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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. 195/2020 R.G., avverso la sentenza n. 127/2020 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica (proc. nn. 266/2011 +
1621/2013 R.G.) oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale - rivalsa _1
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1
procura allegata alla citazione in appello dall'avv. Franco Mastronardi - PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(già – c.f. in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., quale impresa designata territorialmente per il F.G.V.S., rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello dall'avv.
Mario Pietrunti - PEC: Email_2
APPELLATA NONCHE'
(p.Iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ersilia _1 P.IVA_2
Di Tillo in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma del Per_1
4/10/2017 n. rep.87662 – PEC: Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza del 10/04/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, co.4, del d.l. n.34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e successive integrazioni e proroghe, le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni: avv. Mastronardi per l'appellante
- in accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, condannare l'appellata società assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellante a seguito del descritto incidente, nella misura di € 89.849,63 o in quell'altra che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro stradale fino all'effettivo pagamento;
- condannare l'appellata al rimborso delle spese ed Controparte_2
onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Cap e IVA come per legge, nonché alla restituzione della somma di € 8.340,00 versata a titolo di pagamento delle spese legali liquidate in primo grado;
avv. Pietrunti per l'appellata Controparte_4
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ed improcedibile il proposto appello principale, attesa la genericità e lacunosità delle deduzioni e conclusioni proposte;
- nel merito accogliere le difese sopra esposte e per l'effetto, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto oltre che improcedibile, inammissibile ed improponibile, così confermando l'impugnata sentenza;
2 - dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque infondate le conclusioni proposte dall' essendo scollegate ed infondate rispetto al proposto appello e surrettiziamente _1 proposte all'accertamento di un diritto non consentito in questa sede;
- porre a carico dell'appellante e dell' ognuno per quanto di ragione le spese, diritti
_1 ed onorari di lite come maggiorati per l'evidente temerarietà della lite;
avv. Di Tillo per l'appellato
_1 si riporta alle conclusioni rassegnate [accertare e dichiarare che l' ha indennizzato il
_1 caso erogando l'importo, per cui lo stesso Istituto esercita il diritto di rivalsa, risultante dal certificato di costo in atti del 29.1.2019 oltre ratei successivi, interessi ed accessori di legge che l'Istituto, comunque, si riserva di aggiornare nel prosieguo, come pacificamente consentito, tenendo conto delle variazioni intervenute a seguito della sentenza di primo grado;
nulla osserva in ordine al proposto appello avendo ad oggetto la riforma dei capi della sentenza impugnata limitatamente all'accertamento e quantificazione del danno differenziale, impregiudicato il diritto di rivalsa dell' con vittoria di spese, diritti ed
_1
onorari del presente giudizio].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 127 pubblicata il 19/06/2020 il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, decidendo sulle cause riunite proposte nei confronti della allora CP_3
quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della strada,
[...]
rispettivamente da (che aveva agito per il risarcimento del danno da Parte_1
sinistro stradale occorsole il 30/03/2009 con veicolo rimasto non identificato) e dall' _1
(la quale aveva esercitato nei confronti del Fondo di garanzia, quale responsabile civile, la rivalsa per le somme corrisposte alla trattandosi di infortunio in itinere) : Parte_1
a) ha rigettato la domanda di risarcimento della avendo ritenuto la somma Parte_1 erogata dall' alla danneggiata (€ 102.507,05) superiore a quella spettantele sotto il _1 profilo risarcitorio civilistico (pari ad € 78.333,71), condannando l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali, con imposizione delle spese di ctu in via solidale a carico di entrambe le parti;
3 b) in accoglimento della domanda di rivalsa proposta dall' ha condannato la _1
al pagamento in favore dell'istituto attore della somma di € 78.333,71 Controparte_3
comprensiva di interessi, spettante a in relazione al sinistro in questione, Parte_1
oltre al rimborso delle spese di lite.
2.-- Con citazione notificata il 10/07/2020 ha proposto appello avverso Parte_1
tale sentenza mediante due motivi di appello, concludendo nei sensi di cui alla precisazione delle conclusioni.
La ha eccepito l'inammissibilità in rito dell'appello e la sua Controparte_4 infondatezza nel merito;
l' rilevata la mancanza di impugnazione nei propri confronti, _1 ha sollecitato l'aggiornamento dell'importo dovutole ai fini della rivalsa, effettuabile anche d'ufficio in base all'attestazione di costo dell'infortunio prodotta.
La Corte - disattesa l'istanza di inibitoria dell'esecutività della sentenza impugnata per difetto di periculum- ed acquisita una consulenza tecnica d'ufficio ai fini del calcolo del danno differenziale spettante all'infortunata e delle somme spettanti a titolo di rivalsa all'istituto, si è riservata per la decisione con ordinanza dell'11/04/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
3.-- Non ricorre l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. prospettata dalla . Controparte_4
Non si richiede con l'articolo citato una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame, ovvero che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto.
In tal senso è la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass., sez. un. n. 36481/2022), secondo cui è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
Nella specie, le censure proposte, specificamente individuate ed argomentate, consentono la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla
4 risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata.
4.-- La pronuncia del Tribunale è divenuta definitiva, per mancata impugnazione, quanto all'affermazione dell'imputabilità del sinistro all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, venuto in collisione con l'auto condotta dalla , Parte_1
nonché alla individuazione in base alla ctu medica dell'entità delle lesioni personali riportate da quest'ultima (invalidità permanente del 16%, inabilità temporanea totale di 60 gg., inabilità temporanea al 75% di 30 gg., al 50% di 40 gg. ed al 25% di 50 gg.), e delle spese mediche rimborsabili pari ad € 11.563,53.
Neppure è oggetto di appello il riconoscimento del diritto di rivalsa dell' nei confronti _1
della ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 del d.lgs. n. 209/2005. Controparte_3
5.-- Con il primo motivo di appello si censura la quantificazione dei danni operata dal primo giudice limitatamente al danno biologico ed escludendo quello da sofferenza interiore o morale, nonostante le allegazioni effettuate in proposito -a fronte della liquidazione effettuata per danno biologico pari ad € 46.864,00 e per danno patrimoniale da spese mediche di € 11.563,63 sarebbe stimabile complessivamente in base ai risultati della ctu medica ed alle tabelle milanesi un danno di € 89.849,63-.
Il primo giudice ha utilizzato i criteri di cui alle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, sia pure senza espressamente menzionarle (corrispondendo la somma liquidata alle tabelle del 2018, applicate in base all'età della danneggiata all'epoca del sinistro), che rappresentano validi parametri di riferimento adottati anche da questa corte (Cass.
2021/n.38077).
La liquidazione effettuata è stata ricostruita dall'appellante come segue:
- età della danneggiata alla data del sinistro 44 anni
- percentuale di invalidità permanente 16%
- punto base danno non patrimoniale € 3.731,23 danno biologico e non patrimoniale per invalidità permanente € 46.864,00
- giorni di invalidità temporanea totale: 60
- giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
- giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 40
5 - giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 50
- punto base I.T.T. € 98,00 danno biologico per invalidità temporanea € 11.270,00 spese mediche € 11.563,63 totale generale: € 69.697,63 (somma devalutata al momento del fatto, e sulla quale sono stati applicati rivalutazione ed interessi per un totale di € 78.333,71).
L'appellante invoca l'aumento personalizzato massimo (43%) pari ad € 67.016,00.
Si osserva che nella edizione 2018 la tabella milanese conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di “aumento” del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva: il punto base del danno non patrimoniale di cui allo specchietto che precede (di € 3.731,23) include pertanto l'aumento del 32% per il danno morale su quello biologico di € 2.826,69 a punto.
Nelle successive tabelle elaborate dal Tribunale di Milano è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento per il danno morale in termini monetari, in modo da rendere più agevole il recepimento delle recenti indicazioni giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute, relative:
a) al danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale (danno biologico o dinamico – relazionale) - prima colonna della tabella;
b) al danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore - sofferenza interiore e non relazionale (danno morale o da sofferenza soggettiva), determinata in via equitativa in riferimento ad un dato tipo di lesione mediante una percentuale di appesantimento del risarcimento (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018,
Cass. n. 28989/2019) -seconda colonna della tabella-; come precisato da Cass. n. 25164/2020, fatti salvi gli oneri assertivi e di descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione, gravanti sulla parte, “considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, è consentito al giudice di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione: ciò attraverso le massime di esperienza le quali non operano sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti;
tale strumento di
6 giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati di animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio subito”;
c) all'aggiunta al “punto danno non patrimoniale” (prima + seconda colonna) di una percentuale di aumento da utilizzare per l'eventuale ulteriore personalizzazione complessiva della liquidazione, ove il caso concreto presenti peculiarietà eccedenti l'id quod plerumque accidit -peculiaretà riferibili all'aspetto dinamico-relazionale o a quello della sofferenza interiore-: deve tuttavia trattarsi di conseguenza straordinaria (e quindi ulteriore rispetto a quella che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) che vengano allegate e provate dal danneggiato -quinta colonna della tabella-.
Nella fattispecie, con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado l'attrice ha descritto la dinamica del sinistro (dopo l'urto con l'altro veicolo, era finita contro il muro di contenimento di una scarpata e la sua auto si era ribaltata più volte), le lesioni riportate
(trauma cranio- facciale commotivo con frattura del pavimento dell'orbita sinistra, dell'osso mascellare e della giunzione zigomatico-frontale omolaterale;
trauma cervicale con fratture multiple amieliche;
frattura degli incisivi centrali superiori;
trauma del 2° dito della mano sinistra, con amputazione parziale dello stesso), il periodo di malattia e le conseguenze permanenti, poi confermati dalla consulenza medica d'ufficio.
Fatta tale premessa, la ha sottolineato la sofferenza interiore conseguente a Parte_1
lesioni di tale natura ed intensità e la particolare penosità, per una giovane donna, della mancanza degli incisivi superiori per tutto il periodo necessario alle cure e dell'amputazione parziale di un dito.
Ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata, va chiarito che la liquidazione effettuata è comprensiva dell'appesantimento standard per il danno da sofferenza soggettiva di cui al punto b) che precede, tenuto presente che la valorizzazione del fatto notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni va adeguata alle circostanze concrete, sicchè al riconoscimento di danni biologici di non lieve entità
7 corrisponde un minor rigore nella necessità di allegazione e prova delle conseguenze dannose rivendicate (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6443 del 03/03/2023, in motivazione).
Diversamente deve dirsi per l'ulteriore personalizzazione (richiesta dall'appellante con il riferimento all'aumento del 43%), in mancanza di specifiche ulteriori deduzioni e prove che inducano al riconoscimento delle conseguenze di carattere straordinario di cui al suddetto punto c).
Il motivo di appello va dunque disatteso.
Deve piuttosto tenersi conto della sollecitazione dell'appellante -la quale aveva chiesto con l'atto di appello di determinare il risarcimento nella somma che risulterà in corso di causa-, contenuta nelle memorie di replica, all'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate nelle more del giudizio a giugno 2024 (cfr., per la necessità di tenere presenti le ultime tabelle aggiornate da parte del giudice d'appello, Cass. 2012/n.7272; Cass. 2016/n.
21245).
Si conteggia dunque il danno subito dalla in base alla tabella di Milano Parte_1
aggiornata al 2024:
- età della danneggiata all'epoca del sinistro 44 anni
- percentuale di invalidità permanente 16%
- punto danno biologico € 3.330,81
- + 32% per sofferenza soggettiva € 1.065,86
- punto base I.T.T. € 115,00-
- gg. I.T.T: 60
- gg. I.T.P. al 75%: 30
- gg. I.T.P. al 50% : 40
- gg. I.T.P. al 25% : 50 danno biologico permanente = € 41.835,00 e maggiorazione del 32% per danno morale =
€ 13.387,00 danno biologico temporaneo = € 13.225,00 spese mediche = € 11.563,63
8 La voce relativa al danno biologico permanente -pari ad € 41.835,00- devalutata all'epoca del sinistro, sulla quale sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno in base agli indici Istat (Cass.civ. sez. un. 17/02/95 n.1712), è pari ad € 49.836,00.
