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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14455/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14455/2021 promossa da:
C.F. ) OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con gli avv. Francesco Bresciani e Cinzia Belleri
contro
C.F. OPPOSTA CP_1 P.IVA_2 con l'avv. Maria Donata Pennisi
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
nel merito: previe le declaratorie del caso, revocare e dichiarare privo di giuridico effetto il
Decreto Ingiuntivo n. 4021/2021 – n. 11498/2021 R.G. emesso il 26.10.2021 dal Giudice designato del Tribunale di Brescia Dr.ssa Elena Fondrieschi, notificato il 17.11.2021, e, comunque, rigettare le domande svolte ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto anche per intervenuta prescrizione del diritto azionato da con vittoria di spese e CP_1 competenze;
pagina 1 di 6 Per parte opposta:
- rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.4021/2021 proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
- confermare, per l'effetto, il D.I. n.4021/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data
26.10.2021, ovvero, in via subordinata, condannare la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che Codesto Ill.mo Giudice riterrà opportuna;
- condannare controparte alle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito: proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
4021/21 emesso il 26.10.21 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
226.305,40 in favore di (di seguito: , società con sede in Maracaibo (Venezuela), CP_1 CP_1
quale somma indebitamente trattenuta in relazione alla fornitura di contenitori di alluminio rispetto alla quale asseriva di aver versato, in diverse tranches (nel periodo marzo 2008 – CP_1
ottobre 2009) l'importo complessivo di € 650.805,36 a fronte di un corrispettivo pattuito di €
424.500,00.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione non potendosi considerare validi atti interruttivi le due comunicazioni inviate da in data CP_1
4.2.2011 e 26.6.12, trattandosi di atti inidonei a costituire in mora il debitore, così come la comunicazione, priva di data e non correlabile con l'avviso di ricevimento, a firma dell'avv.
Maria Donata Pennisi (doc. 7, 8, 9 fascicolo fase monitoria); deduceva, altresì, che essa CP_1
aveva venduto all'opponente merce per complessivi € 697.190,00, come da fattura 15 del
2.2.09, e che, considerando gli accordi intervenuti all'epoca tra le parti e gli importi in acconto versati, nulla era dovuto in restituzione all'opposta.
Si costituiva contestando le allegazioni di controparte e chiedendo, pertanto, il CP_1
pagina 2 di 6 rigetto dell'opposizione.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza in data 24.4.25.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
In tema di interruzione della prescrizione, la S.C., con indirizzo ormai consolidato, afferma che, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (ex multis: Cass. 15714/18).
Nella specie, ritiene questo giudice che, a prescindere delle missive in data 4.2.2011 e
26.6.2012 (doc. 6 e 7 fascicolo monitorio), la cui genericità nel contenuto non consente di ritenerle valide costituzioni in mora, debba invece considerarsi idoneo atto interruttivo la missiva inviata dall'avv. Pennisi a (doc. 9 fascicolo monitorio) nel quale il Parte_1
legale, per conto della propria assistita, richiamando il “contratto stipulato tra le parti per
l'acquisto di una linea di produzione di contenitori in alluminio” e facendo riferimento alle
“pregresse diffide”, formulava espressa richiesta di restituzione della complessiva somma di €
293.305,40 oltre interessi “indebitamente percepita”. Le contestazioni svolte sul punto dall'opponente non sono fondate posto che, da un lato, quanto alla data di invio della missiva - quest'ultima priva di data - deve ritenersi sufficiente la data di ricezione (28 gennaio 2019) della raccomandata a.r. (era onere dell'opponente dimostrare che tale raccomandata a .r., e il relativo ricevimento, attenevano ad altra missiva – cfr. Cass. 24149/18) e, dall'altro, la non coincidenza dell'importo indicato nella lettera rispetto all'importo ingiunto è, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, priva di decisività stante la presenza di una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà della affermata creditrice di far valere il proprio pagina 3 di 6 diritto alla restituzione in relazione al maggior importo asseritamente versato quale pagamento per la fornitura ricevuta.
