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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
composta dai magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente
Serena BACCOLINI Consigliere rel.
Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 758/2023 R.G., promossa da
ora (P. IVA , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rossano Pozzer ed elettivamente domiciliata al suo indirizzo pec come da delega in atti Email_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Milano presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato, come da delega in atti
APPELLATA
e contro
pagina 1 di 11 (C.F. ), in persona del legale rappresentante, CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Bologna, via Galliera n. 8, come da delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 840/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 2/2/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI per ora Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare Nel merito,
- Accertare e dichiarare che l'attrice ha adempiuto totalmente alle obbligazioni di cui alla circolare n. 900502 del 10 dicembre 2002;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione/revoca/decadenza disposta con D.M. 1180 del 17 aprile 2018 e, previa disapplicazione del D.M. 1180 del 17/04/2018 nella parte in cui dispone la revoca del D.M. 14 del 14 novembre 2005 in quanto illegittimo, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice al
[...] per tutti i motivi dedotti. Controparte_4
In via subordinata: Nel denegato e non creduto caso di rigetto della domanda formulata in via principale:
- Accertare e dichiarare che l'attrice è rimasta solo parzialmente inadempiente alle obbligazioni di cui alla circolare n. 900502 del 10 dicembre 2002;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione/revoca/decadenza disposta con D.M. 1180 del 17 aprile 2018 e, previa disapplicazione del D.M. 1180 del 17/04/2018 nella parte in cui dispone la revoca del D.M. 14 del 14 novembre 2005 in quanto illegittimo, rideterminare l'importo che parte attrice è tenuto a versare al
[...] nella somma di € 3.771,35. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: In caso di contestazione dei conteggi effettuati da parte attrice, si chiede C.T.U. volta ad accertare: a) l'ammontare degli investimenti effettuati, la congruità e l'inerenza delle spese sostenute rispetto alla circolare n.900502 del 10 dicembre 2002.
pagina 2 di 11 b) il totale completamento del progetto entro l'8 maggio 2005 e, in ogni caso, entro la contestata data del 18 febbraio 2005 e il pagamento dell'80% dei costi ammessi e/o ammissibili all'agevolazione. c) il rapporto matematico tra l'investimento ammesso e agevolazione concessa, riportati nell'allegato B del D.M. 14 del 14/11/2000, nonché la misura percentuale adottata dall'Amministrazione nella concessione alle imprese delle somme in conto capitale.”
per l'appellato Controparte_1
IMPRESE:
[...]
“Voglia codesto Tribunale adito: Nel Merito
-rigettare integralmente le domande cosi come esperite da parte ricorrente in quanto destituite di fondamento e confermare in toto le statuizioni rese nella sentenza di primo grado.
-Con vittoria delle spese di lite.”
per l'appellata CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta e disattesa
Nel merito, in via principale: Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la sentenza n. 840/2023 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott. Serena Nicotra, e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Circolare n. 900502 del 10.12.2002, il Ministero delle Attività Produttive emanava un Bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico
“Quick – Response”, con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, come previsto dall'art. 103 commi 5 e 6, l. 23 dicembre 2000, n. 388. La gestione amministrativa degli interventi veniva affidata al gestore concessionario, costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da MC spa, CO di SI spa e da . Controparte_5
In data 25.02.2003, presentava domanda per usufruire delle Pt_1 Parte_1 agevolazioni, in forma di contributo in conto capitale, previste nel bando di cui sopra.
pagina 3 di 11 Con decreto n. 946/R2 del 18.12.2003, il disponeva la prenotazione delle CP_4 risorse complessive per gli interventi del suddetto bando, con investimento da rendicontare pari a € 91.716,52. Alla veniva riconosciuta un'agevolazione di € 35.814,75, a fronte Parte_1 di un programma di investimenti ammissibile per € 86.294,00. Con nota in data 8.03.2004, il soggetto gestore comunicava che l'investimento da rendicontare era rettificato nell'importo di € 87.016,52, mentre restavano invariati tutti gli altri elementi indicati nella succitata nota del 18.12.2003. Con i decreti ministeriali n. 14 e n. 15 del 14.11.2005, venivano liquidate in favore della agevolazioni per il complessivo importo di € 32.233,26 di cui: € 16.116,63 a Pt_1 titolo di finanziamento a tasso agevolato e € 16.116,63 a titolo di contributo in conto capitale. Tuttavia, con successivo D.D. n. 1180 del 17.04.2018, il disponeva la revoca CP_4 dei decreti n. 14 e n. 15 del 14.11.2005. Con i provvedimenti di revoca si dava atto che l'istruttoria compiuta nei confronti della società aveva confermato l'inammissibilità dell'iniziativa, non essendo stato rispettato il parametro dell'80% dei pagamenti ammissibili attribuiti al progetto, rispetto all'ammontare dei costi rendicontati entro il limite massimo di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse, così come previsto dal punto 4.1. del bando.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 3.5.20191, la società
[...] conveniva in giudizio il e la società Parte_1 Controparte_4
, chiedendo: CP_3
- di disapplicare il D.M. 1180 del 17/04/2018, nella parte disponente la revoca del
D.M. 14 del 14 novembre 2014, in quanto illegittimo;
- di accertare l'integrale adempimento dell'attrice alle obbligazioni dettate dalla circolare n. 900502 del 10 dicembre 2002, con conseguente insussistenza dei presupposti per la risoluzione o la revoca del finanziamento ricevuto e con conseguente accertamento della non debenza di alcuna somma nei confronti del e;
Controparte_4 CP_3
- in subordine, di accertare il parziale inadempimento delle obbligazioni di cui alla circolare n. 900502 del 10 dicembre 2002 e la rideterminazione dell'importo da versare al e a nella minore Controparte_4 CP_3 somma di € 3.771,35.
Si costituivano il e (già MC spa), Controparte_4 CP_3 concludendo per il rigetto delle domande attoree. 1 La società aveva dapprima proposto ricorso al TAR Lombardia, che, con sentenza n. 2752/18, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. pagina 4 di 11 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande svolte da condannandola alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 delle parti convenute, liquidate per ciascun convenuto in € 3.627,00, oltre oneri e accessori come per legge.
La ha interposto appello, affidandolo ai seguenti cinque motivi: Parte_2
1. insussistente ipotesi di revoca delle agevolazioni finanziarie percepite da
[...]
con violazione ed errata interpretazione dell'art. 9 comma 1 del Parte_1
d.lgs. 123/1998;
2. erronea valutazione delle prove, con violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
3. violazione del principio di legittimo affidamento;
4. violazione ed errata interpretazione dell'art. 9 comma IV del d.lgs. n. 123/1998;
5. illegittima richiesta degli interessi sulla somma capitale.
Il Controparte_1
e si sono costituiti anche nel presente grado, chiedendo il rigetto
[...] CP_3 dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Alla fissata (prima) udienza, il Consigliere Istruttore, sentite le parti e su loro concorde richiesta, ha rinviato la causa avanti a sé all'udienza del 20.11.2024 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 cpc.
All'udienza del 9.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio, che ha deciso la controversia nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Milano ha ritenuto legittimo il D.M. 1180 del 17.4.2018 di revoca del D.M. 14 del 14.11.2005, riconducendo il mancato pagamento dell'80% dei costi nell'ambito dei requisiti indicati e richiesti dall'art. 9 del d.lgs. 123/1998. Per l'appellante, l'interpretazione letterale della norma e, in particolare, delle parole
“uno o più requisiti […]., per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili” escluderebbe che il pagamento dell'80% dei costi entro un determinato termine sia un requisito previsto dal bando e tantomeno insanabile, tale da legittimare la revoca del beneficio in caso di mancanza. In tesi, il pagamento dell'80% dei costi atterebbe a una fase successiva all'ammissione dell'agevolazione, ossia alla fase esecutiva e non integrerebbe un'ipotesi di requisito non sanabile. Sostiene l'appellante, inoltre, che la percentuale dei pagamenti ritenuti ammissibili sarebbe superiore al 76% e non avrebbe raggiunto la soglia dell'80% solo per il 3% e più precisamente per € 3.317,45. pagina 5 di 11 L'appellante sostiene, peraltro, che i pagamenti di € 20.090,00, ritenuti irrilevanti- inammissibili per asserito ritardo, erano stati tutti sostenuti e documentati.
Il motivo, a parere della Corte, è infondato. La ricostruzione logico-giuridica del Giudice di primo grado pare corretta e non meritevole di censura. L'art.
4.1 della Circolare prot. n. 900502 del 10.12.2002 dispone che “Nel limite massimo di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse, il progetto deve essere totalmente completato, intendendosi per tale l'integrale fornitura, messa in esercizio dei beni e servizi ammessi all'agevolazione. Entro tale termine devono essere effettuati i pagamenti nella misura non inferiore all'80 per cento dei costi ammessi alle agevolazioni2.
Ai sensi dell'art.
