Art. 40. Censura
La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed e' inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entita', ma che non ledono il decoro o la dignita' professionale.
La censura e' disposta con deliberazione del consiglio del collegio.
La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed e' inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entita', ma che non ledono il decoro o la dignita' professionale.
La censura e' disposta con deliberazione del consiglio del collegio.