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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/12/2024, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
Sent. n. 1065/2024
N. 939/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Picciau Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 256/2024, estensore giudice DOTT.SSA GIORGIANA MANZO, discussa all'udienza del 21.11.2024 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Pt_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROBERTO MAIO ) e dell'avv. GRAZIA C.F._1
GUERRA ), ele to in MILANO VIA C.F._2
SAVARE' 1, presso i Difensori
APPELLANTE CONTRO
), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. MICHELE OLIVA ), elettivamente C.F._4 domiciliata in VIA DELLE ARTI 8, OGGIO NO (VA), presso il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 256/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 29.8.2024, in via preliminare, disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione della sentenza ricorrendo i gravi motivi di cui in narrativa. In via principale, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda;
in subordine, nel merito, rigettare comunque la domanda avversaria, perché infondata. In via gradata, previa se del caso, CTU sulla persona della sig.ra CP_1 riconoscere la prestazione per il minor periodo risultante all'esito della perizia. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc, delle nuove eccezioni formulate, dei nuovi mezzi di prova introdotti e dei nuovi documenti prodotti in grado di appello;
rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata;
rigettare le eccezioni di inammissibilità/improponibilità/decadenza della domanda formulata con il ricorso introduttivo del primo grado;
nel merito: accertare e dichiarare che, a decorrere dal mese di gennaio 2020, l' non ha più corrisposto alla Pt_1 ricorrente l'indennità di accompagname correlata alla prestazione n. 07100850 Cat. INVCIV, per mensili €. 520,29 (e successivi aggiornamenti di legge dell'importo); accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della pensione mensile di accompagnamento dalla data di sospensione/revoca sino alla nuova visita di verifica/revisione; conseguentemente, condannare l' al pagamento, a favore della ricorrente, Pt_1 dei ratei maturati da gennaio 2020 in avanti, e sino alla nuova visita di revisione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
RIGETTARE L'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO E CONFERMARE INTEGRALMENTE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO;
condannare parte resistente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, con richiesta di distrazione, ex art. 93 comma I° c.p.c., a favore del sottoscritto difensore”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29.8.2024, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, medi la quale il TRIBUNALE di VARESE lo aveva condannato a pagare a i ratei Controparte_1 dell'indennità di accompagnamento correlata alla prestazione n. 07100850 Cat. INVCIV, maturati dalla data della revoca intervenuta a gennaio 2020 sino al 24.2.2023, nonché tutti quelli successivamente dovuti.
Sotto l'aspetto fattuale, il primo Giudice aveva rilevato come la ricorrente fosse stata titolare di tale prestazione, con decorrenza dal 1° agosto 2016, essendole stato riconosciuto il relativo requisito sanitario dalla Commissione Medica il 23/06/2017, in ragione di infermità non revisionabili, salva la possibilità per l' di procedere alla verifica straordinaria sulla permanenza e Pt_1 sussistenza de cessarie condizioni, ex art. 20 L. n. 102/2009, previa rituale convocazione all'apposita visita.
Adempimento, questo, rimasto ad avviso del TRIBUNALE indimostrato ad opera dell' il quale – benché gravato del relativo onere – non aveva provato la Pt_2 ricezione né, prima ancora, la spedizione dell'invito a presentarsi alla verifica sanitaria, essendosi limitato a produrre (sub doc. 1) riproduzione fotografica della missiva, senza alcuna attestazione di invio.
Né l' aveva adeguatamente documentato – secondo la sentenza – Pt_1
l'affe invio al procuratore della ricorrente, a mezzo PEC, dei provvedimenti amministrativi conseguiti alla mancata presentazione, avendo allegato al riguardo meri tabulati interni, denominati “Riepiloghi richieste”, verosimilmente estratti dalla pagina personale della ricorrente “MyINPS”, relativi a istanze effettuate in quella sede dall'assistita, a fronte della mancata corresponsione dell'indennità di accompagnamento, contenenti espressa doglianza di mancata convocazione alla visita straordinaria.
Visita la cui rifissazione, precisava il TRIBUNALE, era stata negata dall' , Pt_2 peraltro con errata indicazione del 18 settembre 2019, quale data originariamente stabilita, in luogo di corretta del 31 ottobre 2019.
Su tali presupposti, era stata accertata dalla pronuncia di primo grado l'illegittimità della sospensione dei pagamenti per carenza del necessario presupposto, costituito dalla rituale notifica all'interessata della convocazione a visita e dalla mancanza di giustificazioni concernenti la omessa presentazione.
Ciò rilevato, il TRIBUNALE aveva disatteso l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 42 D.L. n. 269/2003, essendo stata l'azione finalizzata – non già all'impugnativa degli esiti della visita non avvenuta per difetto di convocazione – bensì al ripristino della regolare erogazione della prestazione, mai validamente revocata.
In ragione della soccombenza, l' era stato condannato a rifondere alla Pt_1 ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appellante – descritti i prodromi giudiziari di carattere penale della vicenda oggetto di causa – rimproverava al TRIBUNALE di avere “fatto ricadere sull' le conseguenze della mancata convocazione a visita della Pt_1
senza appurare le motivazioni che vi fossero sottese” e di avere CP_1
“sovvertito le regole del riparto dell'onus probandi, il quale costituisce canone fondamentale del processo, e va pertanto esclusivamente riferito ai motivi di doglianza prospettati nell'atto introduttivo, nel quale devono essere specificati, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda”.
Fatta questa premessa, con un primo, articolato motivo di gravame veniva censurato il rigetto dell'eccezione di decadenza, deciso dal TRIBUNALE, in base ad una “ad una lettura meramente formalistica del dato normativo” senza considerare come il provvedimento amministrativo di “sospensione/revoca” fosse stato ripetutamente comunicato e motivato dall'istituto, con messaggi inviati tramite “linea ” (il 10.11.2020 ed il 7.12.2020), a seguito di Pt_1 richieste trasmesse dall'Avv.to Oliva, difensore di fiducia di CP_1 anche in sede penale.
A sostegno di tale doglianza, l'appellante ricordava di avere documentato come la ricorrente in primo grado fosse stata a conoscenza delle indagini a proprio carico, la cui chiusura risaliva al 2022.
Con il secondo motivo, si denunciava l'errore di fatto, nel quale il primo Giudice sarebbe incorso, ad avviso dell' , per avere ritenuto indimostrato il recapito Pt_1 della convocazione a visita, da presumersi in difetto di prova dell'impossibilità di conoscenza da parte della destinataria, al cui indirizzo di residenza essa era stata inviata.
Secondo l' , era “evidente la mala fede di controparte”, desumibile dal Pt_2 tentativo “di fondare la propria pretesa su un assunto meramente formale”.
In terzo luogo, l'appellante si doleva di essere stato condannato al ripristino del beneficio economico, in assenza di alcun accertamento riguardo alla sussistenza e permanenza dei relativi requisiti medico-sanitari, neppure allegati nel ricorso introduttivo: circostanza, secondo l' , “ancor più grave Pt_1 alla luce della verbalizzazione dell'udienza del 9.7.2024 in cui il difensore dell' insisteva Pt_1 pendente innanzi all'intestato Tribunale, RGNR 3535/2019, per il reato di
“truffa ed associazione a delinquere ai danni dell' ”, in cui la ricorrente è Pt_1 allo stato imputata, la cui udienza preliminare tenutasi il 4.7.2024 è stata rinviata per verifica delle notifiche non perfezionate>”.
Nell'ottica del gravame, il TRIBUNALE avrebbe dato “per scontato ed assunto un dato niente affatto pacifico, ovverosia lo status di invalido totale con necessità di assistenza continua della , gravata dell'onere di CP_1 dimostrare la sussistenza dei requisit uesta era, poi, stata recentemente smentita dalla visita di revisione straordinaria, cui CP_1 era stata sottoposta, all'esito della quale la stessa era stat invalida al 70%.
Pertanto l' chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma integrale della Pt_1 gravata sentenza e previa sospensione della sua esecuzione, in via principale dichiarasse l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda ed, in subordine, la rigettasse comunque nel merito per infondatezza, oppure – in via ulteriormente gradata e previa eventuale CTU – riconoscesse la prestazione per il minor periodo risultante all'esito dell'accertamento peritale, in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 4.11.2024, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle nuove eccezioni e allegazioni probatorie, avanzate per la prima volta in appello dalla controparte, e chiedendo il rigetto dell'istanza inibitoria nonché dell'appello avversari, di cui contestava integralmente la fondatezza, con conferma della gravata sentenza e vittoria di spese, da distrarre in favore del Difensore antistatario. All'udienza del 21.11.2024, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
__________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di gravame non confuta efficacemente l'argomentazione posta dal TRIBUALE a base del rigetto dell'eccezione di decadenza svolta dall' . Pt_2
Come esposto in premessa, la decisione si basa – al riguardo – sulla ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell'art. 42 D.L. n. 269/2003, in difetto di impugnazione dell'esito di alcuna visita, mai avvenuta nel caso di specie.
