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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 682/2021
Il Giudice Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127 cpc entro il termine del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta
DA
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti MATRONE ANTONELLO e VINCENZO SCHIAVO , con i quali elett.te domicilia in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla Via
Tortora n. 28 ricorrente contro
( ) in persona del legale rapp.te p.t. , CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to PEPE GIULIO, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Gragnano (NA) alla Piazza Aubry n. 4 resistente
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.02.2021, conveniva in Parte_1
giudizio la società in persona del legale rapp.te pt, CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di €
123.190,02 (di cui € 13.177,17 per TFR), rivendicata a titolo di differenze retributive dovute per superiore inquadramento, due mensilità insolute, omesso pagamento di lavoro straordinario diurno e festivo, indennità di maneggio danaro, ferie e permessi non goduti, per mancato preavviso e per omesso versamento della 13^ e 14^ mensilità.
A sostegno delle domande, parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente da aprile 2013 al 4/7/2017 ma che il rapporto di lavoro subordinato era stato regolarizzato solo in data
20.11.2023 allorquando era stato assunto a tempo indeterminato e inquadrato nel 4° livello del CCNL Commercio.
Il ricorrente lamenta, dunque, che a dispetto del formale inquadramento contrattuale aveva svolto mansioni superiori riconducibili alla funzione di
“tentata vendita e raccolta degli ordini” per conto della società operante nel
Pag. 2 di 13 settore della vendita all'ingrosso di prodotti di pulizia della casa e della persona.
L'istante, quindi, sostiene di aver assicurato la propria prestazione lavorativa per un orario superiore alle 30 ore settimanali contrattualmente previste, di aver lavorato anche il sabato o la domenica, senza il riconoscimento di alcun compenso a titolo di straordinario;
asserisce, inoltre, di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga allegate ma che tale retribuzione è inadeguata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro assicurato al datore di lavoro.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è ritualmente costituita la società che, eccepita l'infondatezza della pretesa azionata, CP_2
proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di parte ricorrente alla restituzione di € 12.400,00 dovuti dal colpevole di Parte_1
illegittima appropriazione del corrispettivo degli ordinativi incassati dai vari clienti , nonché di € 921,31 a titolo di indennità di mancato CP_1
preavviso in quanto, perché secondo la prospettazione della resistente, il lavoratore si sarebbe assentato ingiustificatamente per due mesi dal lavoro per poi risolvere in tronco il contratto. Infine, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, la resistente chiedeva disporsi la compensazione tra i crediti delle parti in causa.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'audizione dei soli testi di parte ricorrente, poiché, nonostante i numerosi rinvii concessi, su richiesta delle parti, i testimoni della resistente non comparivano in giudizio. Risultato vano ogni tentativo di bonario componimento della lite, le parti venivano invitate a rassegnare le conclusioni e, all'esito del
Pag. 3 di 13 deposito delle note di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. della sola parte ricorrente, la controversia veniva riservata in decisione.
Ciò detto, si osserva che la domanda di parte ricorrente è solo parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
In un'ottica di logica, prima ancora che giuridica, conseguenzialità, occorre individuare la perimetrazione precisa del contenzioso sulla base delle istanze attoree promosse e delle conseguenti, speculari, contestazioni ed eccezioni sollevate dalla parte resistente.
Orbene, assume il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta da aprile 2013 a luglio 2017, in qualità di addetto alla “tentata vendita” e raccolta degli ordini presso i committenti esterni, in ragione di tali mansioni espletate non solo rivendica un superiore inquadramento ma ritiene di aver svolto un orario di lavoro di gran lunga superiore alle 30 ore contrattualizzate, ragion per cui la retribuzione di cui alle buste paga allegate non sarebbe adeguata in quanto manchevole delle voci stipendiali rivendicate a titolo di indennità per il maneggio e il trasporto di danaro contante, indennità di ferie e permessi, 13^ e 14^ mensilità, lavoro straordinario e TFR. Il lavoratore infine asserisce di non aver ricevuto alcuna retribuzione per i mesi di maggio e giugno motivo per cui avrebbe risolto in contratto di lavoro per giusta causa.
