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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/10/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
in persona del Giudice Unico, dott.ssa LA OT, magistrato onorario, udita la discussione orale, letti gli atti, visto l'art. 281 sexies cpc, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4256 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
e vertente tra
TRA
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAZA
D'IS LF presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliata come da mandato in atti Attrice
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. FOGLIA ANNA presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata come da mandato in atti
Convenuto\attore in via di domanda riconvenzionale
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali (PEEP; Programmi di zona;
maggiori costi, redistribuzione- lege 865\71)
1 FATTO E DIRITTO
La vicenda nasce dalla domanda della cooperativa attrice (assegnataria del “Lotto n. 3 di
Acqualonga 1” di 3.550 mq per l'edificazione, concessa dietro convenzione con il Comune,
di un volume di 7.500 mc realizzato mediante costruzione di n. 22 alloggi, ammessi a finanziamento regionale, di edilizia residenziale pubblica nel piano di zona Acqualonga,
sull'area assegnata), di accertamento negativo della pretesa del Controparte_1
nell'ottenere il pagamento della somma di € 29.861,42, a titolo di maggiori costi (conseguenti alla sentenza n. 2698/2007 della Corte d'Appello di Roma), per l'acquisizione delle aree riferite al Programma di Zona Acqualonga.
L'attrice chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in premessa, e previa, se del caso, la
disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, accertare e dichiarare l'arbitrarietà
della richiesta/pretesa avanzata dal nei confronti dell'attrice, intesa ad Controparte_1
ottenere il pagamento della somma di euro 29.861,42 a titolo di maggiori costi delle aree P.
di Z. Acqualonga, per effetto ed in conseguenza della sentenza n. 2698/2007 della Corte
d'appello di Roma, sez. I. Con vittoria di spese e competenze di causa per cui l'esponente
difensore si dichiara antistatario”. L'attrice pone a fondamento della propria domanda la presunta violazione della convenzione inter-partes, dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. e di proporzionalità e ragionevolezza nonché la arbitraria determinazione del quantum di cui eccepisce la intervenuta prescrizione estintiva ai sensi dell'art. 2935 c.c.
L'Ente comunale convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, spiegando al contempo domanda riconvenzionale di condanna
2 della controparte al pagamento delle somme oggetto di domanda avversaria di accertamento negativo. Il a conferma della legittimità della richiesta di pagamento evidenzia che CP_1
il corrispettivo della concessione del diritto di superficie deve assicurare al - in CP_1
applicazione del principio del perfetto pareggio economico – la copertura dei costi effettivi,
tra i quali rientrano, nel caso di specie, non solo quelli di acquisizione delle aree cedute alla società cooperativa attrice bensì anche i costi di aree destinate ad opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, con conseguente dovere dell'Ente locale di “spalmare” ed esigere anche nei confronti dell'attrice, quale assegnataria dei diritti che hanno consentito la edificazione degli immobili, i maggiori costi successivamente intervenuti in forza della sopra indicata sentenza della Corte di Appello di Roma. Il insiste, pertanto, per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cassino
rigettare la domanda della perché Parte_2
infondata in fatto e in diritto e non provata;
in accoglimento della domanda riconvenzionale
condannare '91 in persona del l.r.p.t. al Pt_1 Parte_3
pagamento in favore del della somma di euro 29.861,42 oltre interessi Controparte_1
legali dalla data di avvenuta liquidazione avvenuta il 29.07.2009 e fino all''effettivo soddisfo.
Con condanna alle spese di giudizio”.
Dopo la concessione di termini per memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma, cpc, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione agli atti dei documenti ritualmente prodotti dalle parti e, all'esito degli specifici chiarimenti forniti dalle stesse nel contraddittorio, emergeva la superfluità della CTU sollecitata dall'attrice. ed avversata dal perché meramente CP_1
esplorativa. Dopo l'esperimento, negativo, del tentativo di conciliazione, il procedimento -
interrotto all'udienza del 12 aprile 2024 per la cessazione del rapporto d'impiego da parte del precedente difensore dell'ente comunale -veniva riassunto dall'attrice. Si perveniva così alla
3 odierna udienza di discussione finale, ex art.281 sexies, cpc alla quale le parti, precisate le rispettive conclusioni come da verbale che precede, chiedevano la decisione, riportandosi ed avvalorando le deduzioni di cui alle note conclusive in atti, come da termine anteriore alla udienza concesso.
