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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/09/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7897/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MASSIMO DI TELLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona dei legati rappresentanti p.t., Controparte_1 rappresentati e difesi dal Dirigente dott. ROMANO VINCENZO, come da procura in atti.
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ITALA DE CP_2
BENEDICTIS e LUCA CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione professionale docente supplenze brevi
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16/06/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, nel premettere di essere docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado attualmente in servizio presso l' G.B. , esponeva che: CP_3 CP_4
- per gli anni scolastici 2019, 2020 e 2021 aveva prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie nei seguenti periodi: dal 24/04/2019 al 08/06/2019; dal
10/06/2019 al 27/06/2019; dal 18/11/2020 al 04/12/2020; dal 28/01/2021 al 12/06/2021 e dal
08/03/2021 al 08/04/2021;
- che aveva svolto le identiche mansioni del lavoratore sostituito, garantendo continuità al convenuto e che era stata retribuita in maniera differenziata e discriminatoria CP_1 rispetto ai colleghi che avevano svolto identiche mansioni con contratti a tempo determinato al 30.06 o 31.08, ovvero colleghi di ruolo;
- che il resistente non aveva corrisposto la retribuzione professionale docente per CP_1 tutto il periodo di servizio sopra indicato, a differenza di quanto erogato in favore di tutti i docenti di ruolo assunti con contratto a tempo indeterminato ma anche a docenti assunti con contratti a tempo determinato, su posto vacante e disponibile, ovvero fino al termine delle attività didattiche;
Tanto premesso chiedeva accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente, con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 865,24 ed alla CP_1
CP_ regolarizzazione contributiva presso l' vinte le spese di lite con attribuzione.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo a vario titolo il rigetto Controparte_1 del ricorso. CP_ L' si costituiva quale litisconsorte necessario chiedendo, nel caso di riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente, la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nei limiti dei contributi non prescritti, il tutto con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Va, in primo luogo, osservato che la prestazione di attività lavorativa in favore del CP_1 convenuto svolta dalla parte ricorrente, con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso, risulta documentalmente provata (cfr. contratti allegati).
Vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.27.7.2018 n. 20015), anche successivamente confermate (cfr. Cass. 5.3.2020, n. 6293), nonché dalla costante giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità insegna che l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura ed alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1, sopra citato “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dunque, sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo.
Premesse tali argomentazioni in merito alla funzione dell'emolumento, va richiamata sul punto la normativa comunitaria ed in particolare la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06; 13.9.2007, causa C307/05, e 8.9.2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20.9.2018, C466/17 Motter), che ha chiarito che la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dalla ricorrente, in forza dei contratti prodotti, rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate in maniera specifica dal resistente. Né le previsioni di cui all'art. 25 del CCNL del
1999 risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente ragionando, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta con conseguente condanna del convenuto della detta CP_1 retribuzione pari alla somma complessiva di € 865,24, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ed alla regolarizzazione della posizione contributiva della CP_ ricorrente presso l'
3. Quanto alle spese di lite, stante la posizione di litisconsorte necessario le spese tra la ricorrente e CP_ l' debbono essere compensate. Debbono porsi a carico del Controparte_1 le spese di lite liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) accerta il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 31/8/1999;
b) condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 della detta retribuzione pari ad € 865,24, oltre accessori di legge ed alla regolarizzazione della CP_ posizione contributiva della ricorrente presso l'
c) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 258,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Aversa, 12.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7897/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MASSIMO DI TELLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona dei legati rappresentanti p.t., Controparte_1 rappresentati e difesi dal Dirigente dott. ROMANO VINCENZO, come da procura in atti.
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ITALA DE CP_2
BENEDICTIS e LUCA CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione professionale docente supplenze brevi
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16/06/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, nel premettere di essere docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado attualmente in servizio presso l' G.B. , esponeva che: CP_3 CP_4
- per gli anni scolastici 2019, 2020 e 2021 aveva prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie nei seguenti periodi: dal 24/04/2019 al 08/06/2019; dal
10/06/2019 al 27/06/2019; dal 18/11/2020 al 04/12/2020; dal 28/01/2021 al 12/06/2021 e dal
08/03/2021 al 08/04/2021;
- che aveva svolto le identiche mansioni del lavoratore sostituito, garantendo continuità al convenuto e che era stata retribuita in maniera differenziata e discriminatoria CP_1 rispetto ai colleghi che avevano svolto identiche mansioni con contratti a tempo determinato al 30.06 o 31.08, ovvero colleghi di ruolo;
- che il resistente non aveva corrisposto la retribuzione professionale docente per CP_1 tutto il periodo di servizio sopra indicato, a differenza di quanto erogato in favore di tutti i docenti di ruolo assunti con contratto a tempo indeterminato ma anche a docenti assunti con contratti a tempo determinato, su posto vacante e disponibile, ovvero fino al termine delle attività didattiche;
Tanto premesso chiedeva accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente, con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 865,24 ed alla CP_1
CP_ regolarizzazione contributiva presso l' vinte le spese di lite con attribuzione.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo a vario titolo il rigetto Controparte_1 del ricorso. CP_ L' si costituiva quale litisconsorte necessario chiedendo, nel caso di riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente, la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nei limiti dei contributi non prescritti, il tutto con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Va, in primo luogo, osservato che la prestazione di attività lavorativa in favore del CP_1 convenuto svolta dalla parte ricorrente, con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso, risulta documentalmente provata (cfr. contratti allegati).
Vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.27.7.2018 n. 20015), anche successivamente confermate (cfr. Cass. 5.3.2020, n. 6293), nonché dalla costante giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità insegna che l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura ed alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1, sopra citato “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dunque, sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo.
Premesse tali argomentazioni in merito alla funzione dell'emolumento, va richiamata sul punto la normativa comunitaria ed in particolare la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06; 13.9.2007, causa C307/05, e 8.9.2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20.9.2018, C466/17 Motter), che ha chiarito che la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dalla ricorrente, in forza dei contratti prodotti, rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate in maniera specifica dal resistente. Né le previsioni di cui all'art. 25 del CCNL del
1999 risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente ragionando, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta con conseguente condanna del convenuto della detta CP_1 retribuzione pari alla somma complessiva di € 865,24, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ed alla regolarizzazione della posizione contributiva della CP_ ricorrente presso l'
3. Quanto alle spese di lite, stante la posizione di litisconsorte necessario le spese tra la ricorrente e CP_ l' debbono essere compensate. Debbono porsi a carico del Controparte_1 le spese di lite liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) accerta il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 31/8/1999;
b) condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 della detta retribuzione pari ad € 865,24, oltre accessori di legge ed alla regolarizzazione della CP_ posizione contributiva della ricorrente presso l'
c) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 258,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Aversa, 12.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino