Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 10/03/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
MO SA - Presidente Fabio TA GALEFFI - Consigliere relatore Aurelio LAINO - Consigliere Donatella SCANDURRA - Consigliere Stefania PETRUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di appello in materia pensionistica di guerra iscritto al n. 61881 del ruolo generale, proposto da MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80415740580, domiciliato a Roma, Via XX Settembre 97, rappresentato dalla dr.ssa Maria Piscopo, dirigente, e dal dott. Piergiorgio Bovenzi, pec dcst.dag@pec.mef.gov.it contro
…Omissis…, nato a …omissis… il …omissis…, c.f. …omissis…,
rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Magnano, c.f.
[...], pec matteomagnano@pec.it e con lo stesso elettivamente domiciliato nel suo studio a Roma, via Lisbona 9, come da delega in atti;
avverso
la sentenza nr. 88/2024 dell’8 agosto 2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Fabio TA FI, la dr.ssa Giulia Donati per il Ministero dell’economia e delle finanze e l’avv. Matteo Magnano per
…Omissis….
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato la sentenza n. 88/2024 dell’8 agosto 2024, emessa dalla Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, con cui è stato accolto il ricorso formulato da …Omissis…, tendente a: 1) accertare e dichiarare l’illegittimità della determinazione n. 10065 del 18/6/2019 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Grosseto, nonché il diritto del ricorrente, a decorrere dall’11/12/2018, alla reversibilità della pensione di guerra di cui alla tab. N di 7^ cat., di cui era titolare la madre …Omissis…, deceduta in data 11/12/2018, comprensiva dell’accrescimento della quota di cui era titolare la Sig.ra …Omissis…, deceduta in data 16/04/2002; 2) e, per l’effetto, condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze a versare al ricorrente gli arretrati spettanti a decorrere dal 11/12/2018, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere da ciascun rateo e sino al soddisfo.
La sentenza impugnata, dopo aver respinto l’ipotesi di violazione del ne bis in idem in relazione a precedente sentenza n. 350/2022 della stessa Sezione, ha ritenuto fondato il ricorso, in accoglimento della prospettazione attorea.
Il Ministero appellante ha lamentato: 1) violazione degli artt. 39, comma 2, e 295 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 100, comma 3, del d.P.R. n. 915/1978; 3) violazione ed erronea applicazione degli artt. 44, 45, 49 e 54, comma 2, del d.P.R. n.
915/1978; ed ha concluso per il rigetto del ricorso prodotto in primo grado, per prescrizione del diritto.
Parte appellata si è costituita il 2 ottobre 2025, e con successiva memoria del 14 novembre 2025 ha contrastato le avverse pretese, concludendo per il rigetto dell’appello, in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La difesa dell’appellato ha insistito con memoria del 9 gennaio 2026.
All’udienza del 30 gennaio 2026, le parti hanno chiesto l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, rilevarsi l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto”. Nell’atto introduttivo del giudizio, il Ministero appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’appello è ammissibile.
Con un primo motivo, parte appellante ha lamentato violazione degli artt. 39, comma 2, e 295 c.p.c., con riferimento al divieto di ne bis in idem, in cui sarebbe incorso il ricorrente, così come derivante dalla sentenza n. 350/2022 della Sezione Toscana pronunciata tra le parti.
Tale motivo di impugnazione si mostra inammissibile e comunque infondato, per plurime autonome ragioni.
Anzitutto l’appellante, pur avendo formulata un’apposita doglianza, non ne ha tratto le dovute conseguenze in sede di conclusioni, al termine dell’atto di appello, ove non è riportata alcuna richiesta.
Inoltre, in base ad esplicito orientamento del Giudice di legittimità, pur risalente (Cass. 2139/1990), ma non contrastato da successive pronunce di segno contrario, il giudizio sulla sussistenza della litispendenza o continenza di cause richiede l'indispensabile esame comparativo delle domande proposte nei diversi giudizi, per verificare la loro identità o la loro parziale coincidenza; per cui l’onere probatorio, anche sotto il profilo documentale, grava sulla parte che alleghi una situazione del genere al fine di consentire al Giudice di procedere all’esame della questione.
In mancanza di adeguata produzione documentale rispetto agli elementi su cui è fondata la citata sentenza n. 350/2022 della Sezione Toscana, il motivo di impugnazione si presenta dunque inammissibile.
La questione, oltre che inammissibile, è anche infondata, perché dalle enunciazioni di parte appellante si ricava l’identità soggettiva delle stesse parti, ma non una completa identità di causa petendi e di petitum, come chiaramente riportato alle pag. 5-6 della sentenza appellata: «1. In via pregiudiziale si respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di ne bis in idem, sollevata da parte resistente essenzialmente per litispendenza in relazione al giudizio di appello promosso avverso la sentenza n. 350/2022 di questa Sezione giurisdizionale. Come infatti risulta dalla parte motiva di tale provvedimento (pag. 9), la causa ivi trattata ha ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto del ricorrente al trattamento di reversibilità della pensione diretta di guerra goduta dal defunto padre sig. …Omissis…, con decorrenza dalla data del relativo decesso (07.12.1986). Nel presente giudizio, invece, l’azione, proposta dal medesimo ricorrente nei confronti dello stesso MEF resistente, è volta al riconoscimento, con decorrenza dalla data dell’11.12.2018 di decesso della madre sig.ra …Omissis…, del diritto alla pensione di guerra di reversibilità già in titolarità di quest’ultima nella sua qualità di ex coniuge del sunnominato sig. …Omissis…, soldato invalido di categoria 7^. Oltre che per la diversità del petitum, pertanto, la causa in esame diverge da quella precedentemente introdotta anche sotto il profilo della causa petendi, che in questo caso comprende tra i fatti costitutivi del preteso diritto anche il riferito decesso della madre del ricorrente».
Il primo motivo di impugnazione è quindi da respingere, non essendovi le condizioni di ammissibilità dello stesso e risultando comunque infondate le relative doglianze.
Con un secondo motivo, il Ministero appellante ha contestato violazione e falsa applicazione dell'art. 100, comma 3, del d.P.R. n.
915/1978, in ordine alla liquidazione del trattamento pensionistico di guerra all’interessato, sotto il profilo della tardività della domanda amministrativa.
Va premesso che ai congiunti (vedova, figli minorenni e figli maggiorenni, questi ultimi solo se inabili a proficuo lavoro o si trovino nelle condizioni economiche di cui all’art. 70) di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, spetta il diritto alla pensione (indiretta) di guerra di cui alla tabella G, mentre ai congiunti di militare mutilato o invalido dalla 2ª alla 8ª categoria, morto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, spetta il diritto alla pensione (di riversibilità) di guerra di cui alla tabella N.
Il diritto degli orfani alla pensione indiretta (tab. G ai sensi degli artt. 44 e 45), o alla pensione di reversibilità (tab. N art. 51) sorge soltanto qualora gli orfani stessi siano “privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto”.
La sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto dell’attuale appellato alla reversibilità della pensione di guerra di cui alla Tabella N cat. 7^, di cui era titolare la madre deceduta, come disposto dagli artt. 45, 51 e 70 del D.P.R. n. 915/1978, dando per acquisite le altre condizioni di reddito e di inabilità a proficuo lavoro di cui al citato art. 70, su cui non vi è contestazione, poiché tali condizioni risultano ammesse nella determinazione della RTS di Grosseto n. 10065 del 18 giugno 2019, la quale ha negato il diritto soltanto sul presupposto di una asserita intempestività della domanda.
L’art. 100, la cui rubrica fa esplicito riferimento ai trattamenti per i congiunti dei militari “deceduti per cause di guerra”, al comma 3 richiama, nel suo tenore letterale, il termine quinquennale di prescrizione, che ha inizio dal primo giorno dell’anno successivo alla data da cui dovrebbe decorrere il “trattamento pensionistico indiretto”.
Parte appellata ha condivisibilmente sostenuto che non è affatto illogico che il legislatore abbia previsto un trattamento prescrizionale diverso per le pensioni indirette e per le pensioni di reversibilità, poiché la differenza va individuata nel fatto che le prime presuppongono la morte in guerra e le seconde l'infermità di guerra a cui segue il decesso del pensionato diretto.
Nella prospettiva difensiva dell’appellato, la previsione di un termine di prescrizione quinquennale per la presentazione della domanda di pensione in favore dei congiunti di militari o civili deceduti per causa di guerra trova un suo parallelismo con quanto disposto dall'art. 99, comma 2, del medesimo D.P.R. Questa norma si applica anche alle richieste di pensione di guerra avanzate direttamente da militari o civili mutilati o invalidi a seguito di fatti bellici, prevedendo lo stesso termine quinquennale. Tale termine decorre, per i militari, dalla cessazione effettiva del servizio di guerra e, per i civili, dal verificarsi degli eventi indicati agli artt. 8 e 9 del Testo Unico, eventi che configurano i cosiddetti fatti di guerra previsti dalle disposizioni richiamate.
In più occasioni sono state sollevate questioni di illegittimità costituzionale, per presunta disparità di trattamento tra l'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 915/1978, che introduce il termine prescrizionale quinquennale, e l’art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973, il quale non prevede alcun termine prescrizionale per la domanda di pensione ordinaria: la Corte costituzionale ha ritenuto le argomentazioni infondate, poiché il termine di prescrizione stabilito dall’art. 99, comma 2, risponde all’esigenza di garantire un tempestivo accertamento della correlazione tra decesso o invalidità e causa di guerra o servizio da parte delle autorità amministrative o sanitarie competenti (Corte cost., n. 125/1985; n. 97/1980 e n.
106/2008). Questa prescrizione mira a svolgere gli accertamenti in un arco temporale ragionevolmente vicino agli eventi bellici che hanno determinato il decesso o l'invalidità.
Alla luce di questi arresti giurisprudenziali e sulla base della linea tracciata dalla difesa dell’appellato, condivisa da questo Giudicante, risulta evidente che la medesima ratio sottenda anche il termine di prescrizione quinquennale disposto dall’art. 100 per la richiesta di pensione indiretta ai sensi della tabella G. Tale richiesta può essere avanzata, come stabilito dagli artt. 37, 44 e 45, dai congiunti di un militare o civile deceduto a causa di guerra, entro il termine di prescrizione quinquennale, data l’analoga necessità di un rapido accertamento della dipendenza della morte dagli eventi bellici.
La stessa ratio non si applica alla domanda relativa al trattamento di reversibilità ai sensi della tabella N (art. 51), come nel caso in oggetto, avanzata dai congiunti di un militare precedentemente riconosciuto invalido di guerra (e quindi già titolare di pensione soggetta al termine prescrizionale ex art. 99), che successivamente sia deceduto per cause estranee a quelle che determinarono l’invalidità. In questa ipotesi, non sussiste alcuna esigenza di tempestive verifiche sulla relazione tra il decesso e le cause belliche, trattandosi invece di decesso per motivi differenti non riconducibili agli eventi di guerra.
Ritiene quindi il Collegio che in materia valga la regola generale di imprescrittibilità del diritto al trattamento pensionistico, sancito dall’art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973.
Sotto altro profilo, va rilevato che comunque il Giudice di primo grado aveva già affermato che il termine quinquennale era stato comunque rispettato, in quanto la domanda del trattamento da parte dell’attuale appellato era stata presentata il 18 marzo 2019, dopo la morte della madre in data 11 dicembre 2018, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 44, 45 e 51 comma secondo, del d.P.R. n.
915/1978, secondo cui, per gli orfani (sia minorenni che maggiorenni) del militare mutilato o invalido di guerra per infermità ascrivibile dalla 2ª alla 8ª categoria deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, il diritto alla pensione di reversibilità di guerra di cui alla tabella N spetta soltanto qualora gli orfani stessi siano “privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto”.
Tale statuizione si presenta corretta, in quanto soltanto nel momento della perdita della madre sorge il diritto al trattamento: il termine per la presentazione della domanda poteva iniziare unicamente con il verificarsi dell'ulteriore e indispensabile condizione della perdita dell'altro genitore, previa compresenza dei requisiti di inabilità a qualsiasi attività lavorativa proficua e delle condizioni economiche, come nel caso di specie.