Specularmente, ha eccepito l'infondatezza della pretesa CP_2
creditoria sul preminente rilievo dell'avvenuto pagamento della retribuzione in base all'effettivo lavoro disimpegnato, eccependo peraltro che il lavoratore si sarebbe appropriato illegittimamente dei corrispettivi pagati in contanti dalle committenti e che, una volta scoperto, il Parte_1
avrebbe restituito solo 7.600,00, restando ancora debitore di € 12.400,00.
Pag. 4 di 13 Inoltre, la resistente ha sostenuto che il lavoratore si sarebbe assentato ingiustificatamente dal lavoro, che il rapporto lavorativo sarebbe stato risolto in tronco su iniziativa del ricorrente che pertanto oltre alla somma di
€ 12.400,00 era tenuto a versare al datore di lavoro anche l'indennità di mancato preavviso calcolata in € 921, 31.
Tutto quanto precisato in ordine alle rivendicazioni di ciascuna parte, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo poiché in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (Cass. S.U.
8839/02). La rituale e tempestiva costituzione processuale della resistente, che ha preso posizione su tutte le domande avverse, ha inoltre sanato ogni eventuale vizio dell'atto introduttivo.
Sempre in limine litis, va dato atto che nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 1439/2022 del 26/10/2022, passata in giudicato, questo
Tribunale nella persona del Giudice Rizzo, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il D.I. 125/2020 che pertanto è divenuto CP_1
esecutivo quanto al credito del riferito alle mensilità di maggio, Parte_1
giugno, luglio e al TFR per l'importo complessivo di € 7.190,70 (di cui €
4.217,24 per TFR).
Orbene, facendo espresso rinvio alle motivazioni della richiamata sentenza, il Tribunale ha stabilito che “l'opponente non ha contestato
l'espletamento da parte del dell'attività lavorativa fino al Parte_1
4/7/2017…..Le contestazioni inerenti alla presunta infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposto, pertanto, sono infondate.” Inoltre, con specifico riferimento alle domande riconvenzionali riproposte in questa sede dal datore di lavoro, la sent. n. 1439/22 ha espressamente stabilito: “la
Pag. 5 di 13 richiesta relativa all'indennità sostitutiva di preavviso va rigettata proprio perché vi è prova del mancato pagamento di due mensilità da parte del datore di lavoro. Questa circostanza di fatto configura la giusta causa di dimissioni del lavoratore e, di conseguenza, la non ha diritto CP_2
a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso. Riguardo all'altra parte della domanda riconvenzionale come avanzata dall'opponente, ossia
l'istanza di restituzione degli incassi che sarebbero stati trattenuti dall'opposto, è da rilevare che vi sono stati almeno due incontri tra il lavoratore (accompagnato da alcuni appartenenti alla sua famiglia) con alcuni familiari della legale rappresentante della società (al secondo incontro ha partecipato anche quest'ultima). Va rilevato che è poco credibile la versione dei fatti fornita in sede di escussione testimoniale dalla suocera del , che ha detto di essere stata presente ad uno Parte_1
degli incontri durante il quale l'opposto consegnava dei soldi alla parte datoriale, ma di non ricordare se era l'incasso del giorno precedente oppure se la dazione di denaro era dovuta ad altre ragioni. In ogni caso, pur volendo ritenere che sussistesse un debito del lavoratore nei confronti della società (per trattenuta illecita di parte degli incassi), è da rilevare che non è stata documentata in nessun modo l'entità del debito, nonostante ciò sarebbe stato possibile con una ricostruzione contabile delle operazioni. La genericità della richiesta della parte opponente e
l'insufficienza della prova raggiunta in sede istruttoria portano al rigetto anche di tale parte della domanda riconvenzionale.”
Ciò posto, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), sulla domanda attorea inerente al pagamento delle ultime mensilità e del TFR e sulle domande formulate in via
Pag. 6 di 13 riconvenzionale dalla resistente, rende inammissibile il vaglio delle medesime questioni nel presente giudizio. Il principio del ne bis in idem non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità delle domande de quibus già decise con sentenza passata in giudicato.
Tanto premesso, restano da analizzare le residuali domande attorea riferite alle rivendicazioni del superiore inquadramento alle differenze retributive per omesso pagamento delle altre voci stipendiali (id est indennità ferie e permessi non goduti, indennità maneggio danaro contante, straordinario e lavoro festivo, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Nella quantificazione del “dovuto” l'istante muove dalla premessa di avere percepito la retribuzione indicata in busta paga ma che la somma ricevuta è inadeguata rispetto all'effettiva attività lavorativa disimpegnata in favore del datore di lavoro.
Il ricorrente ha pertanto calcolato le spettanze rivendicate in riferimento alle voci retributive per cui è causa, la cui diversa perimetrazione discende dal lavoro straordinario asseritamente reso e dall'inquadramento superiore preteso.
In vero, per le voci stipendiali rivendicate riferite all'inquadramento superiore, allo straordinario e alle indennità per ferie e permessi non godute, così come pure per l'indennità per maneggio di danaro, non possono tenersi in considerazione i conteggi elaborati dal ricorrente che evidentemente muovono dalla premessa della indimostrata inattendibilità
“ideologica” dei documenti predisposti dal datore di lavoro, quali cedolini- paga, bonifici di pagamento e alla Certificazione Unica.
Pag. 7 di 13 Si ricorda che, sotto il profilo strettamente processuale, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., la Cassazione (ex plurimis, n. 26593/20; Cass. n. 5203/2000) ha affermato che il lavoratore, il quale agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore, deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono.
Inoltre, la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all'art. 2103 c.c. richiede, anzitutto, l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge (tre mesi) o per quello previsto dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn. 3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e
2174/1999).
Analogamente, per quanto concerne le rivendicazioni salariali riferite al lavoro straordinario e alle indennità per ferie non godute, si ricorda che il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza, rispetto all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo in capo a quest'ultimo, ha, innanzitutto, l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, come nel caso di specie, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative
Pag. 8 di 13 eccedenti il normale orario di lavoro. In ordine alla fruizione delle ferie va, poi, rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389). Consolidate e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo
(cfr. Cass. n. 9906/2015; n. 19299/2014; n. 1389/2013).
Tenuto conto dei predetti principi, va escluso che parte ricorrente abbia assolto lo stringente onere probatorio su di esso gravante.
All'uopo va prioritariamente segnalata la sostanziale carenza di allegazioni che impedisce l'accoglimento delle istanze attoree riferite al riconoscimento del superiore inquadramento e alla conseguente condanna per le relative differenze retributive.
Invero, non sono state chiarite, già a livello espositivo, la natura e la pregnanza delle mansioni assegnate al lavoratore e, di riflesso le ragioni
“tecniche” per cui tali mansioni sarebbero riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
Pag. 9 di 13 Inoltre, i tre testimoni escussi a favore del ricorrente , Testimone_1
e , hanno reso dichiarazioni Testimone_2 Testimone_3
generiche e prive di specifici riferimenti spazio-temporali ragion per cui, da un lato, non è stata fornita la prova del preteso lavoro straordinario e, dall'altro, non appare possibile ricondurre l'attività disimpegnata dal ricorrente al superiore inquadramento rivendicato. I testimoni escussi, quanto al tipo di attività lavorativa svolta dal , riferiscono Parte_1
genericamente di averlo visto guidare il furgone aziendale per caricare, consegnare e trasportare i prodotti aziendale, senza nulla aggiungere in merito a specifiche competenze o attività svolte dal ricorrente che possano avvalorare la tesi sostenuta nell'atto introduttivo, in quanto nessun teste ha riferito di aver visto il proporre in vendita i prodotti, raccogliere Parte_1
gli ordini e danaro dai committenti. Quanto poi all'orario di lavoro, tutti i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni imprecise e poco circostanziata sia in merito alla durata della giornata lavorativa sia in merito ad eventuale lavoro festivo. Nessun teste inoltre ha dimostrato di avere conoscenza diretta dei fatti di causa, avendo visto sporadicamente il lavoratore disimpegnare l'attività di consegna della merce o essendosi limitati in brevi periodi ad accompagnarlo a lavoro senza nulla poter riferire su quali mansioni e di quale durata sia stata la giornata lavorativa in esame. Nulla i testi hanno saputo riferire in merito alla descrizione degli orari di lavoro e alla cadenza con cui sarebbe stato assicurato il lavoro anche nelle giornate di riposo o di ferie e sulla circostanza che l'attività lavorativa avrebbe implicato anche il maneggio di danaro.
Pertanto, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, si può escludere che nel caso che ci occupa il
Pag. 10 di 13 ricorrente abbia fornito idoneo riscontro oggettivo dell'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata.
In conclusione, la prova raccolta ha consentito di ritenere acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per il periodo dedotto in ricorso, mentre non risulta sufficientemente raggiunta la prova degli ulteriori compensi rivendicati.
Dunque, sulla base dell'attento scrutinio delle dichiarazioni testimoniali e delle prove documentali raccolte nel presente giudizio, i conteggi elaborati dal ricorrente possono essere presi in considerazione solo per il riconoscimento delle somme rivendicate a titolo di 13^ e 14^ mensilità per un importo complessivo che questo giudice ritiene corretto quantificare in €
2863,74.
E' doveroso ricordare che la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui è specifico onere del datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento di tali voci retributive e del rilascio della relativa quietanza, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita dalla parte resistente (Corte di Cassazione, sez.
Lavoro, ordinanza n. 29367/18).
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la improponibilità della domanda riferita alle ultime mensilità e al TFR e delle domande proposte in via riconvenzionale dalla società resistente sulle quali ha già statuito la sentenza n. 1439.22, mentre la domanda del ricorrente va accolta solo limitatamente agli importi richiesti a causale di 13^ e 14^ mensilità per un importo complessivo di € 2863,74.
Pag. 11 di 13 Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La dichiarazione di improcedibilità e l'accoglimento della domanda solo in minima parte, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite che vengono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dott. Emanuele Rocco, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
a) Dichiara improcedibile la domanda attorea riferita alle ultime mensilità e al TFR.
b) Dichiara improcedibili le domande riconvenzionali proposte da
CP_1
c) Accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da
[...]
e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1 CP_1
legale rapp.te pt al pagamento di € 2.863,74 in favore di
[...]
, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla Parte_1
maturazione all'effettivo soddisfo;
d) rigetta ogni altra domanda proposta dal ricorrente;
Pag. 12 di 13 e) compensa per la metà le spese del presente giudizio ponendo la restante parte a carico della parte soccombente e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al CP_1
pagamento di € 1.313,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 24/3/2025
Il Giudice del lavoro
Emanuele Rocco
Pag. 13 di 13
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 682/2021
Il Giudice Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127 cpc entro il termine del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta
DA
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti MATRONE ANTONELLO e VINCENZO SCHIAVO , con i quali elett.te domicilia in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla Via
Tortora n. 28 ricorrente contro
( ) in persona del legale rapp.te p.t. , CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to PEPE GIULIO, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Gragnano (NA) alla Piazza Aubry n. 4 resistente
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.02.2021, conveniva in Parte_1
giudizio la società in persona del legale rapp.te pt, CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di €
123.190,02 (di cui € 13.177,17 per TFR), rivendicata a titolo di differenze retributive dovute per superiore inquadramento, due mensilità insolute, omesso pagamento di lavoro straordinario diurno e festivo, indennità di maneggio danaro, ferie e permessi non goduti, per mancato preavviso e per omesso versamento della 13^ e 14^ mensilità.
A sostegno delle domande, parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente da aprile 2013 al 4/7/2017 ma che il rapporto di lavoro subordinato era stato regolarizzato solo in data
20.11.2023 allorquando era stato assunto a tempo indeterminato e inquadrato nel 4° livello del CCNL Commercio.
Il ricorrente lamenta, dunque, che a dispetto del formale inquadramento contrattuale aveva svolto mansioni superiori riconducibili alla funzione di
“tentata vendita e raccolta degli ordini” per conto della società operante nel
Pag. 2 di 13 settore della vendita all'ingrosso di prodotti di pulizia della casa e della persona.
L'istante, quindi, sostiene di aver assicurato la propria prestazione lavorativa per un orario superiore alle 30 ore settimanali contrattualmente previste, di aver lavorato anche il sabato o la domenica, senza il riconoscimento di alcun compenso a titolo di straordinario;
asserisce, inoltre, di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga allegate ma che tale retribuzione è inadeguata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro assicurato al datore di lavoro.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è ritualmente costituita la società che, eccepita l'infondatezza della pretesa azionata, CP_2
proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di parte ricorrente alla restituzione di € 12.400,00 dovuti dal colpevole di Parte_1
illegittima appropriazione del corrispettivo degli ordinativi incassati dai vari clienti , nonché di € 921,31 a titolo di indennità di mancato CP_1
preavviso in quanto, perché secondo la prospettazione della resistente, il lavoratore si sarebbe assentato ingiustificatamente per due mesi dal lavoro per poi risolvere in tronco il contratto. Infine, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, la resistente chiedeva disporsi la compensazione tra i crediti delle parti in causa.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'audizione dei soli testi di parte ricorrente, poiché, nonostante i numerosi rinvii concessi, su richiesta delle parti, i testimoni della resistente non comparivano in giudizio. Risultato vano ogni tentativo di bonario componimento della lite, le parti venivano invitate a rassegnare le conclusioni e, all'esito del
Pag. 3 di 13 deposito delle note di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. della sola parte ricorrente, la controversia veniva riservata in decisione.
Ciò detto, si osserva che la domanda di parte ricorrente è solo parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
In un'ottica di logica, prima ancora che giuridica, conseguenzialità, occorre individuare la perimetrazione precisa del contenzioso sulla base delle istanze attoree promosse e delle conseguenti, speculari, contestazioni ed eccezioni sollevate dalla parte resistente.
Orbene, assume il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta da aprile 2013 a luglio 2017, in qualità di addetto alla “tentata vendita” e raccolta degli ordini presso i committenti esterni, in ragione di tali mansioni espletate non solo rivendica un superiore inquadramento ma ritiene di aver svolto un orario di lavoro di gran lunga superiore alle 30 ore contrattualizzate, ragion per cui la retribuzione di cui alle buste paga allegate non sarebbe adeguata in quanto manchevole delle voci stipendiali rivendicate a titolo di indennità per il maneggio e il trasporto di danaro contante, indennità di ferie e permessi, 13^ e 14^ mensilità, lavoro straordinario e TFR. Il lavoratore infine asserisce di non aver ricevuto alcuna retribuzione per i mesi di maggio e giugno motivo per cui avrebbe risolto in contratto di lavoro per giusta causa.
Specularmente, ha eccepito l'infondatezza della pretesa CP_2
creditoria sul preminente rilievo dell'avvenuto pagamento della retribuzione in base all'effettivo lavoro disimpegnato, eccependo peraltro che il lavoratore si sarebbe appropriato illegittimamente dei corrispettivi pagati in contanti dalle committenti e che, una volta scoperto, il Parte_1
avrebbe restituito solo 7.600,00, restando ancora debitore di € 12.400,00.
Pag. 4 di 13 Inoltre, la resistente ha sostenuto che il lavoratore si sarebbe assentato ingiustificatamente dal lavoro, che il rapporto lavorativo sarebbe stato risolto in tronco su iniziativa del ricorrente che pertanto oltre alla somma di
€ 12.400,00 era tenuto a versare al datore di lavoro anche l'indennità di mancato preavviso calcolata in € 921, 31.
Tutto quanto precisato in ordine alle rivendicazioni di ciascuna parte, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo poiché in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (Cass. S.U.
8839/02). La rituale e tempestiva costituzione processuale della resistente, che ha preso posizione su tutte le domande avverse, ha inoltre sanato ogni eventuale vizio dell'atto introduttivo.
Sempre in limine litis, va dato atto che nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 1439/2022 del 26/10/2022, passata in giudicato, questo
Tribunale nella persona del Giudice Rizzo, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il D.I. 125/2020 che pertanto è divenuto CP_1
esecutivo quanto al credito del riferito alle mensilità di maggio, Parte_1
giugno, luglio e al TFR per l'importo complessivo di € 7.190,70 (di cui €
4.217,24 per TFR).
