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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3218/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Battilana e dall'avv. Sara Cusinato giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lisa Battilana sito in Mogliano Veneto, via Don Bosco n. 21;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore opponente -
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Giusto giusta mandato allegato telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Bassano del Grappa, via Roma 45;
c.f.: CodiceFiscale_2
- convenuta opposta -
Conclusioni delle parti:
1
Per parte attrice opponente:
In via preliminare: rigettarsi, ove proposta, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, attesa l'inesistenza del credito azionato ed essendo invece la presente opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c. e su gravi motivi;
Nel merito: annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.911/2021 r.g. emesso il 15.03.2021 dal Tribunale di Treviso e rigettarsi ogni domanda ex adverso azionata, respingendo conseguentemente ogni pretesa creditoria della sig.ra CP_1
nei confronti del sig. e ciò per inesistenza del credito e/o per nullità ex art. 160 c.c. e per tutte le
[...] Parte_1
ragioni esposte in narrativa o, in via subordinata, ridursi la somma a quanto risulterà di giustizia;
In ogni caso, spese ed onorari di lite interamente rifusi.
- in via istruttoria, si reiterano le istanze già formulate come da seconda e terza memoria 183, sesto comma, c.p.c. rispettivamente dep. 25.01.2022 e 15.02.2022, che si richiamano integralmente, e dunque prova per interpello e testi sulle circostanze di cui ai 22 capitoli a prova diretta e 5 capitoli a prova contraria, con i testi indicati nelle memorie istruttorie, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alla seconda memoria, CTU con le precisazioni indicate in atti (che qui si riportano “Si aderisce alla richiesta di CTU sul costo di ristrutturazione effettivo della casa coniugale al tempo dei fatti formulata da controparte – da porsi a carico della sig.ra - da eseguirsi sulla base dei doc. 9 e doc. 13 e tenuto conto CP_1
delle sole fatture per le opere effettivamente eseguite, depurando da duplicati, preventivi non rispettati o accettati, preventivi sostituiti, somme restituite, lavori non eseguiti e con esclusione delle opere eseguite dal in economia oltre che del costo Pt_1
degli arredi che non fanno parte del presente giudizio. Come già rilevato le allegazioni avverse sono per lo più composte da documentazione non idonea a provare l'effettivo ammontare dei costi relativi alla ristrutturazione dell'abitazione de qua che, di fatto, risultano nettamente inferiori rispetto alla somma ex adverso azionata.
Non possono essere computate, come preteso dalla sig.ra le somme versate in acconto a fornitori ma successivamente CP_1
restituite ( si veda acconto versato a per euro 4.082,59, restituito ) le fatture afferenti meri complementi Parte_2
d' arredo ( cfr. ft. mobili e arredamenti centro cucine e ft. , ft. ft. CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
etc) Si contesta invece la richiesta della di CTU finalizzata a determinare il valore attuale CP_5 CP_1
dell'immobile in quanto inconferente nel presente giudizio.”)
Si chiede rigetto/inammissibilità delle istanze e della documentazione avversarie per i motivi dedotti in atti e a verbale.
2
Confermarsi la dichiarazione di inammissibilità delle allegazioni e produzioni nuove (doc. da 31 a 36 avversario) come da note d'udienza e verbale del 13.10.2022. Dichiararsi l'inammissibilità delle allegazioni e produzioni nuove di controparte di cui alla nota non autorizzata dep. 23.12.2022 e a verbale del 14.02.2023 per i motivi dedotti a verbale del 14.12.2023, ribadendo l'eccezione di non conformità all'originale degli estratti conto dimessi e ribadendo che controparte non ha di fatto ottemperato all'ordine di esibizione del Giudice del 13.10.2022 e reiterando dunque la richiesta di “ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativo ai conti correnti / depositi / titoli / strumenti assicurativi intestati alla c/o CP_1 CP_6
Volksbank o altro istituto di credito o assicurativo / finanziario ove sono oggi confluite le somme di cui ai doc. 15, 16 e
19 oltre l'eredità del defunto padre.
Si ribadisce l'inammissibilità delle allegazioni e documenti nuovi di controparte di cui alla nota 26.01.2024 per i motivi di cui al verbale 6.02.2024 e di cui alla nota dd 30.09.2024 per i motivi di cui alla nota 1.10.2024.
