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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/03/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12486/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel.est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07/03/2021, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 2/10/2024 , discussa nella Camera di ConIGlio del 26/03/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. COLANGELO TEODORA;
con studio in VIA DANTE, 37 FOGGIA presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CALABRESE CINZIA con studio in VIALE REGINA
MARGHERITA, 30 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
8.5.2021
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla IG.ra Parte_1
(c.f. , e dal IG. (c.f. ), in Foggia, in data
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._2 18.02.1989 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Foggia, atto n. 63, parte II, serie A, Anno 1989, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla annotazione della emananda sentenza;
B) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, al mantenimento dei figli maggiorenni, allo scioglimento e alla divisione del patrimonio, alla vettura, a tutti gli arredi presenti nella casa coniugale, e al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale medesima;
C) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno divorzile dell'importo mensile di €
=1.500,00= (millecinquecento/00), e perl'effetto – acclarato e disposto il relativo obbligo in capo al resistente - disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 suo mantenimento, la predetta somma di € =1.500,00= (millecinquecento/00) in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, a far data dalla domanda di divorzio, con la maggiorazione degli interessi dalle singole scadenze al soddisfo e con la debita rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
D) Conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire - ai sensi dell'art. 12 bis della legge n.
898/1970 -, una percentuale dell'indennità per la cessazione del rapporto di lavoro, ossia - nel caso di specie - del FS (trattamento di fine servizio) spettante a , nella misura pari al 40% dell'indennità Controparte_1 netta totale, emersa in corso di causa, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, e da questa difesa calcolata nella somma di € 74.975,34; per l'effetto - acclarato e stabilito il relativo obbligo in capo al resistente - disporre che il IG. Controparte_1 corrisponda alla IG.ra la dovuta quota di FS pari alla somma, come calcolata, di € Parte_1
74.975,34 o alla diversa somma che sarà ritenuta dall'Illustre Giudicante;
E) Condannare il resistente al pagamento di tutte le spese e degli onorari, con accessori, del presente giudizio”.
Per : Controparte_1
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dal Signor CP_1
e dalla Signora in Foggia (FG), in data 18 febbraio 1989 – trascritto presso i registri
[...] Parte_1 di stato civile del Comune di Foggia (FG), al n. 63, Parte 2, Serie A, Anno 1989, ordinando all'Ufficiale di stato civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. dare atto che difettano radicalmente, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione di qualsiasi provvedimento di carattere economico in favore della moglie e, per l'effetto, esonerare con effetto immediato Controparte_1 e con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2021), dall'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, revocando l'assegno mensile posto provvisoriamente a carico di per il mantenimento Controparte_1 della moglie, con decorrenza dalla domanda;
3. in subordine al punto 2, disporre che contribuisca al mantenimento di Controparte_1 Parte_1 corrispondendo un assegno di natura meramente assistenziale, dell'importo che il Tribunale vorrà ritenere di giustizia e, comunque, non superiore a € 900,00 mensili;
4. assumere gli altri provvedimenti in maniera conforme a quelli richiesti per la fase Presidenziale;
5. con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Foggia in data 18.2.1989, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno
1989, n. 63, parte 2, serie A, nonché nei registri dello stato civile di Mondovì, anno 1989, atto n.4 P.II serie B, dall'unione coniugale sono nati due figli, il 20.4.1990 e il 27.1.1992, entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni e conviventi con il padre,
i coniugi si sono separati consensualmente con accordo omologato in data 22.10.2020 dal
Tribunale di Milano, prevedendo il definitivo rilascio da parte della – usufruttuaria al 50% Parte_1
con il marito - della casa coniugale, dalla quale si era già allontanata qualche mesa prima, in favore del che avrebbe continuato ad abitarla con i figli, nudi proprietari, il pagamento del mutuo CP_1 dell'immobile interamente in capo al resistente;
un assegno di mantenimento in favore della Parte_1 pari ad € 900,00 mensili;
l'integrale mantenimento ordinario e straordinario dei figli, ormai all'epoca pressocché autonomi, gravante sul padre;
con ricorso depositato il 7.3.2021 la ha chiesto in via principale la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni della separazione relative alla assegnazione della casa coniugale, al pagamento del mutuo ed al mantenimento dei figli, la previsione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di € 1.500,00 in considerazione del suo stato di disoccupata priva di alcun reddito, e tenuto conto della necessità sopravvenuta di affittare un alloggio in Foggia dove si era trasferita, non potendo più contare sulla ospitalità dei familiari di cui godeva al momento della separazione, chiedeva inoltre per il riconoscimento della quota di legge del TFR del marito, erroneamente indicato come già in quiescenza;
con comparsa del 29.9.2021 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed alle istanze inerenti alla casa coniugale, il mantenimento dei figli ed il pagamento del mutuo, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di riconoscimento di assegno divorzile avanzata dalla non reputando sussistenti i requisiti, o comunque Parte_1 chiedendone in subordine la quantificazione in € 900,00 mensili, oltre che della istanza volta ad ottenere la quota di FS, non essendo ancora il in pensione;
CP_1 all'udienza presidenziale del 8.2.2022, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, rinviava alla successiva udienza del 28.6.2022, onerando parte ricorrente di depositare documentazione totalmente mancante dal suo fascicolo, ivi compresa la copia della separazione omologata, quindi all'udienza indicata, alla quale il resistente dava atto di essere stato posto in stato di quiescenza dal marzo 2022 e che il figlio maggiore era stato assunto a tempo indeterminato mentre il minore lavorava a partita iva ed era solo parzialmente autonomo, il Presidente con ordinanza a verbale confermava le condizioni economiche pattuite dai coniugi in separazione quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 27.10.2022, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 29.6.2022, con la memoria integrativa parte ricorrente reiterava le domande già spiegate in fase presidenziale, anche quella volta ad ottenere la quota del TFR stante l'avvenuto pensionamento del marito;
con la comparsa di risposta parte resistente insisteva nelle proprie domande ed eccezioni, compresa quella di rigetto del riconoscimento al diritto della quota di TFR, reputando insussistenti i presupposti previsti dall'art. 12 bis L.D. , all'udienza del 27.10.2022, svoltasi a mezzo trattazione scritta per le disposizioni emergenziali
Covid 19, le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 VI c. cpc, che il G.I. concedeva rinviando per la decisione sui mezzi istruttori all'udienza del 30.3.2023, celebrata la quale, con ordinanza riservata del il 03.03.2022, il G.I. ordinava alle parti l'aggiornamento della disclosure e della documentazione reddituale e patrimoniale, nonché al anche di quella ” necessaria a determinare CP_1
il trattamento pensionistico da lui percepito ed al quale egli ha diritto (indicandone ammontare annuo
e mensile), nonché a stabilire l'ammontare del trattamento di fine rapporto e di fine servizio al quale, con indicazione del quantum eventualmente già percepito, riservandosi, in caso di produzione incompleta, di chiederne l'esibizione all' “ CP_2
fissava quindi per l'esame della documentazione prodotta l'udienza in data 19.10.2023 alla quale il Giudice Istruttore nelle more subentrato nel ruolo invitava le parti ad addivenire ad un accordo rinviando a tal fine alla successiva udienza del 31.10 – poi d'ufficio al 7.11 -, e contestualmente richiedeva il deposito integrale della documentazione reddituale, patrimoniale e pensionistica, solo parzialmente versata in atti dalle parti, depositata la quale all'udienza indicata parte ricorrente chiedeva un rinvio per l'esame, all'udienza del 23.1.2024 fissata per l'incombente la difesa del formulava una proposta CP_1
transattiva, che, oltre all'assegno divorzile, prevedeva anche il riconoscimento di una somma a titolo di
FS calcolata secondo le indicazioni legislative e da versarsi in più tranches con modalità individuate, di contro la difesa chiedeva che la causa venisse rinviata per pc, per cui il G.I. preso atto di Parte_1 tale ultima istanza rinviava al 1.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni, con le note di udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte, pertanto con l'ordinanza del 2.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di conIGlio del 22.1.2025, a seguito della quale veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 27.2.2025 ex art. 127 cpc, per dar modo alle parti di interloquire in ordine all'eccezione di improcedibilità del ricorso rilevata d'ufficio dal Collegio,
a seguito di note sostitutive dell'udienza la causa veniva nuovamente rimessa al collegio e discussa e decisa nella camera di ConIGlio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
La domanda divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è improcedibile.
I coniugi hanno contratto hanno contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 18.2.1989, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno 1989, n. 63, parte 2, serie A nonché nei registri dello stato civile di Mondovì, anno 1989, atto n.4 P.II serie B.
Si sono separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. omologato il 22 Ottobre 2020 dal Tribunale di Milano, a seguito di comparizione innanzi al presidente all'udienza del 14.9.2020.