Gli importi spettanti per danno biologico temporaneo (€ 13.225,00), danno morale (pari ad
€ 13.387,00) e spese mediche (€ 11.563,63), pari in totale ad € 38.175,63 ed operata la relativa devalutazione e successivo calcolo di rivalutazione ed interessi come sopra, sono pari ad € 45.476,81.
6.a-- Con il secondo motivo di appello ci si duole della erronea decurtazione, da quanto spettante a a titolo risarcitorio, dell'intero importo dell'indennizzo Parte_1 liquidato dall' (pari complessivamente ad € 102.507,05), senza individuare il danno _1
differenziale dovuto all'appellante al netto delle somme corrispostele dall'istituto previdenziale, ed in particolare:
- senza distinguere (rispetto al valore capitale della rendita costituita dall' la quota _1
imputabile al danno biologico permanente dalla parte liquidata al diverso titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa;
- senza riconoscerle il danno morale, quello biologico temporaneo, nonchè quello patrimoniale eccedente le erogazioni per spese mediche dell'istituto previdenziale.
Il tribunale ha richiamato i principi affermati dalla S.C. secondo cui “le somme che
l'ente gestore di assicurazione sociale … abbia liquidato al danneggiato a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al medesimo danneggiato, giacché quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto” (Cass. sez. un. Sentenza n.
12566 del 22/05/2018 nonché Cass. Sez. 3 - , ordinanza n. 16580 del 20/06/2019).
Lo stesso giudice ha escluso il diritto dell'attrice ad importi ulteriori da parte del FGVS rispetto a quanto ottenuto dall' sostenendo che si sarebbe trattato di una duplice _1
liquidazione dei medesimi danni;
tanto tuttavia omettendo di verificare se effettivamente si fosse trattato di erogazioni effettuate per identico titolo rispetto a quanto richiesto in sede giudiziale civile.
I criteri di calcolo del danno differenziale rispetto alla liquidazione effettuata dall' _1
sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 2021/n. 26117), secondo la
9 quale, nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in favore della vittima quattro _1
prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13
d. Igs. 23.2.2000 n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità, comprese, come nel caso, tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro, indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lettera (b), d. Igs. 38/2000)
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. 1124/65, cit.);
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r.
1124/65).
L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna _1
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto e non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale
(ovvero i pregiudizi morali).
Ne risulta che:
- se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno _1
biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass.n.
9112 del 02/04/2019; Cass. n. 13222 del 26.6.2015); se l' ha costituito in favore del _1
danneggiato una rendita, occorrerà determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
- il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della cd.
“personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
10 il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non pongono problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salva la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli _1
indennizzati dall' (ad esempio, per spese mediche non indennizzate dall' . _1 _1
6.b-- Il citato motivo di appello deve valutarsi unitamente alla richiesta dell' di _1 aggiornamento dell'importo dovutogli ai fini della rivalsa, effettuabile anche d'ufficio in base all'attestazione di costo dell'infortunio prodotta.
Secondo la Cassazione ( 2012/n. 3704; 2016/n. 4089; Cass. 2022/n. 9005), in tema di azione di regresso dell' le variazioni di ammontare del credito dell' conseguenti _1 _1
alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall' ) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" CP_5
originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio.
Al fine dell'aggiornamento è utilizzabile la documentazione prodotta dall' nel _1
giudizio riunito in primo grado -Cass. 2001/n.15189; Cass. 2012/n. 9440: il provvedimento di riunione lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono nell'ambito dell'altro processo solo perchè questo sia stato riunito al primo, il che tuttavia non osta, in caso di riunione di due procedimenti riguardanti lo stesso oggetto, a che il giudice le esamini e ne tragga elementi di convincimento (Cass.
15189/01).
Sulla scorta di tali principi, dal momento che l'attestazione di credito prodotta dall' era priva del conteggio aggiornato dei ratei ed interessi distinti fra quota relativa _1
al danno biologico e quota inerente il danno patrimoniale, è stato conferito al ctu dr.
l'incarico: Persona_2
a) di sommare e rivalutare i ratei di rendita già riscossi da;
Parte_1
11 b) di capitalizzare il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in _1
Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, suppl. ord.);
c) di distinguere, nel riscontrare ciascuno dei due quesiti precedenti, la quota parte della rendita destinata all'indennizzo del danno biologico da quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale.
Il ctu, con esaustiva e corretta relazione non oggetto di contestazioni, dopo avere acquisito dall' a tanto autorizzato dalla corte, la documentazione di dettaglio e l'attestazione di _1 credito dell'ente aggiornata al 9 gennaio 2024, ha concluso che i ratei liquidati dall' _1 all'appellante ad indennizzo del danno biologico ed i relativi interessi, sommati alla rendita da pagare per lo stesso danno biologico, ammontano a complessivi € 116.211,84 e quelli patrimoniali erogati e da erogare ad € 79.199,28 (in totale € 140.115,55 spettanti all' a titolo di rivalsa nei confronti della in luogo di quella di _1 Controparte_4
€ 78.333,71 quantificata in primo grado).
Quanto alla posizione dell'appellante, il credito risarcitorio per il danno biologico permanente di € 49.836,00 (v. paragrafo n. 5 che precede) è totalmente assorbito dall'importo erogatole allo stesso titolo dall' di € 116.211,84. _1
Spetta invece a il danno differenziale di € 45.476,81 per danno Parte_1
biologico temporaneo, danno morale e spese mediche non risultanti coperte dall'ente.
Sugli importi sopra indicati sono dovuti dall' gli interessi al tasso Controparte_4
legale, dalla presente decisione al saldo.
7.-- Nel rapporto fra la e la società assicuratrice, in riforma della decisione Parte_1
appellata, le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della società e sono liquidate in dispositivo in base ai D.M. nn. 55/2014 e 147/2022, parametri fra minimi e medi tenuto conto della somma riconosciuta e dell'attività svolta, fermo restando l'accollo disposto in primo grado della ctu medica ad entrambe le parti;
ne consegue l'accoglimento della richiesta di restituzione, avanzata dalla ai sensi dell'art. 336 c.p.c., Parte_1 dell'importo di € 8.340,0 versato alla società appellata per le spese di primo grado in esecuzione della sentenza impugnata.
12 Nel rapporto fra l' e la , oppostasi anche alle richieste dell'istituto _1 Controparte_4
in questa sede, ferma restando la pronuncia sulle spese adottata in primo grado, la società assicuratrice è tenuta a rimborsare all'istituto gli esborsi sostenuti per il presente grado, liquidate nei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 relativi al valore della causa - pari alla differenza fra la somma attribuita in primo grado e quella liquidata in questa sede, prossima al minimo dello scaglione di riferimento-.
Le spese per la ctu disposta nel presente giudizio di appello nell'interesse di tutte le parti sono poste in via definitiva a carico delle stesse in quote uguali, in solido verso il ctu.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 10/07/2020 da nei Parte_1 confronti dell' quale impresa designata per il Fondo di garanzia Controparte_4
vittime della strada e dell' in persona dei rispettivi l.r.p.t., avverso la sentenza n. _1
127/2020 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la , nella suddetta qualità, a versare a Controparte_4
, a titolo di danno differenziale, l'importo di € 45.476,81 valutato Parte_1 all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo;
2. ridetermina l'importo spettante all' a titolo di rivalsa nei confronti della _1
, nella qualità suddetta, in € 140.115,55 (in luogo dell'importo di € Controparte_4
78.333,71) oltre interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo;
3. condanna la a rimborsare alla le spese del doppio Controparte_4 Parte_1
grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 558,00 per esborsi ed in € 5.163,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in €
1.165,50 per esborsi ed € 7.494,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa, ferma restando l'imposizione a carico delle parti in solido delle spese di ctu medica disposta in primo grado;
4. condanna la a restituire all'appellante ai sensi dell'art. 336 c.p.c. Controparte_4
l'importo di € 8.340,0 ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata;
13 5. condanna la a rimborsare all' le spese del presente Controparte_4 _1 grado, liquidate in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa;
6. pone in via definitiva le spese della ctu disposta in questa sede in quote uguali a carico di tutte le parti, con vincolo di solidarietà verso il ctu.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/02/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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