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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17849/2023 promossa da:
, (C.F. ), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma alla via dei
Portoghesi 12,
APPELLANTE contro
Avv. Zaina Rossella (C.F. ), residente in [...]rappresentata e difesa in C.F._1
proprio ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Giuseppe Manno 9
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 3 marzo 2023, il ha Parte_1
impugnato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, n. 1675 del 24 gennaio 2023, notificata in data 1° febbraio 2023, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 23697/2022, ritenendola erronea per aver ritenuto tardiva l'opposizione al Decreto Ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'Avv. Rossella
Zaina per il pagamento delle competenze processuali a seguito di ammissione a gratuito patrocinio.
Il Ministero in particolare ha osservato che l'Avv. Zaina aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione a gratuito patrocinio per 5 procedure esecutive promosse dinanzi al Tribunale di Civitavecchia riguardanti lo stesso creditore procedente ed aventi ad oggetto lo stesso titolo esecutivo. Le procedure erano tutte estinte per rinuncia del creditore procedente e l'Avv. Zaina chiedeva la
Pagina 1 liquidazione dei compensi a carico dell'Erario: liquidazione respinta soltanto in una delle indicate procedure ove il Giudice prendeva atto dell'esistenza di altre richieste di liquidazione pendenti altre procedure esecutive per lo stesso credito. La difesa erariale per il ministero appellante ha dedotto altresì che nel caso di specie la scadenza dei 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c. per proporre opposizione al decreto ingiuntivo doveva ritenersi in data 16 maggio 2022 e non in data 14 maggio
2022 considerato che il 14 maggio era un sabato e pertanto il primo giorno non festivo seguente era il lunedì 16 maggio: l'opposizione, dunque, era da ritenersi tempestiva da parte del Giudice di Pace.
Nel merito l'appellante ha richiamato l'art. 83 del DPR 115/2002 che prevede la competenza del
Giudice di fronte al quale si è svolto il processo per la liquidazione del compenso essendo inammissibile il ricorso monitorio per somme che, secondo l'assunto dell'appellante, non possono ritenersi liquide. Inoltre, secondo l'appellante, l'avv. Zaina avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede nell'azionare diverse procedure esecutive per lo stesso credito / titolo esecutivo richiedendo in ciascuna di esse la liquidazione del compenso professionale a carico dell'Erario, per cui è stata chiesta condanna della parte convenuta appellata ex art. 96 comma 3 c.p.c.. Disposto il differimento da parte del giudice della prima udienza alla data del 23-1-2024, con comparsa depositata in data 18 gennaio 2024 si è costituita in giudizio l'appellata osservando che il termine di
40 giorni per presentare opposizione doveva considerarsi un termine di decadenza e che detto termine scadeva il sabato, giorno in cui gli atti in scadenza possono essere notificati con urgenza.
Secondo parte convenuta appellata era possibile ricorrere al Giudice di Pace sussistendo anche la liquidità in quanto il non avrebbe specificamente contestato le voci relative al compenso Parte_1
il cui diritto alla liquidazione sorgerebbe per il solo fatto dell'ammissione al beneficio. Sulla richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, l'appellata ha sottolineato di aver presentato più procedure esecutive per la tutela del diritto di mantenimento della prole a favore di una mamma ed, invocando l'art. 483 cpc, ha evidenziato che alla parte creditrice è consentito l'esperimento di plurime procedure per il soddisfacimento di un credito pecuniario, mentre, al contrario, viene stigmatizzata la condotta del che, pur consapevole del decreto di Parte_1
ammissione al gratuito patrocinio, si oppone al pagamento delle spettanze professionali per la difesa di persona non abbiente. L'appellata infine ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del al pagamento della rivalutazione monetaria del compenso Parte_1
dovuto come indicato nel decreto ingiuntivo e al risarcimento del danno per lite temeraria. Con provvedimento del 29 gennaio 2024 il Giudice, ritenuto applicabile l'art. 352 cpc, ha rinviato la causa all'udienza del 30 ottobre 2024 per la decisione assegnando alle parti i termini a ritroso per il deposito di note conclusionali e di repliche. All'udienza del 30 ottobre 2024 il Giudice ha disposto il passaggio in decisione della causa.
Pagina 2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il caso in oggetto di giudizio va deciso sulla scia di quanto statuito da due recenti Sentenze della
Corte di Cassazione, infatti: con la Sentenza n. 22696 del 12-8-2024 la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in riferimento all'art. 155 c.p.c. che la proroga al primo giorno seguente non festivo ivi prevista si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini anche perentori contemplati dal codice di rito;
con la Sentenza n. 11431 del 29-4-2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di patrocinio a spese dello Stato sussiste la competenza funzionale del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività in ordine alla liquidazione delle spettanze professionali del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, nonché ha chiarito che l'omessa adozione di un provvedimento sull'istanza di liquidazione equivale a rigetto dell'istanza di liquidazione, nonché ha chiarito che l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio è il rimedio di cui all'art. 170 del DPR n. 115 del 2002. Pertanto, con riferimento al caso in esame, in cui è pacifica la scadenza nel giorno di sabato dei quaranta giorni previsti dall'art. 641 c.p.c. quale termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, si deve ammettere la proroga al primo giorno seguente non festivo, con conseguente ammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal appellante. Non risultando ammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo proposto Parte_1 dall'Avv. Rossella Zaina per recuperare le asserite spettanze professionali per l'attività prestata quale difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in quanto l'unico rimedio esperibile è costituito (secondo la Sentenza n. 11431/2024 della Corte di Cassazione sopra citata) dallo strumento previsto dall'art. 170 DPR n. 115 del 2002, deve dichiararsi inammissibile l'azione proposta dall'Avv. Rossella Zaina con il ricorso innanzi al Giudice di Pace per ottenere la liquidazione delle spettanze professionali per attività espletata in favore di parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedura esecutiva. Di conseguenza l'appello e l'opposizione al decreto ingiuntivo proposti dal vanno accolti, va Parte_1
riformata la sentenza n. 1675/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, va revocato il Decreto
Ingiuntivo n. 2523/2022 pronunciato dal Giudice di Pace di Roma. Tenuto conto che sono intervenute nelle more del presente giudizio di gravame le due sentenze della Corte di Cassazione sopra richiamate, in materia esposta a diversificata interpretazione giurisprudenziale, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, escludendosi i presupposti per condanna ex art. 96 c.p.c..
Pagina 3
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto dal e, in riforma della sentenza appellata n. Parte_1
1675/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal e revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2523/2022 emesso dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Roma, 11-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17849/2023 promossa da:
, (C.F. ), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma alla via dei
Portoghesi 12,
APPELLANTE contro
Avv. Zaina Rossella (C.F. ), residente in [...]rappresentata e difesa in C.F._1
proprio ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Giuseppe Manno 9
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 3 marzo 2023, il ha Parte_1
impugnato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, n. 1675 del 24 gennaio 2023, notificata in data 1° febbraio 2023, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 23697/2022, ritenendola erronea per aver ritenuto tardiva l'opposizione al Decreto Ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'Avv. Rossella
Zaina per il pagamento delle competenze processuali a seguito di ammissione a gratuito patrocinio.
Il Ministero in particolare ha osservato che l'Avv. Zaina aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione a gratuito patrocinio per 5 procedure esecutive promosse dinanzi al Tribunale di Civitavecchia riguardanti lo stesso creditore procedente ed aventi ad oggetto lo stesso titolo esecutivo. Le procedure erano tutte estinte per rinuncia del creditore procedente e l'Avv. Zaina chiedeva la
Pagina 1 liquidazione dei compensi a carico dell'Erario: liquidazione respinta soltanto in una delle indicate procedure ove il Giudice prendeva atto dell'esistenza di altre richieste di liquidazione pendenti altre procedure esecutive per lo stesso credito. La difesa erariale per il ministero appellante ha dedotto altresì che nel caso di specie la scadenza dei 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c. per proporre opposizione al decreto ingiuntivo doveva ritenersi in data 16 maggio 2022 e non in data 14 maggio
2022 considerato che il 14 maggio era un sabato e pertanto il primo giorno non festivo seguente era il lunedì 16 maggio: l'opposizione, dunque, era da ritenersi tempestiva da parte del Giudice di Pace.
