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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione IV CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10697/2023 R.G. promossa da
, c.f. , residente in [...], corso Francia n. 70 Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 78 presso lo studio professionale dell'Avv. Alessandro Vaccaneo che lo difende e rappresenta giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
e in persona del procuratore speciale pro tempore, P.I. Controparte_1
, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino - Via Magenta n. 41 presso lo studio dell'avv. Carlo Alberto Ciani che la rappresenta e difende per procura del 19 luglio 2023 allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
e contro
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito in via principale
1 -accertata la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà e condotto della convenuta CP_3 per l'evento per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento dei
[...] danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal signor pari allo stato ad € 31.460,00, o veriore Pt_1 somma accertanda.
In via subordinata
Accertata a responsabilità del conducente del veicolo di proprietà e condotto della convenuta CP_3 per l'evento per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento dei
[...] danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal signor pari € 15.110,00, ovvero quanto risulta Pt_1 accertato dalla CTU
In ogni caso con vittoria di spese, ed onorari di giudizio.
Per parte convenuta in via istruttoria:
- ordinare all'attore l'esibizione in giudizio del contratto di acquisto/donazione dell'opera danneggiata e del pagamento effettuato per l'acquisto stesso;
- ordinare alla e al maestro l'esibizione in giudizio sia Parte_2 Controparte_4 della fattura relativa al costo di realizzazione dell'opera, sia la ricevuta del pagamento della stessa della fattura emessa per la realizzazione dell'opera titolata “Kouros”
- disporre la rinnovazione della CTU diretta ad accertare se sia tecnicamente possibile ripristinare lo status quo ante dell'opera mediante opportuno restauro, nonché il costo dello stesso e dell'eventuale deprezzamento dell'opera restaurata ovvero, in alternativa, previa acquisizione dei risultati d'asta e/o di vendita di opere analoghe, il valore commerciale dell'opera danneggiata ed il valore della stessa nello stato in cui si trova.
In via principale e nel merito, dato atto che la ha già provveduto a versare a titolo di risarcimento del danno la Controparte_1 somma complessiva di € 19.840,0, dichiarare congrua tale somma respingendo le ulteriori avversarie domande ovvero, in via subordinata, limitare la condanna a quanto ritenuto di giustizia.
In ogni caso con il favore delle spese di giudizio tutte, IVA, CPA ed accessori di legge compresi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 instando per la condanna della e del sig. , in via Controparte_5 CP_2 solidale tra loro, alla refusione dei danni occorsi all'opera scultorea denominata “Kouros” per effetto del sinistro avvenuto in data 17.03.2021.
2 Parte attrice ha allegato che, in data 17.3.2021 intorno alle ore 12.30, il sig. alla guida del CP_3 proprio veicolo tg. ET019DG, assicurato con la compagnia convenuta, nell'effettuare una manovra nel cortile antistante l'abitazione attorea – in RI , Corso Einaudi 7 – urtava l'opera ivi installata, danneggiandola.
A sostegno della propria domanda risarcitoria, l'attore ha rappresentato:
. che l'opera di cui si tratta consiste in una scultura dell'artista il cui valore, accertato Controparte_4 mediante perizia estimativa redatta dalla Galleria Mazzoleni di Torino, si attesta tra € 40.000,00 e €
50.000,00 e che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, la stessa ha riportato un grave e irreparabile danno;
. di aver ricevuto da la somma di € 18.540,00 a titolo di risarcimento del danno ed € Controparte_1
1.300,00 per spese legali extra giudiziali, somme trattenute in acconto sul maggior danno patito;
. di aver diffidato la compagnia convenuta a risarcire l'effettivo danno patito, ulteriore rispetto a quello dalla stessa già ristorato, evidenziando come, pur ammettendo la totale responsabilità del proprio assicurato, la compagnia convenuta non ha dato alcun riscontro e ha mancato di aderire alla negoziazione assistita, serbando un contegno del tutto omissivo.
L'attore ha quindi concluso instando per la condanna dei convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 31.460,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.
Ritualmente costituita, la compagnia convenuta ha riconosciuto la responsabilità del proprio assicurato contestando la domanda attorea dovendo ritenersi integralmente satisfattivo l'importo già corrisposto a titolo risarcitorio.
In particolare, la ha contestato la ritenuta irreparabilità dell'opera e ha contestato la Controparte_1 mancata allegazione di documentazione utile a valutare l'effettivo valore commerciale della scultura, dando atto della sua incommerciabilità.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, per la liquidazione del danno “in forma specifica”, mediante restauro diretto dell'opera danneggiata ovvero, in caso di antieconomicità o impossibilità di detta rimessione in pristino, “per equivalente”, previa determinazione del valore commerciale dell'opera instando, in tale ultimo caso, per la condanna di parte attrice alla consegna e al trasferimento dell'opera danneggiata a favore della convenuta.
Assegnati i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c., e disposta CTU tecnico-estimativa, all'udienza del 25.9.2025 la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
II
In via preliminare, dato atto della ritualità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del sig.
, perfezionatasi con modalità telematica in data 26.5.2023, deve essere dichiarata la CP_2 contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio.
****
3 Nel merito, la domanda proposta da parte attrice è fondata e accoglibile per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Alla luce delle difese svolte in atti deve darsi atto che non è oggetto di contestazione il fatto storico allegato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria: come evidenziato, la stessa convenuta non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, verificatosi a causa di una manovra di retromarcia effettuata dal sig. a bordo del veicolo CP_2 targato ET019DG e assicurato presso la all'interno del cortile di proprietà attorea, CP_6 avendo la compagnia assicurativa contestato la sola quantificazione del danno operata da parte attrice.
La responsabilità esclusiva del sig. in ordine all'occorso è stata peraltro espressamente CP_2 riconosciuta dalla convenuta nella “Comunicazione offerta di liquidazione” inviata in data 28.5.2021 con la quale la compagnia ha formulato un'offerta risarcitoria di € 440,00 per danni materiali, sul presupposto che “dagli accertamenti svolti la responsabilità del nostro assicurato è stata determinata nella misura del 100%” (doc. 4 e doc.5 fascicolo attoreo).
Parimenti indubbia è la proprietà dell'opera in capo all'attore che, nel corso del giudizio, ha prodotto una dichiarazione datata 30.5.2018, sottoscritta da , con la quale l'artista dichiara di Controparte_4 trasferire “la proprietà di n. 3 sculture da me realizzate nel 2018 in acciaio inox dal titolo “Kouros” a
precisando che “ogni scultura è da considerarsi un'opera singola” (doc. 1, fasc. Parte_1 attoreo).
Quanto al valore dell'opera danneggiata e – quindi – al maggior danno patito rispetto al risarcimento già ricevuto dalla compagnia, l'attore ha prodotto la perizia estimativa sottoscritta dal sig.
[...]
CEO della Mazzoleni Galleria d'Arte di Torino, che, visionata l'opera, ha dichiarato che Per_1
“la valutazione dell'opera Kouros, 2018, di dalle seguenti caratteristiche: acciaio Controparte_4 inox saldato e satinato, 286 x 145 x 60 cm, si attesta tra € 40.000,00 e € 50.000,00.”(v. doc. n. 3 parte attrice).
Parte attrice ha quindi richiamato il contenuto della dichiarazione sottoscritta dal sig. , Parte_2 titolare della “Ditta OG GE & figlio di GE OG” – lavorazioni in ferro e alluminio – datata 10.05.2021 nella quale “presa visione della scultura KO dell'artista che Controparte_4 ha subito un danno a seguito di una manovra” si dà atto che il colpo inferto ha causato una “1)
Bollatura dello spigolo della scultura ad una altezza di circa 70 cm provocando, rispetto allo spigolo, una rientranza dal lato destro della scultura e una sporgenza dal lato sinistro” nonché “un'abrasione della pelle della scultura in vicinanza della bollatura sul lato destro” e ha “2) svirgolato la scultura su tutta l'altezza togliendole l'asimmetria/centina”.
Lo stesso tecnico ritiene, “dopo essermi consultato con l'artista, che l'opera non sia restaurabile per i seguenti motivi: la lamiera deformata dal colpo non è possibile ripristinarla allo stato iniziale eliminando il bollo e la deformazione sulla superficie saldata” considerato altresì che “la scultura
4 essendo saldata alla base ha subito una torsione della medesima dovuta al colpo e non è possibile riportarla allo stato iniziale” (v. doc. n. 2 parte attrice).
La compagnia convenuta ha contestato le produzioni documentali e, in particolare, la CP_7 ritenuta non riparabilità della scultura, rilevando come i materiali di cui la stessa è composta sarebbero tali da consentire una rimessione in pristino ed osservando, in ogni caso, che l'introflessione causata dall'urto non sarebbe tale da comportare un deprezzamento totale dell'opera.
Quanto alla perizia estimativa resa dalla Galleria Mazzoleni, dato atto dei rapporti ultradecennali esistenti tra la galleria e l'artista , la convenuta ha rilevato come la stima operata dal Controparte_4 professionista sia priva di alcun riferimento al valore effettivo di vendita dell'opera e/o di opere similari e/o comunque priva di riscontri nelle transazioni commerciali pubbliche o private relative all'opera stessa e/o ad opere dello stesso artista paragonabili a quella danneggiata.
Ha altresì osservato che la Galleria Mazzoleni ha installato in modo permanente l'opera denominata
“Anatomia Umana” di sul territorio della Città di Torino, facendone dono alla città: Controparte_4 circostanza che dimostrerebbe la sostanziale “incommerciabilità” delle opere in oggetto.
Più precisamente, a fronte della donazione dell'opera dall'artista a parte attrice, evidenziata la mancanza di dati relativi alla vendita o alla commercializzazione delle sculture realizzate da CP_4 CP_
, la ha eccepito il difetto di parametri oggettivi idonei a quantificare il valore di mercato
[...] dell'opera, essendo sostanzialmente irrilevante ogni criterio valutativo diverso dalle vendite alle aste o per trattativa privata e, in particolare, essendo irrilevante il prezzo determinato dalla Galleria che commercializza il prodotto.
****
All'esito della CTU disposta in corso di giudizio, il perito incaricato ha stimato in € 55.000,00 oltre
IVA il valore dell'opera di RE di proprietà dell'attore e, tenuto conto del danno patito a seguito del sinistro, ne ha dimezzato il valore.
Lo stesso CTU ha precisato che il danno patito dall'opera “non è così visibile ad occhio nudo”, “è certamente piccolo e non così visibile viste le grandi dimensioni dell'opera” e consiste in una “piccola rientranza della lastra” e in “uno spostamento di alcuni cm” rispetto alla base su cui è stata posta.
Ha quindi confermato la non riparabilità dell'opera richiamando quanto già rilevato dalla restauratrice consultata, secondo cui “l'intervento di un restauratore specializzato in metalli potrebbe migliorare, ma non annullare questo lieve colpo, senza modificare ulteriormente il danno”, aggiungendo “non vale la pena manomettere l'opera, mantenendo il difetto, pur se minimo. Invece potrà essere preso in considerazione il riposizionamento del blocco in acciaio nella sua sede originale, predisponendo un insieme di forze alla base, mantenendo la stabilità nella parte superiore: in buona sostanza lo spostamento potrà essere eseguito con l'ausilio di più operatori che dovranno premere contemporaneamente sul basamento e sulla parte centrale del tronco”(v. relazione in atti e all.A).
5 Dopo aver precisato che “per “valore di mercato” s'intende, in generale, l'equo ammontare per il quale un bene potrebbe essere trasferito da una parte cedente ad un'acquirente, nessuna delle due forzate a vendere o comprare, entrambe pienamente a conoscenza di tutti i fattori di rilievo relativo al bene in esame”, e dato atto che “nel calcolare i Benchmark degli artisti, il metodo più appropriato è il metodo del prezzo edonico in cui la qualità è il fattore determinante del prezzo” il CTU ha quindi indicato in € 50.000,00 il valore dell'opera “che col passare di questi anni, può essere considerato anche di € 55.000,00”.
Tenuto conto del danno patito, che “non annulla in toto il valore dell'opera”, il perito ha ritenuto congruo dimezzarlo in considerazione dell'impossibilità di provvedere alla riparazione della scultura.
Quanto ai criteri utilizzati per la stima, il CTU ha precisato in sede di chiarimenti che “la valutazione è stata effettuata sulla base dei prezzi indicati nelle mostre” relativi ad opere diverse dello stesso artista,
e comunque “considerate le dimensioni, il materiale e la commerciabilità dell'opera stessa”.
Più nel dettaglio, il perito ha chiarito che il prezzo è stato determinato sulla base delle valutazioni e delle offerte ricevute dalla stessa Galleria Mazzoleni – che gestisce in esclusiva le opere dell' – CP_4 in occasione delle fiere MIART e Mostra del Mobile nelle quali le opere dell'artista erano state esposte e per le quali lo stesso CTU si era dichiarato interessato all'acquisto, ribadendo che “le opere di CP_4 non sono in asta”.
Quanto alla diminuzione di valore, il CTU ha precisato che “il 50% di svalutazione tiene presente tutte le eventuali dissonanze dell'opera” rilevando, per un verso, che il danno – sebbene non immediatamente percepibile – è presente e, come già evidenziato, che non può ritenersi che “l'opera, così com'è ora, perda tutto il suo valore”.
