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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/10/2025, n. 14461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14461 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 31787/22 posta in deliberazione in data 3.4.25 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: Parte_1
), difesa da avv. Emanuele Calcagno P.IVA_1
ATTRICE E
(C.F. e P. IVA e REA: RM – 1461342) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difesa da avv. Riccardo Carlini CONVENUTA MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di
pagina 1 di 6 più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Sinteticamente, la società attrice, premesso di aver affidato alla l'esecuzione CP_1 di opere di ristrutturazione, rifacimento e realizzazione di impianti di gestione dei fumi, con riferimento all'immobile ove la stessa svolge la propria attività commerciale di ristorazione, ha chiesto la condanna della società convenuta per inadempimento contrattuale, derivante, nello specifico, da:
- realizzazione non corretta della ripartizione degli spazi interni;
-mancata individuazione di una corretta soluzione per lo smaltimento dei fumi provenienti dai piani cottura;
-esecuzione irregolare delle pratiche autorizzatorie, relativamente all'avvio dell'attività commerciale;
-errata realizzazione della canna fumaria del forno di cottura delle pizze, con l'inserimento di un pannello di plexiglass attorno alla canna fumaria, tanto da provocare un incendio dei locali, nella giornata del 28.11.20;
- ritardo nella conclusione dei lavori.
Pertanto, ha chiesto il risarcimento dei danni collegati a suddetti Pt_1 inadempimenti, quantificati in euro 44.648,66, iva inclusa, nonché dell'ulteriore danno legato alla apertura ritardata del locale, a dicembre 2020 anziché ottobre 2020, quantificato in euro 5.000,00.
Si è costituita la società convenuta, contestando gli addebiti della controparte e avanzando domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo delle lavorazioni.
Ciò premesso, va, in primo luogo, ricordato che il preventivo della società convenuta, accettato da parte attrice, prevedeva la effettuazione di:
□ Allestimento di un ponteggio metallico eseguito con relativo progetto statico come previsto dalla normativa in vigore completo di mantovana e rete di protezione.
□ Fornitura e posa in opera di una canna fumaria in acciaio inox del tipo in doppia parete di diametro Ø 200 completa di elementi lineari ed accessori per una corretta installazione nel rispetto della normativa vigente.
□ Progettazione + D.I.A. + R.S.P.P. + autorizzazioni riferiti alla canna fumaria da CP_2 presentare agli organi circoscrizionali e di competenza. (escluse tasse, bolli, reversali, ect. Che saranno rimborsati a fattura)
□ Fornitura e posa in opera di una canalizzazione in acciaio inox del tipo doppia parete di diametro Ø 200 per il collegamento del forno a legna.
□ Realizzazione di un forno in refrattario professionale tipo Ø 120 con basamento in ferro a sostegno dello stesso. Installazione del forno completo di: piano cottura in cotto refrattario ad alto tenore di allumina;
volta esterna al piano in calcestruzzo refrattario superalluminoso composta di elementi ad incastro più un modulo di bocca ad arco con presa di tiraggio
pagina 2 di 6 incorporata. Montaggio del forno utilizzando i dovuti accorgimenti per la realizzazione della coibentazione.
□ Realizzazione di un impianto di aspirazione a carboni attivi da posizionare sopra la zona delle friggitrici completo di collegamento fino all'esterno.
□ Ristrutturazione, da parte di nostro personale specializzato, completa di schermature elettriche ed idriche con realizzazione di opere murarie per la corretta divisione del locale.
Quanto al lamentato inadempimento per il ritardo nella consegna dei lavori, va evidenziato che nel contratto del 17.7.20 le parti non hanno convenuto un termine di conclusione delle opere.
La pratica per la CILA è stata presentata in data 2.9.20 e i lavori, iniziati in data 15.10.20 (doc. 18 attrice), si sono conclusi nel mese di novembre 2020, vista anche la necessità di variante alla presentata in data 18.9.20 per cause non riconducibili Pt_2 all'appaltatore (doc. 7 convenuta); né parte attrice ha dimostrato di aver richiesto un tempo di conclusione determinato durante le lavorazioni, fino alla PEC del 26.10.20 (doc. 7; la messagistica whatsapp di cui al doc. 6 nulla prova su uno specifico sollecito).
Anzi, nella PEC del 2.12.20 ha fissato il termine per le lavorazioni al 7.12.20, Pt_1 esplicitando la necessità di apertura per l'8.12.20 (doc. 10 attrice); tale apertura è avvenuta effettivamente in tale data, come affermato dalla parte attrice nei propri atti, dopo aver affidato la ripulitura dei locali e il cambio dell'impianto elettrico ad altra ditta, a seguito dell'incendio; se ne deve dedurre che, alla data del 28.11.20, le Con lavorazioni affidate alla erano concluse, in quanto dopo l'incendio vi è stata solo la necessità di risistemare il locale e cambiare l'impianto elettrico.
Pertanto, non si rinviene un ritardo imputabile, considerando che non vi è prova che prima dell'inizio dei lavori, in data 15.10.20, il committente si sia lamentato del ritardo e che, solo in data 26.10.20, improvvisamente abbia chiesto che i lavori Pt_1 fossero terminati in 3 giorni;
invece, la conclusione entro il 28.11.20, rispetto alla data di inizio del 15.10.20 deve ritenersi congrua, in relazione alla tipologia dei lavori da effettuare. Cont
Per quanto riguarda la imputabilità a vizi progettuali o esecutivi della nella causazione dell'incendio del 28.11.20, non si ritiene sia emersa prova in tal senso;
la perizia redatta dall'ing. incaricato dalla società convenuta, escusso anche Per_1 come teste, ha indicato nei cartoni di pizza e pallet posizionati vicino al forno la probabile causa dell'incendio; la presenza di tale materiale infiammabile è confermata anche dal teste e dal teste invece, il tecnico incaricato Tes_1 Tes_2 dalla parte attrice ritiene che la causa dell'incendio sia il pannello di plexiglass posto Con accanto al forno, a seguito della ristrutturazione operata da;
si tratta, però, in entrambi i casi di valutazioni probabilistiche, non supportate da prove certe e, quindi, non potendosi risalire alla causa dell'evento con un grado di sufficiente certezza, non potrà attribuirsi la responsabilità dell'evento alla società convenuta. pagina 3 di 6 Con
Ne deriva che non fosse neppure tenuta ad intervenire in garanzia per danni non dipesi da propria responsabilità, con conseguente irrilevanza delle questioni circa l'invio di tecnici o di semplici pulitori dopo l'evento e dei motivi del loro mancato intervento.
Pertanto, tutte le domande di danno della parte attrice relative agli interventi necessari per ripristinare i locali dopo l'incendio saranno da rigettare. Quanto alla richiesta di danni per la installazione di impianto elettrico sottodimensionato per le necessità dei macchinari utilizzati da , deve Pt_1 sottolinearsi come il preventivo prevedesse solo la schermatura elettrica e non il rifacimento dell'impianto; pertanto, non vi è prova di una obbligazione specifica assunta da CP_1
Parte attrice lamenta, infine, la erronea progettazione ed esecuzione dei lavori, in Contr relazione alle irregolarità riscontrate dalla nel sopralluogo del 24.3.21 e, in particolare: 1) la non corretta divisione del locale laddove non era stato realizzato dalla un anti camerino;
2) l'assenza nel bagno di rubinetteria a comando non CP_1 manuale;
3) l'assenza di areazione del locale spogliatoio;
4) l'irregolarità dell'impianto di aspirazione cottura in quanto le apparecchiature di cottura non sono collegate a canna fumaria prolungata oltra la sommità di copertura dell'edificio; 5) l'assenza di un locale deposito per stoccaggio merci e frigoriferi.
Chiede, quindi, il ristoro dei danni derivanti dalle lavorazioni effettuate per l'installazione di una nuova canna fumaria pari ad euro 12.200,00 (doc. n. 24), ai quali si aggiungono euro 826,26 per assistenza di tecnico per la SCIA della nuova canna Contr fumaria e per la realizzazione delle altre opere richieste dalla doc. n. 25) e così per totali euro 13.026,26. Con
Sul punto, sostiene che , in sede definizione delle opere realizzande, ha Pt_1 espressamente richiesto e preteso, nonostante l'esplicito parere contrario della società convenuta, una divisione del locale difforme alla normativa in materia di igiene e sicurezza, rinunciando volontariamente alla realizzazione dell'anti camerino;
così Con come aveva espressamente rappresentato a la necessità di realizzare un Pt_1 locale deposito per lo stoccaggio delle merci e frigoriferi, di cui al numero 5) del predetto elenco, compartimentazione espressamente rifiutata dalla parte attrice per come si evince innegabilmente dalla planimetria sottoscritta dalla ed Parte_3 allegata alla asseverata;
inoltre, l'assenza nel bagno del pubblico esercizio della Pt_2 rubinetteria a comando non manuale, punto numero 2) del predetto elenco, così come l'assenza di areazione del locale spogliatoio, punto numero 3), non possono Con essere imputate alla che non ha convenuto la fornitura e posa in opera della rubinetteria contestata, ovvero, ha ricevuto mandato per l'areazione del bagno. In ultimo, con riferimento al punto numero 4) del predetto elenco, occorre evidenziare come la aveva perfettamente edotto la che l'impianto di CP_1 Parte_1 aspirazione a carboni attivi proposto, non poteva essere posto a supporto dei fumi pagina 4 di 6 della friggitrice, ma esclusivamente a servizio dei fumi generati dai fuochi ad induzione elettrica, tanto che, nel preventivo, veniva espressamente convenuto che tale sistema di aspirazione veniva posto “nella zona della friggitrice” e, non già, a servizio dei fumi prodotti dalla friggitrice stessa.
In realtà, vista le obbligazioni del contratto relative alla opere murarie per la corretta suddivisione del locale, di progettazione e installazione di canna fumaria a norma di legge, nonché di impianto di aspirazione per la zona delle friggitrici, si ritiene che gravasse sull'appaltatore il rispetto della normativa di settore per queste lavorazioni Contr Con e che, stanti i rilievi della vi sia inadempimento imputabile a e obbligo di risarcimento del danno per le lavorazioni ulteriori per la messa a norma che Pt_1 ha dovuto svolgere. Con Del tutto indimostrato, poi, quanto sostenuto da circa le imposizioni del committente. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per il mancato pagamento da parte della della fattura n. 353/E del 4.12.2020 (all. 10 Parte_3 comparsa di costituzione) dell'importo pari ad euro 11.830,00, a saldo del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto dei lavori edili, oltre al corrispettivo per la fornitura e installazione del sistema di allarme nel locale, richiesto successivamente alla riconsegna del cantiere e mai contestato dalla parte attrice, tale credito andrà a compensarsi con quello risarcitorio attribuito alla controparte.
Non possono, invece, riconoscersi le spese sostenute per la relazione tecnica redatta dal CTP Dott. per euro 1.500,00, in quanto, come detto sopra, non è Persona_2 certo a quale delle parti vada attribuita la responsabilità dell'evento.
Non dovuto, poi, il danno non patrimoniale richiesto in via riconvenzionale nella misura di euro 10.000,00, provocato dal tardivo pagamento del corrispettivo convenuto, quale danno all'immagine, visto l'inadempimento accertato.
Non dovuto, infine, il risarcimento di euro 2.000,00 per il pagamento della giornata di lavoro dei 5 dipendenti qualificati che in data 4.12.20 si sono recati a prestare l'intervento in garanzia nei confronti della somma, oltretutto non Parte_3 Con provata, in quanto intervento assunto in autonomia da e non eseguito per contrasti tra le parti sulle responsabilità dell'incendio, di cui non si può stabilire, come detto sopra, il responsabile. Pertanto, si accoglie la domanda di risarcimento di euro 13.026,26 di parte attrice e si Con compensa tale credito con quello vantato da quale saldo per le lavorazioni e per l'impianto di allarme;
ne consegue che la società convenuta sarà condannata al pagamento di euro 1.196,26 a favore di parte attrice, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza, ma vista la soccombenza parziale reciproca, verranno compensate al 75% e verranno liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. pagina 5 di 6
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accerta un credito risarcitorio di euro 13.026,26 di parte attrice, come da motivazione;
2) accerta il credito di euro 11.830,00 di parte convenuta per il saldo delle lavorazioni;
3) operata la compensazione, condanna la parte convenuta al pagamento della somma di euro 1.196,26 a favore di parte attrice, oltre interessi, come in motivazione;
4)condanna parte convenuta alla rifusione del 25% delle spese di lite di parte attrice, che liquida in euro 1.904,00 per compenso (già ridotto), oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 545,00 per spese.
