Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 152
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità derivata atto pignoramento ed inesigibilità somme intimate per violazione sequenza procedimentale atti tributari-illegittimità notifica titoli esecutivi

    Il giudice rileva che la contestazione del contribuente circa la mancata o irregolare notifica degli atti presupposto (avvisi di accertamento) pone a carico dell'ente impositore o dell'agente della riscossione l'onere di provare la regolare notifica. Poiché le parti resistenti non si sono costituite in giudizio, tale prova non è stata fornita, rendendo illegittima la pretesa impositiva.

  • Altro
    Illegittimità derivata atto di pignoramento per violazione artt. 804 e 795 l. 160/2019-omessa notifica sollecito pagamento

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso data l'accoglimento del vizio procedurale relativo alla notifica degli atti presupposti.

  • Altro
    Illegittimità derivata atto di pignoramento per violazione art. 10-ter legge 212/2000

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso data l'accoglimento del vizio procedurale relativo alla notifica degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 152
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 152
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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