La stima operata dal CTU e la conseguente riduzione di valore dell'opera appaiono condivisibili se si considera che il danno patito è stato quantificato facendo ricorso agli elementi oggettivi disponibili, quali il valore di altre opere realizzate dallo stesso artista assimilabili – per caratteristiche e tecnica – a quella oggetto di causa denominata “Kouros”, tenuto conto del contesto nel quale le stesse sono state realizzate e proposte in vendita dalla Galleria Mazzoleni, tenuto conto dell'assenza di dati ricavabili da vendite all'asta o differenti transazioni.
Peraltro, è certo che la stima di un'opera d'arte non sia la semplice media dei risultati di vendita all'incanto di opere simili, dovendo prendersi in esame una serie di caratteristiche ed elementi, tra i quali la tecnica utilizzata, il supporto, la dimensione, l'autenticità, la partecipazione a esposizioni, la bibliografia dell'autore e, anche, lo stato di conservazione, che necessitano di un'armonizzazione mediata dall'esperienza di professionisti del settore.
Si ritiene pertanto di condividere la stima operata dal CTU incaricato.
Peraltro, considerato che il danno patito dal deve essere liquidato con riferimento al valore che i Pt_1 beni danneggiati possedevano al momento in cui si è verificato il sinistro – essendo del tutto irrilevante un eventuale incremento della quotazione delle opere artistiche danneggiate che si sarebbe potuto
6 verificare nel tempo – si ritiene corretto indicare quale base per il calcolo del danno il valore di €
50.000.00 oltre iva, non essendo l'incremento del valore da 50 a 55.000,00 adeguatamente motivato.
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Considerato inoltre che, nel caso di specie, pur danneggiata, l'opera non è andata distrutta, ma ha mantenuto un non trascurabile valore di mercato – pari alla metà di quello originario – deve ritenersi che la quantificazione del danno risarcibile debba essere operata tenendo conto della diminuzione patrimoniale subita, ovvero della differenza tra il valore che l'opera aveva prima del fatto dannoso, e quello che la stessa opera ha assunto immediatamente dopo.
Ne consegue che, determinato in € 50.000,00 oltre iva il valore dell'opera originaria e quantificato in €
25.000,00 oltre iva il valore residuo successivo al sinistro, la domanda attorea deve ritenersi fondata per il minor importo di € 30.500,00.
Deve peraltro darsi atto che, come documentato agli atti e riconosciuto dallo stesso attore, la compagnia convenuta ha corrisposto a parte attrice la complessiva somma di € 19.840,00, di cui – CP_ secondo la precisazione offerta dall'attore e non oggetto di contestazione da parte della – €
1.300,00 per spese legali.
Deve pertanto procedersi allo scomputo dal dovuto della somma versata dalla compagnia in data
4.2.2022, importo da detrarsi in modo tale che i termini del calcolo siano omogenei e dunque non dal totale già attualizzato, ma sottraendoli dal valore del danno alla data del versamento dell'acconto ricalcolando da tale data la rivalutazione solo sulla somma residua al netto degli acconti stessi.
Occorrerà pertanto:
-devalutare l'intero credito risarcitorio alla data dell'acconto (con il risultato di € 27.256,48);
- detrarre dall'importo così ottenuto l'acconto versato (- € 18.540,00, con il risultato di € 8.716,48);
- calcolare sulla differenza la rivalutazione monetaria dalla data di versamento dell'acconto alla presente pronuncia (con il risultato di € 10.711,42).
La somma ad oggi dovuta dalla compagnia all'attore ammonta pertanto ad € 10.711,42 oltre Pt_1 interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
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I convenuti devono pertanto essere condannati, in via solidale tra loro, a corrispondere all'attore la somma sopra indicata, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla presente decisione al saldo.
III
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese, seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dei convenuti in via solidale tra loro.
Alla liquidazione si provvede in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/14 - come modificato dal
DM n. 147/22 - tenuto conto del valore della controversia secondo il criterio del decisum, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, così applicandosi i valori medi.
7 Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 13.08.2024, sono poste a carico dei convenuti in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: condanna i convenuti e , in via solidale tra loro, a corrispondere a Controparte_8 CP_2 parte attrice la somma di € 10.711,42 oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
condanna i convenuti e , in via solidale tra loro, a rimborsare Controparte_8 CP_2 all'attore le spese di lite liquidate in complessivi € 5.622,00, di cui € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e CPA come per legge. pone in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico dei convenuti
[...]
e , in via solidale tra loro. CP_8 CP_2
Così deciso in Torino, il 6.10.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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