Non si è pertanto protratto tra gli stessi lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge, e cioè di sei mesi decorrenti dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale. Per potersi considerare procedibile la domanda, infatti, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato in data successiva alla tale comparizione, momento in cui i coniugi vengono autorizzati a vivere separati e giammai tenendo conto anche della separazione di fatto “qualificata” e cioè il periodo intercorrente tra il deposito del ricorso congiunto e l'udienza presidenziale come vorrebbe sostenere parte ricorrente.
Parimenti priva di alcun pregio risulta l'eccezione secondo cui i sei mesi inizino a decorrere dal
31.7.2020, termine che -vigente la normativa Covid per la quale eccezionalmente era stata prevista detta possibilità - , veniva assegnato dal Giudice per il deposito delle note scritte con le quali le parti dovevano confermare di essere a conoscenza di poter rinunziare a comparire in udienza ed effettivamente di volervi rinunziare, note che in alcun modo possono considerarsi sostitutive dell'udienza che, sebbene in maniera
“virtuale” comunque veniva tenuta. La data effettiva di comparizione era e rimaneva, pertanto, il
14.9.2020, come del resto inequivocabilmente risulta dal verbale di udienza dove testualmente si legge
“ Oggi 14 settembre 2020 in Milano, davanti al Dott. Maria Laura Amato in qualità di presidente
…omissis.. Procede all'udienza ex art. 711 cpc, dando atto che le parti, di seguito generalizzate , con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico hanno espressamente rinunciato a comparire…..omissis…IL PRESIDENTE autorizza i coniugi a separarsi alle condizioni sopra descritte;
rimette gli atti al Collegio per l'omologazione”
Dunque poiché come risulta dagli atti del giudizio, e non è contestato dalla ricorrente, il deposito del ricorso è stato effettuato in data 7.3.2021 e pertanto sette giorni prima del completamento del decorso del termine, si è determinato il venire meno della condizione indefettibile ai sensi dall'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite
Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese del giudizio, dal momento che la improcedibilità della domanda non è mai stata eccepita dalla parte resistente che, anzi, quanto allo Pt_2
vi ha aderito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Foggia in data 18.2.1989, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune - anno 1989, n. 63, parte 2, serie A, nonché nei registri dello stato civile di Mondovì, anno 1989, atto n.4 P.II serie B.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese della lite
Milano, 26.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel.est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07/03/2021, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 2/10/2024 , discussa nella Camera di ConIGlio del 26/03/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. COLANGELO TEODORA;
con studio in VIA DANTE, 37 FOGGIA presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CALABRESE CINZIA con studio in VIALE REGINA
MARGHERITA, 30 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
8.5.2021
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla IG.ra Parte_1
(c.f. , e dal IG. (c.f. ), in Foggia, in data
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._2 18.02.1989 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Foggia, atto n. 63, parte II, serie A, Anno 1989, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla annotazione della emananda sentenza;
B) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, al mantenimento dei figli maggiorenni, allo scioglimento e alla divisione del patrimonio, alla vettura, a tutti gli arredi presenti nella casa coniugale, e al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale medesima;
C) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno divorzile dell'importo mensile di €
=1.500,00= (millecinquecento/00), e perl'effetto – acclarato e disposto il relativo obbligo in capo al resistente - disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 suo mantenimento, la predetta somma di € =1.500,00= (millecinquecento/00) in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, a far data dalla domanda di divorzio, con la maggiorazione degli interessi dalle singole scadenze al soddisfo e con la debita rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
D) Conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire - ai sensi dell'art. 12 bis della legge n.
898/1970 -, una percentuale dell'indennità per la cessazione del rapporto di lavoro, ossia - nel caso di specie - del FS (trattamento di fine servizio) spettante a , nella misura pari al 40% dell'indennità Controparte_1 netta totale, emersa in corso di causa, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, e da questa difesa calcolata nella somma di € 74.975,34; per l'effetto - acclarato e stabilito il relativo obbligo in capo al resistente - disporre che il IG. Controparte_1 corrisponda alla IG.ra la dovuta quota di FS pari alla somma, come calcolata, di € Parte_1
74.975,34 o alla diversa somma che sarà ritenuta dall'Illustre Giudicante;
E) Condannare il resistente al pagamento di tutte le spese e degli onorari, con accessori, del presente giudizio”.
Per : Controparte_1
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dal Signor CP_1
e dalla Signora in Foggia (FG), in data 18 febbraio 1989 – trascritto presso i registri
[...] Parte_1 di stato civile del Comune di Foggia (FG), al n. 63, Parte 2, Serie A, Anno 1989, ordinando all'Ufficiale di stato civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. dare atto che difettano radicalmente, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione di qualsiasi provvedimento di carattere economico in favore della moglie e, per l'effetto, esonerare con effetto immediato Controparte_1 e con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2021), dall'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, revocando l'assegno mensile posto provvisoriamente a carico di per il mantenimento Controparte_1 della moglie, con decorrenza dalla domanda;
3. in subordine al punto 2, disporre che contribuisca al mantenimento di Controparte_1 Parte_1 corrispondendo un assegno di natura meramente assistenziale, dell'importo che il Tribunale vorrà ritenere di giustizia e, comunque, non superiore a € 900,00 mensili;
4. assumere gli altri provvedimenti in maniera conforme a quelli richiesti per la fase Presidenziale;
5. con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Foggia in data 18.2.1989, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno
1989, n. 63, parte 2, serie A, nonché nei registri dello stato civile di Mondovì, anno 1989, atto n.4 P.II serie B, dall'unione coniugale sono nati due figli, il 20.4.1990 e il 27.1.1992, entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni e conviventi con il padre,
i coniugi si sono separati consensualmente con accordo omologato in data 22.10.2020 dal
Tribunale di Milano, prevedendo il definitivo rilascio da parte della – usufruttuaria al 50% Parte_1
con il marito - della casa coniugale, dalla quale si era già allontanata qualche mesa prima, in favore del che avrebbe continuato ad abitarla con i figli, nudi proprietari, il pagamento del mutuo CP_1 dell'immobile interamente in capo al resistente;
un assegno di mantenimento in favore della Parte_1 pari ad € 900,00 mensili;
l'integrale mantenimento ordinario e straordinario dei figli, ormai all'epoca pressocché autonomi, gravante sul padre;
con ricorso depositato il 7.3.2021 la ha chiesto in via principale la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni della separazione relative alla assegnazione della casa coniugale, al pagamento del mutuo ed al mantenimento dei figli, la previsione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di € 1.500,00 in considerazione del suo stato di disoccupata priva di alcun reddito, e tenuto conto della necessità sopravvenuta di affittare un alloggio in Foggia dove si era trasferita, non potendo più contare sulla ospitalità dei familiari di cui godeva al momento della separazione, chiedeva inoltre per il riconoscimento della quota di legge del TFR del marito, erroneamente indicato come già in quiescenza;
con comparsa del 29.9.2021 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed alle istanze inerenti alla casa coniugale, il mantenimento dei figli ed il pagamento del mutuo, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di riconoscimento di assegno divorzile avanzata dalla non reputando sussistenti i requisiti, o comunque Parte_1 chiedendone in subordine la quantificazione in € 900,00 mensili, oltre che della istanza volta ad ottenere la quota di FS, non essendo ancora il in pensione;
CP_1 all'udienza presidenziale del 8.2.2022, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, rinviava alla successiva udienza del 28.6.2022, onerando parte ricorrente di depositare documentazione totalmente mancante dal suo fascicolo, ivi compresa la copia della separazione omologata, quindi all'udienza indicata, alla quale il resistente dava atto di essere stato posto in stato di quiescenza dal marzo 2022 e che il figlio maggiore era stato assunto a tempo indeterminato mentre il minore lavorava a partita iva ed era solo parzialmente autonomo, il Presidente con ordinanza a verbale confermava le condizioni economiche pattuite dai coniugi in separazione quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 27.10.2022, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 29.6.2022, con la memoria integrativa parte ricorrente reiterava le domande già spiegate in fase presidenziale, anche quella volta ad ottenere la quota del TFR stante l'avvenuto pensionamento del marito;
con la comparsa di risposta parte resistente insisteva nelle proprie domande ed eccezioni, compresa quella di rigetto del riconoscimento al diritto della quota di TFR, reputando insussistenti i presupposti previsti dall'art. 12 bis L.D. , all'udienza del 27.10.2022, svoltasi a mezzo trattazione scritta per le disposizioni emergenziali
Covid 19, le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 VI c. cpc, che il G.I. concedeva rinviando per la decisione sui mezzi istruttori all'udienza del 30.3.2023, celebrata la quale, con ordinanza riservata del il 03.03.2022, il G.I. ordinava alle parti l'aggiornamento della disclosure e della documentazione reddituale e patrimoniale, nonché al anche di quella ” necessaria a determinare CP_1