Per parte convenuta opposta:
In via principale:
Si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiunto opposto.
Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 715/2021 - RG 911/2021 del 15/03/2021, per i motivi esposti nel corso della presente causa.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle doglianze della sig.ra , condannare il Controparte_1 Parte_1
al versamento della somma che il Tribunale riterrà congrua, considerata la relazione tecnica, le strutture private, la cointestazione del mutuo, e tutta la documentazione in atti.
Spese rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze di cui alla memoria 183 comma 6° c.p.c. del 23/01/2022, e quindi: prova per testi sulle circostanze di cui ai 23 capitoli con i testimoni indicati;
nonché per la CTU volta a determinare
l'ammontare dei lavori occorsi per la ristrutturazione della casa coniugale e per l'acquisto del mobilio, nonché per determinare il valore dell'immobile tenendo conto che dal 2001 non vi sono mai stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria.
* * *
3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, Parte_1
formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 715/2021 emesso dal Tribunale di Treviso il
15.3.2021, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla LI la somma di € 150.000,00, Controparte_1
oltre gli interessi maturati e maturandi, nonché le spese e competenze della procedura monitoria.
L'attore proponeva opposizione evidenziando come la pretesa creditoria della LI si fondasse esclusivamente su un riconoscimento di debito, sottoscritto dal NO l'11.11.2004 e rinnovato Pt_1
in data 15.9.2014, per un presunto prestito effettuato dalla NO al fine di ristrutturare CP_1
l'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva dell'odierno opponente, che tuttavia non era stato in alcun modo provato dall'ingiungente.
A detta dell'attore, infatti, il riconoscimento del debito – lungi dal costituire titolo fondante il credito – aveva l'esclusivo scopo di agevolare la prova del credito, ma ciò fino a prova contraria, che egli si offriva di fornire affermando che alcuna somma era stata effettivamente versata dalla LI per i lavori di ristrutturazione dell'immobile. In particolare, essi erano stati sostenuti esclusivamente dal NO , Pt_1
il quale aveva contratto un finanziamento di £ 50.000.000 ed un mutuo (cointestato con la LI ma pagato esclusivamente dall'attore) di ulteriori £ 100.000.000.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla era dovuto alla LI.
Si costituiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo. Affermava, infatti, che la ristrutturazione (rectius: l'integrale costruzione) dell'abitazione era stata finanziata per la maggior parte da denaro donatole dalla famiglia di origine o comunque guadagnato dalla NO , che era confluito nel conto corrente cointestato da cui era stata attinta la provvista CP_1
impiegata per il pagamento dei fornitori.
All'esito della prima udienza del 25.11.2021, Il G.I. – preso atto della mancata richiesta di concessione
4
della provvisoria esecutorietà da parte della convenuta opposta – assegnava termini per il deposito di memorie istruttorie.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. alla convenuta relativo agli estratti dei conti correnti, mediante interpello di entrambe le parti ed escussione dei NOi
[...]
, (testi di parte attrice opponente), e (testi di CP_7 Persona_1 Persona_2 Testimone_1
parte convenuta opposta).
Completata l'istruttoria orale, veniva disposta c.t.u. volta a determinare l'ammontare dei costi di ristrutturazione della casa coniugale sostenuti nel periodo 2001-2004 sulla base della documentazione tempestivamente dimessa. L'incarico peritale veniva affidato al geom. Controparte_8
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 5.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il G.I. assegnava dunque termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. e tratteneva la causa in decisione.
* * *
La NO ha azionato in via monitoria il credito di cui al riconoscimento di debito sottoscritto CP_1
dal marito in data 11.11.2004 (e rinnovato il 15.9.2014), scrittura privata nella quale il NO si è Pt_1
dichiarato debitore della somma di € 150.000,00 oltre interessi, “somma che è servita per la costruzione dell'immobile sito in Comune di Crespano del Grappa Via Madonna del Covolo n.111c, e per il pagamento delle rate del suddetto mutuo” (docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio).
E' dunque questo il credito oggetto del presente giudizio, evidentemente generatosi antecedentemente al
2004, data del primo riconoscimento di debito. In altri termini, la pretesa creditoria in questa sede fatta valere dalla NO (in assenza di tempestiva ed ammissibile domanda di estensione dell'oggetto CP_1
del giudizio) riguarda la somma prestata al marito negli anni 2001-2004, cristallizzata nel riconoscimento di debito, ammontante ad € 150.000,00.
