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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1557/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parabita - L. Ferrari 73052 Parabita LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 016-1951-2025 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2123/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ricorreva
contro
Concessioni & Consulenze Società a responsabilità limitata e il Comune di Parabita avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis Dpr n. 602/1973 in epigrafe, emesso a seguito del mancato pagamento delle somme portate da cinque avvisi di accertamento esecutivi relativi a tributi locali.
Eccepiva il ricorrente:
1) Illegittimità derivata atto pignoramento ed inesigibilità somme intimate per violazione sequenza procedimentale atti tributari-illegittimità notifica titoli esecutivi;
2) illegittimità derivata atto di pignoramento per violazione artt. 804 e 795 l. 160/2019-omessa notifica sollecito pagamento;
3) illegittimità derivata atto pignoramento per violazione art. 10-ter legge 212/2000.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Non si costituivano le parti resistenti.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della deduzione del ricorrente relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova in merito alla regolare notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti all'atto impugnato vanno effettuate le seguenti considerazioni.
Principio consolidato del processo tributario è che quando il contribuente deduca un qualsiasi vizio relativo alla notificazione non formula una “eccezione in senso proprio” che lo rende attore nella dimostrazione di fatti addotti a supporto del vizio denunciato, ma svolge in realtà una contestazione avente ad oggetto proprio la illegittimità dell'esercizio in concreto del potere di notifica. Di conseguenza grava in questo caso sull'ente impositore o sull'agente della riscossione l'onere di dimostrare l'esistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi della validità della procedura di notificazione adottata (C.T.R. del Lazio – Sezione staccata di
Latina – Sezione XVIII – Sentenza n. 6106 del 23/10/2017).
In tema di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell'atto ed attribuire certezza all'esito del procedimento di notifica non consentono altra interpretazione che quella letterale pena la nullità della notifica.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha eccepito di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento indicati nell'atto impugnato ed ha chiesto alle parti resistenti di fornire la prova dell'avvenuta regolare notifica degli stessi in quanto le omesse o irregolari notifiche rappresentano un vizio procedurale che determinano l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria comportando la nullità degli avvisi di accertamento e di atti successivi.
A fronte di tale assunto difensivo, grava sull'Ente impositore e sull'Agente della SS (stante l'impossibilità per il contribuente di fornire la prova negativa circa l'intervenuta notifica), l'onere di fornire la predetta prova.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, l'avanzata contestazione del ricorrente, rendeva necessaria la prova dell'avvenuta valida notifica degli atti prodromici a cui si fa riferimento.
L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce, infatti, vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (cfr. Sez. Un. 16412/2007; (Cass. n.1825/2010; Cass. n.1532 del 2.02.2012). Le parti resistenti non hanno inteso costituirsi in giudizio per contestare il ricorso.
Alla luce di quanto sopra, la pretesa impositiva è illegittima.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 24/11/25
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1557/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parabita - L. Ferrari 73052 Parabita LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 016-1951-2025 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2123/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ricorreva
contro
Concessioni & Consulenze Società a responsabilità limitata e il Comune di Parabita avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis Dpr n. 602/1973 in epigrafe, emesso a seguito del mancato pagamento delle somme portate da cinque avvisi di accertamento esecutivi relativi a tributi locali.
Eccepiva il ricorrente:
1) Illegittimità derivata atto pignoramento ed inesigibilità somme intimate per violazione sequenza procedimentale atti tributari-illegittimità notifica titoli esecutivi;
2) illegittimità derivata atto di pignoramento per violazione artt. 804 e 795 l. 160/2019-omessa notifica sollecito pagamento;
3) illegittimità derivata atto pignoramento per violazione art. 10-ter legge 212/2000.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Non si costituivano le parti resistenti.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della deduzione del ricorrente relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova in merito alla regolare notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti all'atto impugnato vanno effettuate le seguenti considerazioni.
Principio consolidato del processo tributario è che quando il contribuente deduca un qualsiasi vizio relativo alla notificazione non formula una “eccezione in senso proprio” che lo rende attore nella dimostrazione di fatti addotti a supporto del vizio denunciato, ma svolge in realtà una contestazione avente ad oggetto proprio la illegittimità dell'esercizio in concreto del potere di notifica. Di conseguenza grava in questo caso sull'ente impositore o sull'agente della riscossione l'onere di dimostrare l'esistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi della validità della procedura di notificazione adottata (C.T.R. del Lazio – Sezione staccata di
Latina – Sezione XVIII – Sentenza n. 6106 del 23/10/2017).
In tema di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell'atto ed attribuire certezza all'esito del procedimento di notifica non consentono altra interpretazione che quella letterale pena la nullità della notifica.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha eccepito di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento indicati nell'atto impugnato ed ha chiesto alle parti resistenti di fornire la prova dell'avvenuta regolare notifica degli stessi in quanto le omesse o irregolari notifiche rappresentano un vizio procedurale che determinano l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria comportando la nullità degli avvisi di accertamento e di atti successivi.
A fronte di tale assunto difensivo, grava sull'Ente impositore e sull'Agente della SS (stante l'impossibilità per il contribuente di fornire la prova negativa circa l'intervenuta notifica), l'onere di fornire la predetta prova.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, l'avanzata contestazione del ricorrente, rendeva necessaria la prova dell'avvenuta valida notifica degli atti prodromici a cui si fa riferimento.
L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce, infatti, vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (cfr. Sez. Un. 16412/2007; (Cass. n.1825/2010; Cass. n.1532 del 2.02.2012). Le parti resistenti non hanno inteso costituirsi in giudizio per contestare il ricorso.
Alla luce di quanto sopra, la pretesa impositiva è illegittima.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 24/11/25
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis