Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5320/2024 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IANNANTUONI EMMANUELA,
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSI CRISTINA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 30/12/2024;
- rilevato che dalla relazione, ora terminata, in data 1/08/2021è nato a [...] il figlio
[...]
Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 31/03/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 7
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. AFFIDAMENTO DELLA PROLE:
Il figlio , nato il [...] è affidato ad entrambi i genitori i quali pertanto eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. CASA FAMIGLIARE :
Nella casa famigliare sita in Modena, Stradello San Lorenzo n. 11/2, di proprietà di terzi e condotta in locazione dalle parti, continuerà ad abitare la signora unitamente al figlio che ivi avrà pertanto CP_1
la sua residenza anagrafica, la quale a far data dal mese di dicembre 2024 si farà carico integralmente della rata del canone di locazione. Le parti danno atto che il signor si Parte_1
è trasferito momentaneamente presso la dimora dei suoi genitori a Modena in via Strada Gherbella
169 ed ha provveduto a chiedere il cambio di residenza. Le parti concordano inoltre che prima del deposito del ricorso, il sig. preleverà dalla casa i suoi effetti personali e per quanto Parte_1
riguarda il mobilio e le suppellettili le parti dichiarano che il sig. si tratterrà per sé un Parte_1
televisore Samsung, la Playstation e i suoi indumenti e documenti rimanenti. Il resto del mobilio e suppellettili che arredano la casa famiglia resteranno alla signora CP_1
3. COLLOCAZIONE DEL FIGLIO E PERIODI DI PERMANENZA PRESSO IL GENITORE
NON COLLOCATARIO il figlio minore resta collocato presso la madre nella casa famigliare;
tenuto conto che Per_1
entrambe le parti svolgono un attività lavorativa che prevede turni e orari variabili di settimana in settimana, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, il Parte_1
fine settimana , a settimane alterne dalle ore 9,00 del sabato mattina sino al lunedì mattina, nonché ulteriori due giorni nella settimana che termina con il week end di spettanza del padre e tre giorni nella settimana che termina con il week end in cui il figlio sta con la madre, con l'impegno da parte di entrambi di comunicarsi reciprocamente non appena disponibili, i rispettivi turni per poi concordare quali siano le specifiche giornate nelle quali il minore starà presso il padre.
Nel caso poi le parti non trovino un accordo saranno tenute a rispettare il calendario di seguito riportato:
pagina 2 di 7 : con il padre dalle 9,00 del sabato mattina sino al lunedì mattina (in Controparte_2
alternativa dal venerdì dall'uscita dall'asilo (circa alle 16,00) sino a Sabato sera alle ore 21.00)
GIORNI INFRASETTIMANALI: A settimane alterne;
- nella settimana che termina con il week end in cui il figlio sta con la madre:
UN : il padre accompagna il figlio (che ha pernottato da lui) all'asilo e la madre lo ritira all'uscita alle 16,00 e lo tiene presso di sé
ED : con la madre
: Il padre prende con sé il bambino la mattina , lo accompagna all'asilo e lo tiene Parte_2
presso di sé sino a giovedì mattina quando lo riaccompagna all'asilo;
IO : la madre provvedere a ritirare il figlio dall'asilo nel pomeriggio e lo tiene presso di se sino a venerdì mattina quando lo riaccompagna all'asilo
Il padre preleva dall'asilo il figlio nel pomeriggio (circa le ore 16,00) e lo tiene con sé sino CP_3
alle 21,00 quando lo riaccompagna dalla madre Sabato e domenica con la madre
- Nella settimana successiva
UN : il minore sta presso il padre dall'uscita dall'asilo (alle 16,00 ) , pernotta con lui e il martedì mattina lo accompagna all'asilo la madre lo ritira all'uscita dall'asilo e lo tiene presso di sé sino a giovedì mattina Per_2
MERCOLEDI': con la madre
: il minore sta con il padre dall'uscita dell'asilo (circa ore 16,00), ove lo preleva costui che Pt_3
lo tiene presso di sé sino alle ore 21 , quando poi lo riporta dalla madre e presso di lei pernotta
RD ; il minore sta con la madre sino al sino a sabato mattina
SABATO e DOMENICA:: IL padre prende il figlio da casa della madre alle 9,00 del sabato mattina e lo tiene presso si sé sino al lunedì mattina quando lo accompagna all'asilo.
4. VACANZE ESTIVE E INVERNALI:
Vacanze estive: Durante il periodo di vacanze scolastiche estive, le parti concordano che quando possibile il figlio frequenterà un centro estivo e, salvo diversi accordi, applicheranno il calendario riportato al punto 3). In ogni caso durante il periodo estivo il minore trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con ciascuno dei genitori, i quali sono tenuti a comunicarsi reciprocamente il luogo ove trascorreranno le loro vacanze con il figlio.
Vacanze Natalizie: ad anni alterni Il figlio starà con la madre il giorno di Natale e con il padre la
GI ( e viceversa l'anno dopo).
Durante detto periodo di vacanze il minore starà tre giorni consecutivi con ciascun genitore sino al termine delle vacanze (pertanto tre giorni con uno e tre con l'altro e così di seguito sino alla ripresa pagina 3 di 7 delle scuole) . Quando il figlio avrà compiuto sei anni potrà trascorrere una settimana consecutiva con un genitore e un'altra con l'altro, alternando annualmente i rispettivi periodi, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno.
Vacanze SQ : Il figlio trascorrerà metà tempo con ciascuno dei genitori, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua con l'uno e il giorno di TA (lunedì dell'Angelo) con l'altro genitore.
Tutti i periodi di vacanza (estive ed invernali) dovranno essere decisi concordemente entro il 30 novembre per le vacanze invernali, entro il 15 febbraio per le vacanze pasquali ed entro il 15 maggio per le vacanze estive, in caso di mancato accordo, i rispettivi giorni di vacanze verranno decise dalla madre negli anni pari e dal padre negli anni dispari.
5. MANTENIMENTO DELLA PROLE:
Il signor è tenuto a corrispondere alla signora , a titolo di contributo Parte_1 CP_1 al mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile di € 200,00 a far data dal mese di Per_1 dicembre 2024 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese. L'assegno di mantenimento dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della Provincia di Modena (primo aggiornamento a partire dal mese di novembre
2025) e dovrà essere corrisposto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio anche se successiva alla maggiore età.
Le parti convengono che, tenuto anche conto della misura dell'assegno di mantenimento sopra indicata, nel caso in cui la signora per impegni lavorativi o imprevisti di altra natura (purchè CP_1
non di diletto e/o voluttuari) non potesse occuparsi del figlio nelle giornate e /o negli orari di sua spettanza in base al “calendario” preventivamente tra loro genitori concordato, il signor Parte_1
sarà tenuto a farsi carico, personalmente o tramite l'ausilio di persone di fiducia, della gestione del minore in luogo della madre, per il tempo strettamente necessario, senza che la stessa debba ricorrere all'ausilio di baby sitter;
in particolare la madre prima di ricorrere ad una baby sitter, dovrà preventivamente interpellare il padre;
qualora costui, anche per il tramite di persone di sua fiducia, fosse impossibilitato a sopperire alla momentanea mancanza della madre costei potrà rivolgersi ad un baby sitter i cui costi saranno ripartiti in parti uguali nella misura del 50% fra i genitori.
Qualora le spese di custodia fossero anticipate dalla signora il signor sarà tenuto al CP_1 Parte_1
rimborso, entro 10 giorni dalla richiesta scritta (e-mail , whatsapp o altro), nella misura del 50%. Le parti concordano che l'assegno unico relativo al figlio, e qualsiasi altro emolumento a lui riferibile anche se denominato diversamente, sia attributo al 100% alla madre, . Le parti CP_1
stabiliscono poi di comune accordo che tutte le detrazioni fiscali relative al figlio saranno usufruite da ciascuno di essi nella misura del 50% ciascuno.
pagina 4 di 7 6. SPESE STRAORDINARIE:
Le spese straordinarie relative al figlio saranno ripartite nella misura del 50% tra le parti Per_1
secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, ed in particolare:
- spese MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. I genitori si impegnano a conservare rapporti significativi del figlio minore con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si impegnano, altresì, reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura pagina 5 di 7 paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
8. DOCUMENTI PER ESPATRIO:
I signori e s'impegnano a richiedere il preventivo consenso l'uno con l'altro al fine di CP_1 Parte_1 ottenere l'autorizzazione occorrente per il rilascio e il rinnovo dei passaporti e delle carte di identità validi per l'espatrio del figlio minore.
9. ULTERIORI PATTUIZIONI EX ART. 473 BIS n. 51 co 2 c.p.c.: i ricorrenti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e per quanto occorrer possa si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicata nell'ultima parte della norma sopra citata
10. DICHIARAZIONE ex ART 473 BIS n. 12, co 2 c.p.c.:
Le parti danno atto che NON sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente procedimento o domande ad esse connesse.
11. SPESE DI PROCEDURA: Le spese relative alla presente procedura sono ripartite in egual misura tra le parti, mentre i compensi legali saranno tra loro compensati nel senso che ogni parte provvederà al pagamento del legale dalla stessa incaricato”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
MOLDOVA il 30/11/1998 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
pagina 6 di 7 - prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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