Per tale ragione, tutte le questioni relative a pagamenti asseritamente effettuati dalla convenuta opposta
5
successivamente a tale data non possono trovare ingresso nel presente giudizio e, ove sufficientemente documentati, potranno eventualmente fondare una nuova e differente pretesa creditoria da parte della NO , da far valere in separata sede. CP_1
Ciò premesso, l'atto di ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario del riconoscimento di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
In altri termini, non è più il creditore a dover provare il rapporto fondamentale, ma è piuttosto chi ha effettuato la ricognizione a dover eventualmente dimostrare, con qualsiasi mezzo a disposizione, che in realtà il debito non sussiste.
La prova contraria che deve fornire il debitore riguarda la sussistenza di fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, spettando al debitore provare che il rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto
(Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2022, n. 2091).
Nel caso di specie, il NO ha sostenuto – fin dall'atto di citazione – che il prestito in suo favore Pt_1
da parte della coniuge, necessario (come si legge nell'atto ricognitivo) per il restauro, o meglio la costruzione ex novo della casa familiare intestata al solo attore opponente, non è mai avvenuto e che la scrittura privata azionata monitoriamente era in realtà stata redatta ad altri fini (nello specifico, tutela del coniuge debole per l'ipotesi di fine del rapporto coniugale).
Afferma ciò sulla base del fatto che, a suo dire, la costruzione dell'immobile sarebbe avvenuta
6
esclusivamente mediante denari ottenuti grazie ad un finanziamento del valore di £ 50.000.000 ed un mutuo per l'importo di £ 100.000.000, integralmente rimborsati agli istituti di credito dal NO . Pt_1
Tale circostanza, idonea a sostenere la prospettazione attorea di inesistenza del rapporto giuridico sottostante al riconoscimento di debito, è tuttavia rimasta sfornita di adeguata prova, ed anzi vi sono elementi che – pur non costituendo una vera e propria prova in senso stretto – inducono a ritenere più probabile l'ipotesi di compartecipazione della NO alle spese di restauro. CP_1
Infatti, la c.t.u. svolta dal geom. ha permesso di accertare che i denari spesi per i lavori CP_8
sull'abitazione ricavabili da fatture e ricevute quietanzate, nel periodo 2001-2004, sono di gran lunga superiori alla somma di £ 150.000.000 (ed anzi pari quasi al doppio di tale importo). Il conteggio ha considerato solo le spese sorrette da idonea pezza giustificativa, ma nulla esclude che i costi reali effettivamente sostenuti dai coniugi possano essere addirittura maggiori.
In secondo luogo, nemmeno vi è prova che il mutuo cointestato di £ 100.000.000 sia stato pagato esclusivamente dal NO : dagli estratti conto acquisiti si evince che il conto corrente cointestato Pt_1
è stato alimentato, nel periodo di riferimento, non solo dai proventi del lavoro del NO , ma Pt_1
anche da altre entrate a vario titolo contabilizzate dall'istituto di credito (versamenti in contanti, assegni senza riferimenti ulteriori, ecc…), importi che a ben vedere non costituiscono certo una parte risibile della provvista del conto stesso.
Né assume rilevanza il richiamo, nell'atto ricognitivo, al pagamento delle rate del mutuo che – evidentemente – non poteva essere avvenuto, se non in minima parte, alla data dell'11.11.2004 (il mutuo, infatti, è stato estinto molti anni dopo): il riconoscimento di debito non fa riferimento all'integrale importo del mutuo né tantomeno all'intera quota parte in capo alla NO (credito che CP_1
certamente non era ancora sorto, se non solo in via parziale, al momento dell'atto ricognitivo), ma genericamente a somme servite per la ristrutturazione ed anche per il pagamento delle rate del suddetto mutuo.
In altri termini, il mero dato letterale non può portare a ritenere invalido l'atto ricognitivo perché riferito
7
ad un credito non ancora sorto al momento della sua sottoscrizione, semplicemente in quanto nel documento stesso non è in alcun modo scritto che il credito della NO era costituito CP_1
esclusivamente dalle rate dalla stessa versate per il pagamento del mutuo.
