Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 123/2021 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 22/01/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio COLASBERNA ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Caltanissetta viale della Regione n 54.
- ricorrente contro in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, e difeso dagli Avv.ti DOLCE Stefano e RUSSO Carmelo ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Val D'Aosta 14/d presso l'Avvocatura distrettuale dell' . CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25/01/2021 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato le seguenti richieste:
- accertare che il Signor ha diritto all'applicazione del trattamento Parte_1
pensionistico più favorevole in ragione della normativa sopra richiamata ed in considerazione dei contributi versati;
- conseguentemente, condannare l' in persona del Legale Rappresentante pro- CP_1
tempore, ad applicare in favore del sig. il trattamento pensionistico più Parte_1
1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarre in favore
del sottoscritto procuratore che si dichiara sin da adesso antistatario.
Si è costituito l' spiegando difese volte al rigetto della domanda e segnatamente: CP_1
- in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., rientrando la presente causa nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti;
- in subordine, senza recesso, ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande avversarie, mandando assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti CP_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
La causa è stata più volte riassegnata e rinviata. Istruita attraverso la produzione documentale,
è stata riassegnata a questo Giudice e rinviata all'udienza del 22/01/2025 per la discussione e la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Nelle note scritte depositate, il procuratore di parte ricorrente ha discusso la causa riportandosi alle conclusioni sopra trascritte.
La GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
* * *
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue: con il presente procedimento il ricorrente ha chiesto: “la corretta applicazione dell'importo pensionistico già determinato, anche alla luce delle risultanze degli estratti conto contributivi depositati dal quale si evince e da cui risulta il corretto importo da erogare al ricorrente”; pertanto, il sig. ha chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico Pt_1
più favorevole, facendo valere la non corretta applicazione della normativa vigente e la mancata considerazione di tutti i contributi versati, sia in Italia che all'estero.
Ebbene, dalle contrapposte difese emerge che il sig. è stato un ex dipendente pubblico, Pt_1
CP_ cosicché l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' va ritenuta fondata.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria per essere la causa ricompresa in materia oggetto della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
In particolare, la giurisdizione della Corte dei Conti attiene a tutti quei trattamenti pensionistici direttamente a carico dello Stato, dunque, anzitutto ai trattamenti degli ex dipendenti pubblici,
2 ma anche dei dipendenti di Enti privatizzati la cui pensione sia ancora in parte a carico della finanza pubblica.
Le Sezioni Unite hanno più volte stabilito che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti riguarda tutte le controversie relative alla sussistenza, misura e decorrenza del diritto a pensione per i dipendenti pubblici. In particolare, sono incluse le controversie che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del diritto stesso, comprese quelle in cui si contesta l'inadempimento o l'adempimento errato della prestazione pensionistica da parte dell'ente, nonché le controversie che riguardano la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei pensionistici non corrisposti in tempo (cfr. Cass., Sez. Un., 14 aprile
2020, n. 7830; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 19 giugno 2017, n.
15058).
E' noto, infatti, che in tema di riparto di giurisdizione tra Corte dei Conti e giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, le controversie sul diritto alla pensione (anche di reversibilità o indiretta) dei dipendenti pubblici sono attribuite alla competenza esclusiva della magistratura contabile (cfr., fra le altre, Cass., S.U., sentenza n. 7755 del 27 marzo 2017) anche dopo la c.d.
“privatizzazione” del pubblico impiego disposta dal d.lgs. 165/2001, il quale, infatti, non ha modificato le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti in materia pensionistica.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata ed ha rilievo assorbente su tutte le altre questioni, ed osta all'esame del merito della causa.
Ai sensi dell'art. 37 c.p.c., pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore della Corte dei Conti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi, stante la natura della controversia e la mancata disamina, nel merito, della stessa, per disporre la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M
La G.O.P., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti;
- compensa le spese del giudizio.
Caltanissetta, 31/01/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
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