 (gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale) e art. 141 (obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo), che dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l'intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Cassazione 7 gennaio 2020, n. 121 IV sez. pen.).
Appare fondato contestare alla signora una condotta colpevole, giacché, se si fosse attenuta a norme di CP_1 comune prudenza ed alle disposizioni del codice della strada, avrebbe potuto -e dovuto- controllare l'intera platea stradale, avvertire tempestivamente la presenza del signor seguirne i movimenti, prevederne il possibile Pt_2 attraversamento, rallentare ed eventualmente arrestare la marcia per cedere il passo a chi si trovava sulle strisce pedonali.
Al contrario, essa si avvide con grave e colpevole ritardo della situazione, e, anziché frenare e/o fermarsi, improvvisamente deviò verso sinistra, così affiancando il signor sino ad investirlo in prossimità del centro Pt_2 strada, scaraventandolo oltre il passaggio pedonale, e finendo per arrestarsi contromano, nella semicarreggiata opposta a quella di pertinenza.
pagina 6 di 13 Più precisamente l''auto della colpì il signor con la parte latero-anteriore destra. CP_1 Pt_2
Nel caso in esame risulta del tutto indifferente che il fosse un pedone o in sella a una bici e/o condotta a Pt_2 mani.
Il divieto per i ciclisti di impegnare le strisce pedonali a bordo del proprio mezzo, sovraintende ad altra e del tutto differente finalità, che è quella di non intralciare o mettere in pericolo il transito dei pedoni sulle strisce stesse, onde per cui, ai fini delle cautele a cui è tenuto l'automobilista in prossimità dei passaggi pedonali, la circostanza che il stesse procedendo a piedi o pedalando non Pt_2 sembra assumere rilievo causale.
Alla generica imprudenza e negligenza si aggiunge, a carico dell' automobilista, la violazione del secondo comma dell' art. 141 del codice della strada (“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l' arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”) e del successivo quarto comma (“Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e occorrendo, anche fermarsi (...) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali”).
In quanto all'eccepito concorso di colpa da parte del ciclista infortunato può richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui “la condotta della vittima può anche assumere efficacia causale esclusiva, ma soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario poter rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale tra condotta del danneggiante e evento di danno - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto” id est strisce pedonali.
Concludendo, la velocità a cui viaggiava la sig. pur essendo in astratto rispettosa dei limiti vigenti, in CP_1 concreto non era stata prudente ed idonea ad apprestare le adeguate misure per evitare il ciclista, laddove invece una velocità ridotta avrebbe certamente permesso di reagire immediatamente ed evitare o quanto meno ridurre considerevolmente gli esiti infausti dell'urto. ..."
pagina 7 di 13 Il ciclista come il pedone è da considerarsi utente debole della strada.
Andrà inoltre considerato che il signor avendo già impegnato la carreggiata essendo stato attinto quando Pt_2 aveva percorso già metà della larghezza complessiva della strada a cavallo della linea di mezzeria, godeva -in ogni caso- del diritto di precedenza, e tanto è sufficiente per sollevarlo da ogni corresponsabilità.
Con recente pronuncia il Tribunale di Milano (sent. n. 6677/2023) ha chiarito che: “deve ritenersi infondato
l'addebito di responsabilità esclusiva mosso dall'impresa assicuratrice alla parte attrice per il solo fatto che questa, in violazione delle regole di circolazione del Codice della Strada, avrebbe effettuato l'attraversamento sulle strisce pedonali stando in sella alla propria bicicletta, posto che tale circostanza non vale certo a scriminare la condotta dell'automobilista che, non mantenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi, tale da consentirgli di avvistare il ciclista in procinto di attraversare dal marciapiede alla sua sinistra, non fu in grado di porre in essere manovre per evitare la collisione.
Che il conducente fosse distratto alla guida lo si desume da quanto dallo stesso dichiarato :”di non avere visto il ciclista da dove proveniva se da Rio San Martino o da Scorzè. ..." .
Per quanto esposto, la signora dev'essere ritenuta ex art. 2054 C.C. responsabile dell'evento, e perciò CP_1 obbligata in solido con la sua assicuratrice per la RCA a risarcire i danni sofferti dal signor e Controparte_4 dagli aventi causa, odierni attori.
In particolare, la consulenza cinematica risulta adeguatamente e congruamente motivata e fondata su persuasivi argomenti di carattere tecnico-scientifico, quindi merita piena condivisione, e ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Ciò premesso, tenuto conto della “integralità” del risarcimento del danno non patrimoniale, per cui non è richiesta la specifica allegazione delle singole sofferenze (Cass. Civ. 16/5/2013 n. 11950; 18/2/2010 n. 3906; 12/6/2006 n.
13546):
pagina 8 di 13 Che: “ il danno non patrimoniale potrebbe comunque essere presunto corrispondendo ad una “legge di natura”, non essendo necessaria l'attualità della convivenza ed essendo sufficiente la solidità del legame famigliare. ..."
(cfr. CORTE D'APPELLO DI TORINO, Sentenza n. 1091/2022 del 18-10-2022)
Rilevato che il signor riportò gravissime lesioni personali che ne determinarono in seguito, dopo lunga Pt_2 agonia, il decesso.
Che con riferimento al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale l'orientamento oramai quasi consolidato della Corte di Cassazione in funzione del quale detto danno debba essere liquidato seguendo le tabelle di Roma e non quella di Milano (Cass. Civ. Ordinanza 26300 del 29 settembre 2021).
Ed invero, la Corte ha statuito che soltanto il sistema romano è idoneo a consentire una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l'uniformità di giudizio in fattispecie analoghe.
Che l a Corte di Cassazione con la sentenza 16019 del 7 giugno 2024, dichiarava che: “in base alla giurisprudenza di questa Corte, a seguito della morte di un familiare anche i nipoti non conviventi hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale a ristoro del vuoto, affettivo morale e materiale lasciato dalla scomparsa della persona cara perché, anche in difetto di convivenza, vi è la perdita della figura di riferimento, e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare“.
La Corte ha inoltre ritenuto corretta la decisione dei giudici fiorentini che hanno ritenuto, per la quantificazione del danno, corretto l'utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Roma “sostanzialmente equivalenti a quelle del Tribunale di Milano“.
La recentissima Corte di Cassazione (con la sentenza del 3 aprile 2025 n. 8839) , rileva che: “la Corte
d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la convivenza con la vittima non costituisce un requisito indispensabile, ma può rappresentare uno tra gli elementi probatori utili a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo per la determinazione del “quantum debeatur” (Cass. n.29332/2017 e Cass. n.7743/2020). Secondo un costante orientamento di legittimità
“il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura
pagina 9 di 13 di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza“. La prova circa l'intensità del vincolo tra nonno e nipote, infatti, è necessaria solo ai fini della personalizzazione del danno indicato nelle tabelle di riferimento e non anche ai fini dell'an“.
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il legame tra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare, anche in assenza di convivenza. La prova dell'intensità del vincolo affettivo è necessaria solo ai fini della personalizzazione del quantum e non dell'an del risarcimento. La liquidazione deve seguire un sistema a punti che consideri l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, con possibilità di applicare correttivi sull'importo finale. In caso di non convivenza e mancata allegazione di particolari circostanze di vicinanza affettiva, è legittima una riduzione del risarcimento tabellarmente previsto fino alla metà per i nipoti e di un terzo per i figli non conviventi. Cassazione civile Sez. III n. 8839 del 3 aprile 2025
Rilevato che nessuna prova è stata offerta circa gli elementi caratterizzanti il danno da perdita del rapporto parentale per i figli e nipoti non conviventi a dimostrazione dell'esistenza di un saldo vincolo affettivo, alimentato e persistente nel tempo
Ne deriva che la quantificazione del danno viene cosi calcolata e ritenuta equa da questo giudicante.
Risulta che il signor ebbe piena cognizione di quanto accadutogli, che subì gravissimi dolori fisici, che si Pt_2 rese pienamente conto della gravissima compromissione patita;
per tal motivo egli ha maturato jure proprio il diritto ad essere risarcito di ogni danno sofferto alla persona;
diritto che, a seguito del decesso, si è trasmesso per eredità in capo agli attori.
