Ordinanza presidenziale 28 novembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
Decreto presidenziale 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, titolare della omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Salviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
-del provvedimento del Questore della Provincia di Campobasso del 1°.02.2022, notificato in pari data, con il quale veniva decretata la sospensione per giorni sette, ai sensi dell''art. 100 T.U.L.P.S., della licenza relativa all''esercizio “-OMISSIS-” sito in Termoli (CB) di cui la sig.ra -OMISSIS- è titolare;
-nonché di ogni atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale al predetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra -OMISSIS-, titolare dell’esercizio commerciale “-OMISSIS-” sito in Termoli (CB), ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Campobasso del 1°.02.2022, notificato in pari data, con il quale veniva decretata, ai sensi dell''art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione per giorni sette della licenza relativa al predetto esercizio.
La ricorrente ha introduttivamente precisato che, “ sebbene la sospensione decretata sia ormai stata scontata, si rende necessaria una pronuncia costitutiva di annullamento del provvedimento, poiché, ai sensi dell'art. 100 comma 2 T.U.L.P.S., la ripetizione dei fatti che hanno dato luogo alla sospensione può comportare la revoca della licenza ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2): da qui la persistenza del suo interesse a conseguire l’annullamento del provvedimento impugnato.
La ricorrente ha soggiunto, in via subordinata, di avere comunque interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato quantomeno ai fini risarcitori, ex art. 34 comma 3 c.p.a. (“ quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ”): al riguardo essa ha difatti evidenziato che nella presente vicenda sussistono “ i presupposti e l'interesse della parte a un'azione risarcitoria del danno subito durante il periodo di chiusura dell'esercizio commerciale, sia quale danno da omesso guadagno, sia quale danno all'immagine ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3), avendo il Questore disposto “ l'affissione, all'esterno del locale, di un cartello con la dicitura “Chiuso su disposizione del Questore ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S ”; -OMISSIS-
2. Tanto premesso, l’impugnativa è stata affidata ai motivi di gravame così rubricati:
I. Violazione degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e carente motivazione in ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
II. Violazione dell'art. 3 Legge 241/1990 per omessa e/o insufficiente motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità e insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. Violazione del principio di proporzionalità.
In estrema sintesi, con il primo mezzo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, per avere l’Amministrazione omesso di comunicare l’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato. Con il medesimo mezzo la ricorrente si duole, altresì, del fatto che il provvedimento non rechi una adeguata motivazione delle ragioni di urgenza che consentirebbero all’Amministrazione, in vista della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, di omettere l’inoltro della detta comunicazione di avvio del procedimento.
Con il secondo mezzo, la ricorrente assume che i fatti posti a sostegno del provvedimento gravato non potrebbero dirsi idonei a configurare l'ipotesi prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S., atteso che, da un lato, non può ritenersi che l'esercizio attinto dal provvedimento questorile sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; dall’altro, la ricorrente afferma l’insussistenza, nel gravato provvedimento, di “ una situazione di pericolo concreto e attuale per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, requisito quest'ultimo imprescindibile anche in presenza delle altre ipotesi descritte dalla norma ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 5).
3. Con memoria depositata in data 18.12.2024 la ricorrente ha dichiarato la permanenza del proprio interesse al ricorso, nei termini già illustrati nel gravame introduttivo.
4. Nell’interesse delle Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha dedotto, sotto molteplici profili, l’infondatezza del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, all’esito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Il Collegio reputa introduttivamente necessario, ai fini della trattazione dei motivi di gravame, richiamare brevemente il quadro normativo esistente, come pure la giurisprudenza formatasi in materia di sospensione della licenza di commercio per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Ai sensi dell’art. 100 del Regio Decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), “ Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
L'art. 100 del T.U.L.P.S. àncora quindi il proprio ambito oggettivo di applicazione a tre distinte fattispecie alternative, e cioè ai casi in cui: (i) all'interno dell'esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini; (ii) il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; (iii) l'esercizio pubblico costituisca, comunque, un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
Secondo il Consiglio di Stato, la lettera e la ratio dell'art. 100 TULPS consentono di affermare che in nessuna delle ipotesi alternative considerate dalla norma un singolo episodio isolato sia sufficiente a far reputare integrati i presupposti per l'adozione delle previste misure inibitorie, a meno che l’episodio riscontrato non sia caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale (Consiglio di Stato, sez. III, 3 marzo 2016, n. 1752).
Tale principio trova applicazione anche relativamente all'ipotesi del locale costituente “ abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose ”, dove la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, appunto, che la caratterizzazione come luogo di abituale ritrovo di persone pericolose o pregiudicati non può essere affermata laddove il provvedimento si limiti a indicare un unico episodio in cui si sia accertata la presenza di persone pregiudicate o pericolose. Il requisito della "abitualità" può, infatti, ritenersi inverato solo allorquando la presenza nel locale di pregiudicati e persone pericolose sia stata accertata in una pluralità di occasioni, verificatesi in un significativo lasso temporale (TAR Campania, Salerno, 7 febbraio 2018, n. 284).
7.1. Sempre secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 100 del T.U.L.P.S. vale a impedire la prosecuzione di un'attività pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, a prescindere dalla condotta personale del titolare del locale. Si tratta, invero,, di una misura di prevenzione, e non di una misura di tipo repressivo o sanzionatorio, essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività (Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422).
7.2. La finalità perseguita dal citato art. 100 è quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità del titolare del locale.
La previsione normativa attribuisce quindi al Questore il potere di sospendere l'esercizio dell'attività commerciale oggetto di licenza commerciale al ricorrere di una serie di autonomi presupposti concernenti l'esercizio commerciale in sé, e non già la condotta del suo titolare: presupposti il cui accertamento implica, a sua volta, l'esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, che è sindacabile tramite la piena cognizione del fatto storico posto a base della valutazione dell'Amministrazione, nonché della valutazione discrezionale stessa, nei limiti, però, della sussistenza dei particolari vizi del difetto di istruttoria, di illogicità, di irragionevolezza, di proporzionalità, di sviamento e di attendibilità della scelta effettuata (T.A.R. Lombarda, Milano, sez. I, 15/01/2024, n. 81; TAR Sardegna, sez. I, nn. 191/2023, 484/2023, 110/2024 e 543/2024).
7.3. La giurisprudenza, con orientamento assolutamente consolidato, ha affermato, infine, che la suddetta disposizione normativa attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza, e in particolare al Questore, il potere di sospendere e revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791; id. 2 maggio 2016, n. 1681).
È dunque evidente che il potere attributo dall'art. 100 R.D. n. 773 del 1931 al Questore di sospendere la licenza per l'attività di un pubblico esercizio ha intrinseche finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752; id. sez. 27 settembre 2018, n. 4529; id. sez. 16 dicembre 2019, n. 8503; T.A.R. Veneto, Venezia sez. III, 5 giugno 2023, n. 766).
8. Tutto ciò premesso, il Collegio, in ordine al primo motivo di ricorso, osserva che la mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento risulta nella specie ben giustificata “ dalle ragioni di celerità ed urgenza, data la necessità di dover emettere un provvedimento a difesa della collettività; non sussiste l'obbligo de quo nel caso in cui l'urgenza, che consente l'omissione, è rinvenibile, ex se, nel pericolo di compromissione dell'ordine pubblico, rappresentato dalle circostanze prese come presupposto per l'emanazione della misura di sicurezza pubblica (cfr. Cons. St., sez III, sent. 755/2014)” ( cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sentenza n. 787/2025).
Nella vicenda per cui è causa, l’effettività delle su indicate ragioni di celerità ed urgenza, in vista della tutela della collettività, è poi appalesata dai fatti stessi posti a fondamento del gravato provvedimento, ovvero: a) in primis , la molteplicità degli episodi – ben nove, in un arco temporale compreso tra il 29.6.2021 e il 27.1.2022 – in occasione dei quali è stata certificata dalle forze dell’ordine la presenza di un significativo numero di pregiudicati presso l’esercizio commerciale della ricorrente; b) in secundis , la circostanza che la stessa ricorrente risulta gravata da precedenti di polizia per furto, per reati connessi al traffico degli stupefacenti – e segnatamente per la cessione di “ -OMISSIS- ” –, e, infine, per la somministrazione di alcolici a minori di anni sedici ( cfr. il provvedimento impugnato).
La natura cautelare e la funzione di immediato presidio delle condizioni di ordine pubblico e di sicurezza, proprie del provvedimento previsto dall'art. 100, t.u.l.p.s. esclude quindi, per ragioni di celerità ben evidenziate nel gravato provvedimento, l'esigibilità in concreto dell’obbligo di preventivo avviso pur previsto dall'art. 7, l. n. 241 del 1990 ( ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 08/06/2010, n. 13047).
D’altronde, secondo una giurisprudenza consolidata che il Collegio condivide, poiché l'avviso del procedimento può essere evitato in caso di situazioni di urgenza, l'esercizio del potere previsto dall'articolo 100 del T.U.L.P.S. vale già ex se a integrare tale circostanza, con elisione quindi, nei relativi casi, della necessità dell'avviso del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della l. 8 agosto 1990, n. 241 ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sentenza n. 787/2025; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 20/01/2020, n. 34; T.A.R. Puglia, sez. I, 20.06.2019, n. 851, T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. II, 20.08.2019, n. 755).
Peraltro, deve rilevarsi come sia del tutto coerente con la finalità perseguita attraverso la misura preventiva qui adottata la valutazione del Questore di Campobasso circa la necessità di un'azione tempestiva, onde evitare il ripetersi degli eventi e il conseguente pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
In definitiva, le stesse finalità normalmente perseguite con l'adozione delle misure di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. fanno sì che queste risultino ex se assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento (TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 luglio 2018, 7439).
9. Venendo al secondo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotta l’illegittimità del provvedimento questorile per manifesta illogicità e insufficiente e contraddittoria motivazione, per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 100, nonché per violazione del principio di proporzionalità, il Collegio rileva che, alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate nel precedente paragrafo 6, anche tali doglianze sono destituite di fondamento.
9.1. La valutazione di pericolosità effettuata dal Questore non presenta nel caso di specie alcun profilo di irragionevolezza, fondandosi su una pluralità di elementi, sopra già richiamati in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso, i quali formano un quadro del tutto solido e coerente a supporto del provvedimento: a) i molteplici episodi – ben nove, in un arco temporale di durata ben inferiore all’anno – in occasione dei quali la presenza di un significativo numero di pregiudicati, alcuni dei quali controllati anche in più occasioni, è stata riscontrata dalle forze dell’ordine presso l’esercizio della ricorrente; b) la circostanza che la stessa ricorrente risulta gravata da significativi precedenti di polizia, in particolare, per furto, per reati connessi al traffico degli stupefacenti – segnatamente, la cessione di “ -OMISSIS- ” – nonché per la somministrazione di alcolici a minori di anni sedici.
9.2. In relazione alle su indicate risultanze, nel ricorso si è dedotto che: a) i soggetti controllati presso l’esercizio commerciale della ricorrente erano familiari della predetta; b) i precedenti di polizia a suo carico “ sono riferibili in realtà ad un quantitativo di sostanza stupefacente acquistato e poi rivenduto dalla ricorrente nel proprio esercizio, come altri esercenti della città pure coinvolti nel medesimo procedimento, sulla base di documentazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno attestante la provenienza lecita della sostanza (accertata successivamente non veritiera) e nella convinzione della liceità della propria condotta in applicazione della Legge n. 242/2016 (Vedasi documentazione in atti), circostanza questa, che al di là della rilevanza penale del fatto, fa venir meno il giudizio di pericolosità in capo alla odierna ricorrente e dimostra la illogicità e carenza motivazionale sottesa al provvedimento oggi opposto ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 7).
Il Collegio deve però osservare che le suddette contestazioni sono del tutto generiche e prive di qualsivoglia serio supporto documentale; né risultano persuasivamente indicate le ragioni per le quali le predette circostanze eliderebbero la valutazione di pericolosità espressa dal Questore.
9.3. Quindi, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il provvedimento impugnato nel caso di specie non è utilmente censurabile nemmeno sotto i profili della carenza motivazionale, carenza istruttoria, adeguatezza e proporzionalità, atteso che la gravità e sistematicità dei fatti descritti dal provvedimento è tale da mettere a repentaglio le condizioni di sicurezza della collettività, valore che il provvedimento in epigrafe ha inteso invece tutelare.
10. Il ricorso, alla luce delle suesposte motivazioni, deve pertanto essere respinto, essendo risultata priva di pregio la totalità delle censure in esso articolate.
E l’evidenza dell’infondatezza di queste ultime consente anche di respingere l’istanza istruttoria formulata, in modo peraltro del tutto generico, alla pag. 8 del ricorso stesso.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 800,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.