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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 826 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno
2019 e trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 15 novembre 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 379 del 2019, depositata in data 28.01.2019 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Clementina Pignataro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro alla via A. Turco, n.31;
-APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE=
CONTRO
( rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Rocco Migliazza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Girifalco alla via Milano n. 62;
-APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE=
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'On. le Corte di Appello adita, contrariis rejectis, accertata la situazione in fatto ed in diritto, ritenere fondati i motivi esposti nell'atto di citazione e per l'effetto: a) riformare e/o annullare l'impugnata sentenza;
b) rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata dal NO in danno del Controparte_1
NO ; c) accertare e dichiarare che il NO , Parte_1 Parte_1 titolare dell'omonima carrozzeria, ha legittimamente esercitato il diritto di ritenzione dell'auto Autobianchi – Bianchina targata CZ 230686 di proprietà del NO
[...]
per effetto del mancato pagamento di quest'ultimo del corrispettivo CP_1 delle riparazioni effettuate dal sulla medesima auto;
d) per l'effetto condannare Pt_1 il NO al pagamento della somma di € 43.690,05 (per come Controparte_1 risulta dalle “Tariffe Nazionali di Custodia, veicoli e cose sequestrate, rimosse o affidate”, allegate nel fascicolo di primo grado – € 6,30 al giorno al coperto), oltre interessi e rivalutazione, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di custodia, parcheggio e guardiania esercitata sull'auto di proprietà del NO
dall'anno 1999 fino all'effettiva consegna del veicolo avvenuta in data CP_1
24.06.2019; e) in subordine, accertare e dichiarare che il NO , Parte_1 titolare dell'omonima carrozzeria, ha legittimamente esercitato il diritto di ritenzione dell'auto targata CZ 230686 di proprietà del NO Controparte_2 [...]
per effetto del mancato pagamento di quest'ultimo del corrispettivo CP_1 delle riparazioni effettuate dal sulla medesima auto e per l'effetto condannare il Pt_1
NO al pagamento della somma di € 27.783,00 oltre interessi e CP_1
rivalutazione, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di custodia, parcheggio e guardiania esercitata sull'auto Autobianchi – Bianchina targata
CZ 230686 di proprietà del NO dalla data di costituzione in mora del CP_1
06.06.2006 (lettera Avv. Allevato procuratore ) fino all'effettiva Controparte_3
consegna del veicolo avvenuta in data 24.06.2019; f) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il NO titolare dell'omonima Parte_1 carrozzeria, ha legittimamente esercitato il diritto di ritenzione dell'auto CP_2
targata CZ 230686 di proprietà del NO per
[...] Controparte_1
2 effetto del mancato pagamento di quest'ultimo del corrispettivo delle riparazioni effettuate dal sulla medesima auto e per l'effetto condannare il NO Pt_1 CP_1 al pagamento della somma di € 18.585,00 oltre interessi e rivalutazione, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di custodia, parcheggio e guardiania esercitata sull'auto targata CZ 230686 di Controparte_2
proprietà dello stesso NO dalla data del 30.06.2010 (missiva Avv. CP_1
Migliazza procuratore di , in cui quest'ultimo ha manifestato la volontà CP_1
di non adempiere) fino alla consegna del veicolo avvenuta in data 24.06.2019; g) altresì rigettare l'appello incidentale in quanto inammissibile, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e sfornito di prova;
h) condannare il NO CP_1
a rifondere al NO le spese dei due gradi di giudizio”.
[...] Parte_1
Per l'appellato, rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, alla quale la parte si
è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, cosi provvedere: 1) in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per totale infondatezza ed inconsistenza dell'appello e comunque per mancanza del danno irreparabile e dei presupposti di legge;
2) nel merito, rigettare l'appello in quanto pretestuoso, inammissibile ed infondato sia in punto di fatto che di diritto, oltre che sfornito di prova;
3) sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Parte_1 CP_1
per la illegittima mancata consegna dell'autovettura, dal giorno in cui si è
[...]
conclamata la illegittima ritenzione e mancata consegna, sino al 24.6.2019 data di effettiva consegna del veicolo (avvenuta in seguito ad apposita procedura esecutiva) oltre interessi come per legge, da quantificarsi in via •equitativa dalla Corte ex art.
1226 c.c. e da contenere nei limiti esposti in premessa;
4) condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali, Parte_1 oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro , titolare dell'omonima Parte_1
carrozzeria ormai dismessa, per ottenere la condanna del convenuto alla consegna
3 dell'autovettura “Autobianchi Bianchina” targata CZ230686, previo pagamento delle somme da lui ancora dovute per la riparazione della stessa. Il Giudice di Pace declinava la propria competenza per ragioni di valore, alla luce della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, e la causa veniva riassunta innanzi al Tribunale di Catanzaro, ritenuto competente.
Lo svolgimento del processo e le difese delle parti sono così sintetizzate nella sentenza del Tribunale di Catanzaro in questa sede impugnata:
“L'odierno giudizio origina dalla (rituale) riassunzione della causa, a suo tempo promossa dall'odierno attore nei confronti dell'epigrafato convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, al fine di ottenere, previo pagamento della residuale somma, la restituzione della propria autovettura affidata alla carrozzeria del sig. per alcune Pt_1
riparazioni.
L'avere la parte convenuta avanzato, in sede di costituzione, contestuale domanda riconvenzionale per un importo superiore alla competenza del Giudice adito induceva quest'ultimo a statuire, mediante sentenza n. 2143 del 2010 "la propria incompetenza per valore indicando quale Giudice competente il Tribunale di Catanzaro" dinanzi al quale rimetteva le parti previa assegnazione del termine perentorio di tre mesi per la riassunzione.
Adduceva in proposito, parte attrice: di aver acquistato dal proprio zio, con atto di vendita del 29.11.2001 (ritualmente
Part trascritto al ) un'autovettura "Autobianchi Bianchina" targata CZ 230686 che, di fatto, gli era stata trasferita già alcuni mesi prima della formalizzazione della vendita;
che, da subito aveva preso contatti con l'Autocarrozzeria del Magro, presso la quale il mezzo era stato portato dal precedente proprietario per delle riparazioni, per accertarsi del loro stato e per informarlo che ogni successivo rapporto sarebbe intercorso con lui;
che recatosi in carrozzeria in data 29.03.2001 constatava che il mezzo non era stato ancora riparato, confermava, nell'occasione, con il carrozziere il prezzo di 4.000.000 delle vecchie lire, già concordato con il precedente proprietario, per le riparazioni da effettuare, e versava un acconto di lire 500.000; che, non avendo più ricevuto alcuna comunicazione da parte del carrozziere si recava, successivamente, per verificare lo stato dei lavori e, accertato che l'autovettura era pronta, non riusciva però ad ottenerne la consegna, in quanto, pur dimostrandosi
4 disponibile a saldare il dovuto, il carrozziere pretendeva un'ulteriore cospicua "cifra" per il "pargheggio e la custodia" del veicolo.
Adiva pertanto le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte la quale, nel contestare le avverse deduzioni, ritenute destituite di ogni fondamento, promuoveva, nel contempo, domanda riconvenzionale afferente all'ottenimento della somma di "€ 12.326,05 oltre interessi", quale posta dovuta "per la custodia ed il parcheggio al coperto dell' fin dal 1999 alla data" di costituzione della parte convenuta, Controparte_2
"giuste tariffe nazionali di custodia, veicoli e cose sequestrate, rimosse o affidate dell'ANCSA, ridotte della metà".
Affermava, al riguardo, parte convenuta, di aver legittimamente esercitato il diritto di ritenzione del veicolo, visto che il mezzo de quo, che era stato riparato "fin dal 1999" era rimasto depositato presso la sua Autocarrozzeria per svariati anni, senza che il proprietario si fosse interessato al suo ritiro.
Ciò che lo legittimava a richiedere, oltre al compenso rimanente per le eseguite riparazioni, anche quello derivante dalla "custodia, parcheggio e guardiania esercitata sull'auto di proprietà dello stesso .” CP_1
All'esito dell'istruttoria – espletata tramite produzioni documentali, prove orali e c.t.u. – il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 379/2019, depositata in data 28.01.2019, accoglieva la domanda attorea e condannava, per l'effetto, a Parte_1 consegnare all'attore l'autovettura, una volta ricevuto il pagamento della somma di €
1.807,60 a titolo di saldo per le riparazioni su di essa eseguite.
Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno, pure avanzata dall'attore, per mancato raggiungimento della prova degli elementi costitutivi della responsabilità, e in particolare del danno patito, nonché l'ulteriore domanda di condanna per lite temeraria.
Rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto.
Condannava il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della controparte e poneva a suo carico le spese di c.t.u. già liquidate.
Il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure può essere così riassunto:
- tra le parti è intercorso un rapporto di natura contrattuale avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di riparazione dell'autovettura per cui è causa, circostanza, questa non contestata;
5 - il summenzionato contratto non contemplava un termine per la fine dei lavori e per la riconsegna del mezzo;
- il convenuto non è riuscito a fornire la prova di quanto dedotto, ossia che, nonostante il veicolo fosse stato riparato e pronto per essere riconsegnato, controparte sarebbe rimasta inerte, omettendo di provvedere al suo ritiro: ciò che avrebbe potuto giustificare l'esercizio legittimo del diritto di ritenzione sull'autovettura a fini di autotutela, infatti, sarebbe stata la comunicazione all'attore della notizia della fine dei lavori e che era, dunque, possibile ritirare il mezzo, circostanza, questa, non dimostrata dal Pt_1
- per effetto di tale mancata comunicazione – o mancata prova della stessa – l'attore non
è stato messo in mora e, pertanto, la ritenzione del veicolo da parte del convenuto risulta del tutto arbitraria ed illegittima.
Avverso siffatta sentenza proponeva appello , deducendo i seguenti Parte_1
motivi di impugnazione:
- erronea valutazione della documentazione prodotta e delle risultanze probatorie in violazione dell'art. 116 c.p.c.: il giudice avrebbe deciso esclusivamente in base alla deposizione del teste di parte attrice, senza considerare quella di , né il Parte_3 contenuto dell'interrogatorio formale di , fonte di elementi di prova, ai Parte_1 sensi dell'art. 116 c.p.c.; peraltro, le prove testimoniali addotte da parte attrice sarebbero inammissibili per la genericità e/o il carattere negativo dei capitoli di prova;
- erronea interpretazione e/o violazione degli artt. 2756, co. 3 e 2761, co. 3 c.c.: il giudice avrebbe omesso di considerare l'esistenza di un doppio privilegio a garanzia del proprio credito e, in particolare, il privilegio sulle cose oggetto di riparazione per il corrispettivo non pagato dell'attività di riparazione e quello derivante dal deposito, intanto
“convertitosi” da deposito gratuito in deposito oneroso, stante il ritardo nel ritiro del veicolo, dipeso dall'inerzia dell'attore. Quanto al primo dei due privilegi, deduceva che il non aveva fornito la prova di un'offerta di pagamento effettuata secondo le CP_1
forme richieste dalla legge o comunque, informale, ma dotata del requisito della serietà come inteso dalla giurisprudenza;
quanto al secondo, esso sarebbe il risultato – ai sensi dell'art. 2761, co.
3 - del mancato pagamento delle somme dovute per la riparazione del mezzo, in quanto tale circostanza avrebbe determinato la sopravvenuta onerosità del contratto, relativamente all'obbligazione di parcheggio e custodia oltre il tempo
6 necessario all'esecuzione dei lavori, con conseguente diritto di ritenzione del veicolo fino al pagamento del relativo debito.