Tale statuizione non risulta specificamente censurata dall'odierno appellante, limitatosi a valorizzare l'affermata conoscenza del provvedimento di revoca e delle indagini penali in capo all'odierna appellata, senza proporre alcuna valida critica all'interpretazione normativa sottesa alla pronuncia di primo grado.
Tale interpretazione appare, del resto pienamente conforme all'univoco contenuto testuale della citata disposizione e alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Prevede, infatti, l'art. 42 D.L. cit., che – cessata l'applicabilità della disciplina
“in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici” in questione, “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
La norma risulta, all'evidenza, riferita all'impugnazione giudiziale dei provvedimenti conclusivi del procedimento, volto al riconoscimento del beneficio, e non già a quelli di sospensione del trattamento già concesso, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione.
Con sentenza n. 2119/2018, il Supremo Collegio ha, in proposito, affermato che “il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, per la proposizione della domanda giudiziale di invalidità, decorrente dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emesso in sede amministrativa, non si applica in caso di impugnazione del provvedimento di sospensione della erogazione della prestazione assistenziale, in quanto tale atto non costituisce un provvedimento emesso all'esito di una procedura di riconoscimento del beneficio, ma un provvedimento di natura cautelare dell'ente erogatore rispetto ad un beneficio in precedenza concesso” (conf. Cass. 16.12.2020, n. 28818). In ogni caso, giova evidenziare come nessuna adeguata dimostrazione sia stata offerta dall' con riguardo all'avvenuta comunicazione a Pt_2 dei provvedimenti di sospensione e revoca del 16.11.2020 e del CP_1 sultando del tutto inidonei a tal fine i prospetti allegati sub docc. 2 e 3 alla memoria di primo grado, costituiti da mere “stampe” della pagina web denominata “ ”, prive di alcuna attestazione di recapito Parte_3 all'interessata.
Analoghe valutazioni possono compiersi con riguardo al tabulato indicato come
“linee INPS-SMS”, allegato dall' (sub doc. 5) all'atto di appello: trattasi, Pt_1 infatti, di produzione, anzitutto nuova e pertanto inammissibile, come fondatamente eccepito dall'appellata, e comunque del tutto carente di alcuna valenza probatoria in ordine all'invio e alla ricezione dei messaggi riportati.
Né tali documenti – di provenienza della stessa parte appellante – possono trovare sufficiente supporto nei capitoli di prova, peraltro formulati per la prima volta nella presente fase processuale e, quindi, parimenti inammissibili.
Osserva, peraltro, il Collegio come l'affermato mero invio di “SMS” al numero di telefono mobile indicato dall'assistita, quand'anche dimostrato, non sarebbe, in ogni caso, stato idoneo a dimostrarne il recapito all'utenza di destinazione e, pertanto, a determinare il decorso del termine di decadenza previsto dalla Legge.
Del tutto irrilevante appare, poi, l'affermata conoscenza delle indagini penali, addotta dall' a sostegno della doglianza in esame: la stessa, infatti, mai Pt_1 avrebbe pot terminare il decorso del termine decadenziale, collegato dalla norma sopra citata unicamente alla “comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa” e non certamente alla mera conoscenza aliunde di un procedimento penale.
Peraltro, quest'ultimo, oltre a non essere sfociato in alcuna sentenza definitiva, non risulta – per quanto emerge dagli atti di causa – specificamente attinente al riconoscimento del beneficio oggetto di causa in favore dell'odierna appellata, non menzionato in alcuno dei documenti, prodotti al riguardo dall' , riguardanti addebiti esulanti dal circoscritto ambito della presente Pt_2 controversia.
Sotto nessun aspetto l'eccezione di decadenza avrebbe potuto, pertanto, trovare accoglimento.
Il primo motivo di gravame va, pertanto, disatteso.
Parimenti infondata appare la seconda censura.
L'appellante, nell'affermare di avere prodotto in primo grado la lettera di convocazione di alla visita di revisione, non confuta CP_1 l'affermazione compiuta in sentenza in ordine alla carenza di prova del recapito e, prima ancora, dell'invio stesso di tale missiva.
Affermazione – questa – pienamente conforme alle risultanze documentali di causa, essendosi l' limitato a produrre in primo grado, sub doc. 1, una Pt_1 mera fotografia della convocazione, senza allegare alcuna attestazione della relativa spedizione o consegna alla destinataria.
A tale lacuna non può supplire l'integrazione documentale operata dall'Istituto in appello, sotto plurimi aspetti.
Essa è, anzitutto, inammissibile per tardività, come correttamente eccepito dall'appellata.
In ogni caso, la stessa appare, ancora una volta, priva di valenza probatoria in ordine all'inoltro della lettera, essendo corredata da una mera cartolina compilata, sprovvista di alcun timbro o altra attestazione idonea ad attestarne l'invio o – a maggior ragione – il recapito.
Quanto alle doglianze di contenuto sostanziale, svolte nel terzo motivo di impugnazione, osserva la Corte come la sospensione e successiva revoca del beneficio siano state disposte unicamente in ragione della mancata presentazione di alla visita, per la quale la stessa non risulta CP_1 essere stata con già per il venir meno di alcuno dei necessari presupposti, da accertarsi mediante le apposite procedure, avviate dall'Istituto solo successivamente all'instaurazione del giudizio.
Risulta, infatti, documentalmente come sia stata sottoposta a CP_1 visita di revisione il 24.8.2024, con accertamento di un grado di invalidità del 70%, che la stessa si è peraltro riservata di impugnare nei tempi e modi di Legge.
Occorre, in proposito, evidenziare l'irrilevanza, ai fini della presente decisione, delle risultanze offerte in ordine al procedimento penale in corso nei confronti dell'odierna appellata, del tutto ininfluenti con riguardo alla materia oggetto del presente giudizio, in ragione delle specifiche questioni in questa sede sollevate e della già rilevata assenza di alcun riferimento, negli atti penali, alla concessione del beneficio per cui è causa.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando l'istanza inibitoria superata dalla decisione della controversia nel merito.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza. Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 256/2024 del Tribunale di VARESE;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 21/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Picciau)
N. 939/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Picciau Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 256/2024, estensore giudice DOTT.SSA GIORGIANA MANZO, discussa all'udienza del 21.11.2024 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Pt_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROBERTO MAIO ) e dell'avv. GRAZIA C.F._1
GUERRA ), ele to in MILANO VIA C.F._2
SAVARE' 1, presso i Difensori
APPELLANTE CONTRO
), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. MICHELE OLIVA ), elettivamente C.F._4 domiciliata in VIA DELLE ARTI 8, OGGIO NO (VA), presso il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 256/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 29.8.2024, in via preliminare, disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione della sentenza ricorrendo i gravi motivi di cui in narrativa. In via principale, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda;
in subordine, nel merito, rigettare comunque la domanda avversaria, perché infondata. In via gradata, previa se del caso, CTU sulla persona della sig.ra CP_1 riconoscere la prestazione per il minor periodo risultante all'esito della perizia. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc, delle nuove eccezioni formulate, dei nuovi mezzi di prova introdotti e dei nuovi documenti prodotti in grado di appello;
rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata;
rigettare le eccezioni di inammissibilità/improponibilità/decadenza della domanda formulata con il ricorso introduttivo del primo grado;
nel merito: accertare e dichiarare che, a decorrere dal mese di gennaio 2020, l' non ha più corrisposto alla Pt_1 ricorrente l'indennità di accompagname correlata alla prestazione n. 07100850 Cat. INVCIV, per mensili €. 520,29 (e successivi aggiornamenti di legge dell'importo); accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della pensione mensile di accompagnamento dalla data di sospensione/revoca sino alla nuova visita di verifica/revisione; conseguentemente, condannare l' al pagamento, a favore della ricorrente, Pt_1 dei ratei maturati da gennaio 2020 in avanti, e sino alla nuova visita di revisione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
RIGETTARE L'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO E CONFERMARE INTEGRALMENTE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO;
condannare parte resistente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, con richiesta di distrazione, ex art. 93 comma I° c.p.c., a favore del sottoscritto difensore”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29.8.2024, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, medi la quale il TRIBUNALE di VARESE lo aveva condannato a pagare a i ratei Controparte_1 dell'indennità di accompagnamento correlata alla prestazione n. 07100850 Cat. INVCIV, maturati dalla data della revoca intervenuta a gennaio 2020 sino al 24.2.2023, nonché tutti quelli successivamente dovuti.