Secondo questo Giudice le domande attoree non meritano accoglimento mentre va accolta la domanda riconvenzionale proposta dal le cui deduzioni e considerazioni Controparte_1
sono condivisibili e pertinenti. La questione viene decisa, per quanto di ragione, secondo quanto già evidenziato con la sentenza di questo giudice resa all'esito del giudizio iscritto al n. di RG 1552\2018, perfettamente sovrapponibile a quello che ci occupa, trattandosi di richiesta di somme da parte del convenuto per i maggiori costi derivanti dalla CP_1
medesima sentenza.
È innegabile che la convenzione, in atti, intervenuta tra il e la Cooperativa preveda CP_1
specificamente, all'art. 2, l'ipotesi della modificazione dell'entità di espropriazione, a seguito di sentenza, com'è avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. 7, convenzione del 20.12.2012 e doc. 11, sent. CA RM n.2698\07-R.G.2584-2001, fasc. parte attrice).
L'esito della istruttoria documentale svolta ha confermato che il corrispettivo di cessione è
stato determinato nella misura pari ai costi di acquisizione delle aree dell'intero Piano di Zona
di Acqualonga, ai sensi della legge n. 865/71, che impone inderogabilmente ai Comuni di operare secondo il criterio del perfetto pareggio economico, come è avvenuto nel caso di specie, attribuendo agli Enti (anche nel caso di omessa indicazione nella convenzione che qui peraltro non ricorre) il diritto di esigere “la copertura dei costi di acquisizione delle aree
destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro
edificabilità, sicché l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza ove nella suddetta
convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai
4 costi effettivi”( Cass. 13595\2020; Cass. 6928\2016; 2706\2007).
Nel caso di specie, dunque, il ha operato legittimamente, ripartendo i maggiori costi CP_1
derivanti dalla sentenza non indiscriminatamente, come sostenuto dall'attrice, bensì in forza dei criteri inderogabili di cui alla sopra indicata legge ed in conformità alla regola del pareggio economico. Come si evince dalla determinazione comunale in atti (n. 126 del 13
dicembre 2017) nel richiedere il conguaglio dei maggiori costi sostenuti dal per CP_1
l'acquisizione delle aree destinate all'edificazione da parte della Cooperativa POL CASA
'91, il ha legittimamente fatto riferimento ai costi medi dell'operazione CP_1 CP_1
espropriativa relativa al Comparto di Acqualonga, che tiene conto degli spazi liberi e di quelli destinati ad opere di urbanizzazione. L'Ente ha, quindi, correttamente preso a riferimento gli standards urbanistici funzionali rispetto alla individuazione, in concreto, della edificabilità
dell'area alienata alla attrice. È pertanto chiara la superfluità della CTU ai fini del decidere,
che qui si conferma, strumento nel quale, peraltro, l'attrice non ha insistito in sede di conclusioni e che deve intendersi implicitamente abbandonata.
Pertanto, la determinazione del n. 126 del 13.12.2017, che ha redistribuito Controparte_1
i maggiori costi in esame, deve considerarsi legittima e non può certo essere disapplicata come chiesto dall'attrice.