L'opposizione è infondata.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo DA deduceva: a) di aver acquistato da Pt_1 attrezzatura per la produzione di contenitori di alluminio al prezzo, previa applicazione
[...]
di uno sconto di € 67.500,00, pari a € 424.500,00 come da lettera “riassuntiva” inviata da in data 4.2.09 (doc. 2 fascicolo monitorio); b) di aver versato, a titolo di acconti, Parte_1
le somme di € 135.900,00 il 26.3.2008 ed € 200.000,00 il 22.10.2008 nonché l'ulteriore somma di € 314.905,36 in data 23.10.09; 3) che, pertanto, considerato l'importo complessivamente versato da essa ricorrente (€ 650.805,36) e il prezzo concordato dalle parti (€ 424.500,00) essa aveva versato in eccesso la somma di € 226.305,36; chiedeva, pertanto, la restituzione di detto importo oltre rivalutazione ed interessi.
Parte opponente, in sintesi, non contesta la ricezione delle somme di € 135.900,00, €
200.000,00 ed € 314.905,36, ma deduce che successivamente al conteggio, datato 4.2.09, prodotto dall'ingiungente, erano intervenuti successivi accordi tra le parti, in virtù dei quali, aveva richiesto la fornitura di ulteriori macchinari rispetto a quelli di cui all'offerta 61/0 CP_1
del 14.4.08 (doc. 1 fascicolo monitorio), oggetto, appunto, della successiva fattura 15 del
2/2/2009 (doc. 5 opponente) per complessivi € 697.190,00, macchinari effettivamente consegnati da Parte_1
Ritiene questo giudice che la tesi di parte opponente risulti fondata.
La prova della consegna della merce di cui alla fattura 15/09 risulta dalla documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, dalla corrispondenza del codice identità e nazionalità del mezzo di trasporto utilizzato “CAIU8067851” riportato nella D.A.E. n.
09ITQW8010000711E2 e nella D.A.E. 09ITQW8010000735E8 (doc. 9 opponente) con quello indicato nella “bill of landing” prodotta da parte opposta (doc. 5 ricorso monitorio) e dal riferimento, in entrambi i D.A.E., alla fattura 15 del 2.2.09; il fatto, poi, che a tale consegna non sia seguita alcuna contestazione in merito al quantitativo e/o alla tipologia della merce da pagina 4 di 6 parte comprova che i dati di cui alla fattura emessa da recepivano gli CP_1 Parte_1 accordi raggiunti dalle parti, evidentemente in epoca successiva all'invio della rendicontazione, inviata il 4.2.09 dall'opponente e posta a fondamento della pretesa creditoria oggetto del ricorso monitorio. Del resto, ciò è ulteriormente confermato dal fatto che, ricevuta via fax, copia della fattura, con nota apposta a penna sulla fattura e reinviata a ne ha CP_1 Parte_1
richiesto la trasmissione via corriere DHL (doc. 10 e 11 opponente) e che, il riferimento alla fattura 15 del 2.2.09 risulta contenuto anche nella successiva missiva inviata da e datata CP_1
12.5.2010 (doc. 7 opponente).
In conclusione, pertanto, dovendosi ritenere provati sia la pattuizione della somma di €
697.190,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura (cfr. fattura 15/09) che i pagamenti effettuati da per complessivi 650.805,36 è da escludere che sia dovuta alcuna somma in restituzione CP_1
a parte opposta;
il fatto, poi, che dai conteggi di parte opponente, condivisi da questo giudice, emerga un residuo credito in favore di non oggetto di domanda riconvenzionale Parte_1 nel presente giudizio non ha alcun rilievo ai fini della decisione.