Al contrario, la formulazione utilizzata dal dichiarante fa presumere che il credito della LI fosse costituito da somme versate per il pagamento dei lavori di ristrutturazione (dato peraltro compatibile con le fatture dimesse dalla convenuta opposta e a lei intestate) ed anche da importi versati per il pagamento delle rate del mutuo (senza specificazione alcuna in merito al numero di rate considerate, n.d.r.).
Se è pur vero che parimenti non risulta raggiunta piena prova – se non in termini meramente indiziari – dell'intero ammontare del credito della NO nei confronti del coniuge per gli importi versati CP_1
per la ristrutturazione dell'immobile, nel caso di specie il riconoscimento di debito del NO Pt_1
sottoscritto nel 2004 e confermato dieci anni dopo, invertendo l'onere delle prova in capo al dichiarante, ha l'effetto di esonerare la creditrice dall'onere di provare il rapporto sostanziale sottostante e di addossare al debitore l'onere della prova dell'inesistenza del credito. Onere della prova che l'attore opponente non
è riuscito a fornire.
Il rischio della mancata prova, infatti, grava sul soggetto che tale prova è tenuto a dare, ovvero nel caso di specie – in presenza di un riconoscimento del debito – il NO . Pt_1
Non è condivisibile la tesi attorea in base alla quale la convenuta opposta avrebbe, con la sua condotta processuale, rinunciato implicitamente all'effetto a lei favorevole di esonero dall'onere della prova derivante dal riconoscimento di debito: le richieste istruttorie formulate dalla NO , infatti, CP_1
devono essere lette quale strumento di contrasto alla ricostruzione dei rapporti sostanziali tra i coniugi prospettata dall'attore.
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore opponente e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi, con la precisazione che la convenuta opposta risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
8
Le spese di c.t.u., nella misura liquidata con decreto depositato contestualmente alla presente decisione, devono essere parimenti poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 715/2021 emesso dal Tribunale di Treviso il 15.3.2021;
- condanna l'attore opponente alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.051,00 – importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
- pone a carico dell'attore opponente le spese di c.t.u., nella misura liquidata con decreto depositato contestualmente alla presente decisione.
Treviso, 2 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3218/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Battilana e dall'avv. Sara Cusinato giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lisa Battilana sito in Mogliano Veneto, via Don Bosco n. 21;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore opponente -
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Giusto giusta mandato allegato telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Bassano del Grappa, via Roma 45;
c.f.: CodiceFiscale_2
- convenuta opposta -
Conclusioni delle parti:
1
Per parte attrice opponente:
In via preliminare: rigettarsi, ove proposta, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, attesa l'inesistenza del credito azionato ed essendo invece la presente opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c. e su gravi motivi;
Nel merito: annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.911/2021 r.g. emesso il 15.03.2021 dal Tribunale di Treviso e rigettarsi ogni domanda ex adverso azionata, respingendo conseguentemente ogni pretesa creditoria della sig.ra CP_1
nei confronti del sig. e ciò per inesistenza del credito e/o per nullità ex art. 160 c.c. e per tutte le
[...] Parte_1
ragioni esposte in narrativa o, in via subordinata, ridursi la somma a quanto risulterà di giustizia;
In ogni caso, spese ed onorari di lite interamente rifusi.
- in via istruttoria, si reiterano le istanze già formulate come da seconda e terza memoria 183, sesto comma, c.p.c. rispettivamente dep. 25.01.2022 e 15.02.2022, che si richiamano integralmente, e dunque prova per interpello e testi sulle circostanze di cui ai 22 capitoli a prova diretta e 5 capitoli a prova contraria, con i testi indicati nelle memorie istruttorie, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alla seconda memoria, CTU con le precisazioni indicate in atti (che qui si riportano “Si aderisce alla richiesta di CTU sul costo di ristrutturazione effettivo della casa coniugale al tempo dei fatti formulata da controparte – da porsi a carico della sig.ra - da eseguirsi sulla base dei doc. 9 e doc. 13 e tenuto conto CP_1
delle sole fatture per le opere effettivamente eseguite, depurando da duplicati, preventivi non rispettati o accettati, preventivi sostituiti, somme restituite, lavori non eseguiti e con esclusione delle opere eseguite dal in economia oltre che del costo Pt_1
degli arredi che non fanno parte del presente giudizio. Come già rilevato le allegazioni avverse sono per lo più composte da documentazione non idonea a provare l'effettivo ammontare dei costi relativi alla ristrutturazione dell'abitazione de qua che, di fatto, risultano nettamente inferiori rispetto alla somma ex adverso azionata.
Non possono essere computate, come preteso dalla sig.ra le somme versate in acconto a fornitori ma successivamente CP_1
restituite ( si veda acconto versato a per euro 4.082,59, restituito ) le fatture afferenti meri complementi Parte_2
d' arredo ( cfr. ft. mobili e arredamenti centro cucine e ft. , ft. ft. CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
etc) Si contesta invece la richiesta della di CTU finalizzata a determinare il valore attuale CP_5 CP_1
dell'immobile in quanto inconferente nel presente giudizio.”)
Si chiede rigetto/inammissibilità delle istanze e della documentazione avversarie per i motivi dedotti in atti e a verbale.
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Confermarsi la dichiarazione di inammissibilità delle allegazioni e produzioni nuove (doc. da 31 a 36 avversario) come da note d'udienza e verbale del 13.10.2022. Dichiararsi l'inammissibilità delle allegazioni e produzioni nuove di controparte di cui alla nota non autorizzata dep. 23.12.2022 e a verbale del 14.02.2023 per i motivi dedotti a verbale del 14.12.2023, ribadendo l'eccezione di non conformità all'originale degli estratti conto dimessi e ribadendo che controparte non ha di fatto ottemperato all'ordine di esibizione del Giudice del 13.10.2022 e reiterando dunque la richiesta di “ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativo ai conti correnti / depositi / titoli / strumenti assicurativi intestati alla c/o CP_1 CP_6
Volksbank o altro istituto di credito o assicurativo / finanziario ove sono oggi confluite le somme di cui ai doc. 15, 16 e
19 oltre l'eredità del defunto padre.
Si ribadisce l'inammissibilità delle allegazioni e documenti nuovi di controparte di cui alla nota 26.01.2024 per i motivi di cui al verbale 6.02.2024 e di cui alla nota dd 30.09.2024 per i motivi di cui alla nota 1.10.2024.
Per parte convenuta opposta:
In via principale:
Si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiunto opposto.
Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 715/2021 - RG 911/2021 del 15/03/2021, per i motivi esposti nel corso della presente causa.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle doglianze della sig.ra , condannare il Controparte_1 Parte_1
al versamento della somma che il Tribunale riterrà congrua, considerata la relazione tecnica, le strutture private, la cointestazione del mutuo, e tutta la documentazione in atti.
Spese rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze di cui alla memoria 183 comma 6° c.p.c. del 23/01/2022, e quindi: prova per testi sulle circostanze di cui ai 23 capitoli con i testimoni indicati;
nonché per la CTU volta a determinare
l'ammontare dei lavori occorsi per la ristrutturazione della casa coniugale e per l'acquisto del mobilio, nonché per determinare il valore dell'immobile tenendo conto che dal 2001 non vi sono mai stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, Parte_1
formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 715/2021 emesso dal Tribunale di Treviso il
15.3.2021, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla LI la somma di € 150.000,00, Controparte_1
oltre gli interessi maturati e maturandi, nonché le spese e competenze della procedura monitoria.
L'attore proponeva opposizione evidenziando come la pretesa creditoria della LI si fondasse esclusivamente su un riconoscimento di debito, sottoscritto dal NO l'11.11.2004 e rinnovato Pt_1
in data 15.9.2014, per un presunto prestito effettuato dalla NO al fine di ristrutturare CP_1
l'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva dell'odierno opponente, che tuttavia non era stato in alcun modo provato dall'ingiungente.
A detta dell'attore, infatti, il riconoscimento del debito – lungi dal costituire titolo fondante il credito – aveva l'esclusivo scopo di agevolare la prova del credito, ma ciò fino a prova contraria, che egli si offriva di fornire affermando che alcuna somma era stata effettivamente versata dalla LI per i lavori di ristrutturazione dell'immobile. In particolare, essi erano stati sostenuti esclusivamente dal NO , Pt_1
il quale aveva contratto un finanziamento di £ 50.000.000 ed un mutuo (cointestato con la LI ma pagato esclusivamente dall'attore) di ulteriori £ 100.000.000.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla era dovuto alla LI.