Orbene, facendo espresso rinvio alle motivazioni della richiamata sentenza, il Tribunale ha stabilito che “l'opponente non ha contestato
l'espletamento da parte del dell'attività lavorativa fino al Parte_1
4/7/2017…..Le contestazioni inerenti alla presunta infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposto, pertanto, sono infondate.” Inoltre, con specifico riferimento alle domande riconvenzionali riproposte in questa sede dal datore di lavoro, la sent. n. 1439/22 ha espressamente stabilito: “la
Pag. 5 di 13 richiesta relativa all'indennità sostitutiva di preavviso va rigettata proprio perché vi è prova del mancato pagamento di due mensilità da parte del datore di lavoro. Questa circostanza di fatto configura la giusta causa di dimissioni del lavoratore e, di conseguenza, la non ha diritto CP_2
a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso. Riguardo all'altra parte della domanda riconvenzionale come avanzata dall'opponente, ossia
l'istanza di restituzione degli incassi che sarebbero stati trattenuti dall'opposto, è da rilevare che vi sono stati almeno due incontri tra il lavoratore (accompagnato da alcuni appartenenti alla sua famiglia) con alcuni familiari della legale rappresentante della società (al secondo incontro ha partecipato anche quest'ultima). Va rilevato che è poco credibile la versione dei fatti fornita in sede di escussione testimoniale dalla suocera del , che ha detto di essere stata presente ad uno Parte_1
degli incontri durante il quale l'opposto consegnava dei soldi alla parte datoriale, ma di non ricordare se era l'incasso del giorno precedente oppure se la dazione di denaro era dovuta ad altre ragioni. In ogni caso, pur volendo ritenere che sussistesse un debito del lavoratore nei confronti della società (per trattenuta illecita di parte degli incassi), è da rilevare che non è stata documentata in nessun modo l'entità del debito, nonostante ciò sarebbe stato possibile con una ricostruzione contabile delle operazioni. La genericità della richiesta della parte opponente e
l'insufficienza della prova raggiunta in sede istruttoria portano al rigetto anche di tale parte della domanda riconvenzionale.”
Ciò posto, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), sulla domanda attorea inerente al pagamento delle ultime mensilità e del TFR e sulle domande formulate in via
Pag. 6 di 13 riconvenzionale dalla resistente, rende inammissibile il vaglio delle medesime questioni nel presente giudizio. Il principio del ne bis in idem non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità delle domande de quibus già decise con sentenza passata in giudicato.
Tanto premesso, restano da analizzare le residuali domande attorea riferite alle rivendicazioni del superiore inquadramento alle differenze retributive per omesso pagamento delle altre voci stipendiali (id est indennità ferie e permessi non goduti, indennità maneggio danaro contante, straordinario e lavoro festivo, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Nella quantificazione del “dovuto” l'istante muove dalla premessa di avere percepito la retribuzione indicata in busta paga ma che la somma ricevuta è inadeguata rispetto all'effettiva attività lavorativa disimpegnata in favore del datore di lavoro.
Il ricorrente ha pertanto calcolato le spettanze rivendicate in riferimento alle voci retributive per cui è causa, la cui diversa perimetrazione discende dal lavoro straordinario asseritamente reso e dall'inquadramento superiore preteso.
In vero, per le voci stipendiali rivendicate riferite all'inquadramento superiore, allo straordinario e alle indennità per ferie e permessi non godute, così come pure per l'indennità per maneggio di danaro, non possono tenersi in considerazione i conteggi elaborati dal ricorrente che evidentemente muovono dalla premessa della indimostrata inattendibilità
“ideologica” dei documenti predisposti dal datore di lavoro, quali cedolini- paga, bonifici di pagamento e alla Certificazione Unica.
Pag. 7 di 13 Si ricorda che, sotto il profilo strettamente processuale, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., la Cassazione (ex plurimis, n. 26593/20; Cass. n. 5203/2000) ha affermato che il lavoratore, il quale agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore, deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono.
Inoltre, la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all'art. 2103 c.c. richiede, anzitutto, l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge (tre mesi) o per quello previsto dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn. 3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e
2174/1999).
Analogamente, per quanto concerne le rivendicazioni salariali riferite al lavoro straordinario e alle indennità per ferie non godute, si ricorda che il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza, rispetto all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo in capo a quest'ultimo, ha, innanzitutto, l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, come nel caso di specie, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative
Pag. 8 di 13 eccedenti il normale orario di lavoro. In ordine alla fruizione delle ferie va, poi, rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389). Consolidate e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo
(cfr. Cass. n. 9906/2015; n. 19299/2014; n. 1389/2013).
Tenuto conto dei predetti principi, va escluso che parte ricorrente abbia assolto lo stringente onere probatorio su di esso gravante.
All'uopo va prioritariamente segnalata la sostanziale carenza di allegazioni che impedisce l'accoglimento delle istanze attoree riferite al riconoscimento del superiore inquadramento e alla conseguente condanna per le relative differenze retributive.