Sotto l'aspetto fattuale, il primo Giudice aveva rilevato come la ricorrente fosse stata titolare di tale prestazione, con decorrenza dal 1° agosto 2016, essendole stato riconosciuto il relativo requisito sanitario dalla Commissione Medica il 23/06/2017, in ragione di infermità non revisionabili, salva la possibilità per l' di procedere alla verifica straordinaria sulla permanenza e Pt_1 sussistenza de cessarie condizioni, ex art. 20 L. n. 102/2009, previa rituale convocazione all'apposita visita.
Adempimento, questo, rimasto ad avviso del TRIBUNALE indimostrato ad opera dell' il quale – benché gravato del relativo onere – non aveva provato la Pt_2 ricezione né, prima ancora, la spedizione dell'invito a presentarsi alla verifica sanitaria, essendosi limitato a produrre (sub doc. 1) riproduzione fotografica della missiva, senza alcuna attestazione di invio.
Né l' aveva adeguatamente documentato – secondo la sentenza – Pt_1
l'affe invio al procuratore della ricorrente, a mezzo PEC, dei provvedimenti amministrativi conseguiti alla mancata presentazione, avendo allegato al riguardo meri tabulati interni, denominati “Riepiloghi richieste”, verosimilmente estratti dalla pagina personale della ricorrente “MyINPS”, relativi a istanze effettuate in quella sede dall'assistita, a fronte della mancata corresponsione dell'indennità di accompagnamento, contenenti espressa doglianza di mancata convocazione alla visita straordinaria.
Visita la cui rifissazione, precisava il TRIBUNALE, era stata negata dall' , Pt_2 peraltro con errata indicazione del 18 settembre 2019, quale data originariamente stabilita, in luogo di corretta del 31 ottobre 2019.
Su tali presupposti, era stata accertata dalla pronuncia di primo grado l'illegittimità della sospensione dei pagamenti per carenza del necessario presupposto, costituito dalla rituale notifica all'interessata della convocazione a visita e dalla mancanza di giustificazioni concernenti la omessa presentazione.
Ciò rilevato, il TRIBUNALE aveva disatteso l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 42 D.L. n. 269/2003, essendo stata l'azione finalizzata – non già all'impugnativa degli esiti della visita non avvenuta per difetto di convocazione – bensì al ripristino della regolare erogazione della prestazione, mai validamente revocata.
In ragione della soccombenza, l' era stato condannato a rifondere alla Pt_1 ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appellante – descritti i prodromi giudiziari di carattere penale della vicenda oggetto di causa – rimproverava al TRIBUNALE di avere “fatto ricadere sull' le conseguenze della mancata convocazione a visita della Pt_1
senza appurare le motivazioni che vi fossero sottese” e di avere CP_1
“sovvertito le regole del riparto dell'onus probandi, il quale costituisce canone fondamentale del processo, e va pertanto esclusivamente riferito ai motivi di doglianza prospettati nell'atto introduttivo, nel quale devono essere specificati, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda”.
Fatta questa premessa, con un primo, articolato motivo di gravame veniva censurato il rigetto dell'eccezione di decadenza, deciso dal TRIBUNALE, in base ad una “ad una lettura meramente formalistica del dato normativo” senza considerare come il provvedimento amministrativo di “sospensione/revoca” fosse stato ripetutamente comunicato e motivato dall'istituto, con messaggi inviati tramite “linea ” (il 10.11.2020 ed il 7.12.2020), a seguito di Pt_1 richieste trasmesse dall'Avv.to Oliva, difensore di fiducia di CP_1 anche in sede penale.
A sostegno di tale doglianza, l'appellante ricordava di avere documentato come la ricorrente in primo grado fosse stata a conoscenza delle indagini a proprio carico, la cui chiusura risaliva al 2022.
Con il secondo motivo, si denunciava l'errore di fatto, nel quale il primo Giudice sarebbe incorso, ad avviso dell' , per avere ritenuto indimostrato il recapito Pt_1 della convocazione a visita, da presumersi in difetto di prova dell'impossibilità di conoscenza da parte della destinataria, al cui indirizzo di residenza essa era stata inviata.
Secondo l' , era “evidente la mala fede di controparte”, desumibile dal Pt_2 tentativo “di fondare la propria pretesa su un assunto meramente formale”.
In terzo luogo, l'appellante si doleva di essere stato condannato al ripristino del beneficio economico, in assenza di alcun accertamento riguardo alla sussistenza e permanenza dei relativi requisiti medico-sanitari, neppure allegati nel ricorso introduttivo: circostanza, secondo l' , “ancor più grave Pt_1 alla luce della verbalizzazione dell'udienza del 9.7.2024 in cui il difensore dell' insisteva Pt_1 pendente innanzi all'intestato Tribunale, RGNR 3535/2019, per il reato di
“truffa ed associazione a delinquere ai danni dell' ”, in cui la ricorrente è Pt_1 allo stato imputata, la cui udienza preliminare tenutasi il 4.7.2024 è stata rinviata per verifica delle notifiche non perfezionate>”.
Nell'ottica del gravame, il TRIBUNALE avrebbe dato “per scontato ed assunto un dato niente affatto pacifico, ovverosia lo status di invalido totale con necessità di assistenza continua della , gravata dell'onere di CP_1 dimostrare la sussistenza dei requisit uesta era, poi, stata recentemente smentita dalla visita di revisione straordinaria, cui CP_1 era stata sottoposta, all'esito della quale la stessa era stat invalida al 70%.
Pertanto l' chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma integrale della Pt_1 gravata sentenza e previa sospensione della sua esecuzione, in via principale dichiarasse l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda ed, in subordine, la rigettasse comunque nel merito per infondatezza, oppure – in via ulteriormente gradata e previa eventuale CTU – riconoscesse la prestazione per il minor periodo risultante all'esito dell'accertamento peritale, in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 4.11.2024, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle nuove eccezioni e allegazioni probatorie, avanzate per la prima volta in appello dalla controparte, e chiedendo il rigetto dell'istanza inibitoria nonché dell'appello avversari, di cui contestava integralmente la fondatezza, con conferma della gravata sentenza e vittoria di spese, da distrarre in favore del Difensore antistatario. All'udienza del 21.11.2024, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di gravame non confuta efficacemente l'argomentazione posta dal TRIBUALE a base del rigetto dell'eccezione di decadenza svolta dall' . Pt_2
Come esposto in premessa, la decisione si basa – al riguardo – sulla ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell'art. 42 D.L. n. 269/2003, in difetto di impugnazione dell'esito di alcuna visita, mai avvenuta nel caso di specie.
Tale statuizione non risulta specificamente censurata dall'odierno appellante, limitatosi a valorizzare l'affermata conoscenza del provvedimento di revoca e delle indagini penali in capo all'odierna appellata, senza proporre alcuna valida critica all'interpretazione normativa sottesa alla pronuncia di primo grado.
Tale interpretazione appare, del resto pienamente conforme all'univoco contenuto testuale della citata disposizione e alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Prevede, infatti, l'art. 42 D.L. cit., che – cessata l'applicabilità della disciplina
“in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici” in questione, “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
La norma risulta, all'evidenza, riferita all'impugnazione giudiziale dei provvedimenti conclusivi del procedimento, volto al riconoscimento del beneficio, e non già a quelli di sospensione del trattamento già concesso, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione.
Con sentenza n. 2119/2018, il Supremo Collegio ha, in proposito, affermato che “il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, per la proposizione della domanda giudiziale di invalidità, decorrente dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emesso in sede amministrativa, non si applica in caso di impugnazione del provvedimento di sospensione della erogazione della prestazione assistenziale, in quanto tale atto non costituisce un provvedimento emesso all'esito di una procedura di riconoscimento del beneficio, ma un provvedimento di natura cautelare dell'ente erogatore rispetto ad un beneficio in precedenza concesso” (conf. Cass. 16.12.2020, n. 28818). In ogni caso, giova evidenziare come nessuna adeguata dimostrazione sia stata offerta dall' con riguardo all'avvenuta comunicazione a Pt_2 dei provvedimenti di sospensione e revoca del 16.11.2020 e del CP_1 sultando del tutto inidonei a tal fine i prospetti allegati sub docc. 2 e 3 alla memoria di primo grado, costituiti da mere “stampe” della pagina web denominata “ ”, prive di alcuna attestazione di recapito Parte_3 all'interessata.
Analoghe valutazioni possono compiersi con riguardo al tabulato indicato come
“linee INPS-SMS”, allegato dall' (sub doc. 5) all'atto di appello: trattasi, Pt_1 infatti, di produzione, anzitutto nuova e pertanto inammissibile, come fondatamente eccepito dall'appellata, e comunque del tutto carente di alcuna valenza probatoria in ordine all'invio e alla ricezione dei messaggi riportati.
Né tali documenti – di provenienza della stessa parte appellante – possono trovare sufficiente supporto nei capitoli di prova, peraltro formulati per la prima volta nella presente fase processuale e, quindi, parimenti inammissibili.
Osserva, peraltro, il Collegio come l'affermato mero invio di “SMS” al numero di telefono mobile indicato dall'assistita, quand'anche dimostrato, non sarebbe, in ogni caso, stato idoneo a dimostrarne il recapito all'utenza di destinazione e, pertanto, a determinare il decorso del termine di decadenza previsto dalla Legge.
Del tutto irrilevante appare, poi, l'affermata conoscenza delle indagini penali, addotta dall' a sostegno della doglianza in esame: la stessa, infatti, mai Pt_1 avrebbe pot terminare il decorso del termine decadenziale, collegato dalla norma sopra citata unicamente alla “comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa” e non certamente alla mera conoscenza aliunde di un procedimento penale.
Peraltro, quest'ultimo, oltre a non essere sfociato in alcuna sentenza definitiva, non risulta – per quanto emerge dagli atti di causa – specificamente attinente al riconoscimento del beneficio oggetto di causa in favore dell'odierna appellata, non menzionato in alcuno dei documenti, prodotti al riguardo dall' , riguardanti addebiti esulanti dal circoscritto ambito della presente Pt_2 controversia.
Sotto nessun aspetto l'eccezione di decadenza avrebbe potuto, pertanto, trovare accoglimento.
Il primo motivo di gravame va, pertanto, disatteso.
Parimenti infondata appare la seconda censura.
L'appellante, nell'affermare di avere prodotto in primo grado la lettera di convocazione di alla visita di revisione, non confuta CP_1 l'affermazione compiuta in sentenza in ordine alla carenza di prova del recapito e, prima ancora, dell'invio stesso di tale missiva.
Affermazione – questa – pienamente conforme alle risultanze documentali di causa, essendosi l' limitato a produrre in primo grado, sub doc. 1, una Pt_1 mera fotografia della convocazione, senza allegare alcuna attestazione della relativa spedizione o consegna alla destinataria.
A tale lacuna non può supplire l'integrazione documentale operata dall'Istituto in appello, sotto plurimi aspetti.
Essa è, anzitutto, inammissibile per tardività, come correttamente eccepito dall'appellata.
In ogni caso, la stessa appare, ancora una volta, priva di valenza probatoria in ordine all'inoltro della lettera, essendo corredata da una mera cartolina compilata, sprovvista di alcun timbro o altra attestazione idonea ad attestarne l'invio o – a maggior ragione – il recapito.
Quanto alle doglianze di contenuto sostanziale, svolte nel terzo motivo di impugnazione, osserva la Corte come la sospensione e successiva revoca del beneficio siano state disposte unicamente in ragione della mancata presentazione di alla visita, per la quale la stessa non risulta CP_1 essere stata con già per il venir meno di alcuno dei necessari presupposti, da accertarsi mediante le apposite procedure, avviate dall'Istituto solo successivamente all'instaurazione del giudizio.
Risulta, infatti, documentalmente come sia stata sottoposta a CP_1 visita di revisione il 24.8.2024, con accertamento di un grado di invalidità del 70%, che la stessa si è peraltro riservata di impugnare nei tempi e modi di Legge.
Occorre, in proposito, evidenziare l'irrilevanza, ai fini della presente decisione, delle risultanze offerte in ordine al procedimento penale in corso nei confronti dell'odierna appellata, del tutto ininfluenti con riguardo alla materia oggetto del presente giudizio, in ragione delle specifiche questioni in questa sede sollevate e della già rilevata assenza di alcun riferimento, negli atti penali, alla concessione del beneficio per cui è causa.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando l'istanza inibitoria superata dalla decisione della controversia nel merito.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza. Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 256/2024 del Tribunale di VARESE;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 21/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Picciau)