il trattamento pensionistico da lui percepito ed al quale egli ha diritto (indicandone ammontare annuo
e mensile), nonché a stabilire l'ammontare del trattamento di fine rapporto e di fine servizio al quale, con indicazione del quantum eventualmente già percepito, riservandosi, in caso di produzione incompleta, di chiederne l'esibizione all' “ CP_2
fissava quindi per l'esame della documentazione prodotta l'udienza in data 19.10.2023 alla quale il Giudice Istruttore nelle more subentrato nel ruolo invitava le parti ad addivenire ad un accordo rinviando a tal fine alla successiva udienza del 31.10 – poi d'ufficio al 7.11 -, e contestualmente richiedeva il deposito integrale della documentazione reddituale, patrimoniale e pensionistica, solo parzialmente versata in atti dalle parti, depositata la quale all'udienza indicata parte ricorrente chiedeva un rinvio per l'esame, all'udienza del 23.1.2024 fissata per l'incombente la difesa del formulava una proposta CP_1
transattiva, che, oltre all'assegno divorzile, prevedeva anche il riconoscimento di una somma a titolo di
FS calcolata secondo le indicazioni legislative e da versarsi in più tranches con modalità individuate, di contro la difesa chiedeva che la causa venisse rinviata per pc, per cui il G.I. preso atto di Parte_1 tale ultima istanza rinviava al 1.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni, con le note di udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte, pertanto con l'ordinanza del 2.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di conIGlio del 22.1.2025, a seguito della quale veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 27.2.2025 ex art. 127 cpc, per dar modo alle parti di interloquire in ordine all'eccezione di improcedibilità del ricorso rilevata d'ufficio dal Collegio,
a seguito di note sostitutive dell'udienza la causa veniva nuovamente rimessa al collegio e discussa e decisa nella camera di ConIGlio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
La domanda divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è improcedibile.
I coniugi hanno contratto hanno contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 18.2.1989, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno 1989, n. 63, parte 2, serie A nonché nei registri dello stato civile di Mondovì, anno 1989, atto n.4 P.II serie B.
Si sono separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. omologato il 22 Ottobre 2020 dal Tribunale di Milano, a seguito di comparizione innanzi al presidente all'udienza del 14.9.2020.
Non si è pertanto protratto tra gli stessi lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge, e cioè di sei mesi decorrenti dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale. Per potersi considerare procedibile la domanda, infatti, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato in data successiva alla tale comparizione, momento in cui i coniugi vengono autorizzati a vivere separati e giammai tenendo conto anche della separazione di fatto “qualificata” e cioè il periodo intercorrente tra il deposito del ricorso congiunto e l'udienza presidenziale come vorrebbe sostenere parte ricorrente.
Parimenti priva di alcun pregio risulta l'eccezione secondo cui i sei mesi inizino a decorrere dal
31.7.2020, termine che -vigente la normativa Covid per la quale eccezionalmente era stata prevista detta possibilità - , veniva assegnato dal Giudice per il deposito delle note scritte con le quali le parti dovevano confermare di essere a conoscenza di poter rinunziare a comparire in udienza ed effettivamente di volervi rinunziare, note che in alcun modo possono considerarsi sostitutive dell'udienza che, sebbene in maniera
“virtuale” comunque veniva tenuta. La data effettiva di comparizione era e rimaneva, pertanto, il
14.9.2020, come del resto inequivocabilmente risulta dal verbale di udienza dove testualmente si legge
“ Oggi 14 settembre 2020 in Milano, davanti al Dott. Maria Laura Amato in qualità di presidente
…omissis.. Procede all'udienza ex art. 711 cpc, dando atto che le parti, di seguito generalizzate , con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico hanno espressamente rinunciato a comparire…..omissis…IL PRESIDENTE autorizza i coniugi a separarsi alle condizioni sopra descritte;
rimette gli atti al Collegio per l'omologazione”
Dunque poiché come risulta dagli atti del giudizio, e non è contestato dalla ricorrente, il deposito del ricorso è stato effettuato in data 7.3.2021 e pertanto sette giorni prima del completamento del decorso del termine, si è determinato il venire meno della condizione indefettibile ai sensi dall'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite
Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese del giudizio, dal momento che la improcedibilità della domanda non è mai stata eccepita dalla parte resistente che, anzi, quanto allo Pt_2
vi ha aderito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Foggia in data 18.2.1989, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune - anno 1989, n. 63, parte 2, serie A, nonché nei registri dello stato civile di Mondovì, anno 1989, atto n.4 P.II serie B.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese della lite
Milano, 26.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai