Art. 2204-ter. (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata) 1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, ((...)) possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119)) .