6.3 della medesima Circolare “Per la revoca delle agevolazioni e per il conseguente recupero delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123”. L'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 123/1998 a sua volta dispone che “In caso di assenza di uno
o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze”. Come sopra riportato, la revoca del D.M. n. 14 del 14.11.2005 è stata predisposta dall'Amministrazione per non avere l'impresa beneficiaria adempiuto alle obbligazioni assunte a fronte della concessione delle agevolazioni. Il non rispetto del parametro dell'80% dei costi ammessi alle agevolazioni nel termine previsto è stato ricondotto alle fatture n. 28 dell'11.2.2005 di € 9.500,00 e alla fattura n. 130 del 7.2.2005 di € 10.590,00, ritenute inammissibili in quanto la data del loro pagamento, risalente al 30.04.2005, risultava successiva al termine finale del progetto, corrispondente al 18.02.2005. Contrariamente a quanto l'appellante vorrebbe sentire affermare, la mancata esecuzione dei pagamenti per un importo pari all'80% dei costi ammessi alle agevolazioni (da effettuare entro 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse) non può essere considerata come una mera attività esecutiva o dichiarativa, né come una questione marginale o potenzialmente sanabile. La verifica della positiva ricorrenza dei requisiti, da parte del Gestore e dell'Amministrazione, è essenziale e strettamente legata al rispetto dei termini attuativi del progetto di finanziamento, termini che hanno carattere perentorio e che seguono una sequenza rigida, predeterminata di atti che, per tale ragione, non possono essere sostituiti da adempimenti successivi. 2 Doc. n. 4 prodotto da . CP_3 pagina 6 di 11 A riguardo appare utile riportare quanto affermato dai Giudici Amministrativi in ordine alla natura dell'atto di revoca del contributo pubblico erroneamente erogato: “la revoca del contributo pubblico erroneamente erogato costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici sia quando è emerso che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge, sia quando è stato accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario”3.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che la decisione del Tribunale di
Milano era errata nella parte in cui sosteneva che non trova riscontro, negli atti prodotti, il termine indicato dell'8 maggio 2005, data entro cui dovevano essere effettuati i pagamenti dell'80% dei costi. Per l'appellante, il termine sarebbe determinato dalla circostanza che in data 8 marzo 2004 era stata inviata alla una comunicazione di rettifica Parte_1 dell'investimento ammesso all'agevolazione, che passava da € 91.716,52 a € 87.016,52, misura poi resa definitiva dall'Amministrazione. Per l'appellante, l'intervenuta modifica dell'importo avrebbe comportato il decorso del termine a partire dalla data di tale comunicazione.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Invero, con la comunicazione inviata a in data 8.02.2004, il Parte_1 aveva precisato che “Si fa seguito alla precedente comunicazione del Parte_3
19.12.2003, prot. N. 493, con la quale lo scrivente Gestore concessionario ha comunicato l'ammissione del progetto ai benefici di legge. Al riguardo si precisa che l'investimento da rendicontare deve intendersi rettificato nell'importo di euro 87.016,52 euro. Restano confermati gli altri elementi indicati nella nota citata in premessa”4. Il tenore letterale di tale comunicazione consente di affermare che l'obbligazione primaria e fondamentale -prevista dall'art.
4.1 della circolare prot. n. 900502 del 10.12.2002 e il cui contenuto è già stato precedentemente richiamato- era rimasta invariata. Come disposto dall'art. 4.1. cit., pertanto, entro il termine massimo “di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse” (decreto n. 946/R2 del 18.12.2003), ossia entro il 18.02.2005, dovevano essere effettuati i pagamenti per un importo non inferiore all'80% dei costi ammessi alle agevolazioni. Come già in precedenza riportato, le fatture n. 28/2005 e n. 130/2005 riportavano invece come data di pagamento il 30.04.2005 e ciò ha impedito alla società appellante di raggiungere la soglia dell'80% dei costi ammessi entro il termine previsto del 18.02.2005.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha escluso la violazione del principio del legittimo affidamento. L'appellante sostiene di aver confidato nella stabilità del beneficio, considerato che:
- il provvedimento di ammissione alle agevolazioni era del 14.11.2005;
- soltanto nel 2010, nell'ambito delle operazioni di controllo sul rilascio delle agevolazioni, il gestore le aveva richiesto l'invio di documentazione CP_3 integrativa, documentazione che veniva trasmessa nel mese di maggio 2010;
- la pec con cui aveva comunicato la revoca dei benefici era del CP_3
18.05.2018 e, dunque, successiva di ben dodici anni;
- il legittimo affidamento sussisterebbe anche considerando la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 19.11.2014, in quanto da quella data al 2018 erano comunque decorsi quattro anni.
La Corte considera la doglianza infondata. In primo luogo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la documentazione in atti dimostra che l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è stato notificato da , tramite raccomandata a/r CP_3 del 19 novembre 2014, ricevuta dalla il 25 novembre 2014. Parte_1
La comunicazione non era stata né contestata, né impugnata dall'appellante e neppure risultavano osservazioni o documenti aggiuntivi presentati in relazione a quanto in essa indicato, tanto che il 29 novembre 2017, con nota prot. n. 13943, il Gestore aveva informato il Ministero dello Sviluppo Economico che, a seguito dell'avvio del procedimento, l'impresa non aveva presentato controdeduzioni. Inoltre, come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, il provvedimento di revoca doveva essere inquadrato nella categoria della “revoca o decadenza sanzionatoria” o della “decadenza accertativa”5, tipologia di atto che non poteva generare un affidamento legittimo da parte del beneficiario, né implicare l'esercizio di un atto di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In tali ipotesi, infatti, si procede a un controllo ex post sui requisiti di accesso a un beneficio o sugli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, con la verifica delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dal beneficiario, a differenza degli atti di autotutela, che riguardano un riesame dei requisiti già esaminati in fase di valutazione della domanda. Inoltre, alla luce del richiamo contenuto al par. 6 della circolare n. 90052/2002, che rimanda alle disposizioni del D. Lgs. n. 123/1998, per la regolamentazione dei controlli 5 Consiglio di Stato Ad. Plenaria n. 18 del 11.09.2020. pagina 8 di 11 e del procedimento di revoca, sia il Gestore sia il avevano il potere di eseguire CP_4 verifiche sulle imprese beneficiarie. L'impresa appellante era ben consapevole della possibile incertezza e instabilità degli interessi derivanti dai decreti ministeriali n. 14 e n. 15 del 14 novembre 2005. Infatti, per consentire tali controlli, le imprese beneficiarie si erano obbligate a conservare la documentazione delle spese sostenute e dei relativi pagamenti. Infine, va evidenziato che la tutela del legittimo affidamento non è assoluta e non si applica quando l'affidamento stesso deriva da una condotta negligente, imprudente o fraudolenta del soggetto che interagisce con la pubblica amministrazione. Nel caso in esame, la specifica previsione di un onere dichiarativo a carico del beneficiario esclude la possibilità di riconoscere un affidamento meritevole di tutela con riferimento a un requisito che, al momento dell'ammissione, l'istante ha dichiarato di possedere o di impegnarsi a conseguire6.