Roma, 19.10.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 6 di 6
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 31787/22 posta in deliberazione in data 3.4.25 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: Parte_1
), difesa da avv. Emanuele Calcagno P.IVA_1
ATTRICE E
(C.F. e P. IVA e REA: RM – 1461342) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difesa da avv. Riccardo Carlini CONVENUTA MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di
pagina 1 di 6 più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Sinteticamente, la società attrice, premesso di aver affidato alla l'esecuzione CP_1 di opere di ristrutturazione, rifacimento e realizzazione di impianti di gestione dei fumi, con riferimento all'immobile ove la stessa svolge la propria attività commerciale di ristorazione, ha chiesto la condanna della società convenuta per inadempimento contrattuale, derivante, nello specifico, da:
- realizzazione non corretta della ripartizione degli spazi interni;
-mancata individuazione di una corretta soluzione per lo smaltimento dei fumi provenienti dai piani cottura;
-esecuzione irregolare delle pratiche autorizzatorie, relativamente all'avvio dell'attività commerciale;
-errata realizzazione della canna fumaria del forno di cottura delle pizze, con l'inserimento di un pannello di plexiglass attorno alla canna fumaria, tanto da provocare un incendio dei locali, nella giornata del 28.11.20;
- ritardo nella conclusione dei lavori.
Pertanto, ha chiesto il risarcimento dei danni collegati a suddetti Pt_1 inadempimenti, quantificati in euro 44.648,66, iva inclusa, nonché dell'ulteriore danno legato alla apertura ritardata del locale, a dicembre 2020 anziché ottobre 2020, quantificato in euro 5.000,00.
Si è costituita la società convenuta, contestando gli addebiti della controparte e avanzando domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo delle lavorazioni.
Ciò premesso, va, in primo luogo, ricordato che il preventivo della società convenuta, accettato da parte attrice, prevedeva la effettuazione di:
□ Allestimento di un ponteggio metallico eseguito con relativo progetto statico come previsto dalla normativa in vigore completo di mantovana e rete di protezione.
□ Fornitura e posa in opera di una canna fumaria in acciaio inox del tipo in doppia parete di diametro Ø 200 completa di elementi lineari ed accessori per una corretta installazione nel rispetto della normativa vigente.
□ Progettazione + D.I.A. + R.S.P.P. + autorizzazioni riferiti alla canna fumaria da CP_2 presentare agli organi circoscrizionali e di competenza. (escluse tasse, bolli, reversali, ect. Che saranno rimborsati a fattura)
□ Fornitura e posa in opera di una canalizzazione in acciaio inox del tipo doppia parete di diametro Ø 200 per il collegamento del forno a legna.
□ Realizzazione di un forno in refrattario professionale tipo Ø 120 con basamento in ferro a sostegno dello stesso. Installazione del forno completo di: piano cottura in cotto refrattario ad alto tenore di allumina;
volta esterna al piano in calcestruzzo refrattario superalluminoso composta di elementi ad incastro più un modulo di bocca ad arco con presa di tiraggio
pagina 2 di 6 incorporata. Montaggio del forno utilizzando i dovuti accorgimenti per la realizzazione della coibentazione.
□ Realizzazione di un impianto di aspirazione a carboni attivi da posizionare sopra la zona delle friggitrici completo di collegamento fino all'esterno.
□ Ristrutturazione, da parte di nostro personale specializzato, completa di schermature elettriche ed idriche con realizzazione di opere murarie per la corretta divisione del locale.
Quanto al lamentato inadempimento per il ritardo nella consegna dei lavori, va evidenziato che nel contratto del 17.7.20 le parti non hanno convenuto un termine di conclusione delle opere.
La pratica per la CILA è stata presentata in data 2.9.20 e i lavori, iniziati in data 15.10.20 (doc. 18 attrice), si sono conclusi nel mese di novembre 2020, vista anche la necessità di variante alla presentata in data 18.9.20 per cause non riconducibili Pt_2 all'appaltatore (doc. 7 convenuta); né parte attrice ha dimostrato di aver richiesto un tempo di conclusione determinato durante le lavorazioni, fino alla PEC del 26.10.20 (doc. 7; la messagistica whatsapp di cui al doc. 6 nulla prova su uno specifico sollecito).