Nel merito l'appellante ha richiamato l'art. 83 del DPR 115/2002 che prevede la competenza del
Giudice di fronte al quale si è svolto il processo per la liquidazione del compenso essendo inammissibile il ricorso monitorio per somme che, secondo l'assunto dell'appellante, non possono ritenersi liquide. Inoltre, secondo l'appellante, l'avv. Zaina avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede nell'azionare diverse procedure esecutive per lo stesso credito / titolo esecutivo richiedendo in ciascuna di esse la liquidazione del compenso professionale a carico dell'Erario, per cui è stata chiesta condanna della parte convenuta appellata ex art. 96 comma 3 c.p.c.. Disposto il differimento da parte del giudice della prima udienza alla data del 23-1-2024, con comparsa depositata in data 18 gennaio 2024 si è costituita in giudizio l'appellata osservando che il termine di
40 giorni per presentare opposizione doveva considerarsi un termine di decadenza e che detto termine scadeva il sabato, giorno in cui gli atti in scadenza possono essere notificati con urgenza.
Secondo parte convenuta appellata era possibile ricorrere al Giudice di Pace sussistendo anche la liquidità in quanto il non avrebbe specificamente contestato le voci relative al compenso Parte_1
il cui diritto alla liquidazione sorgerebbe per il solo fatto dell'ammissione al beneficio. Sulla richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, l'appellata ha sottolineato di aver presentato più procedure esecutive per la tutela del diritto di mantenimento della prole a favore di una mamma ed, invocando l'art. 483 cpc, ha evidenziato che alla parte creditrice è consentito l'esperimento di plurime procedure per il soddisfacimento di un credito pecuniario, mentre, al contrario, viene stigmatizzata la condotta del che, pur consapevole del decreto di Parte_1
ammissione al gratuito patrocinio, si oppone al pagamento delle spettanze professionali per la difesa di persona non abbiente. L'appellata infine ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del al pagamento della rivalutazione monetaria del compenso Parte_1
dovuto come indicato nel decreto ingiuntivo e al risarcimento del danno per lite temeraria. Con provvedimento del 29 gennaio 2024 il Giudice, ritenuto applicabile l'art. 352 cpc, ha rinviato la causa all'udienza del 30 ottobre 2024 per la decisione assegnando alle parti i termini a ritroso per il deposito di note conclusionali e di repliche. All'udienza del 30 ottobre 2024 il Giudice ha disposto il passaggio in decisione della causa.
Pagina 2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il caso in oggetto di giudizio va deciso sulla scia di quanto statuito da due recenti Sentenze della
Corte di Cassazione, infatti: con la Sentenza n. 22696 del 12-8-2024 la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in riferimento all'art. 155 c.p.c. che la proroga al primo giorno seguente non festivo ivi prevista si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini anche perentori contemplati dal codice di rito;
con la Sentenza n. 11431 del 29-4-2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di patrocinio a spese dello Stato sussiste la competenza funzionale del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività in ordine alla liquidazione delle spettanze professionali del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, nonché ha chiarito che l'omessa adozione di un provvedimento sull'istanza di liquidazione equivale a rigetto dell'istanza di liquidazione, nonché ha chiarito che l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio è il rimedio di cui all'art. 170 del DPR n. 115 del 2002. Pertanto, con riferimento al caso in esame, in cui è pacifica la scadenza nel giorno di sabato dei quaranta giorni previsti dall'art. 641 c.p.c. quale termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, si deve ammettere la proroga al primo giorno seguente non festivo, con conseguente ammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal appellante. Non risultando ammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo proposto Parte_1 dall'Avv. Rossella Zaina per recuperare le asserite spettanze professionali per l'attività prestata quale difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in quanto l'unico rimedio esperibile è costituito (secondo la Sentenza n. 11431/2024 della Corte di Cassazione sopra citata) dallo strumento previsto dall'art. 170 DPR n. 115 del 2002, deve dichiararsi inammissibile l'azione proposta dall'Avv. Rossella Zaina con il ricorso innanzi al Giudice di Pace per ottenere la liquidazione delle spettanze professionali per attività espletata in favore di parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedura esecutiva. Di conseguenza l'appello e l'opposizione al decreto ingiuntivo proposti dal vanno accolti, va Parte_1
riformata la sentenza n. 1675/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, va revocato il Decreto
Ingiuntivo n. 2523/2022 pronunciato dal Giudice di Pace di Roma. Tenuto conto che sono intervenute nelle more del presente giudizio di gravame le due sentenze della Corte di Cassazione sopra richiamate, in materia esposta a diversificata interpretazione giurisprudenziale, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, escludendosi i presupposti per condanna ex art. 96 c.p.c..
Pagina 3
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto dal e, in riforma della sentenza appellata n. Parte_1
1675/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal e revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2523/2022 emesso dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Roma, 11-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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