Invero, non sono state chiarite, già a livello espositivo, la natura e la pregnanza delle mansioni assegnate al lavoratore e, di riflesso le ragioni
“tecniche” per cui tali mansioni sarebbero riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
Pag. 9 di 13 Inoltre, i tre testimoni escussi a favore del ricorrente , Testimone_1
e , hanno reso dichiarazioni Testimone_2 Testimone_3
generiche e prive di specifici riferimenti spazio-temporali ragion per cui, da un lato, non è stata fornita la prova del preteso lavoro straordinario e, dall'altro, non appare possibile ricondurre l'attività disimpegnata dal ricorrente al superiore inquadramento rivendicato. I testimoni escussi, quanto al tipo di attività lavorativa svolta dal , riferiscono Parte_1
genericamente di averlo visto guidare il furgone aziendale per caricare, consegnare e trasportare i prodotti aziendale, senza nulla aggiungere in merito a specifiche competenze o attività svolte dal ricorrente che possano avvalorare la tesi sostenuta nell'atto introduttivo, in quanto nessun teste ha riferito di aver visto il proporre in vendita i prodotti, raccogliere Parte_1
gli ordini e danaro dai committenti. Quanto poi all'orario di lavoro, tutti i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni imprecise e poco circostanziata sia in merito alla durata della giornata lavorativa sia in merito ad eventuale lavoro festivo. Nessun teste inoltre ha dimostrato di avere conoscenza diretta dei fatti di causa, avendo visto sporadicamente il lavoratore disimpegnare l'attività di consegna della merce o essendosi limitati in brevi periodi ad accompagnarlo a lavoro senza nulla poter riferire su quali mansioni e di quale durata sia stata la giornata lavorativa in esame. Nulla i testi hanno saputo riferire in merito alla descrizione degli orari di lavoro e alla cadenza con cui sarebbe stato assicurato il lavoro anche nelle giornate di riposo o di ferie e sulla circostanza che l'attività lavorativa avrebbe implicato anche il maneggio di danaro.
Pertanto, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, si può escludere che nel caso che ci occupa il
Pag. 10 di 13 ricorrente abbia fornito idoneo riscontro oggettivo dell'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata.
In conclusione, la prova raccolta ha consentito di ritenere acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per il periodo dedotto in ricorso, mentre non risulta sufficientemente raggiunta la prova degli ulteriori compensi rivendicati.
Dunque, sulla base dell'attento scrutinio delle dichiarazioni testimoniali e delle prove documentali raccolte nel presente giudizio, i conteggi elaborati dal ricorrente possono essere presi in considerazione solo per il riconoscimento delle somme rivendicate a titolo di 13^ e 14^ mensilità per un importo complessivo che questo giudice ritiene corretto quantificare in €
2863,74.
E' doveroso ricordare che la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui è specifico onere del datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento di tali voci retributive e del rilascio della relativa quietanza, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita dalla parte resistente (Corte di Cassazione, sez.
Lavoro, ordinanza n. 29367/18).
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la improponibilità della domanda riferita alle ultime mensilità e al TFR e delle domande proposte in via riconvenzionale dalla società resistente sulle quali ha già statuito la sentenza n. 1439.22, mentre la domanda del ricorrente va accolta solo limitatamente agli importi richiesti a causale di 13^ e 14^ mensilità per un importo complessivo di € 2863,74.
Pag. 11 di 13 Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La dichiarazione di improcedibilità e l'accoglimento della domanda solo in minima parte, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite che vengono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dott. Emanuele Rocco, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
a) Dichiara improcedibile la domanda attorea riferita alle ultime mensilità e al TFR.
b) Dichiara improcedibili le domande riconvenzionali proposte da
CP_1
c) Accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da
[...]
e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1 CP_1
legale rapp.te pt al pagamento di € 2.863,74 in favore di
[...]
, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla Parte_1
maturazione all'effettivo soddisfo;
d) rigetta ogni altra domanda proposta dal ricorrente;
Pag. 12 di 13 e) compensa per la metà le spese del presente giudizio ponendo la restante parte a carico della parte soccombente e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al CP_1
pagamento di € 1.313,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 24/3/2025
Il Giudice del lavoro
Emanuele Rocco
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