Anzi, nella PEC del 2.12.20 ha fissato il termine per le lavorazioni al 7.12.20, Pt_1 esplicitando la necessità di apertura per l'8.12.20 (doc. 10 attrice); tale apertura è avvenuta effettivamente in tale data, come affermato dalla parte attrice nei propri atti, dopo aver affidato la ripulitura dei locali e il cambio dell'impianto elettrico ad altra ditta, a seguito dell'incendio; se ne deve dedurre che, alla data del 28.11.20, le Con lavorazioni affidate alla erano concluse, in quanto dopo l'incendio vi è stata solo la necessità di risistemare il locale e cambiare l'impianto elettrico.
Pertanto, non si rinviene un ritardo imputabile, considerando che non vi è prova che prima dell'inizio dei lavori, in data 15.10.20, il committente si sia lamentato del ritardo e che, solo in data 26.10.20, improvvisamente abbia chiesto che i lavori Pt_1 fossero terminati in 3 giorni;
invece, la conclusione entro il 28.11.20, rispetto alla data di inizio del 15.10.20 deve ritenersi congrua, in relazione alla tipologia dei lavori da effettuare. Cont
Per quanto riguarda la imputabilità a vizi progettuali o esecutivi della nella causazione dell'incendio del 28.11.20, non si ritiene sia emersa prova in tal senso;
la perizia redatta dall'ing. incaricato dalla società convenuta, escusso anche Per_1 come teste, ha indicato nei cartoni di pizza e pallet posizionati vicino al forno la probabile causa dell'incendio; la presenza di tale materiale infiammabile è confermata anche dal teste e dal teste invece, il tecnico incaricato Tes_1 Tes_2 dalla parte attrice ritiene che la causa dell'incendio sia il pannello di plexiglass posto Con accanto al forno, a seguito della ristrutturazione operata da;
si tratta, però, in entrambi i casi di valutazioni probabilistiche, non supportate da prove certe e, quindi, non potendosi risalire alla causa dell'evento con un grado di sufficiente certezza, non potrà attribuirsi la responsabilità dell'evento alla società convenuta. pagina 3 di 6 Con
Ne deriva che non fosse neppure tenuta ad intervenire in garanzia per danni non dipesi da propria responsabilità, con conseguente irrilevanza delle questioni circa l'invio di tecnici o di semplici pulitori dopo l'evento e dei motivi del loro mancato intervento.
Pertanto, tutte le domande di danno della parte attrice relative agli interventi necessari per ripristinare i locali dopo l'incendio saranno da rigettare. Quanto alla richiesta di danni per la installazione di impianto elettrico sottodimensionato per le necessità dei macchinari utilizzati da , deve Pt_1 sottolinearsi come il preventivo prevedesse solo la schermatura elettrica e non il rifacimento dell'impianto; pertanto, non vi è prova di una obbligazione specifica assunta da CP_1
Parte attrice lamenta, infine, la erronea progettazione ed esecuzione dei lavori, in Contr relazione alle irregolarità riscontrate dalla nel sopralluogo del 24.3.21 e, in particolare: 1) la non corretta divisione del locale laddove non era stato realizzato dalla un anti camerino;
2) l'assenza nel bagno di rubinetteria a comando non CP_1 manuale;
3) l'assenza di areazione del locale spogliatoio;
4) l'irregolarità dell'impianto di aspirazione cottura in quanto le apparecchiature di cottura non sono collegate a canna fumaria prolungata oltra la sommità di copertura dell'edificio; 5) l'assenza di un locale deposito per stoccaggio merci e frigoriferi.