L'eccezione di prescrizione del diritto del ad esigere la somma oggetto di causa non CP_1
è fondata in quanto la decorrenza della efficacia estintiva del tempo, nel caso di specie decennale, non può essere fatta risalire al momento della emanazione della sentenza della
Corte di Appello del 2007, come invece sostenuto dall'attrice. Ai sensi dell'art. 2935 cc,
l'estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, poiché gli Enti comunali sono assoggettati a regole procedimentali specifiche per quanto riguarda la contabilità, in ossequio
5 alle regole di trasparenza e controllo sulla destinazione di danaro pubblico, il termine non può che decorrere dalla data in cui il – dopo aver dato esecuzione alla Controparte_1
condanna di pagamento della Corte di Appello del 2007 – ha determinato gli importi da recuperare nei confronti di ciascun soggetto passivamente legittimato. Ciò è avvenuto, nel caso di specie, con la determinazione del 13 dicembre 2017 n. 126 in atti, che è stata successivamente inviata all'attrice, quando evidentemente il credito era ancora esigibile: la prescrizione in ogni caso non poteva sicuramente decorrere prima della convenzione stipulata tra le parti nel 2012 ed in atti. Il suggestivo richiamo alle regole di buona fede e correttezza,
sicuramente condivisibili nella loro portata generale, deve sicuramente essere concretamente valutato alla luce delle intricate procedure di cui al TUEL, procedure che, avuto riguardo anche alla fase dei controlli preliminari, rendono spesso tuttora inesigibile da parte degli Enti
locali l'assunzione di provvedimenti aventi la medesima solerzia esigibile tra privati. La mera doglianza operata dall'attrice circa la mancata osservanza di un comportamento più solerte,
e in tal senso più corretto, non spiega concreti effetti sotto il profilo della legittimità dei provvedimenti assunti dal Controparte_1
La domanda attorea di accertamento negativo delle somme per le quali è causa va, pertanto,
rigettata mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale del CP_1 CP_1
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n.
247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato dall'attore ed in atti, e tenuto anche conto dell'assenza di questione di diritto di particolare complessità, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto Regolamento,
6 secondo il valore minimo previsto nello scaglione “da € 26.00,01 a € 52.000,00”
rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con la riduzione ex art. 4 comma.4 del regolamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4256 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Rigetta le domande attoree come specificato in motivazione;
• Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal e, per Controparte_1
l'effetto, condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € € 29.861,42 oltre interessi sino al soddisfo come chiesti.
• Condanna l'attrice, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore. al rimborso delle spese di lite in favore del in persona del legale rapp.p.t., che si quantificano Controparte_1
nella misura di € 4.569,30\\ per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti,
rimborso spese vive ove in atti documentate, oneri previdenziali forensi ed IVA come per legge.
Così deciso in Cassino, 10/10/2025
Il Giudice Unico
LA OT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
in persona del Giudice Unico, dott.ssa LA OT, magistrato onorario, udita la discussione orale, letti gli atti, visto l'art. 281 sexies cpc, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4256 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
e vertente tra
TRA
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAZA
D'IS LF presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliata come da mandato in atti Attrice
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. FOGLIA ANNA presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata come da mandato in atti
Convenuto\attore in via di domanda riconvenzionale
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali (PEEP; Programmi di zona;
maggiori costi, redistribuzione- lege 865\71)
1 FATTO E DIRITTO
La vicenda nasce dalla domanda della cooperativa attrice (assegnataria del “Lotto n. 3 di
Acqualonga 1” di 3.550 mq per l'edificazione, concessa dietro convenzione con il Comune,
di un volume di 7.500 mc realizzato mediante costruzione di n. 22 alloggi, ammessi a finanziamento regionale, di edilizia residenziale pubblica nel piano di zona Acqualonga,
sull'area assegnata), di accertamento negativo della pretesa del Controparte_1
nell'ottenere il pagamento della somma di € 29.861,42, a titolo di maggiori costi (conseguenti alla sentenza n. 2698/2007 della Corte d'Appello di Roma), per l'acquisizione delle aree riferite al Programma di Zona Acqualonga.
L'attrice chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in premessa, e previa, se del caso, la
disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, accertare e dichiarare l'arbitrarietà
della richiesta/pretesa avanzata dal nei confronti dell'attrice, intesa ad Controparte_1
ottenere il pagamento della somma di euro 29.861,42 a titolo di maggiori costi delle aree P.
di Z. Acqualonga, per effetto ed in conseguenza della sentenza n. 2698/2007 della Corte
d'appello di Roma, sez. I. Con vittoria di spese e competenze di causa per cui l'esponente
difensore si dichiara antistatario”. L'attrice pone a fondamento della propria domanda la presunta violazione della convenzione inter-partes, dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. e di proporzionalità e ragionevolezza nonché la arbitraria determinazione del quantum di cui eccepisce la intervenuta prescrizione estintiva ai sensi dell'art. 2935 c.c.