Alla stregua della tabella del Tribunale di Roma si quantificano come segue le varie voci di danno:
- Danno sofferto dal de cuius, trasmesso jure hereditatis: (€ 10.000/die per i primi 5 giorni di sopravvivenza + € 5.000/die per i successivi 10 giorni di sopravvivenza + € 2.000/die per i successivi 15 giorni di sopravvivenza + € 1.000-die per i successivi 53 giorni fino al decesso: TOTALE € 143.000,00.
pagina 10 di 13 - Danno patito dalla moglie convivente , privata dell'affetto coniugale, rimasta unica Parte_1
e sola a vivere nella casa di famiglia, privata anche del supporto economico del coniuge: punto base (2019)
€ 9.806,70; punti 20 per grado di parentela, punti 1 per età della vittima (83 anni), punti 1 per età del congiunto, punti 4 per convivenza, punti 3 per assenza di altri familiari conviventi); totale punti riconosciuti 29; danno totale: € 284.394,30.
- Spese documentate per assistenza alla perizia ricostruttiva (Ing. e all'autopsia (Dott. ) ante Per_1 Per_2 causa € 2.337,52, Spese funerarie (esequie € 4.900, cremazione € 624,15, fiorista € 480,00, concessione comunale ossario € 265,00), cartelle cliniche € 76,00) – € 6.345,15 Spese per assistenza stragiudiziale –
€ 2.300,00.
- Totale del danno della sig. euro 295.519,97 Pt_1
Rilevato che la pensione del Durante risulta devoluta alla moglie, nessun decremento reddituale risulta aver sofferto la medesima a causa del decesso del marito.
Per i figli:
- Danno patito dalla figlia punto base 9.806,70; punti 18 per grado di parentela;
punti 1 per età Pt_1 della vittima, punti 3 per età della figlia;
totale punti 22; danno totale € 215.747,40 ridotto a euro
143.831,60
- Danno patito dal figlio , residente a [...]del Montello;
punto base 9.806,70; punti per grado Pt_3
di parentela 18; punti per età della vittima 1; punti per età del figlio 3; punti per assenza di altri familiari conviventi 3; totale punti 25 ,totale danno € 245.167,50 ridotto a euro 163.445,00
- Danno patito dalla figlia residente a [...]; punto base 9.806,70; punti per Parte_4
grado di parentela 18; punti per età della vittima 1; punti per età della figlia 3; totale punti 22; totale danno
€ 215.747,40 ridotto a euro 143.831,60. pagina 11 di 13 totali ridotti di un terzo per ognuno in mancanza di allegazione di particolari circostanze di vicinanza affettiva Cassazione civile Sez. III o n. 8839 del 3 aprile 2025.
Per i nipoti
- Danno sofferto dal nipote ex filia , punto base 9.806,70; punti per grado di Pt_1 Parte_6
parentela 6; punti per età della vittima 1; punti per età del nipote 4; totale punti 11;
totale danno € 107.873,70, ridotto a euro 53.936,85
- Danno sofferto dal nipote ex filia punto base 9.806,70; punti per grado di Pt_1 Parte_7
parentela 6; punti per età della vittima 1; punti per età del nipote 5; totale punti 12; totale danno € 117.680,40, ridotto a euro 58.840,20
- Danno sofferto dalla nipote ex filia , minore rappresentata dalla madre, Persona_3
residente a [...] punto base 9.806,70; punti per grado di parentela 6; punti per età della vittima 1; punti per età della nipote 5; totale punti 12; totale danno € 117.680,40, ridotto a euro 58.840,20
totali ridotti della metà per ognuno in mancanza di allegazione di particolari circostanze di vicinanza affettiva Cassazione civile Sez. III o n. 8839 del 3 aprile 2025.
Spese documentate per CTU, Ing. € 1.562,00 e Spese documentate per CTP, Per. I. € 2.562,00 Pt_8 Parte_9 da rifondersi.
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
pagina 12 di 13 Consegue alla soccombenza la condanna della parte convenuta la rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- Accoglie la domanda attorea, poiché fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, accertata la responsabilità esclusiva in capo a per il sinistro del 19-08-2019, condanna le convenute in solido tra loro a CP_1 risarcire agli attori, ciascuno per la parte di propria competenza, i danni conseguiti all'incidente accaduto in data 19 agosto 2019 in Scorzè nel quale il sig. riportò gravi lesioni personali che in Controparte_4 data 8 novembre 2019 lo condussero a morte;
danni come quantificati in dettaglio in parte motiva,, per un totale di 1.065.369,42 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della domanda .
2- Condanna le parti convenute in solido tra loro a rifondere alla parti attrice le spese di lite che si quantificano in complessivi euro 96.087,43 oltre spese generali e oneri di legge .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Venezia, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
pagina 13 di 13