Chiede, quindi, il ristoro dei danni derivanti dalle lavorazioni effettuate per l'installazione di una nuova canna fumaria pari ad euro 12.200,00 (doc. n. 24), ai quali si aggiungono euro 826,26 per assistenza di tecnico per la SCIA della nuova canna Contr fumaria e per la realizzazione delle altre opere richieste dalla doc. n. 25) e così per totali euro 13.026,26. Con
Sul punto, sostiene che , in sede definizione delle opere realizzande, ha Pt_1 espressamente richiesto e preteso, nonostante l'esplicito parere contrario della società convenuta, una divisione del locale difforme alla normativa in materia di igiene e sicurezza, rinunciando volontariamente alla realizzazione dell'anti camerino;
così Con come aveva espressamente rappresentato a la necessità di realizzare un Pt_1 locale deposito per lo stoccaggio delle merci e frigoriferi, di cui al numero 5) del predetto elenco, compartimentazione espressamente rifiutata dalla parte attrice per come si evince innegabilmente dalla planimetria sottoscritta dalla ed Parte_3 allegata alla asseverata;
inoltre, l'assenza nel bagno del pubblico esercizio della Pt_2 rubinetteria a comando non manuale, punto numero 2) del predetto elenco, così come l'assenza di areazione del locale spogliatoio, punto numero 3), non possono Con essere imputate alla che non ha convenuto la fornitura e posa in opera della rubinetteria contestata, ovvero, ha ricevuto mandato per l'areazione del bagno. In ultimo, con riferimento al punto numero 4) del predetto elenco, occorre evidenziare come la aveva perfettamente edotto la che l'impianto di CP_1 Parte_1 aspirazione a carboni attivi proposto, non poteva essere posto a supporto dei fumi pagina 4 di 6 della friggitrice, ma esclusivamente a servizio dei fumi generati dai fuochi ad induzione elettrica, tanto che, nel preventivo, veniva espressamente convenuto che tale sistema di aspirazione veniva posto “nella zona della friggitrice” e, non già, a servizio dei fumi prodotti dalla friggitrice stessa.
In realtà, vista le obbligazioni del contratto relative alla opere murarie per la corretta suddivisione del locale, di progettazione e installazione di canna fumaria a norma di legge, nonché di impianto di aspirazione per la zona delle friggitrici, si ritiene che gravasse sull'appaltatore il rispetto della normativa di settore per queste lavorazioni Contr Con e che, stanti i rilievi della vi sia inadempimento imputabile a e obbligo di risarcimento del danno per le lavorazioni ulteriori per la messa a norma che Pt_1 ha dovuto svolgere. Con Del tutto indimostrato, poi, quanto sostenuto da circa le imposizioni del committente. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per il mancato pagamento da parte della della fattura n. 353/E del 4.12.2020 (all. 10 Parte_3 comparsa di costituzione) dell'importo pari ad euro 11.830,00, a saldo del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto dei lavori edili, oltre al corrispettivo per la fornitura e installazione del sistema di allarme nel locale, richiesto successivamente alla riconsegna del cantiere e mai contestato dalla parte attrice, tale credito andrà a compensarsi con quello risarcitorio attribuito alla controparte.
Non possono, invece, riconoscersi le spese sostenute per la relazione tecnica redatta dal CTP Dott. per euro 1.500,00, in quanto, come detto sopra, non è Persona_2 certo a quale delle parti vada attribuita la responsabilità dell'evento.
Non dovuto, poi, il danno non patrimoniale richiesto in via riconvenzionale nella misura di euro 10.000,00, provocato dal tardivo pagamento del corrispettivo convenuto, quale danno all'immagine, visto l'inadempimento accertato.
Non dovuto, infine, il risarcimento di euro 2.000,00 per il pagamento della giornata di lavoro dei 5 dipendenti qualificati che in data 4.12.20 si sono recati a prestare l'intervento in garanzia nei confronti della somma, oltretutto non Parte_3 Con provata, in quanto intervento assunto in autonomia da e non eseguito per contrasti tra le parti sulle responsabilità dell'incendio, di cui non si può stabilire, come detto sopra, il responsabile. Pertanto, si accoglie la domanda di risarcimento di euro 13.026,26 di parte attrice e si Con compensa tale credito con quello vantato da quale saldo per le lavorazioni e per l'impianto di allarme;
ne consegue che la società convenuta sarà condannata al pagamento di euro 1.196,26 a favore di parte attrice, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza, ma vista la soccombenza parziale reciproca, verranno compensate al 75% e verranno liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. pagina 5 di 6
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accerta un credito risarcitorio di euro 13.026,26 di parte attrice, come da motivazione;
2) accerta il credito di euro 11.830,00 di parte convenuta per il saldo delle lavorazioni;
3) operata la compensazione, condanna la parte convenuta al pagamento della somma di euro 1.196,26 a favore di parte attrice, oltre interessi, come in motivazione;
4)condanna parte convenuta alla rifusione del 25% delle spese di lite di parte attrice, che liquida in euro 1.904,00 per compenso (già ridotto), oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 545,00 per spese.
Roma, 19.10.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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