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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 9/2025 R.G. promossa da
(C.F ), elettivamente domiciliata in Rieti, in via Parte_1 C.F._1
della Verdura n. 36 presso lo studio dell' Avv. Sara PRINCIPESSA che la rappresenta e difesa in virtù di procura allegata al ricorso ricorrente contro
(CF: , elettivamente domiciliato in Roma Controparte_1 C.F._2
Piazza dei Prati Strozzi 26 presso lo studio dall'avv. Claudia BOLOGNINI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale del 3.4.2025
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19 settembre 2013 nel Comune di Roma, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune di Roma n. 00630, parte 2, serie A01,
2) Dichiarare che nessun mantenimento è dovuto per entrambi i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) Confermare l'affido congiunto del minore e disporre il collocamento del minore Per_1 presso la casa paterna in Roma via del Quadraro 62, riconoscendo entrambi i genitori che il figlio ha espresso il desiderio di vivere stabilmente con il padre;
Per_1 pagina 1 di 6 4) si trasferirà stabilmente presso l'abitazione paterna al termine dell'attività Per_1 scolastica a decorrere dal mese di giugno 2025, medio tempore il padre potrà tenere con sé
anche tutti i weekend, compatibilmente con le attività di entrambi;
Per_1
5) Disporre che la madre, che attualmente svolge delle attività lavorative precarie e saltuarie non sia tenuta a contribuire al mantenimento del minore . La sig. acconsente Per_1 Pt_1 affinchè ,a decorrere dal mese di giugno 2025, il Sig. percepisca l'assegno unico CP_1 per intero, comprensivo anche della sua quota. Sempre dal mese di giungo 2025 cesserà l'obbligo del sig. di versare la quota di contributo al mantenimento di pari CP_1 Per_1 ad € 200,00. (per cui l'ultimo mese di contribuzione dovrà intendersi maggio 2025)
6) Disporre che le spese straordinarie siano poste al 50 % a carico di entrambi i genitori e il rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, sostenute nell'interesse del minore , avverrà previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, come da Per_1
Protocollo di codesto Tribunale che i coniugi dichiarano di ben conoscere. Per le spese straordinarie subordinate al consenso, lo scambio di consenso e di documentazione potrà avvenire anche tramite e-mail con avviso di lettura. La mancata risposta del genitore sarà inteso come consenso ove quest'ultimo non manifesti espressamente il proprio dissenso decorsi dieci giorni dal momento in cui ne è stato formalmente informato e a cui è stata richiesta la partecipazione. Si chiede che i rimborsi pro quota saranno dovuti entro il mese successivo a decorrere dalla data in cui è stata trasmessa la documentata richiesta e dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario.
7) I coniugi si danno atto che già pratica hip hop e durante i mesi estivi, quando Per_1 Per_1 non trascorre le giornate in vacanza con i genitori frequenta i centri estivi (abitualmente quelli organizzati dalla parrocchia) e pertanto le spese relative a tali attività devono intendersi quali straordinarie, ma non subordinate al consenso
8) di disporre che la madre potrà tenere con sè il pomeriggio del mercoledì di ogni Per_1 settimana e a weekend alternati dal venerdi dopo scuola sino alla domenica sera alle ore
20:00, la madre sarà tenuta a prelevarlo da scuola il mercoledì ed il venerdi e riaccompagnarlo presso la casa paterna alle ore 20.00 il mercoledì e la domenica.
9) Riguardo le festività trascorrerà il 24 dicembre ed il 1° gennaio con un genitore ed il Per_1
25 ed il 31 dicembre con l'altro, così come passerà il 26 dicembre con il genitore con cui trascorrerà il 25 ed il giorno della Epifania con l'altro, tutto ad anni alterni. Le festività di Pasqua le passerà, il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
Sempre ad anni alterni passerà il giorno del suo compleanno con un genitore, mentre passerà sempre il giorno del compleanno dei rispettivi genitori che compiono gli anni;
10) Durante il periodo estivo (vacanze scolastiche) il minore trascorrerà 15 giorni Per_1 anche non consecutivi con la madre e altrettanti con il padre, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Ragioni difatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8 gennaio 2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché Parte_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Roma il 19.09.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Controparte_1
Comune (atto n. 00630, parte 2, serie A01), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha esposto che: dall'unione coniugale è nato il [...] Per_2
; la ricorrente ha un'altra figlia minore, di anni 2, nata da una
[...] Persona_3 pagina 2 di 6 relazione successiva alla separazione con il il rapporto matrimoniale si è CP_1
deteriorato fino a giungere alla separazione personale, la quale è stata dichiarata il 21.05.2021 nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6 del D.L 132/2014, convertito in l. 162/2014; il Tribunale di Tivoli, di fronte al quale il resistente si era rivolto per ottenere il divorzio, accogliendo la eccezione di parte ricorrente, dichiarava la propria incompetenza territoriale a pronunciarsi sulla detta domanda;
dalla dichiarazione di separazione personale fino ad oggi, le parti non si sono riconciliate, continuando a vivere separate ed intrattenendo altre relazioni, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Tutto ciò premesso, e indicando le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il resistente associandosi alla richiesta di divorzio ma contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, evidenziando che: la nei Pt_1 vari anni ha fatto trasferire il figlio da una città all'altra facendogli cambiare tre case e Per_1
diverse scuole a discapito della stabilità del minore;
il resistente convive con la compagna ormai da diversi anni in un condominio a Roma con annesso parco condominiale, con parco giochi, dove sovente quando è dal padre gioca con altri bambini mentre la vive in Per_1 Pt_1
aperta campagna in una località con pochissimi abitanti;
la non ha mai rispettato gli Pt_1
impegni assunti in sede di negoziazione assistita e non ha agevolato la frequentazione padre figlio;
la situazione reddituale ed economica rappresentata dalla ricorrente non corrisponde al vero;
il ricorrente non è occupato e percepisce la Naspi poiché il contratto a tempo determinato
è scaduto il 30/01/2025.
Tutto ciò premesso, il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Alla udienza del 3 aprile 2025 la ha dichiarato: “sono nata a [...] il [...] e sono Pt_1
residente a [...]. Sono disoccupata e mi arrangio con qualche Per_ lavoretto, ho un'altra figlia e percepisco assegno per lei. Mio figlio ha manifestato la volontà di andare dal papà perché ha più possibilità di fare più cose, confermo che mio figlio ha un ottimo rapporto con il papà e sta bene, ed è sempre stato cosi, fino a che siamo stati insieme vivevamo a Roma, ci siamo trasferiti a Poggio Nativo che mio figlio aveva sei anni”, mentre il ha dichiarato: “Sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...]
via del Quadraro 62, vivo con una compagna e mio figlio, la mia compagna ha un ottimo rapporto con mio figlio;
io e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, gli sono stato Per_4 vicino e da un po' di tempo mi diceva che voleva venire con me. Io l'ho rassicurato comunque
pagina 3 di 6 che avrebbe continuato a veder la sorella. Attualmente sono disoccupato, sono in naspi e guadagno circa euro 700, lavora anche la mia compagna”.
All'esito della udienza le parti hanno formalizzato l'accordo riportato in epigrafe e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio senza la concessione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. avendovi le parti espressamente rinunciato.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione dei coniugi la convivenza non è mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate. quanto alle modalità di affidamento e di mantenimento del figlio, in quanto formulate nell'ottima di un equo bilanciamento e conformi ai principi espressi dalla Suprema Corte (si veda Cass. civ. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-
2018, n. 25134 in cui si afferma che “In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori
[...], posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a) l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura;
b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo;
c) nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”).
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 9/2025 R.G. promossa da nei Parte_2 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
pagina 4 di 6 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 19.09.2013 a Roma, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
medesimo Comune (atto n. 00630, parte 2, serie A1, anno 2013);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dà atto che nessun mantenimento è dovuto per entrambi i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori e dispone il collocamento Per_1
del minore presso la casa paterna in Roma via del Quadraro 62, riconoscendo entrambi i genitori che il figlio ha espresso il desiderio di vivere stabilmente con il padre;
Per_1
- dispone che si trasferisca stabilmente presso l'abitazione paterna al termine Per_1 dell'attività scolastica a decorrere dal mese di giugno 2025, medio tempore il padre potrà tenere con sé anche tutti i weekend, compatibilmente con le attività di entrambi;
Per_1
- dà atto che la madre, che attualmente svolge delle attività lavorative precarie e saltuarie non è tenuta a contribuire al mantenimento del minore e acconsente affinchè, a decorrere dal Per_1 mese di giugno 2025, il Sig. percepisca l'assegno unico per intero, comprensivo CP_1
anche della sua quota.
- dichiara cessato che dal mese di giungo 2025 l'obbligo del sig. di versare la quota CP_1 di contributo al mantenimento di pari ad € 200,00. (per cui l'ultimo mese di Per_1
contribuzione dovrà intendersi maggio 2025);
- dispone che le spese straordinarie siano poste al 50 % a carico di entrambi i genitori e il rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, sostenute nell'interesse del minore , avverrà previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, come da Protocollo di Per_1
codesto Tribunale che i coniugi dichiarano di ben conoscere. Per le spese straordinarie subordinate al consenso, lo scambio di consenso e di documentazione potrà avvenire anche tramite e-mail con avviso di lettura. La mancata risposta del genitore sarà inteso come consenso ove quest'ultimo non manifesti espressamente il proprio dissenso decorsi dieci giorni dal momento in cui ne è stato formalmente informato e a cui è stata richiesta la partecipazione.
Si chiede che i rimborsi pro quota saranno dovuti entro il mese successivo a decorrere dalla data in cui è stata trasmessa la documentata richiesta e dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario.
- i coniugi si danno atto che già pratica hip hop e durante i mesi estivi, quando Per_1 Per_1
non trascorre le giornate in vacanza con i genitori frequenta i centri estivi (abitualmente quelli pagina 5 di 6 organizzati dalla parrocchia) e pertanto le spese relative a tali attività devono intendersi quali straordinarie, ma non subordinate al consenso;
- dispone che la madre potrà tenere con sè il pomeriggio del mercoledì di ogni settimana Per_1
e a weekend alternati dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera alle ore 20:00, la madre sarà tenuta a prelevarlo da scuola il mercoledì ed il venerdì e riaccompagnarlo presso la casa paterna alle ore 20.00 il mercoledì e la domenica.
- dispone che riguardo le festività trascorrerà il 24 dicembre ed il 1° gennaio con un Per_1 genitore ed il 25 ed il 31 dicembre con l'altro, così come passerà il 26 dicembre con il genitore con cui trascorrerà il 25 ed il giorno della Epifania con l'altro, tutto ad anni alterni. Le festività di Pasqua le passerà, il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
sempre ad anni alterni passerà il giorno del suo compleanno con un genitore, mentre passerà sempre il giorno del compleanno dei rispettivi genitori che compiono gli anni;
- dispone che durante il periodo estivo (vacanze scolastiche) il minore trascorrerà 15 Per_1
giorni anche non consecutivi con la madre e altrettanti con il padre, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
- dichiara le spese di lite compensate;
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 9/2025 R.G. promossa da
(C.F ), elettivamente domiciliata in Rieti, in via Parte_1 C.F._1
della Verdura n. 36 presso lo studio dell' Avv. Sara PRINCIPESSA che la rappresenta e difesa in virtù di procura allegata al ricorso ricorrente contro
(CF: , elettivamente domiciliato in Roma Controparte_1 C.F._2
Piazza dei Prati Strozzi 26 presso lo studio dall'avv. Claudia BOLOGNINI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale del 3.4.2025
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19 settembre 2013 nel Comune di Roma, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune di Roma n. 00630, parte 2, serie A01,
2) Dichiarare che nessun mantenimento è dovuto per entrambi i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) Confermare l'affido congiunto del minore e disporre il collocamento del minore Per_1 presso la casa paterna in Roma via del Quadraro 62, riconoscendo entrambi i genitori che il figlio ha espresso il desiderio di vivere stabilmente con il padre;
Per_1 pagina 1 di 6 4) si trasferirà stabilmente presso l'abitazione paterna al termine dell'attività Per_1 scolastica a decorrere dal mese di giugno 2025, medio tempore il padre potrà tenere con sé
anche tutti i weekend, compatibilmente con le attività di entrambi;
Per_1
5) Disporre che la madre, che attualmente svolge delle attività lavorative precarie e saltuarie non sia tenuta a contribuire al mantenimento del minore . La sig. acconsente Per_1 Pt_1 affinchè ,a decorrere dal mese di giugno 2025, il Sig. percepisca l'assegno unico CP_1 per intero, comprensivo anche della sua quota. Sempre dal mese di giungo 2025 cesserà l'obbligo del sig. di versare la quota di contributo al mantenimento di pari CP_1 Per_1 ad € 200,00. (per cui l'ultimo mese di contribuzione dovrà intendersi maggio 2025)
6) Disporre che le spese straordinarie siano poste al 50 % a carico di entrambi i genitori e il rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, sostenute nell'interesse del minore , avverrà previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, come da Per_1
Protocollo di codesto Tribunale che i coniugi dichiarano di ben conoscere. Per le spese straordinarie subordinate al consenso, lo scambio di consenso e di documentazione potrà avvenire anche tramite e-mail con avviso di lettura. La mancata risposta del genitore sarà inteso come consenso ove quest'ultimo non manifesti espressamente il proprio dissenso decorsi dieci giorni dal momento in cui ne è stato formalmente informato e a cui è stata richiesta la partecipazione. Si chiede che i rimborsi pro quota saranno dovuti entro il mese successivo a decorrere dalla data in cui è stata trasmessa la documentata richiesta e dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario.
7) I coniugi si danno atto che già pratica hip hop e durante i mesi estivi, quando Per_1 Per_1 non trascorre le giornate in vacanza con i genitori frequenta i centri estivi (abitualmente quelli organizzati dalla parrocchia) e pertanto le spese relative a tali attività devono intendersi quali straordinarie, ma non subordinate al consenso
8) di disporre che la madre potrà tenere con sè il pomeriggio del mercoledì di ogni Per_1 settimana e a weekend alternati dal venerdi dopo scuola sino alla domenica sera alle ore
20:00, la madre sarà tenuta a prelevarlo da scuola il mercoledì ed il venerdi e riaccompagnarlo presso la casa paterna alle ore 20.00 il mercoledì e la domenica.
9) Riguardo le festività trascorrerà il 24 dicembre ed il 1° gennaio con un genitore ed il Per_1
25 ed il 31 dicembre con l'altro, così come passerà il 26 dicembre con il genitore con cui trascorrerà il 25 ed il giorno della Epifania con l'altro, tutto ad anni alterni. Le festività di Pasqua le passerà, il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
Sempre ad anni alterni passerà il giorno del suo compleanno con un genitore, mentre passerà sempre il giorno del compleanno dei rispettivi genitori che compiono gli anni;
10) Durante il periodo estivo (vacanze scolastiche) il minore trascorrerà 15 giorni Per_1 anche non consecutivi con la madre e altrettanti con il padre, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Ragioni difatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8 gennaio 2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché Parte_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Roma il 19.09.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Controparte_1
Comune (atto n. 00630, parte 2, serie A01), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha esposto che: dall'unione coniugale è nato il [...] Per_2
; la ricorrente ha un'altra figlia minore, di anni 2, nata da una
[...] Persona_3 pagina 2 di 6 relazione successiva alla separazione con il il rapporto matrimoniale si è CP_1
deteriorato fino a giungere alla separazione personale, la quale è stata dichiarata il 21.05.2021 nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6 del D.L 132/2014, convertito in l. 162/2014; il Tribunale di Tivoli, di fronte al quale il resistente si era rivolto per ottenere il divorzio, accogliendo la eccezione di parte ricorrente, dichiarava la propria incompetenza territoriale a pronunciarsi sulla detta domanda;
dalla dichiarazione di separazione personale fino ad oggi, le parti non si sono riconciliate, continuando a vivere separate ed intrattenendo altre relazioni, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Tutto ciò premesso, e indicando le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il resistente associandosi alla richiesta di divorzio ma contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, evidenziando che: la nei Pt_1 vari anni ha fatto trasferire il figlio da una città all'altra facendogli cambiare tre case e Per_1
diverse scuole a discapito della stabilità del minore;
il resistente convive con la compagna ormai da diversi anni in un condominio a Roma con annesso parco condominiale, con parco giochi, dove sovente quando è dal padre gioca con altri bambini mentre la vive in Per_1 Pt_1
aperta campagna in una località con pochissimi abitanti;
la non ha mai rispettato gli Pt_1
impegni assunti in sede di negoziazione assistita e non ha agevolato la frequentazione padre figlio;
la situazione reddituale ed economica rappresentata dalla ricorrente non corrisponde al vero;
il ricorrente non è occupato e percepisce la Naspi poiché il contratto a tempo determinato
è scaduto il 30/01/2025.
Tutto ciò premesso, il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Alla udienza del 3 aprile 2025 la ha dichiarato: “sono nata a [...] il [...] e sono Pt_1
residente a [...]. Sono disoccupata e mi arrangio con qualche Per_ lavoretto, ho un'altra figlia e percepisco assegno per lei. Mio figlio ha manifestato la volontà di andare dal papà perché ha più possibilità di fare più cose, confermo che mio figlio ha un ottimo rapporto con il papà e sta bene, ed è sempre stato cosi, fino a che siamo stati insieme vivevamo a Roma, ci siamo trasferiti a Poggio Nativo che mio figlio aveva sei anni”, mentre il ha dichiarato: “Sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...]
via del Quadraro 62, vivo con una compagna e mio figlio, la mia compagna ha un ottimo rapporto con mio figlio;
io e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, gli sono stato Per_4 vicino e da un po' di tempo mi diceva che voleva venire con me. Io l'ho rassicurato comunque
pagina 3 di 6 che avrebbe continuato a veder la sorella. Attualmente sono disoccupato, sono in naspi e guadagno circa euro 700, lavora anche la mia compagna”.
All'esito della udienza le parti hanno formalizzato l'accordo riportato in epigrafe e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio senza la concessione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. avendovi le parti espressamente rinunciato.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione dei coniugi la convivenza non è mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate. quanto alle modalità di affidamento e di mantenimento del figlio, in quanto formulate nell'ottima di un equo bilanciamento e conformi ai principi espressi dalla Suprema Corte (si veda Cass. civ. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-
2018, n. 25134 in cui si afferma che “In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori
[...], posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a) l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura;
b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo;
c) nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”).
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 9/2025 R.G. promossa da nei Parte_2 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
pagina 4 di 6 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 19.09.2013 a Roma, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
medesimo Comune (atto n. 00630, parte 2, serie A1, anno 2013);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dà atto che nessun mantenimento è dovuto per entrambi i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori e dispone il collocamento Per_1
del minore presso la casa paterna in Roma via del Quadraro 62, riconoscendo entrambi i genitori che il figlio ha espresso il desiderio di vivere stabilmente con il padre;
Per_1
- dispone che si trasferisca stabilmente presso l'abitazione paterna al termine Per_1 dell'attività scolastica a decorrere dal mese di giugno 2025, medio tempore il padre potrà tenere con sé anche tutti i weekend, compatibilmente con le attività di entrambi;
Per_1
- dà atto che la madre, che attualmente svolge delle attività lavorative precarie e saltuarie non è tenuta a contribuire al mantenimento del minore e acconsente affinchè, a decorrere dal Per_1 mese di giugno 2025, il Sig. percepisca l'assegno unico per intero, comprensivo CP_1
anche della sua quota.
- dichiara cessato che dal mese di giungo 2025 l'obbligo del sig. di versare la quota CP_1 di contributo al mantenimento di pari ad € 200,00. (per cui l'ultimo mese di Per_1
contribuzione dovrà intendersi maggio 2025);
- dispone che le spese straordinarie siano poste al 50 % a carico di entrambi i genitori e il rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, sostenute nell'interesse del minore , avverrà previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, come da Protocollo di Per_1
codesto Tribunale che i coniugi dichiarano di ben conoscere. Per le spese straordinarie subordinate al consenso, lo scambio di consenso e di documentazione potrà avvenire anche tramite e-mail con avviso di lettura. La mancata risposta del genitore sarà inteso come consenso ove quest'ultimo non manifesti espressamente il proprio dissenso decorsi dieci giorni dal momento in cui ne è stato formalmente informato e a cui è stata richiesta la partecipazione.
Si chiede che i rimborsi pro quota saranno dovuti entro il mese successivo a decorrere dalla data in cui è stata trasmessa la documentata richiesta e dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario.
- i coniugi si danno atto che già pratica hip hop e durante i mesi estivi, quando Per_1 Per_1
non trascorre le giornate in vacanza con i genitori frequenta i centri estivi (abitualmente quelli pagina 5 di 6 organizzati dalla parrocchia) e pertanto le spese relative a tali attività devono intendersi quali straordinarie, ma non subordinate al consenso;
- dispone che la madre potrà tenere con sè il pomeriggio del mercoledì di ogni settimana Per_1
e a weekend alternati dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera alle ore 20:00, la madre sarà tenuta a prelevarlo da scuola il mercoledì ed il venerdì e riaccompagnarlo presso la casa paterna alle ore 20.00 il mercoledì e la domenica.
- dispone che riguardo le festività trascorrerà il 24 dicembre ed il 1° gennaio con un Per_1 genitore ed il 25 ed il 31 dicembre con l'altro, così come passerà il 26 dicembre con il genitore con cui trascorrerà il 25 ed il giorno della Epifania con l'altro, tutto ad anni alterni. Le festività di Pasqua le passerà, il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
sempre ad anni alterni passerà il giorno del suo compleanno con un genitore, mentre passerà sempre il giorno del compleanno dei rispettivi genitori che compiono gli anni;
- dispone che durante il periodo estivo (vacanze scolastiche) il minore trascorrerà 15 Per_1
giorni anche non consecutivi con la madre e altrettanti con il padre, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
- dichiara le spese di lite compensate;
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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