L'opposizione va, dunque, accolta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4021/21;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 11.268,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge pagina 5 di 6 Brescia, 22/09/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14455/2021 promossa da:
C.F. ) OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con gli avv. Francesco Bresciani e Cinzia Belleri
contro
C.F. OPPOSTA CP_1 P.IVA_2 con l'avv. Maria Donata Pennisi
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
nel merito: previe le declaratorie del caso, revocare e dichiarare privo di giuridico effetto il
Decreto Ingiuntivo n. 4021/2021 – n. 11498/2021 R.G. emesso il 26.10.2021 dal Giudice designato del Tribunale di Brescia Dr.ssa Elena Fondrieschi, notificato il 17.11.2021, e, comunque, rigettare le domande svolte ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto anche per intervenuta prescrizione del diritto azionato da con vittoria di spese e CP_1 competenze;
pagina 1 di 6 Per parte opposta:
- rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.4021/2021 proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
- confermare, per l'effetto, il D.I. n.4021/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data
26.10.2021, ovvero, in via subordinata, condannare la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che Codesto Ill.mo Giudice riterrà opportuna;
- condannare controparte alle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito: proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
4021/21 emesso il 26.10.21 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
226.305,40 in favore di (di seguito: , società con sede in Maracaibo (Venezuela), CP_1 CP_1
quale somma indebitamente trattenuta in relazione alla fornitura di contenitori di alluminio rispetto alla quale asseriva di aver versato, in diverse tranches (nel periodo marzo 2008 – CP_1
ottobre 2009) l'importo complessivo di € 650.805,36 a fronte di un corrispettivo pattuito di €
424.500,00.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione non potendosi considerare validi atti interruttivi le due comunicazioni inviate da in data CP_1
4.2.2011 e 26.6.12, trattandosi di atti inidonei a costituire in mora il debitore, così come la comunicazione, priva di data e non correlabile con l'avviso di ricevimento, a firma dell'avv.
Maria Donata Pennisi (doc. 7, 8, 9 fascicolo fase monitoria); deduceva, altresì, che essa CP_1
aveva venduto all'opponente merce per complessivi € 697.190,00, come da fattura 15 del
2.2.09, e che, considerando gli accordi intervenuti all'epoca tra le parti e gli importi in acconto versati, nulla era dovuto in restituzione all'opposta.
Si costituiva contestando le allegazioni di controparte e chiedendo, pertanto, il CP_1
pagina 2 di 6 rigetto dell'opposizione.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza in data 24.4.25.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
In tema di interruzione della prescrizione, la S.C., con indirizzo ormai consolidato, afferma che, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (ex multis: Cass. 15714/18).
Nella specie, ritiene questo giudice che, a prescindere delle missive in data 4.2.2011 e
26.6.2012 (doc. 6 e 7 fascicolo monitorio), la cui genericità nel contenuto non consente di ritenerle valide costituzioni in mora, debba invece considerarsi idoneo atto interruttivo la missiva inviata dall'avv. Pennisi a (doc. 9 fascicolo monitorio) nel quale il Parte_1
legale, per conto della propria assistita, richiamando il “contratto stipulato tra le parti per
l'acquisto di una linea di produzione di contenitori in alluminio” e facendo riferimento alle
“pregresse diffide”, formulava espressa richiesta di restituzione della complessiva somma di €
293.305,40 oltre interessi “indebitamente percepita”. Le contestazioni svolte sul punto dall'opponente non sono fondate posto che, da un lato, quanto alla data di invio della missiva - quest'ultima priva di data - deve ritenersi sufficiente la data di ricezione (28 gennaio 2019) della raccomandata a.r. (era onere dell'opponente dimostrare che tale raccomandata a .r., e il relativo ricevimento, attenevano ad altra missiva – cfr. Cass. 24149/18) e, dall'altro, la non coincidenza dell'importo indicato nella lettera rispetto all'importo ingiunto è, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, priva di decisività stante la presenza di una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà della affermata creditrice di far valere il proprio pagina 3 di 6 diritto alla restituzione in relazione al maggior importo asseritamente versato quale pagamento per la fornitura ricevuta.
L'opposizione è infondata.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo DA deduceva: a) di aver acquistato da Pt_1 attrezzatura per la produzione di contenitori di alluminio al prezzo, previa applicazione
[...]
di uno sconto di € 67.500,00, pari a € 424.500,00 come da lettera “riassuntiva” inviata da in data 4.2.09 (doc. 2 fascicolo monitorio); b) di aver versato, a titolo di acconti, Parte_1
le somme di € 135.900,00 il 26.3.2008 ed € 200.000,00 il 22.10.2008 nonché l'ulteriore somma di € 314.905,36 in data 23.10.09; 3) che, pertanto, considerato l'importo complessivamente versato da essa ricorrente (€ 650.805,36) e il prezzo concordato dalle parti (€ 424.500,00) essa aveva versato in eccesso la somma di € 226.305,36; chiedeva, pertanto, la restituzione di detto importo oltre rivalutazione ed interessi.
Parte opponente, in sintesi, non contesta la ricezione delle somme di € 135.900,00, €
200.000,00 ed € 314.905,36, ma deduce che successivamente al conteggio, datato 4.2.09, prodotto dall'ingiungente, erano intervenuti successivi accordi tra le parti, in virtù dei quali, aveva richiesto la fornitura di ulteriori macchinari rispetto a quelli di cui all'offerta 61/0 CP_1
del 14.4.08 (doc. 1 fascicolo monitorio), oggetto, appunto, della successiva fattura 15 del
2/2/2009 (doc. 5 opponente) per complessivi € 697.190,00, macchinari effettivamente consegnati da Parte_1
Ritiene questo giudice che la tesi di parte opponente risulti fondata.
La prova della consegna della merce di cui alla fattura 15/09 risulta dalla documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, dalla corrispondenza del codice identità e nazionalità del mezzo di trasporto utilizzato “CAIU8067851” riportato nella D.A.E. n.
09ITQW8010000711E2 e nella D.A.E. 09ITQW8010000735E8 (doc. 9 opponente) con quello indicato nella “bill of landing” prodotta da parte opposta (doc. 5 ricorso monitorio) e dal riferimento, in entrambi i D.A.E., alla fattura 15 del 2.2.09; il fatto, poi, che a tale consegna non sia seguita alcuna contestazione in merito al quantitativo e/o alla tipologia della merce da pagina 4 di 6 parte comprova che i dati di cui alla fattura emessa da recepivano gli CP_1 Parte_1 accordi raggiunti dalle parti, evidentemente in epoca successiva all'invio della rendicontazione, inviata il 4.2.09 dall'opponente e posta a fondamento della pretesa creditoria oggetto del ricorso monitorio. Del resto, ciò è ulteriormente confermato dal fatto che, ricevuta via fax, copia della fattura, con nota apposta a penna sulla fattura e reinviata a ne ha CP_1 Parte_1
richiesto la trasmissione via corriere DHL (doc. 10 e 11 opponente) e che, il riferimento alla fattura 15 del 2.2.09 risulta contenuto anche nella successiva missiva inviata da e datata CP_1
12.5.2010 (doc. 7 opponente).
In conclusione, pertanto, dovendosi ritenere provati sia la pattuizione della somma di €
697.190,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura (cfr. fattura 15/09) che i pagamenti effettuati da per complessivi 650.805,36 è da escludere che sia dovuta alcuna somma in restituzione CP_1
a parte opposta;
il fatto, poi, che dai conteggi di parte opponente, condivisi da questo giudice, emerga un residuo credito in favore di non oggetto di domanda riconvenzionale Parte_1 nel presente giudizio non ha alcun rilievo ai fini della decisione.
L'opposizione va, dunque, accolta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4021/21;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 11.268,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge pagina 5 di 6 Brescia, 22/09/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
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