Si costituiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo. Affermava, infatti, che la ristrutturazione (rectius: l'integrale costruzione) dell'abitazione era stata finanziata per la maggior parte da denaro donatole dalla famiglia di origine o comunque guadagnato dalla NO , che era confluito nel conto corrente cointestato da cui era stata attinta la provvista CP_1
impiegata per il pagamento dei fornitori.
All'esito della prima udienza del 25.11.2021, Il G.I. – preso atto della mancata richiesta di concessione
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della provvisoria esecutorietà da parte della convenuta opposta – assegnava termini per il deposito di memorie istruttorie.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. alla convenuta relativo agli estratti dei conti correnti, mediante interpello di entrambe le parti ed escussione dei NOi
[...]
, (testi di parte attrice opponente), e (testi di CP_7 Persona_1 Persona_2 Testimone_1
parte convenuta opposta).
Completata l'istruttoria orale, veniva disposta c.t.u. volta a determinare l'ammontare dei costi di ristrutturazione della casa coniugale sostenuti nel periodo 2001-2004 sulla base della documentazione tempestivamente dimessa. L'incarico peritale veniva affidato al geom. Controparte_8
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 5.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il G.I. assegnava dunque termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. e tratteneva la causa in decisione.
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La NO ha azionato in via monitoria il credito di cui al riconoscimento di debito sottoscritto CP_1
dal marito in data 11.11.2004 (e rinnovato il 15.9.2014), scrittura privata nella quale il NO si è Pt_1
dichiarato debitore della somma di € 150.000,00 oltre interessi, “somma che è servita per la costruzione dell'immobile sito in Comune di Crespano del Grappa Via Madonna del Covolo n.111c, e per il pagamento delle rate del suddetto mutuo” (docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio).
E' dunque questo il credito oggetto del presente giudizio, evidentemente generatosi antecedentemente al
2004, data del primo riconoscimento di debito. In altri termini, la pretesa creditoria in questa sede fatta valere dalla NO (in assenza di tempestiva ed ammissibile domanda di estensione dell'oggetto CP_1
del giudizio) riguarda la somma prestata al marito negli anni 2001-2004, cristallizzata nel riconoscimento di debito, ammontante ad € 150.000,00.
Per tale ragione, tutte le questioni relative a pagamenti asseritamente effettuati dalla convenuta opposta
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successivamente a tale data non possono trovare ingresso nel presente giudizio e, ove sufficientemente documentati, potranno eventualmente fondare una nuova e differente pretesa creditoria da parte della NO , da far valere in separata sede. CP_1
Ciò premesso, l'atto di ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario del riconoscimento di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
In altri termini, non è più il creditore a dover provare il rapporto fondamentale, ma è piuttosto chi ha effettuato la ricognizione a dover eventualmente dimostrare, con qualsiasi mezzo a disposizione, che in realtà il debito non sussiste.
La prova contraria che deve fornire il debitore riguarda la sussistenza di fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, spettando al debitore provare che il rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto
(Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2022, n. 2091).
Nel caso di specie, il NO ha sostenuto – fin dall'atto di citazione – che il prestito in suo favore Pt_1
da parte della coniuge, necessario (come si legge nell'atto ricognitivo) per il restauro, o meglio la costruzione ex novo della casa familiare intestata al solo attore opponente, non è mai avvenuto e che la scrittura privata azionata monitoriamente era in realtà stata redatta ad altri fini (nello specifico, tutela del coniuge debole per l'ipotesi di fine del rapporto coniugale).
Afferma ciò sulla base del fatto che, a suo dire, la costruzione dell'immobile sarebbe avvenuta
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esclusivamente mediante denari ottenuti grazie ad un finanziamento del valore di £ 50.000.000 ed un mutuo per l'importo di £ 100.000.000, integralmente rimborsati agli istituti di credito dal NO . Pt_1
Tale circostanza, idonea a sostenere la prospettazione attorea di inesistenza del rapporto giuridico sottostante al riconoscimento di debito, è tuttavia rimasta sfornita di adeguata prova, ed anzi vi sono elementi che – pur non costituendo una vera e propria prova in senso stretto – inducono a ritenere più probabile l'ipotesi di compartecipazione della NO alle spese di restauro. CP_1
Infatti, la c.t.u. svolta dal geom. ha permesso di accertare che i denari spesi per i lavori CP_8
sull'abitazione ricavabili da fatture e ricevute quietanzate, nel periodo 2001-2004, sono di gran lunga superiori alla somma di £ 150.000.000 (ed anzi pari quasi al doppio di tale importo). Il conteggio ha considerato solo le spese sorrette da idonea pezza giustificativa, ma nulla esclude che i costi reali effettivamente sostenuti dai coniugi possano essere addirittura maggiori.
In secondo luogo, nemmeno vi è prova che il mutuo cointestato di £ 100.000.000 sia stato pagato esclusivamente dal NO : dagli estratti conto acquisiti si evince che il conto corrente cointestato Pt_1
è stato alimentato, nel periodo di riferimento, non solo dai proventi del lavoro del NO , ma Pt_1
anche da altre entrate a vario titolo contabilizzate dall'istituto di credito (versamenti in contanti, assegni senza riferimenti ulteriori, ecc…), importi che a ben vedere non costituiscono certo una parte risibile della provvista del conto stesso.
Né assume rilevanza il richiamo, nell'atto ricognitivo, al pagamento delle rate del mutuo che – evidentemente – non poteva essere avvenuto, se non in minima parte, alla data dell'11.11.2004 (il mutuo, infatti, è stato estinto molti anni dopo): il riconoscimento di debito non fa riferimento all'integrale importo del mutuo né tantomeno all'intera quota parte in capo alla NO (credito che CP_1
certamente non era ancora sorto, se non solo in via parziale, al momento dell'atto ricognitivo), ma genericamente a somme servite per la ristrutturazione ed anche per il pagamento delle rate del suddetto mutuo.
In altri termini, il mero dato letterale non può portare a ritenere invalido l'atto ricognitivo perché riferito
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ad un credito non ancora sorto al momento della sua sottoscrizione, semplicemente in quanto nel documento stesso non è in alcun modo scritto che il credito della NO era costituito CP_1
esclusivamente dalle rate dalla stessa versate per il pagamento del mutuo.
Al contrario, la formulazione utilizzata dal dichiarante fa presumere che il credito della LI fosse costituito da somme versate per il pagamento dei lavori di ristrutturazione (dato peraltro compatibile con le fatture dimesse dalla convenuta opposta e a lei intestate) ed anche da importi versati per il pagamento delle rate del mutuo (senza specificazione alcuna in merito al numero di rate considerate, n.d.r.).
Se è pur vero che parimenti non risulta raggiunta piena prova – se non in termini meramente indiziari – dell'intero ammontare del credito della NO nei confronti del coniuge per gli importi versati CP_1
per la ristrutturazione dell'immobile, nel caso di specie il riconoscimento di debito del NO Pt_1
sottoscritto nel 2004 e confermato dieci anni dopo, invertendo l'onere delle prova in capo al dichiarante, ha l'effetto di esonerare la creditrice dall'onere di provare il rapporto sostanziale sottostante e di addossare al debitore l'onere della prova dell'inesistenza del credito. Onere della prova che l'attore opponente non
è riuscito a fornire.
Il rischio della mancata prova, infatti, grava sul soggetto che tale prova è tenuto a dare, ovvero nel caso di specie – in presenza di un riconoscimento del debito – il NO . Pt_1
Non è condivisibile la tesi attorea in base alla quale la convenuta opposta avrebbe, con la sua condotta processuale, rinunciato implicitamente all'effetto a lei favorevole di esonero dall'onere della prova derivante dal riconoscimento di debito: le richieste istruttorie formulate dalla NO , infatti, CP_1
devono essere lette quale strumento di contrasto alla ricostruzione dei rapporti sostanziali tra i coniugi prospettata dall'attore.
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore opponente e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi, con la precisazione che la convenuta opposta risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
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Le spese di c.t.u., nella misura liquidata con decreto depositato contestualmente alla presente decisione, devono essere parimenti poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 715/2021 emesso dal Tribunale di Treviso il 15.3.2021;
- condanna l'attore opponente alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.051,00 – importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
- pone a carico dell'attore opponente le spese di c.t.u., nella misura liquidata con decreto depositato contestualmente alla presente decisione.
Treviso, 2 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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