L'Ente comunale convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, spiegando al contempo domanda riconvenzionale di condanna
2 della controparte al pagamento delle somme oggetto di domanda avversaria di accertamento negativo. Il a conferma della legittimità della richiesta di pagamento evidenzia che CP_1
il corrispettivo della concessione del diritto di superficie deve assicurare al - in CP_1
applicazione del principio del perfetto pareggio economico – la copertura dei costi effettivi,
tra i quali rientrano, nel caso di specie, non solo quelli di acquisizione delle aree cedute alla società cooperativa attrice bensì anche i costi di aree destinate ad opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, con conseguente dovere dell'Ente locale di “spalmare” ed esigere anche nei confronti dell'attrice, quale assegnataria dei diritti che hanno consentito la edificazione degli immobili, i maggiori costi successivamente intervenuti in forza della sopra indicata sentenza della Corte di Appello di Roma. Il insiste, pertanto, per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cassino
rigettare la domanda della perché Parte_2
infondata in fatto e in diritto e non provata;
in accoglimento della domanda riconvenzionale
condannare '91 in persona del l.r.p.t. al Pt_1 Parte_3
pagamento in favore del della somma di euro 29.861,42 oltre interessi Controparte_1
legali dalla data di avvenuta liquidazione avvenuta il 29.07.2009 e fino all''effettivo soddisfo.
Con condanna alle spese di giudizio”.
Dopo la concessione di termini per memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma, cpc, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione agli atti dei documenti ritualmente prodotti dalle parti e, all'esito degli specifici chiarimenti forniti dalle stesse nel contraddittorio, emergeva la superfluità della CTU sollecitata dall'attrice. ed avversata dal perché meramente CP_1
esplorativa. Dopo l'esperimento, negativo, del tentativo di conciliazione, il procedimento -
interrotto all'udienza del 12 aprile 2024 per la cessazione del rapporto d'impiego da parte del precedente difensore dell'ente comunale -veniva riassunto dall'attrice. Si perveniva così alla
3 odierna udienza di discussione finale, ex art.281 sexies, cpc alla quale le parti, precisate le rispettive conclusioni come da verbale che precede, chiedevano la decisione, riportandosi ed avvalorando le deduzioni di cui alle note conclusive in atti, come da termine anteriore alla udienza concesso.
Secondo questo Giudice le domande attoree non meritano accoglimento mentre va accolta la domanda riconvenzionale proposta dal le cui deduzioni e considerazioni Controparte_1
sono condivisibili e pertinenti. La questione viene decisa, per quanto di ragione, secondo quanto già evidenziato con la sentenza di questo giudice resa all'esito del giudizio iscritto al n. di RG 1552\2018, perfettamente sovrapponibile a quello che ci occupa, trattandosi di richiesta di somme da parte del convenuto per i maggiori costi derivanti dalla CP_1
medesima sentenza.
È innegabile che la convenzione, in atti, intervenuta tra il e la Cooperativa preveda CP_1
specificamente, all'art. 2, l'ipotesi della modificazione dell'entità di espropriazione, a seguito di sentenza, com'è avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. 7, convenzione del 20.12.2012 e doc. 11, sent. CA RM n.2698\07-R.G.2584-2001, fasc. parte attrice).
L'esito della istruttoria documentale svolta ha confermato che il corrispettivo di cessione è
stato determinato nella misura pari ai costi di acquisizione delle aree dell'intero Piano di Zona
di Acqualonga, ai sensi della legge n. 865/71, che impone inderogabilmente ai Comuni di operare secondo il criterio del perfetto pareggio economico, come è avvenuto nel caso di specie, attribuendo agli Enti (anche nel caso di omessa indicazione nella convenzione che qui peraltro non ricorre) il diritto di esigere “la copertura dei costi di acquisizione delle aree
destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro
edificabilità, sicché l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza ove nella suddetta
convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai
4 costi effettivi”( Cass. 13595\2020; Cass. 6928\2016; 2706\2007).