Si costituiva in giudizio , il quale, oltre a chiedere il rigetto Controparte_1
dello spiegato appello in quanto infondato in fatto e in diritto, proponeva appello incidentale, onde ottenere la condanna del ricorrente al risarcimento del danno da mancata disponibilità della vettura per fatto illecito della controparte.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di supplementi istruttori e, precisate le conclusioni, all'udienza del 17.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e dev'essere rigettato.
Il primo motivo di appello, con cui si denuncia l'erronea valutazione delle prove documentali e orali, anche alla luce del disposto di cui all'art. 116 c.p.c., è privo di pregio.
Infatti, l'art. 116 c.p.c., di cui l'appellante invoca l'applicazione, si riferisce alle sole dichiarazioni rese dalle parti in seno all'interrogatorio libero, per come si evince dall'esplicito richiamo all' “articolo seguente”, che disciplina, appunto, l'interrogatorio libero.
Diversamente, l'interrogatorio formale è un mezzo istruttorio che tende ad ottenere la confessione, da parte del dichiarante, circa fatti a sé sfavorevoli e assume valore di prova se e nella misura in cui l'interrogato, effettivamente, confessi. Invece, “In assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio” (Cass. n. 30529 del 19/12/2017; conf. Cass. n. n. 24799 del
16/09/2024).
Nella fattispecie le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio Parte_1
formale non hanno valore confessorio, avendo egli, piuttosto, ribadito quanto già affermato negli atti defensionali ed, in particolare, che, nel 2001, in occasione del secondo incontro col presso l'autofficina, gli avrebbe riferito oralmente che la CP_1
7 macchina era pronta per il ritiro e di aver, sì, rifiutato il saldo per i lavori e la riconsegna del mezzo, ma di aver provveduto, per il tramite del suo legale, ad intimare all'appellato il pagamento delle somme dovute per le riparazioni e il ritiro dell'autovettura a mezzo di missiva mediante posta raccomandata datata 6/06/2006.
Pertanto, le dichiarazioni rese non assumono valore probatorio, rimanendo soggette al libero apprezzamento del giudice, che può trarne argomenti di prova ma solo alla luce del complessivo compendio probatorio e nel coordinamento con questo.
Quanto alle prove per testi, di cui l'appellante lamenta l'inammissibilità per difetto di specificazione dei riferimenti temporali dei fatti oggetto di capitolazione e per formulazione di alcuni di essi “in negativo”, la doglianza non merita accoglimento:
l'eccezione, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere sollevata dall'odierno appellante prima dell'ammissione del mezzo istruttorio in primo grado e tanto non risulta dagli atti.
Peraltro, le censure relative alla mancanza di riferimenti temporali in alcuni capitoli di prova non concretizza un'ipotesi di inammissibilità della prova orale, potendo, al più, incidere sul grado di utilità delle relative deposizioni ai fini della decisione.
Quanto alla lamentata omessa valutazione della deposizione del teste MO
, in primo grado, dalla difesa del – che, secondo l'ordito dell'appello –
[...] Pt_4
avrebbe confortato la tesi sostenuta dall'appellante circa la conclusione delle opere di riparazione sin dal 1999 e la conoscenza di tale circostanza da parte del in CP_1
realtà dalla deposizione in parola non emerge nessun elemento che possa suffragare le deduzioni difensive: il teste, meccanico che aveva eseguito precedentemente interventi sull'auto oggetto di causa, ha affermato, infatti, di non aver potuto appurare – nelle successive occasioni in cui gli era capitato di recarsi presso l'autofficina, negli anni 1999
e 2002, circa – se le riparazioni fossero state effettuate e completate.
Ad analoga sorte reiettiva si presta anche il secondo motivo di appello: quanto al dedotto privilegio sui corrispettivi non pagati, emerge dalle risultanze documentali che il non si è mai rifiutato di pagare le somme dovute per le riparazioni, né è mai CP_1 stato messo in mora dall'appellante; piuttosto, ha sollevato eccezione di inadempimento a fronte del rifiuto di adempiere opposto da controparte, in ragione della volontà dichiarata di non restituire la vettura se non previo pagamento di spese di custodia, non dovute. D'altra parte, la pronuncia impugnata non si pone in contrasto con il diritto di
8 ritenzione di cui all'art. 2756 co. 3 c.c. relativamente alle (sole) somme dovute per le riparazioni, nella misura in cui ha condannato l'appellante alla restituzione della vettura
“una volta ricevuto il pagamento della somma di € 1.807,60 (corrispondente al saldo dovuto per effettuare le riparazioni)”.
Anche le considerazioni svolte dal nei suoi atti difensivi relative all'esistenza di Pt_1
un privilegio sulle somme a lui dovute a titolo di deposito e custodia ex art. 2761 co. 3
c.c. sono infondate: il privilegio è un diritto reale di garanzia e, come tale, non
“costituisce” il credito, ma ne presuppone l'esistenza.
Ebbene, nel caso di specie, nessun diritto al rimborso delle spese per la custodia e la conservazione del mezzo, sia pure successivo alla conclusione del contratto, può dirsi sorto in capo all'odierno appellante, con la conseguenza che il diritto di ritenzione del veicolo per cui è causa è stato da questi esercitato in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, come correttamente affermato dal giudice di prime cure.
Al fine di poter domandare un compenso per la custodia del veicolo, infatti, sarebbe stato necessario un formale atto di messa in mora, mediante il quale il proprietario dell'autovettura avrebbe dovuto essere reso edotto della fine dei lavori e, di conseguenza, della circostanza che il veicolo fosse pronto per il ritiro: ai sensi dell'art. 1207, co.2 c.c., infatti, la mora del creditore è condizione necessaria ai fini dell'obbligo, in capo a quest'ultimo, di rimborsare al debitore le spese sostenute per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. La ratio della norma è che il debitore deve essere messo nelle condizioni di poter adempiere e, pertanto, in mancanza, il costo economico dell'inerzia del creditore grava su quest'ultimo.
Ebbene, l'appellante non è riuscito a fornire la prova della messa in mora del proprietario del mezzo. Infatti, la raccomandata datata 6/06/2006 con cui il esprime il rifiuto Pt_1
di restituire il bene, se non previo pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di parcheggio e custodia del mezzo, non può considerarsi idonea in quanto:
- anzitutto, la missiva ha ad oggetto il pagamento di una somma diversa rispetto a quella originariamente dovuta e, soprattutto, si fonda su una diversa ragione di credito, ossia il deposito e la custodia del veicolo - per i quali il titolare dell'autofficina assumeva di aver diritto ad un compenso - e non, invece, le riparazioni effettuate sullo stesso;
in altri termini, a mezzo di quella lettera, l'appellante, di fatto, opponeva, per la prima volta, un credito nuovo e diverso da quello che trovava la sua fonte nel contratto concluso col
9 proprietario dell'autovettura, legittimandone, quindi, il rifiuto di pagamento (non delle spese di riparazione bensì) delle maggiori somme in quella sede richieste;
- in secondo luogo, la suddetta missiva veniva inviata in risposta ad una precedente lettera con cui il offriva di pagare le somme residue in esecuzione del contratto CP_1
d'opera e chiedeva, contestualmente, la restituzione dell'autovettura riparata;
pertanto,
l'atto con cui - a dire dell'appellante – sarebbe stato messo in mora il creditore (della riconsegna del bene), è intervenuto in un momento successivo a quello in cui il proprietario del veicolo già si era dichiarato disposto a saldare il debito e, dunque, a dare esecuzione al contratto, esecuzione alla quale non si è pervenuti esclusivamente in conseguenza del legittimo rifiuto del di corrispondere le maggiori somme, cui CP_1 ha fatto seguito l'illegittimo rifiuto del di consegnare la vettura in assenza di Pt_1
pagamento di quanto richiesto non solo per le riparazioni ma anche per la custodia del veicolo.
Già appurata, per le ragioni suesposte, l'inidoneità della raccomandata del 6/06/2006 ai fini della messa in mora dell'appellato, non v'è prova documentale di atti diversi ed anteriori a quella data con cui il sarebbe stato invitato a ritirare il mezzo;
né CP_1
possono dirsi utili, allo stesso fine, le prove orali in favore della ricostruzione di parte appellante, che pure incontrerebbero un limite nella prova di un fatto che dev'essere oggetto di un atto documentale. Infatti, la messa in mora è un atto formale e che non può essere surrogato da inviti verbali che il intendeva (ma senza successo) provare Pt_1
tramite testi.
In conclusione, l'appello principale va respinto.
Anche l'appello incidentale, avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata disponibilità del veicolo per il tempo dell'illegittima ritenzione, dev'essere rigettato.
Il non ha fornito la prova puntuale del danno che assume di aver patito a CP_1 cagione del fatto illecito del titolare dell'autofficina, limitandosi ad invocare un generico danno in re ipsa nella temporanea inutilizzabilità del mezzo.
Ebbene, nell'ambito della responsabilità contrattuale, recte da inadempimento, secondo il normale criterio di riparto dell'onere della prova, spetta al creditore/danneggiato la prova del danno cd. conseguenza, ossia dello specifico pregiudizio – sotto forma di danno emergente e/o lucro cessante – che è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore.
10 In particolare, la più recente giurisprudenza di legittimità in materia di danno da fermo tecnico, con indirizzo ormai consolidato (cfr. tra le tante Cass. n. 32946 del 17/12/2024;
Cass. n. n. 27389 del 19/09/2022; n. 5447 del 28/02/2020, che si sono pronunciate in ordine a fattispecie di danno da mancata disponibilità di veicolo incidentato ma esprimendo principi che non mutano ove la causa del fermo non sia un illecito civile bensì un inadempimento contrattuale), afferma che la domanda di risarcimento del danno da mancata disponibilità del mezzo per il tempo della sosta presso l'autofficina per le dovute riparazioni non è in re ipsa ma necessita della prova della perdita economica che sia derivata dall'indisponibilità del veicolo, ad esempio, in conseguenza delle spese che sia stato necessario sostenere per il noleggio di un mezzo alternativo ovvero per usufruire dei mezzi pubblici, ovvero per il deprezzamento del bene, oltre all'eventuale mancato guadagno. Anche le spese amministrative afferente il veicolo in fermo tecnico devono essere allegate e provate, in quanto il danno da fermo tecnico “non è risarcibile in via equitativa - cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l'esistenza dell'"an" - ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito” (Cass. n. 15089 del 17/07/2015; conf. Cass. n. 18773 del 26/09/2016).
Per queste ragioni non può condividersi l'iter argomentativo sviluppato nell'appello incidentale, secondo cui, nella fattispecie, accertata l'illegittimità del rifiuto di riconsegna del veicolo, sarebbe certo l'an del pregiudizio, alla cui liquidazione potrebbe pervenirsi in via equitativa. Invero, l'illiceità della condotta del accerta solo il fatto Pt_1
generatore ma non il danno che, eventualmente, ne sia conseguito, che va allegato e provato, al pari del nesso di causalità, essendo rimessa alla valutazione equitativa esclusivamente la quantificazione monetaria del pregiudizio.
In conclusione, la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese del grado devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
11 avverso la sentenza n. 379 del 2019, depositata in data 28.01.2019 del Tribunale di
Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. compensa integralmente spese e competenze del presente grado di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 4.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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