Ne deriva che non vi è stata effettiva "persistente inazione" da parte del titolare del diritto, come sostenuto nell’appello (pag. 8).
Ciò si deve al fatto che la richiesta avanzata dall’interessato non rientrava nell'ambito del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 100 del D.P.R. n. 915/1978. Anche volendo ipotizzare, l’applicabilità di tale disposizione al caso specifico, il termine avrebbe avuto inizio solamente dal primo giorno dell'anno successivo al momento in cui – ovvero il 7 giugno 2019 – fosse stata accertata l'inabilità a svolgere un lavoro proficuo, individuandosi dunque la decorrenza a partire dal 1º gennaio 2020, oppure, in alternativa, dal primo giorno dell'anno successivo al momento della perdita del diritto per decesso della madre, in data 11 dicembre 2018, per cui la domanda risulta presentata entro i termini temporali previsti. Ne discende l’infondatezza del secondo motivo d'appello.
Nel terzo motivo di impugnazione, il Ministero ha lamentato violazione ed erronea applicazione degli artt. 44, 45, 49 e 54, comma 2, d.P.R. 915/1978, in ordine al diritto a pensione dei figli maggiorenni, sotto il profilo della divisibilità del trattamento di reversibilità tra la vedova e gli orfani.
In particolare, il Ministero ha sottolineato che “non si comprende come mai … l'articolo 44 che, da una lettura piana del testo del dispositivo, riguarda le pensioni indirette, perterrebbe anche a quelle di reversibilità”
(appello, pag. 8).
Al riguardo, la regola si rinviene all’art. 51 dello stesso d.P.R., ove si prevede, per la vedova di militare morto per cause diverse dalla guerra, il trattamento di reversibilità di cui alla Tabella N (comma 1)
e prevede “Uguale diritto compete agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 44, 45 e 46” (comma 2), alle stesse condizioni per le quali agli orfani minorenni e agli orfani maggiorenni di militare morto per cause di guerra spetta il trattamento indiretto di cui alla Tabella G.
Ai sensi degli artt. 44 e 45 (richiamati dall’art. 51), il trattamento spetta ai figli maggiorenni inabili “qualora siano, altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto”.
Tale soluzione si pone in continuità con l’orientamento della giurisprudenza invalso in materia (Sez. Puglia n. 567/2022 e Sez.
Emilia-Romagna n. 142/2016), secondo cui, ai sensi degli artt. 44, 45 e 51 del d.P.R. n. 915/1978, gli orfani maggiorenni del pensionato di guerra possono beneficiare della pensione di reversibilità a condizione che siano privi anche dell'altro genitore (ovvero questo, per qualunque ragione, non possa conseguire o venga a perdere il diritto a pensione), che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche di cui al successivo art. 70.
Occorre infine condividere la statuizione del Giudice di primo grado, laddove è stata ritenuta priva di pregio la posizione dell’Amministrazione secondo cui il ricorrente poteva presentare l’istanza per la concessione della pensione di reversibilità anche prima del decesso della madre, in modo da compartecipare con essa nel godimento del beneficio in questione, in quanto una tale istanza non avrebbe sortito l’effetto richiesto di ottenere il trattamento pensionistico almeno fino a quando non si fosse concretizzata la condizione generale prevista per gli orfani del militare dal ridetto art. 44, ovvero che essi siano “privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto”.
Anche il terzo motivo si mostra quindi infondato.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla per quelle di giudizio trattandosi di giudizio di natura previdenziale
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello iscritto al n. 61881 del ruolo generale, proposto dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE nei confronti di
…Omissis…, conferma l’impugnata sentenza e liquida le spese di lite a carico dell’amministrazione appellante ed in favore di
…Omissis… e, per lo stesso, in favore del procuratore antistatario, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre eventuali accessori come per legge. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Fabio TA FI
IL PRESIDENTE
MO SA
Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
MO AG