Con il quarto motivo, l'appellante sostiene che la decisione del Tribunale di Milano, nella parte in cui esclude la revoca parziale, è censurabile per errore di valutazione e interpretazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123/1998, che, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo d.lgs., prevede espressamente la possibilità di una revoca parziale e proporzionale all'inadempimento riscontrato.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene che la tesi difensiva dell'appellante, sulla possibilità di una revoca parziale ex art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123/1998, non riguardi la legittimità o invalidità del provvedimento in oggetto, né possa essere considerata una manifestazione di potere illegittimo o un provvedimento viziato da manifesta irragionevolezza.
Al contrario, la questione riguarda esclusivamente il merito delle scelte effettuate dalla pubblica amministrazione, le quali esulano dal perimetro applicativo dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 123/98 e dell'art.
4.1 del bando. Al riguardo, significativa è la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2358 del 18.04.2018, che, in un caso analogo e con riferimento alla possibilità ex art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 123 del 1998 di procedere a una revoca parziale dei contributi erogati, ha rilevato quanto segue: “in proposito, in linea generale assume ulteriore rilievo dirimente il principio per cui le determinazioni negative in ordine all'ammissione e alla revoca delle agevolazioni finanziarie, in quanto fondate su valutazioni tecnico-discrezionali, sono impermeabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che sotto i profili della macroscopica illogicità, irragionevolezza o manifesta ingiustizia, insussistenti nel caso di specie”. 6 Consiglio di Stato, sez. II, 4 aprile 2022 n. 2501; Consiglio di Stato, sez. IV, 21 gennaio 2022 n. 462 pagina 9 di 11 Infine, con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è affermato che gli interessi sulla somma capitale sono dovuti dalla data del pagamento del contributo. In tesi, l'art.
6.3 della circolare 500902 del 10 dicembre 2002 non prevederebbe alcun obbligo di restituzione degli interessi (“per la revoca delle agevolazioni e per il conseguente recupero delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.”). Inoltre, anche ipotizzando, come ritenuto dal Tribunale di Milano, che tale corresponsione sarebbe prevista dall'art.
9.4 del d. Lgs. n. 123/1998, la decisione era comunque errata in quanto detto articolo non indicherebbe in modo determinato il tasso di interesse e nemmeno la data di decorrenza.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
L'art.
6.3 della Circolare citata rimanda, integrandosi, all'art.
9.4 del D.lgs. n. 123/1998. Secondo tale disposizione, nei casi di restituzione dell'intervento ai sensi del comma 1, come nel caso oggetto di esame, l'impresa è tenuta a versare il relativo importo, maggiorato di un interesse “pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto”. In conformità al principio generale di retroattività ex tunc della revoca del finanziamento, gli interessi moratori, maggiorati come dalla disposizione di cui sopra, maturano a partire dalla data di concessione del finanziamento. Come risulta dalla nota del 18/05/2018, prot. n. 14356, ha calcolato gli CP_3 interessi in conformità con quanto fin qui rilevato e secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 1180 del 17.4.2018, con cui si dispone che “L'impresa dovrà restituire l'intero importo agevolato quale conto capitale e la quota di finanziamento agevolato, al netto delle somme restituite. La quota parte indebitamente utilizzata deve essere maggiorata degli interessi calcolati sulla base del TUR vigente alla data della valuta di concessione dell'agevolazione medesima, maggiorato di 5 punti percentuali, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 31.3.1998, n. 123, applicati dalla medesima data di valuta di concessione fino a quella di effettivo pagamento, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600, art. 05, presso la sede competente per territorio della Tesoreria provinciale, e dovrà inviare la quietanza/contabile del versamento a e alla Controparte_3 Controparte_6
” (doc. 12 – fasc. primo grado).
[...] CP_3
Alle superiori considerazioni, tali da assorbire ogni ulteriore e diverso rilievo, consegue, pertanto, il rigetto del proposto appello, la conferma dell'appellata sentenza e la pagina 10 di 11 condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado in favore delle appellate costituite. Le spese del grado – avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e più in generale considerati i criteri e i parametri tutti di legge (regolamento di cui ai DD.MM nn. 147/2022 e ss.) – paiono congruamente liquidabili secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) dato dal valore della controversia e, dunque, in complessivi € 1.984,00 per compensi, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- respinge l'appello proposto da ora e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 840/2023;
- condanna l'appellante a rifondere a e al CP_3 [...]
Controparte_1
le ulteriori spese del grado, che liquida, per in complessivi €
[...] CP_3
1.984,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge e per il in CP_4 complessivi € 1.984,00, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
- dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 18 aprile 2018, n. 2358. 4 Doc. n. 5 di parte appellante. pagina 7 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
composta dai magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente
Serena BACCOLINI Consigliere rel.
Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 758/2023 R.G., promossa da
ora (P. IVA , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rossano Pozzer ed elettivamente domiciliata al suo indirizzo pec come da delega in atti Email_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Milano presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato, come da delega in atti
APPELLATA
e contro
pagina 1 di 11 (C.F. ), in persona del legale rappresentante, CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Bologna, via Galliera n. 8, come da delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 840/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 2/2/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI per ora Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare Nel merito,
- Accertare e dichiarare che l'attrice ha adempiuto totalmente alle obbligazioni di cui alla circolare n. 900502 del 10 dicembre 2002;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione/revoca/decadenza disposta con D.M. 1180 del 17 aprile 2018 e, previa disapplicazione del D.M. 1180 del 17/04/2018 nella parte in cui dispone la revoca del D.M. 14 del 14 novembre 2005 in quanto illegittimo, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice al
[...] per tutti i motivi dedotti. Controparte_4
In via subordinata: Nel denegato e non creduto caso di rigetto della domanda formulata in via principale:
- Accertare e dichiarare che l'attrice è rimasta solo parzialmente inadempiente alle obbligazioni di cui alla circolare n. 900502 del 10 dicembre 2002;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione/revoca/decadenza disposta con D.M. 1180 del 17 aprile 2018 e, previa disapplicazione del D.M. 1180 del 17/04/2018 nella parte in cui dispone la revoca del D.M. 14 del 14 novembre 2005 in quanto illegittimo, rideterminare l'importo che parte attrice è tenuto a versare al
[...] nella somma di € 3.771,35. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: In caso di contestazione dei conteggi effettuati da parte attrice, si chiede C.T.U. volta ad accertare: a) l'ammontare degli investimenti effettuati, la congruità e l'inerenza delle spese sostenute rispetto alla circolare n.900502 del 10 dicembre 2002.
pagina 2 di 11 b) il totale completamento del progetto entro l'8 maggio 2005 e, in ogni caso, entro la contestata data del 18 febbraio 2005 e il pagamento dell'80% dei costi ammessi e/o ammissibili all'agevolazione. c) il rapporto matematico tra l'investimento ammesso e agevolazione concessa, riportati nell'allegato B del D.M. 14 del 14/11/2000, nonché la misura percentuale adottata dall'Amministrazione nella concessione alle imprese delle somme in conto capitale.”
per l'appellato Controparte_1
IMPRESE:
[...]
“Voglia codesto Tribunale adito: Nel Merito
-rigettare integralmente le domande cosi come esperite da parte ricorrente in quanto destituite di fondamento e confermare in toto le statuizioni rese nella sentenza di primo grado.
-Con vittoria delle spese di lite.”
per l'appellata CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta e disattesa
Nel merito, in via principale: Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la sentenza n. 840/2023 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott. Serena Nicotra, e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Circolare n. 900502 del 10.12.2002, il Ministero delle Attività Produttive emanava un Bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico
“Quick – Response”, con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, come previsto dall'art. 103 commi 5 e 6, l. 23 dicembre 2000, n. 388. La gestione amministrativa degli interventi veniva affidata al gestore concessionario, costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da MC spa, CO di SI spa e da . Controparte_5
In data 25.02.2003, presentava domanda per usufruire delle Pt_1 Parte_1 agevolazioni, in forma di contributo in conto capitale, previste nel bando di cui sopra.
pagina 3 di 11 Con decreto n. 946/R2 del 18.12.2003, il disponeva la prenotazione delle CP_4 risorse complessive per gli interventi del suddetto bando, con investimento da rendicontare pari a € 91.716,52. Alla veniva riconosciuta un'agevolazione di € 35.814,75, a fronte Parte_1 di un programma di investimenti ammissibile per € 86.294,00. Con nota in data 8.03.2004, il soggetto gestore comunicava che l'investimento da rendicontare era rettificato nell'importo di € 87.016,52, mentre restavano invariati tutti gli altri elementi indicati nella succitata nota del 18.12.2003. Con i decreti ministeriali n. 14 e n. 15 del 14.11.2005, venivano liquidate in favore della agevolazioni per il complessivo importo di € 32.233,26 di cui: € 16.116,63 a Pt_1 titolo di finanziamento a tasso agevolato e € 16.116,63 a titolo di contributo in conto capitale. Tuttavia, con successivo D.D. n. 1180 del 17.04.2018, il disponeva la revoca CP_4 dei decreti n. 14 e n. 15 del 14.11.2005. Con i provvedimenti di revoca si dava atto che l'istruttoria compiuta nei confronti della società aveva confermato l'inammissibilità dell'iniziativa, non essendo stato rispettato il parametro dell'80% dei pagamenti ammissibili attribuiti al progetto, rispetto all'ammontare dei costi rendicontati entro il limite massimo di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse, così come previsto dal punto 4.1. del bando.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 3.5.20191, la società
[...] conveniva in giudizio il e la società Parte_1 Controparte_4
, chiedendo: CP_3
- di disapplicare il D.M. 1180 del 17/04/2018, nella parte disponente la revoca del
D.M. 14 del 14 novembre 2014, in quanto illegittimo;
- di accertare l'integrale adempimento dell'attrice alle obbligazioni dettate dalla circolare n. 900502 del 10 dicembre 2002, con conseguente insussistenza dei presupposti per la risoluzione o la revoca del finanziamento ricevuto e con conseguente accertamento della non debenza di alcuna somma nei confronti del e;
Controparte_4 CP_3
- in subordine, di accertare il parziale inadempimento delle obbligazioni di cui alla circolare n. 900502 del 10 dicembre 2002 e la rideterminazione dell'importo da versare al e a nella minore Controparte_4 CP_3 somma di € 3.771,35.
Si costituivano il e (già MC spa), Controparte_4 CP_3 concludendo per il rigetto delle domande attoree. 1 La società aveva dapprima proposto ricorso al TAR Lombardia, che, con sentenza n. 2752/18, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. pagina 4 di 11 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande svolte da condannandola alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 delle parti convenute, liquidate per ciascun convenuto in € 3.627,00, oltre oneri e accessori come per legge.
La ha interposto appello, affidandolo ai seguenti cinque motivi: Parte_2
1. insussistente ipotesi di revoca delle agevolazioni finanziarie percepite da
[...]
con violazione ed errata interpretazione dell'art. 9 comma 1 del Parte_1
d.lgs. 123/1998;
2. erronea valutazione delle prove, con violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
3. violazione del principio di legittimo affidamento;
4. violazione ed errata interpretazione dell'art. 9 comma IV del d.lgs. n. 123/1998;
5. illegittima richiesta degli interessi sulla somma capitale.
Il Controparte_1
e si sono costituiti anche nel presente grado, chiedendo il rigetto
[...] CP_3 dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Alla fissata (prima) udienza, il Consigliere Istruttore, sentite le parti e su loro concorde richiesta, ha rinviato la causa avanti a sé all'udienza del 20.11.2024 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 cpc.
All'udienza del 9.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio, che ha deciso la controversia nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Milano ha ritenuto legittimo il D.M. 1180 del 17.4.2018 di revoca del D.M. 14 del 14.11.2005, riconducendo il mancato pagamento dell'80% dei costi nell'ambito dei requisiti indicati e richiesti dall'art. 9 del d.lgs. 123/1998. Per l'appellante, l'interpretazione letterale della norma e, in particolare, delle parole
“uno o più requisiti […]., per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili” escluderebbe che il pagamento dell'80% dei costi entro un determinato termine sia un requisito previsto dal bando e tantomeno insanabile, tale da legittimare la revoca del beneficio in caso di mancanza. In tesi, il pagamento dell'80% dei costi atterebbe a una fase successiva all'ammissione dell'agevolazione, ossia alla fase esecutiva e non integrerebbe un'ipotesi di requisito non sanabile. Sostiene l'appellante, inoltre, che la percentuale dei pagamenti ritenuti ammissibili sarebbe superiore al 76% e non avrebbe raggiunto la soglia dell'80% solo per il 3% e più precisamente per € 3.317,45. pagina 5 di 11 L'appellante sostiene, peraltro, che i pagamenti di € 20.090,00, ritenuti irrilevanti- inammissibili per asserito ritardo, erano stati tutti sostenuti e documentati.
Il motivo, a parere della Corte, è infondato. La ricostruzione logico-giuridica del Giudice di primo grado pare corretta e non meritevole di censura. L'art.
4.1 della Circolare prot. n. 900502 del 10.12.2002 dispone che “Nel limite massimo di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse, il progetto deve essere totalmente completato, intendendosi per tale l'integrale fornitura, messa in esercizio dei beni e servizi ammessi all'agevolazione. Entro tale termine devono essere effettuati i pagamenti nella misura non inferiore all'80 per cento dei costi ammessi alle agevolazioni2.
Ai sensi dell'art.
6.3 della medesima Circolare “Per la revoca delle agevolazioni e per il conseguente recupero delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123”. L'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 123/1998 a sua volta dispone che “In caso di assenza di uno
o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze”. Come sopra riportato, la revoca del D.M. n. 14 del 14.11.2005 è stata predisposta dall'Amministrazione per non avere l'impresa beneficiaria adempiuto alle obbligazioni assunte a fronte della concessione delle agevolazioni. Il non rispetto del parametro dell'80% dei costi ammessi alle agevolazioni nel termine previsto è stato ricondotto alle fatture n. 28 dell'11.2.2005 di € 9.500,00 e alla fattura n. 130 del 7.2.2005 di € 10.590,00, ritenute inammissibili in quanto la data del loro pagamento, risalente al 30.04.2005, risultava successiva al termine finale del progetto, corrispondente al 18.02.2005. Contrariamente a quanto l'appellante vorrebbe sentire affermare, la mancata esecuzione dei pagamenti per un importo pari all'80% dei costi ammessi alle agevolazioni (da effettuare entro 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse) non può essere considerata come una mera attività esecutiva o dichiarativa, né come una questione marginale o potenzialmente sanabile. La verifica della positiva ricorrenza dei requisiti, da parte del Gestore e dell'Amministrazione, è essenziale e strettamente legata al rispetto dei termini attuativi del progetto di finanziamento, termini che hanno carattere perentorio e che seguono una sequenza rigida, predeterminata di atti che, per tale ragione, non possono essere sostituiti da adempimenti successivi. 2 Doc. n. 4 prodotto da . CP_3 pagina 6 di 11 A riguardo appare utile riportare quanto affermato dai Giudici Amministrativi in ordine alla natura dell'atto di revoca del contributo pubblico erroneamente erogato: “la revoca del contributo pubblico erroneamente erogato costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici sia quando è emerso che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge, sia quando è stato accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario”3.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che la decisione del Tribunale di
Milano era errata nella parte in cui sosteneva che non trova riscontro, negli atti prodotti, il termine indicato dell'8 maggio 2005, data entro cui dovevano essere effettuati i pagamenti dell'80% dei costi. Per l'appellante, il termine sarebbe determinato dalla circostanza che in data 8 marzo 2004 era stata inviata alla una comunicazione di rettifica Parte_1 dell'investimento ammesso all'agevolazione, che passava da € 91.716,52 a € 87.016,52, misura poi resa definitiva dall'Amministrazione. Per l'appellante, l'intervenuta modifica dell'importo avrebbe comportato il decorso del termine a partire dalla data di tale comunicazione.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Invero, con la comunicazione inviata a in data 8.02.2004, il Parte_1 aveva precisato che “Si fa seguito alla precedente comunicazione del Parte_3
19.12.2003, prot. N. 493, con la quale lo scrivente Gestore concessionario ha comunicato l'ammissione del progetto ai benefici di legge. Al riguardo si precisa che l'investimento da rendicontare deve intendersi rettificato nell'importo di euro 87.016,52 euro. Restano confermati gli altri elementi indicati nella nota citata in premessa”4. Il tenore letterale di tale comunicazione consente di affermare che l'obbligazione primaria e fondamentale -prevista dall'art.
4.1 della circolare prot. n. 900502 del 10.12.2002 e il cui contenuto è già stato precedentemente richiamato- era rimasta invariata. Come disposto dall'art. 4.1. cit., pertanto, entro il termine massimo “di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse” (decreto n. 946/R2 del 18.12.2003), ossia entro il 18.02.2005, dovevano essere effettuati i pagamenti per un importo non inferiore all'80% dei costi ammessi alle agevolazioni. Come già in precedenza riportato, le fatture n. 28/2005 e n. 130/2005 riportavano invece come data di pagamento il 30.04.2005 e ciò ha impedito alla società appellante di raggiungere la soglia dell'80% dei costi ammessi entro il termine previsto del 18.02.2005.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha escluso la violazione del principio del legittimo affidamento. L'appellante sostiene di aver confidato nella stabilità del beneficio, considerato che:
- il provvedimento di ammissione alle agevolazioni era del 14.11.2005;
- soltanto nel 2010, nell'ambito delle operazioni di controllo sul rilascio delle agevolazioni, il gestore le aveva richiesto l'invio di documentazione CP_3 integrativa, documentazione che veniva trasmessa nel mese di maggio 2010;
- la pec con cui aveva comunicato la revoca dei benefici era del CP_3
18.05.2018 e, dunque, successiva di ben dodici anni;
- il legittimo affidamento sussisterebbe anche considerando la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 19.11.2014, in quanto da quella data al 2018 erano comunque decorsi quattro anni.
La Corte considera la doglianza infondata. In primo luogo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la documentazione in atti dimostra che l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è stato notificato da , tramite raccomandata a/r CP_3 del 19 novembre 2014, ricevuta dalla il 25 novembre 2014. Parte_1
La comunicazione non era stata né contestata, né impugnata dall'appellante e neppure risultavano osservazioni o documenti aggiuntivi presentati in relazione a quanto in essa indicato, tanto che il 29 novembre 2017, con nota prot. n. 13943, il Gestore aveva informato il Ministero dello Sviluppo Economico che, a seguito dell'avvio del procedimento, l'impresa non aveva presentato controdeduzioni. Inoltre, come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, il provvedimento di revoca doveva essere inquadrato nella categoria della “revoca o decadenza sanzionatoria” o della “decadenza accertativa”5, tipologia di atto che non poteva generare un affidamento legittimo da parte del beneficiario, né implicare l'esercizio di un atto di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In tali ipotesi, infatti, si procede a un controllo ex post sui requisiti di accesso a un beneficio o sugli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, con la verifica delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dal beneficiario, a differenza degli atti di autotutela, che riguardano un riesame dei requisiti già esaminati in fase di valutazione della domanda. Inoltre, alla luce del richiamo contenuto al par. 6 della circolare n. 90052/2002, che rimanda alle disposizioni del D. Lgs. n. 123/1998, per la regolamentazione dei controlli 5 Consiglio di Stato Ad. Plenaria n. 18 del 11.09.2020. pagina 8 di 11 e del procedimento di revoca, sia il Gestore sia il avevano il potere di eseguire CP_4 verifiche sulle imprese beneficiarie. L'impresa appellante era ben consapevole della possibile incertezza e instabilità degli interessi derivanti dai decreti ministeriali n. 14 e n. 15 del 14 novembre 2005. Infatti, per consentire tali controlli, le imprese beneficiarie si erano obbligate a conservare la documentazione delle spese sostenute e dei relativi pagamenti. Infine, va evidenziato che la tutela del legittimo affidamento non è assoluta e non si applica quando l'affidamento stesso deriva da una condotta negligente, imprudente o fraudolenta del soggetto che interagisce con la pubblica amministrazione. Nel caso in esame, la specifica previsione di un onere dichiarativo a carico del beneficiario esclude la possibilità di riconoscere un affidamento meritevole di tutela con riferimento a un requisito che, al momento dell'ammissione, l'istante ha dichiarato di possedere o di impegnarsi a conseguire6.
Con il quarto motivo, l'appellante sostiene che la decisione del Tribunale di Milano, nella parte in cui esclude la revoca parziale, è censurabile per errore di valutazione e interpretazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123/1998, che, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo d.lgs., prevede espressamente la possibilità di una revoca parziale e proporzionale all'inadempimento riscontrato.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene che la tesi difensiva dell'appellante, sulla possibilità di una revoca parziale ex art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123/1998, non riguardi la legittimità o invalidità del provvedimento in oggetto, né possa essere considerata una manifestazione di potere illegittimo o un provvedimento viziato da manifesta irragionevolezza.
Al contrario, la questione riguarda esclusivamente il merito delle scelte effettuate dalla pubblica amministrazione, le quali esulano dal perimetro applicativo dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 123/98 e dell'art.
4.1 del bando. Al riguardo, significativa è la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2358 del 18.04.2018, che, in un caso analogo e con riferimento alla possibilità ex art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 123 del 1998 di procedere a una revoca parziale dei contributi erogati, ha rilevato quanto segue: “in proposito, in linea generale assume ulteriore rilievo dirimente il principio per cui le determinazioni negative in ordine all'ammissione e alla revoca delle agevolazioni finanziarie, in quanto fondate su valutazioni tecnico-discrezionali, sono impermeabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che sotto i profili della macroscopica illogicità, irragionevolezza o manifesta ingiustizia, insussistenti nel caso di specie”. 6 Consiglio di Stato, sez. II, 4 aprile 2022 n. 2501; Consiglio di Stato, sez. IV, 21 gennaio 2022 n. 462 pagina 9 di 11 Infine, con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è affermato che gli interessi sulla somma capitale sono dovuti dalla data del pagamento del contributo. In tesi, l'art.
6.3 della circolare 500902 del 10 dicembre 2002 non prevederebbe alcun obbligo di restituzione degli interessi (“per la revoca delle agevolazioni e per il conseguente recupero delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.”). Inoltre, anche ipotizzando, come ritenuto dal Tribunale di Milano, che tale corresponsione sarebbe prevista dall'art.
9.4 del d. Lgs. n. 123/1998, la decisione era comunque errata in quanto detto articolo non indicherebbe in modo determinato il tasso di interesse e nemmeno la data di decorrenza.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
L'art.
6.3 della Circolare citata rimanda, integrandosi, all'art.
9.4 del D.lgs. n. 123/1998. Secondo tale disposizione, nei casi di restituzione dell'intervento ai sensi del comma 1, come nel caso oggetto di esame, l'impresa è tenuta a versare il relativo importo, maggiorato di un interesse “pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto”. In conformità al principio generale di retroattività ex tunc della revoca del finanziamento, gli interessi moratori, maggiorati come dalla disposizione di cui sopra, maturano a partire dalla data di concessione del finanziamento. Come risulta dalla nota del 18/05/2018, prot. n. 14356, ha calcolato gli CP_3 interessi in conformità con quanto fin qui rilevato e secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 1180 del 17.4.2018, con cui si dispone che “L'impresa dovrà restituire l'intero importo agevolato quale conto capitale e la quota di finanziamento agevolato, al netto delle somme restituite. La quota parte indebitamente utilizzata deve essere maggiorata degli interessi calcolati sulla base del TUR vigente alla data della valuta di concessione dell'agevolazione medesima, maggiorato di 5 punti percentuali, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 31.3.1998, n. 123, applicati dalla medesima data di valuta di concessione fino a quella di effettivo pagamento, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600, art. 05, presso la sede competente per territorio della Tesoreria provinciale, e dovrà inviare la quietanza/contabile del versamento a e alla Controparte_3 Controparte_6
” (doc. 12 – fasc. primo grado).
[...] CP_3
Alle superiori considerazioni, tali da assorbire ogni ulteriore e diverso rilievo, consegue, pertanto, il rigetto del proposto appello, la conferma dell'appellata sentenza e la pagina 10 di 11 condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado in favore delle appellate costituite. Le spese del grado – avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e più in generale considerati i criteri e i parametri tutti di legge (regolamento di cui ai DD.MM nn. 147/2022 e ss.) – paiono congruamente liquidabili secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) dato dal valore della controversia e, dunque, in complessivi € 1.984,00 per compensi, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- respinge l'appello proposto da ora e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 840/2023;
- condanna l'appellante a rifondere a e al CP_3 [...]
Controparte_1
le ulteriori spese del grado, che liquida, per in complessivi €
[...] CP_3
1.984,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge e per il in CP_4 complessivi € 1.984,00, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
- dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 18 aprile 2018, n. 2358. 4 Doc. n. 5 di parte appellante. pagina 7 di 11