Sentenza 20 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00855/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il reclamo avverso l’operato del Commissario ad acta
nominato con sentenza di questo TAR Sicilia – Catania del 20 gennaio 2025, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GO PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con sentenza di questo TAR Sicilia – Catania del 20 gennaio 2025, n. -OMISSIS-, è stato accolto il ricorso proposto per l’ottemperanza alla sentenza del CGARS, Sez. Giurisdizionale, del 7 marzo 2023, n. 202, e per l’effetto: a) dichiarato l’obbligo dell’amministrazione resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione; b) nominato Commissario ad acta il Segretario Generale della Regione -OMISSIS-, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio – in possesso della necessaria professionalità – affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta;
- con nota n. prot. -OMISSIS- del 24 gennaio 2025, versata in atti in pari data, il Segretario Generale della Regione -OMISSIS- ha invitato il Dipartimento a provvedere con urgenza a quanto ordinato dal Giudice con la citata sentenza 220/2025;
- con nota n. prot. -OMISSIS- del 2 aprile 2025, versata in atti in data 3 aprile 2025, il Segretario Generale della Regione -OMISSIS- ha comunicato che il 25 marzo 2025 il legale di parte ricorrente ha chiesto – essendo decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione per l’adempimento spontaneo – l’insediamento del Commissario ad acta , con delega a Dirigente regionale;
- in data 14 luglio 2025 parte ricorrente ha notificato reclamo, depositato il 24 luglio 2025, avverso il silenzio serbato dal Commissario ad acta ;
- con memoria depositata il 3 novembre 2025, l’Amministrazione ha rappresentato che «…l’Amministrazione ha avviato le procedure per il pagamento delle somme dovute, richiedendo, con nota prot. n. 94901 del 07/10/25, all’avvocato Principato la documentazione necessaria per la predisposizione della “Scheda di partita debitoria” da trasmettere alla competente Ragioneria…» ;
- con ordinanza 29 dicembre 2025, n. 3785, sono stati richiesti al Commissario ad acta delegato documentati chiarimenti in ordine allo stato dell’espletamento dell’incarico conferitogli;
- con nota depositata il 10 febbraio 2026, il Commissario ad acta delegato ha relazionato, significando: a) che sono stati emessi (dal Commissario ad acta di concerto con l’Area 2 del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale) il DRA n. 7416 del 22 dicembre 2025, con il quale è stato disposto l’impegno delle somme giudizialmente dovute e la consequenziale liquidazione delle stesse, ed il mandato di pagamento n. 1 del 6 febbraio 2026; b) che prima di tale ultima data non era possibile procedere al pagamento di alcuna somma per un mancato allineamento dei sistemi tra gli uffici e la Ragioneria centrale;
- all’udienza camerale del 12 febbraio 2026 la difesa di parte reclamante ha dichiarato essere cessata la materia del contendere, insistendo sulle spese della fase e chiedendo la distrazione in suo favore;
Ritenuto:
- che, in ragione della domanda di parte reclamante, coerente con quanto rappresentato dal Commissario ad acta , debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che le spese di lite della fase, essendo stato dato adempimento alla citata sentenza 220/2025 successivamente alla proposizione del presente reclamo, debbano seguire il criterio della soccombenza virtuale, venendo liquidate in dispositivo tenendo conto delle difficoltà rappresentate dal Commissario ad acta ;
- opportuno mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti comunque citati nella presente sentenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto: a) dichiara cessata la materia del contendere; b) condanna l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore di parte reclamante, che liquida, in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, nonché alla rifusione di quanto corrisposto da parte reclamante a titolo di contributo unificato; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti comunque citati nella presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE LE, Presidente
GO PI, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO PI | SE LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.