Nel caso di specie, dunque, il ha operato legittimamente, ripartendo i maggiori costi CP_1
derivanti dalla sentenza non indiscriminatamente, come sostenuto dall'attrice, bensì in forza dei criteri inderogabili di cui alla sopra indicata legge ed in conformità alla regola del pareggio economico. Come si evince dalla determinazione comunale in atti (n. 126 del 13
dicembre 2017) nel richiedere il conguaglio dei maggiori costi sostenuti dal per CP_1
l'acquisizione delle aree destinate all'edificazione da parte della Cooperativa POL CASA
'91, il ha legittimamente fatto riferimento ai costi medi dell'operazione CP_1 CP_1
espropriativa relativa al Comparto di Acqualonga, che tiene conto degli spazi liberi e di quelli destinati ad opere di urbanizzazione. L'Ente ha, quindi, correttamente preso a riferimento gli standards urbanistici funzionali rispetto alla individuazione, in concreto, della edificabilità
dell'area alienata alla attrice. È pertanto chiara la superfluità della CTU ai fini del decidere,
che qui si conferma, strumento nel quale, peraltro, l'attrice non ha insistito in sede di conclusioni e che deve intendersi implicitamente abbandonata.
Pertanto, la determinazione del n. 126 del 13.12.2017, che ha redistribuito Controparte_1
i maggiori costi in esame, deve considerarsi legittima e non può certo essere disapplicata come chiesto dall'attrice.
L'eccezione di prescrizione del diritto del ad esigere la somma oggetto di causa non CP_1
è fondata in quanto la decorrenza della efficacia estintiva del tempo, nel caso di specie decennale, non può essere fatta risalire al momento della emanazione della sentenza della
Corte di Appello del 2007, come invece sostenuto dall'attrice. Ai sensi dell'art. 2935 cc,
l'estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, poiché gli Enti comunali sono assoggettati a regole procedimentali specifiche per quanto riguarda la contabilità, in ossequio
5 alle regole di trasparenza e controllo sulla destinazione di danaro pubblico, il termine non può che decorrere dalla data in cui il – dopo aver dato esecuzione alla Controparte_1
condanna di pagamento della Corte di Appello del 2007 – ha determinato gli importi da recuperare nei confronti di ciascun soggetto passivamente legittimato. Ciò è avvenuto, nel caso di specie, con la determinazione del 13 dicembre 2017 n. 126 in atti, che è stata successivamente inviata all'attrice, quando evidentemente il credito era ancora esigibile: la prescrizione in ogni caso non poteva sicuramente decorrere prima della convenzione stipulata tra le parti nel 2012 ed in atti. Il suggestivo richiamo alle regole di buona fede e correttezza,
sicuramente condivisibili nella loro portata generale, deve sicuramente essere concretamente valutato alla luce delle intricate procedure di cui al TUEL, procedure che, avuto riguardo anche alla fase dei controlli preliminari, rendono spesso tuttora inesigibile da parte degli Enti
locali l'assunzione di provvedimenti aventi la medesima solerzia esigibile tra privati. La mera doglianza operata dall'attrice circa la mancata osservanza di un comportamento più solerte,
e in tal senso più corretto, non spiega concreti effetti sotto il profilo della legittimità dei provvedimenti assunti dal Controparte_1
La domanda attorea di accertamento negativo delle somme per le quali è causa va, pertanto,
rigettata mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale del CP_1 CP_1
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n.
247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato dall'attore ed in atti, e tenuto anche conto dell'assenza di questione di diritto di particolare complessità, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto Regolamento,
6 secondo il valore minimo previsto nello scaglione “da € 26.00,01 a € 52.000,00”
rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con la riduzione ex art. 4 comma.4 del regolamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4256 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Rigetta le domande attoree come specificato in motivazione;
• Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal e, per Controparte_1
l'effetto, condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € € 29.861,42 oltre interessi sino al soddisfo come chiesti.
• Condanna l'attrice, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore. al rimborso delle spese di lite in favore del in persona del legale rapp.p.t., che si quantificano Controparte_1
nella misura di € 4.569,30\\ per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti,
rimborso spese vive ove in atti documentate, oneri previdenziali forensi ed IVA come per legge.
Così deciso in Cassino, 10/10/2025
Il Giudice Unico
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