Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2025, proposto da Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Morra e Niccolò Terracini, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Torregrotta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
del provvedimento, prot. n. 7059 del 10 aprile 2025, adottato dal Comune di Torregrotta, avente ad oggetto l’annullamento dell’inizio dei lavori per la realizzazione di una Stazione Radio Base (di seguito, SRB), in via XXI Ottobre snc, codice impianto ME98040_005;
del provvedimento del SUAP prot. n. 7102 del 10 aprile 2025, con cui è stato trasmesso il provvedimento prot. n. 7059 del 10 aprile 2025 del Comune di Torregrotta;
di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Torregrotta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto con cui il Comune intimato ha annullato in autotutela la SCIA presentata ai sensi degli artt. 44-49 del d.lgs. 259 del 2003 per la realizzazione di una SRB in ragione di una “falsa rappresentazione” nella documentazione tecnica alla stessa allegata (“Vista la falsa rappresentazione di cui in premessa dell’area individuata al sub n° 1 della Particella n° 2183 del Foglio di Mappa n° 1 in quanto la stessa non è “strada pubblica”), articolando un unico motivo volto a contestare l’assunto dell’amministrazione in riferimento alla presunta “falsa rappresentazione” giacché
nel provvedimento non emergono i presupposti per l’adozione del provvedimento di autotutela e, in particolare, la valutazione dell’interesse pubblico concreto;
l’indicazione di “strada pubblica” è risultata dalla sovrapposizione della planimetria generale con lo stralcio catastale, non costituendo dunque un falso;
la stessa Amministrazione comunale ha rilevato che al catasto tale area sarebbe invece individuata come “bene comune non censibile”, definizione che, in ogni caso, rileva che la strada non è privata e dunque non può certamente essere considerata una “falsa rappresentazione” la dicitura di “strada pubblica”;
l’assoluta irrilevanza di tale dato, poiché l’area in questione non è interessata dall’intervento di installazione della SRB, né dal passaggio dei cavi.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Preliminarmente deve evidenziarsi come la notifica del ricorso all’ARPA assuma una valenza di mera litis denuntiatio così come espressamente indicato dalla parte ricorrente.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi infraprecisati.
Il provvedimento impugnato si fonda sulla prospettata “falsa rappresentazione […] dell’area individuata al sub n° 1 della Particella n° 2183 del Foglio di Mappa n° 1, in quanto la stessa non è “strada pubblica”, che non può costituire presupposto per l’annullamento in autotutela doveroso, giacché riguardante aspetti conosciuti o facilmente conoscibili dal comune, poiché costituenti un elemento essenziale dell’istruttoria che l’attività della fase endoprocedimentale avrebbe dovuto agevolmente rilevare (Cons. Stato, sez. VI, n. 1702/2025).
E invero, a prescindere dalle risultanze catastali - che costituiscono mero indizio della titolarità, della natura e dell’uso di un bene immobile (così T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, n. 2725/2018) -, la natura di “strada pubblica” (che può afferire anche all’uso pubblico di un bene privato) è desumibile da molteplici fattori tra cui l’iscrizione della strada negli appositi elenchi del comune (T.a.r. per la Campania, sez. VI, n. 1356/2015).
Non è pertanto sufficiente al fine di supportare la motivazione del provvedimento impugnato la mera discrasia (che, per quanto sopraindicato, non assurge a falsa rappresentazione) tra le risultanze catastali (che individuano l’area come “bene comune non censibile”, ossia come bene condominiale – e quindi privato – sprovvisto di una propria autonomia castale) e quanto dichiarato dalla società ricorrente, che, tra l’altro, rileva come l’indicazione di “strada pubblica” sia risultata dalla sovrapposizione della planimetria generale con lo stralcio catastale.
La difformità descritta nel provvedimento impugnato, infatti, può eventualmente e in “potenza” legittimare (accertatane la rilevanza ai fini della legittimità dell’opera assentita) un annullamento in autotutela non già doveroso, ma discrezionale così incombendo sull’amministrazione l’onere – non assolto nel caso in esame – di motivare sull’interesse pubblico concreto all’annullamento, operando una valutazione comparativa con l’interesse del privato al mantenimento delle utilità derivanti dal provvedimento di primo grado e con l’affidamento maturato nel privato stesso e con gli eventuali interessi privati antagonisti (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 2502/2025).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, fatte salve le rideterminazioni della P.A., ove sussistenti i presupposti di legge.
La peculiarità della vicenda in esame legittima la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PA AR VA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | PA AR VA |
IL SEGRETARIO