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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 752 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 119 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BONTA' MANUELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a STATI UNITI D'AMERICA, in [...] Controparte_1
09/11/1972, elettivamente domiciliato in VIA SPALTI 31 91100 TRAPANI,
presso lo studio dell'Avv. SANZO DONATELLA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/07/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 22.1.2021. Da tale da-
ta in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologazione nn.3307/21 della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 10.2.2021.
A tale proposito deve rilevarsi che all'udienza del 15/07/2025, i procu-
ratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni del divorzio e, a parziale modifica delle do-
mande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di speci-
fici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo denominato “ac-
cordo transattivo” datato il 04.06.2025 e depositato, rispettivamente, in data
12.06.2025 dal ricorrente e in data 20.6.25 dal resistente.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
terminazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensa-
zione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Campofelice di Fitalia, in data 29/09/2005, da Parte_2
, nato a [...], in data [...], e da
[...] Parte_3
, nata a [...], in data [...], trascritto
[...]
nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte II serie A,
dell'anno 2005, alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Temini Imerese, in data 18/07/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 752 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 119 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BONTA' MANUELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a STATI UNITI D'AMERICA, in [...] Controparte_1
09/11/1972, elettivamente domiciliato in VIA SPALTI 31 91100 TRAPANI,
presso lo studio dell'Avv. SANZO DONATELLA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/07/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 22.1.2021. Da tale da-
ta in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologazione nn.3307/21 della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 10.2.2021.
A tale proposito deve rilevarsi che all'udienza del 15/07/2025, i procu-
ratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni del divorzio e, a parziale modifica delle do-
mande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di speci-
fici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo denominato “ac-
cordo transattivo” datato il 04.06.2025 e depositato, rispettivamente, in data
12.06.2025 dal ricorrente e in data 20.6.25 dal resistente.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
terminazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensa-
zione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Campofelice di Fitalia, in data 29/09/2005, da Parte_2
, nato a [...], in data [...], e da
[...] Parte_3
, nata a [...], in data [...], trascritto
[...]
nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte II serie A,
dell'anno 2005, alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Temini Imerese, in data 18/07/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile