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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 9.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 5744 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Clara Menichella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Luigi Lorusso)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 21.6.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato negli anni 2018 per 60 giornate, 2019 per 52 giornate, 2020, 2021 e 2022 per 102 giornate, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola “AL TT” e di essersi occupata di raccolta di broccoli e finocchi, ha censurato l'operato dell' laddove ha CP_2 cancellato totalmente tali giornate dagli elenchi OTD con provvedimenti individuali a lei notificati in data 8.1.2024.
La ricorrente ha aggiunto di aver impugnato in via amministrativa tali disconoscimenti, ricorsi che la commissione CISOA ha rigettato con Delibere nn. 62-63-64-65-66 del 22.2.2024, provvedimenti successivamente comunicati da parte dell' , ed ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di:“1) CP_2
1 dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti di disconoscimento impugnati, per tutte le motivazioni indicate nella premessa del presente atto, che qui si abbiano per espressamente riportate
e trascritte;
2) nel merito, accertare e dichiarare che parte ricorrente ha effettivamente lavorato nell'anno 2018 per n. 60 giornate, nell'anno 2019 per n. 52 giornate, nell'anno 2020 per n. 102 giornate, nell'anno 2021 per n. 102 giornate, nell'anno 2022 per n. 102 giornate, tutte alle dipendenze dell'azienda agricola “AL TT”, corrente in CE (FG), alla via Orto
Nicolardi n. 15; 3) per l'effetto, dichiarare che parte ricorrente ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato del Comune di CE (FG) per gli anni in contestazione e per le rispettive giornate effettivamente lavorate, come riportate nel punto 2 che precede, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si abbiano per espressamente riportate;
4) per l'ulteriore effetto, condannare l' alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a CP_2 tempo determinato del Comune di CE (FG) per gli anni in contestazione e per le rispettive giornate effettivamente lavorate, come riportate nel punto 2 che precede, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si abbiano per espressamente riportate;
5) condannare l' in persona del CP_2 legale r.p.t., al pagamento dei compensi legali e delle spese del presente procedimento, maggiorati di rimborso forfetario, c.a.p. e i.v.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario”. CP_ Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L.7/1970, convertito con modifiche dalla L. 83/1970; nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario sulla domanda di condanna alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
2) ancora in via preliminare, dichiarare parte ricorrente decaduta;
3) nel merito, rigettare il ricorso e le domande della parte ricorrente in quanto generiche, non provate e infondate in fatto e in diritto;
4) condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del
9.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.127-ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta e di note autorizzate ex art. 429, co. 2 c.p.c. da almeno una delle parti.
2.- In via preliminare, occorre dare atto dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente, spettando al giudice ordinario del lavoro l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione e al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali.
2 CP_ Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dall' in quanto il ricorso giudiziario, preceduto dal rimedio amministrativo, risulta depositato nel termine ex art. 22 DL n. 7/1970, conv. con modifiche nella L. n. 83/1970.
3.- Nel merito, la domanda attorea tesa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.18605),
«L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_2 rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e
3 la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierna ricorrente, che ne era gravata. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2023002215/DDL del 29/06/2023 relativo all' e riferito al periodo 1.1.2018-31.12.2022 (quindi Parte_2 anche alle annualità dedotte nel presente giudizio).
Da quanto riscontrato dagli ispettori nella documentazione prelevata dagli archivi telematici dell' , dell'Agenzia delle Entrate, della C.C.I.A.A. di FOGGIA è emerso quanto segue: CP_2
•l'impresa agricola AL TT, avente forma giuridica di ditta individuale, è iscritta alla
C.C.I.A.A. di Foggia, con numero FG-256292, ininterrottamente dal 10/12/2017, con la qualifica di piccolo imprenditore: Coltivatore diretto;
per lo svolgimento dell'attività di coltivazioni di ortaggi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.1);
• il titolare firmatario, AL EO, è risultato essere iscritto nella Gestione Speciale Inps
Coltivatori diretti;
• la stessa ditta è risultata essere assegnataria di P. IVA n. , con data di attribuzione P.IVA_1
4/12/2007, attività COLTIVAZIONE DI ORTAGGI IN PIENA ARIA (011310), con luogo di esercizio in CE (FG), alla via Orto Nicolardi, 15 e coincidente con la residenza del titolare, AL
EO. CP_ Dalla data di iscrizione all' la ditta individuale AL EO ha presentato diverse Denunce
Aziendali (D.A.), l'ultima, regolarmente approvata, risulta presentata in data 6/09/2017, recante l'indicazione dei terreni e delle colture praticate, sintetizzate nella tabella di cui alle pagg. 3 e 4 del verbale ispettivo. CP_ Il fabbisogno di giornate attribuito dall' è stato pari a 911 giornate.
Successivamente, in data 17/07/2020 e in data 19/11/2020, sono state inoltrate da parte della ditta CP_ all' nuove D.A., entrambe rifiutate, in quanto le giornate richieste sarebbero state superiori a quelle ottenute dal calcolo elaborato sulla base della consistenza aziendale denunciata mediante rinvio alla dichiarazione AGEA.
Nella tabella di pag. 4 del verbale, gli ispettori hanno riportato il numero dei lavoratori denunciati come operai a tempo determinato – OTD –, le giornate e le retribuzioni dichiarate, nonché i contributi dovuti, onde determinare il totale costo del lavoro. CP_ Dal punto di vista dei contributi dovuti, la ditta ha maturato nei riguardi dell' un insoluto complessivo pari al 94%.
4 Per quanto attiene alle dichiarazioni fiscali, i funzionari di vigilanza hanno riportato una sintesi, CP_2 così come estrapolata dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate nel prospetto di cui alle pagg. 4 e 5 del verbale ispettivo.
Nello specifico, nell'ulteriore tabella di pag. 5 del verbale gli ispettori hanno sintetizzato i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dalla ditta AL EO presso l'Agenzia delle Entrate.
Dalla su richiamata tabella si è evinto che la ditta ha presentato sia il Modello Unico che i Modelli
Iva.
Inoltre, è risultato del tutto evidente che il volume d'affari realizzato dalla ditta nel corso degli anni
è andato man mano diminuendo e, per di più, mediante lo stesso volume d'affare la ditta non è riuscita minimamente a coprire il costo del lavoro, determinato dalla sommatoria tra retribuzione imponibile e contribuzione dovuta.
Dalla documentazione fiscale consegnata agli ispettori si è rilevato quanto segue.
Per le fatture di acquisto, essendo il numero di fatture assai esiguo e non riguardante nessun acquisto di semi per gli ortaggi che la ditta avrebbe lavorato nei cinque anni antecedenti l'accertamento, gli ispettori si sono limitati ad una mera sintesi descrittiva.
Per l'anno 2018, le fatture di acquisto esibite non hanno riguardato semi di nessuna natura, né piantine, come lo stesso AL EO ha affermato nella sua dichiarazione resa dinanzi agli ispettori.
Sono state esibite solo fatture di acquisto di gasolio agricolo, confermando quanto dichiarato dal
AL circa il possesso del libretto Uma. Medesimo discorso vale per gli anni 2019-2022.
Per l'anno 2020, invece, gli ispettori hanno riscontrato la presenza, in data 25/01/2020, di una fattura di acquisto di semi di grano duro, per un importo di € 250,00 pagato con assegno.
Così anche per l'anno 2021, è stata prodotta un'unica fattura di acquisto di semi di grano duro, per un importo di € 338,00 pagato con assegno datato 31/01/2021.
Per quanto attiene, invece, alle fatture di vendita, le stesse, distinte per anno, sono state riportate nelle tabelle di cui a pagg. 5-11. CP_ Per l'anno 2019, i funzionari di vigilanza hanno evidenziato che nessuna fattura di vendita è stata emessa prima dell'1/02/2019, così come nessuna fattura di vendita è stata emessa dopo il
7/10/2019.
Considerato che
la raccolta viene svolta per il mercato fresco, da tanto gli ispettori hanno desunto che non c'è stata raccolta nel mese di gennaio 2019 e dal 7/10/2019 fino al 31/12/2019.
Per l'anno 2020, gli ispettori hanno evidenziato che nessuna fattura di vendita è stata emessa CP_2 nel mese di febbraio 2020, pertanto, hanno effettuato lo stesso ragionamento fatto per il 2019, ovvero che essendo il prodotto raccolto destinato al mercato fresco, nel mese di febbraio 2020 non c'è stata la raccolta di alcun prodotto agricolo.
5 Dalla consultazione degli atti del registro, reperito dalla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, sono risultati i seguenti contratti di affitto di fondi rustici siglati dal AL EO, distinti per anno:
- Anno 2018 contratto di affitto di fondo rustico con e Controparte_3 Controparte_4 siglato in data 13/02/2018 e presentato all'Agenzia delle Entrate il 15/02/2018, con terreni situati in agro di CE (FG) estesi per ettari 00.73.40, individuati al catasto terreni dal foglio 295 p.lle
700,701,111, con durata di anni 2, a partire dal 15/02/2018 al 14/02/2020.
Contratto di affitto di fondo rustico con siglato in data 15/02/2018 e presentato CP_5 all'Agenzia delle Entrate il 15/02/2018 con terreni siti in agro di CE (FG) estesi per ettari
02.42.00, individuati al catasto terreni dal foglio 293 p.lle 132,223,225, con durata di anni 1, a partire dal 15/02/2018 al 14/02/2019.
- Anno 2019 contratto di affitto di fondo rustico con siglato in data 13/02/2019 e CP_5 presentato all'Agenzia delle Entrate il 19/02/2018, con terreni posti in agro di CE (FG) estesi per ettari 02.42.00, individuati al catasto terreni dal foglio 293 p.lle 132,223,225, con durata di anni
1, a partire dal 15/02/2019 al 14/02/2020.
Contratto di affitto di fondo rustico con , siglato in data CP_6 Parte_3 Parte_4
12/02/2019 e presentato all'Agenzia delle Entrate il 19/02/2019, con terreni ubicati in agro di
CE (FG) estesi per ettari 03.09.38, individuati al catasto terreni dal foglio 280 p.lle
123,124,125, con durata di anni 2, a partire dall'1/02/2019 al 31/01/2020.
- Anno 2020 contratto di affitto di fondo rustico con e Controparte_3 Controparte_4 siglato in data 18/02/2020 e presentato all'Agenzia delle Entrate il 20/02/2020 con terreni siti in agro di CE (FG) estesi per ettari 00.73.40, individuati al catasto terreni dal foglio 295 p.lle
700,701,111, con durata di anni 2, a partire dal 15/02/2020 al 14/02/2022.
Contratto di affitto di fondo rustico con siglato in data 19/02/2020 e presentato CP_5 all'Agenzia delle Entrate il 20/02/2020 con terreni ubicati in agro di CE (FG) estesi per ettari
02.42.00, individuati al catasto terreni dal foglio 293 p.lle 132,223,225, con durata di anni 1, a partire dal 15/02/2020 al 14/02/2021.
- Contratto di affitto di fondo rustico con siglato in data 21/09/2020 e presentato Controparte_7 all'Agenzia delle Entrate il 21/10/2020 con terreni in agro di CE (FG) estesi per ettari 02.75.56, individuati al catasto terreni dal foglio 301 p.lla 108/P e foglio 301, p.lla 200, con durata di anni 1, a partire dal 21/09/2020 al 20/09/2021.
- Anno 2022 contratto di affitto di fondo rustico con siglato in data 01/03/2022 e Controparte_7 presentato all'Agenzia delle Entrate il 25/05/2022 con terreni in agro di CE (FG) estesi per ettari 02.75.56, individuati al catasto terreni dal foglio 301 p.lla 108/P e foglio 301, p.lla 200, con durata di anni 1, a partire dal 01/03/2022 al 28/02/2023.
6 In data 30/03/2023 è stato svolto, presso la sede legale della ditta, peraltro, coincidente con il domicilio fiscale del titolare AL EO, il primo accesso ispettivo.
Riscontrata l'assenza del titolare presso la sua residenza, gli ispettori si sono recati presso il Comune di CE per acquisire maggiori informazioni.
Contattata la figlia del AL, la stessa ha fornito agli ispettori il numero telefonico del padre che, essendo fuori dalla sede legale, ha fissato al suo rientro un appuntamento con i funzionari di vigilanza CP_
Gli ispettori hanno provveduto, dunque, a notificare brevi manu a AL EO verbale di primo accesso ispettivo, con annessa richiesta di documentazione aziendale per il giorno 14/04/2023.
Nella stessa mattinata, AL EO ha rilasciato agli scriventi la seguente dichiarazione:“sono titolare dell'omonima azienda agricola con sede legale in CE (FG) alla via Orto Nicolardi, n.
15. La sede operativa è attualmente in CE alla via Candela dove conduco in fitto circa 3 o 4 ettari di terreno a campo aperto, dove coltivo ortaggi: broccoli, finocchi, insalata. Da febbraio il terreno è tutto pulito per effettuare le nuove colture. I prodotti ottenuti li vendo al mercato fresco. Sul terreno non ci sono capannoni, celle refrigeranti. Il terreno è irrigato con un piccolo vascone.
Quest'anno 2023 ho assunto 6/7 braccianti italiani della zona: , , Persona_1 Persona_2
, non ci sono parenti tra i braccianti, neanche tra i braccianti che ho assunto gli anni CP_8 passati. Come mezzi agricoli possiedo 2 trattori, e attrezzature varie, non ho un furgone. Il prodotto ottenuto dal terreno lo porto al mercato con le mie auto o con i mezzi a noleggio. Il mercato dove porto il prodotto è quello di CE e li vendo al sig. Possiedo libretto Uma per il ritiro del CP_9 gasolio agricolo. Il prodotto fresco lo porto in giornata al mercato. L'anno scorso ho assunto circa una quindicina di dipendenti, ma non ricordo il numero delle giornate che ho messo e non ricordo quando li ho pagati. Eseguo i bonifici ai dipendenti a fine mese secondo le giornate che hanno fatto
e che sono riportate sulla busta paga. La paga giornaliera è di €. 50,00 circa. Sono coltivatore diretto
e partecipo personalmente all'attività agricola, sono io che conduco i mezzi meccanici. La piantagione dei semi avviene a mano da parte dei braccianti. I braccianti si recano sul terreno autonomamente. Possiedo le fatture per il prodotto venduto al mercato. Gli operai non lavorano sabato e domenica e festivi. L'orario di lavoro dipende dal tempo alcune volte dalle 6, altre volte anche prima. Nei mesi di gennaio e di febbraio non si semina generalmente. Acquisto i semi per i semenzai, non acquisto piantine. Non c'è alcun semenzaio sul terreno. Tra i braccianti che ho assunto in passato ricordo: , , zio e nipote. Il volume d'affari è CP_10 Controparte_11 CP_12 intorno ai 30/40 mila euro annui. svolge 150 giornate di lavoro annue. Il mese di Persona_2 febbraio 2023 ho pagato come retribuzioni come da bonifici. Nei cinque anni appena trascorsi ho assunto due signore in maternità: e . All'inizio piantavano, poi Persona_3 Parte_5
7 quando mi hanno riferito di essere incinte gli ho cambiato mansione, cioè si dividevano le cassette, era per loro il primo anno di assunzione nella mia azienda. Non ho un'agenda dove segnare le giornate degli operai, loro mi dicono quante giornate di lavoro hanno svolto nel mese. I terreni che conduco in fitto appartengono ad un unico proprietario di cui non ricordo il nome. Il canone annuo
è di €. 600,00 ad ettaro”.
Dunque, AL EO ha riferito agli ispettori di condurre in fitto terreni siti in agro di CE, sulla via che conduce a Candela, estesi per circa 3-4 ettari, dei quali non ricordava il nome del proprietario, ove provvedeva alla coltivazione di ortaggi, venduti al mercato fresco al sig. di CP_9 raggiungere il mercato con le sue auto o con mezzi a noleggio;
di aver emesso regolare fattura per il prodotto venduto;
che l'impianto di irrigazione si serviva di un vascone;
che il terreno era tutto a campo aperto, con nessun tipo di struttura o celle refrigeranti ivi insistenti;
tra i braccianti assunti ricordava solo i nominativi di , , zio e nipote, CP_10 Controparte_11 CP_12 Per_2
, e .
[...] Persona_3 Parte_5
La documentazione aziendale necessaria per il prosieguo degli accertamenti è stata inviata agli indirizzi di posta elettronica degli ispettori.
In data 14/04/2023 sono stati inviati: Contratti di fitto dal 2018 al 2022; Libro unico di lavoro (Lul) dal 2018 al 2022; Domanda di pagamento unico (DPU) inviate all'Agea dal 2018 al 2022.
Successivamente con e-mail del 19/04/2023 sono state inviate: Dichiarazioni trimestrali Iva dal 2018 al 2022.
In seguito, in data 8/05/2023, sono state inviate: Fatture acquisto dal 2018 al 2023; Fatture vendita dal 2018 al 2023.
Ed infine, in data 14/06/2023, sono stati inviati: Buste paga sottoscritte anni 2022 e relative distinte di pagamento dei bonifici effettuati;
Buste paga sottoscritte anni 2023 e relative distinte di pagamento dei bonifici effettuati;
Fatture acquisto e vendita 2023 e Libretto Uma.
Nel corso dell'accertamento, al fine di poter effettuare dei sopralluoghi sui terreni condotti in fitto dall'azienda, i funzionari di vigilanza hanno cercato di contattare il titolare dell'azienda agricola,
AL EO. Tale attività si è rilevata del tutto inutile, in quanto lo stesso AL si è reso irreperibile al telefono. CP_ Pertanto, sulla scorta della documentazione reperita nelle banche dati telematiche Agenzia delle
Entrate ed Agea nonché della documentazione inviata dall'azienda, gli ispettori hanno deciso di provvedere in autonomia ai sopralluoghi sui terreni denunciati dalla azienda agricola ispezionata.
In data 10/05/2023, i funzionari si sono recati sui terreni di proprietà di ed CP_2 Controparte_7 hanno riscontrato su tali terreni la presenza di un vascone nonché l'assoluta e totale incuria degli stessi.
8 La medesima condizione è stata, poi, riscontrata dopo numerosi sopralluoghi effettuati su detti terreni.
Successivamente, il 22 maggio 2023 e nei giorni successivi, i funzionari di vigilanza si sono recati sui terreni di proprietà di siti sulla Strada Provinciale 143, rilevando anche in detta CP_5 occasione terreni totalmente incolti.
Quanto riscontrato dagli ispettori è risultato in contrasto con quanto dichiarato dai braccianti ascoltati dagli ispettori ed assunti nel 2023.
Tali soggetti, infatti, hanno dichiarato di aver lavorato sugli anzidetti terreni nei primi mesi del 2023.
A tal punto, gli ispettori hanno ritenuto assolutamente indispensabile contattare nuovamente AL
EO per avere delucidazioni in merito.
Dopo numerose ricerche, egli è stato reperito presso la cantina dei figli, denominata “Cantine AL”, sita in CE alla via Scarafone snc.
Solo in data 16 giugno 2023, AL EO, ad integrazione della dichiarazione rilasciata in sede di primo accesso ispettivo, ha affermato quanto segue: “mi trovo presso la cantina AL SRL in
CE alla via Scarafone di proprietà dei miei figli sin dal 2018. Prima del 2018 sui fondi della cantina venivano coltivati gli ortaggi e ancora prima vi era un impianto di vigneto. Dal 2017 non sono stati più coltivati gli ortaggi perché è stato piantato un vigneto a spalliera della varietà Nero di
OI su circa 2 ettari. Un ettaro di terreno è libero e vi insistono i locali della cantina e pertinenze.
I terreni sono di proprietà dei miei figli che li coltivano personalmente. Preciso che dal 2018 io non coltivo più i terreni sia in fitto che di proprietà, ma acquisto il prodotto a blocco con l'impiego di operai che assumo all'occorrenza. Fino a circa due anni fa ho condotto e coltivato a titolo di affitto un terreno esteso 00.60.00 ettari in agro di CE alla via Pavoni se non sbaglio. L'ho avuto in fitto per circa 2-3 anni, vi era impiantato un vigneto e un uliveto. Ho fatto il raccolto fino al 2020 ed
è stato coltivato da me personalmente senza occupare operai. Questi terreni sono stati lavorati meccanicamente con l'ausilio di contoterzisti. Non possiedo furgoni per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli che raccolgo, ma utilizzo furgoni a noleggio, ma non ricordo i nomi delle aziende. Tutti gli acquisti a blocco che ho fatto negli ultimi 5 anni li ho fatti senza fatture anche perché non ero a conoscenza dell'effettivo bisogno per poi assumere gli operai;
né ero a conoscenza di dover CP_ comunicare all' per assumere operai. Quest'anno ho già fatto acquisti a blocco, ne ho fatti n. 3, di estensione di 00.40.00 – 00.80.00 e 00.60.00. ho comprato a febbraio cime di rapa, il cavolo verde
e finocchi. I nomi non li posso dire e nemmeno portarvi sui terreni. Io non sono in grado di fare le fatture e non faccio i documenti di trasporto. Io porto la merce al grossista che si trova a CP_9
CE, vicino allo studio di consulenza di cui mi servo per le fatture. Io consegno la merce e prendo i soldi, ma non vedo le fatture perché le fanno direttamente in azienda. Poi vengono date allo
9 studio di consulenza. Pago € 50 al giorno agli operai, i quali vengono da soli a lavorare con le loro auto. Non occupo operai stranieri. Tra di essi vi sono e altri”. Persona_1
AL EO ha, dunque, affermato che dal 2018 non coltivava più i terreni sia in fitto che di proprietà ma acquistava il prodotto a blocco con l'ausilio di manodopera chiamata all'occorrenza; che per trasportare la merce si serviva di furgoni a noleggio di cui non possedeva relative fatture e il prodotto era destinato principalmente a “TT Lezzi” di CE;
che anche per tale trasporto non possedeva alcun DDT;
che le fatture venivano redatte direttamente dall'TT Lezzi, la quale provvedeva a consegnarle allo studio di consulenza MAB di CE, la cui sede si trovava vicino a quella della stessa TT;
che dell'attività di acquisto a blocco di prodotti agricoli non possedeva CP_ fatture, ignaro di aver dovuto consegnare all' detta comunicazione;
che dal 2018 al 2020 aveva coltivato personalmente e da solo un terreno in CE alla via Pavoni, dove insistevano un vigneto ed un uliveto, senza l'ausilio di manodopera;
che tra gli operai che aveva impiegato ricordava solo
. Persona_1
Da tanto gli ispettori hanno evinto che la sede operativa dell'azienda su via Candela, indicata dallo stesso AL, non esisteva o, meglio, esisteva prima del 2018, perché da tale anno in poi la principale attività dell'azienda sarebbe stata l'acquisto a blocco di ortaggi su vari terreni, di cui AL non ricordava il nome dei proprietari né dove fossero.
In data 28 giugno 2023, gli ispettori hanno provveduto ad acquisire la dichiarazione di , CP_13 titolare dell'omonima azienda ortofrutticola, con sede legale in CE al Viale USA, n. 29, cui la ditta AL avrebbe venduto la merce prodotta, secondo quanto sopra riportato.
In particolare, ha affermato: “sono il titolare della ditta omonima con sede in CE al CP_9
Viale USA, n. 29. L'attività consiste nella compravendita di frutta, verdura ed ortaggi. I fornitori della merce provengono sia da CE che dalla Provincia di Foggia. I fornitori di CE sono aziende agricole, tra cui ricordo , , non ricordo altri. I fornitori Persona_4 Persona_5 propongono la merce e la portano nel nostro magazzino con documento di trasporto, il prezzo viene stabilito al momento dello scarico e in genere entro fine mese viene spedita la fattura di vendita e noi provvediamo al saldo della fattura a volte con bonifico e a volte in contanti, comunque a tutte le fatture che riceviamo sono allegati i documenti di trasporto a cui fa riferimento la fattura stessa. La merce quando arriva in magazzino è sempre corredata di documento di trasporto. Generalmente i fornitori non ci fanno mai note di credito perché anche se la merce non dovesse essere non conforme, ci mettiamo d'accordo sul prezzo e quindi a fine quando ci viene fatta la fattura, il prezzo viene stabilito al momento dell'emissione della stessa e quindi non c'è bisogno di note di credito. In pratica, in base ai documenti di trasporto e al prezzo concordato viene emessa la fattura di vendita. Il mio
10 consulente fiscale è il dott. di CE con n. telefono 0885413498. A Persona_6 dimostrazione di quanto sopra esposto esibisco due fatture corredate di documento di trasporto”.
Dalla sopra riportata dichiarazione è emerso che i fornitori di sono aziende agricole di CP_13
CE e di Foggia e che tra le aziende agricole di CE, non vi è quella di AL EO, non menzionata dal CP_9
Detta circostanza è parsa agli ispettori piuttosto strana, considerato che la quasi totalità delle fatture di vendita dell'azienda di AL EO da loro esaminata è proprio in favore della Controparte_14
.
[...]
Conferma ulteriore della mancata veridicità delle fatture di vendita consegnate agli ispettori è la stessa dichiarazione del riguardo le modalità operative della compravendita di frutta, verdura ed CP_9 ortaggi;
quest'ultima sarebbe avvenuta, infatti, solo ed esclusivamente mediante consegna di documenti di trasporto di tali partite di prodotti agricoli;
documentazione posta, poi, a corredo delle fatture di vendita emesse successivamente all'accordo sul prezzo, generalmente a fine mese.
Per stessa ammissione di AL EO, lo stesso non disponeva di alcun documento di trasporto della merce venduta, sia quando la produzione avveniva su terreni condotti in fitto sia quando il prodotto veniva acquistato a blocco.
Tutto ciò ha portato gli ispettori a ritenere non veritiere le fatture di vendita esibite relative alla
TT . CP_15
Da quanto innanzi riportati gli ispettori avrebbero già potuto concludere gli accertamenti, tuttavia, gli stessi hanno ritenuto opportuno invitare i soggetti interessati dalle comunicazioni di assunzioni
Unilav a rilasciare dichiarazioni sulla presunta attività lavorativa svolta.
Dopo aver riscontrato presso l'Anagrafe Tributaria gli indirizzi di residenza, i funzionari di vigilanza Part CP_ hanno invitato, mediante lettera raccomandata , presso l' di Foggia, nei giorni 27 e 28 aprile
2023, i presunti braccianti agricoli, assunti durante il periodo oggetto dell'accertamento, a rendere informazioni riguardanti la propria posizione contributiva, precisando che in caso di impedimenti motivati, gli stessi avrebbero potuto presentarsi nei giorni 4 e 5 maggio 2023.
Il tutto è stato sintetizzato dai verbalizzanti nella tabella di pagg. 14-16 del verbale ispettivo, ove sono stati riportati gli esiti degli inviti, nonché i nominativi di coloro che, presentatisi, hanno rilasciato dichiarazione.
Quanti non si sono presentati, sono stati nuovamente convocati presso la Guardia di Finanza di
CE (FG), alla Piazza Pasquale Bona n. 22, per i giorni 22-23-24 maggio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:30.
11 CP_ Infine, i braccianti non presentatisi né all' né alla Guardia di Finanza di CE, sono stati invitati un'ultima volta, mediante invio di SMS, presso la Direzione Provinciale Inps di Foggia il giorno 22 giugno 2023.
Dalle audizioni dei dipendenti è emerso che, gli operai a tempo determinato impiegati dall'azienda nel periodo aggetto dell'accertamento sono risultati essere n. 61, di cui 33 hanno rilasciato dichiarazione agli ispettori.
Le dichiarazioni in questione sono state riportate in forma anonima nel verbale ispettivo (v. pagg. 17-
39) ed allegate in forma integrale e nominativa alla memoria di costituzione.
Un'attenta disamina di tali dichiarazioni da parte degli ispettori è avvenuta anche alla luce di quanto loro riferito da AL EO nella sua ultima dichiarazione sopra riportata.
In particolare, l'odierna ricorrente (lavoratore n. 27) ha dichiarato agli ispettori: “da 4-5 anni svolgo
l'attività di bracciante agricolo. Precedentemente ho lavorato come operaio presso la ditta Abitare di CE che si occupa di rivendita materiale edile. Da quando faccio la bracciante agricola ho sempre lavorato per l'azienda agricola AL EO di CE. Ho iniziato a lavorare con AL dalla metà del 2018. Quest'anno 2023 ho lavorato a febbraio e marzo, per una decina di giornate a febbraio e sedici giorni a marzo. Ad aprile non ho fatto nessuna giornata di lavoro. a febbraio e marzo mi sono occupata della raccolta di broccoli, e le verze. Mi occupo anche Per_7 dell'incassettamento delle verdure. Anche negli anni precedenti mi sono occupato dell'incassettamento e della raccolta delle verdure. Nel corso del 2022 ho lavorato da inizio anno fino al mese di luglio per un totale di 102 giornate, ma non ricordo con precisione quante giornate ho svolto ogni mese, comunque ho sempre svolto tra le 10 e le 15 giornate al mese. Normalmente lavoravo dal lunedì al venerdì, ma qualche volta mi è capitato di lavorare anche di sabato, mai di domenica e mai quando pioveva. Quando andavo a lavorare la mia attività era di 6 ore al giorno dalle 6:00 del mattino fino a mezzogiorno, mai di pomeriggio. Mi recavo sul luogo di lavoro da solo con la mia auto, dove mi indicava il sig. AL. I terreni su cui lavoravo cambiavano e si trovavano sulla via di Candela. Sia quest'anno che gli anni scorsi ho lavorato con altre persone, ma non conosco i loro nomi, sia uomini che donne. Ricordo solo che nel 2021 ho lavorato tutto l'anno con mio marito che faceva il mio stesso lavoro. nel 2021 ho lavorato nel periodo Persona_8 primaverile fino all'autunno sempre per la stessa attività di raccolta delle verdure. Ho sempre lavorato circa 102 giornate all'anno. Non ho mai effettuato visite mediche prima di iniziare a lavorare. Il sig. AL mi impartisce gli ordini per quello che devo fare, ma non sta con gli operai sui campi. Vengo retribuito con una paga giornaliera di circa €. 50,00 che mi vengono dati ogni mese con bonifico bancario. Ricevo la busta paga ogni mese e la firmo per ricevuta”.
12 La dichiarazione in questione è così commentata dagli ispettori: “il bracciante n. 27 afferma di lavorare per l'azienda agricola di AL EO dal 2018, sempre, sui terreni si trovano sulla strada che porta a Candela, occupandosi della raccolta di ortaggi;
il suo lavoro consisteva nella raccolta e incassettamento di ortaggi. Nel 2022 ricorda di aver lavorato da inizio anno fino al mese di luglio per un totale di 102 giornate. Non ricorda il nome di nessun bracciante con il quale avrebbe lavorato, fatta eccezione per l'anno 2021 in cui ricorda di aver lavorato con il marito. Nel 2021 avrebbe lavorato nel periodo primaverile fino all'autunno. Ebbene, per il bracciante n. 27 le comunicazioni di assunzione e di cessazione degli ultimi cinque anni recano le seguenti date: anno 2018 – dal
15/03/2018 al 12/11/2018 per 60 giornate di lavoro;
anno 2019 – dal 03/10/2019 al 31/12/2019 per
32 giornate;
anno 2020 – dal 08/07/2020 al 30/11/2020 per 102 giornate;
anno 2021 – dal
08/04/2021 al 30/09/2021 per 102 giornate;
anno 2022 – dal 08/02/2022 al 31/12/2022 per 150 giornate. Quanto affermato dalla bracciante riguardo i periodi di lavoro, non corrisponde alle comunicazioni di assunzione e di cessazione. Inoltre, il bracciante afferma di aver lavorato a
CE su via Candela, dato assolutamente smentito dal datore di lavoro. Considerate la notevole discrasia tra quanto dichiarato dal bracciante in esame e quanto risulta dalla documentazione in possesso degli scriventi, si determina il totale disconoscimento delle giornate denunciate come lavorate dalla ditta AL TT a favore del bracciante n.27 per l'anno 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022” (v. pagg. 34 e 35 del verbale ispettivo, in atti).
Riassumendo, per ogni bracciante agricolo escusso gli ispettori hanno provveduto ad elevare i rilievi descritti in verbale.
L'analisi delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi ed il confronto con quanto denunciato dalla ditta
AL EO, unitamente all'esito dell'accertamento, hanno condotto gli ispettori a considerare non genuine le dichiarazioni riportate in verbale, benché i dichiaranti fossero stati avvertiti delle conseguenze civili e penali previste nella vigente legislazione per coloro che rendono false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ex art. 116 del RDL 4 ottobre
935 n° 1827, art. 23 della legge 4 aprile 1952 n° 218, art. 82 del T.U. del 30 maggio 1955 n° 797 e art. 496 C.P.
Per quanto riguarda, invece, i braccianti non ascoltati, quanto affermato da AL EO è stato ritenuto dagli ispettori verbalizzanti già di per sé sufficiente per il disconoscimento delle giornate di lavoro denunciate dall'azienda a favore dei braccianti che non hanno reso dichiarazione.
Ed invero, le dichiarazioni rilasciate dai braccianti agricoli denunciati all' sono state messe a CP_2 confronto con le risultanze degli archivi informatici, nonché con la documentazione fornita dall'azienda ed in particolare con fatture di vendita e con il LUL.
13 Dopo aver incrociato tali dati con le dichiarazioni dei braccianti agricoli denunciati e considerato le rilevanti incongruenze delle dichiarazioni stesse, gli ispettori hanno annullato parzialmente o per intero i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda agricola intestata a AL EO, compresi quelli dei braccianti denunciati che non hanno risposto all'invito a rendere dichiarazioni dinanzi agli ispettori dell' . CP_2
Sulla base di quanto esposto, gli ispettori hanno disposto l'annullamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato denunciati all'Istituto per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 secondo i prospetti riportati in verbale.
Inoltre, gli ispettori hanno disposto l'annullamento delle giornate denunciate sui modelli DMAG, nel periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2022, relativamente ai rapporti di lavoro instaurati per i soggetti indicati nell'allegato n. 1 denominato “Annullamenti Mensili” del verbale.
A fronte di tali accurate indagini ispettive, le prove offerte dall'odierna ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa agricola di tipo subordinato alle dipendenze dell' Parte_2 per il numero di giornate rivendicato.
[...]
Quanto alla prova documentale costituita dai Modelli UniLav, dalle buste paga, dai Mod. DMAG e dalla certificazione unica (C.U.), la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, sul piano generale, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari), specie nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde (o non sempre corrisponde) il pagamento dei contributi previdenziali.
14 Quanto contratti di affitto prodotti dalla ricorrente, si osserva che gli stessi hanno ad oggetto terreni, siti in Stornara e CE (e non solo in CE, come dedotto in ricorso), sui quali la ricorrente avrebbe lavorato e che, tuttavia, solo una parte di essi corrisponde a quelli oggetto delle denunce aziendali (modelli con i quali il datore di lavoro dichiara la composizione agronomica della sua azienda e le modalità di svolgimento dell'attività per consentire all'Istituto di classificare l'azienda per l'assolvimento degli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola), nelle quali, peraltro, sono riportate colture diverse da quelle dedotte in ricorso (si veda tabella presente alle pagine
3 e 4 del verbale ispettivo e doc. 10 allegato al ricorso introduttivo del giudizio).
Inoltre, in alcuni di tali contratti si registrano cancellature e/o aggiunte a penna.
Tanto induce a guardare con sospetto i documenti in oggetto, anche perché, in base alla seconda dichiarazione rilasciata in sede ispettiva dal AL (presunto datore di lavoro), quest'ultimo, a partire dal 2018, non ha più coltivato i terreni sia in fitto, che in proprietà (con l'unica eccezione del terreno in CE, alla via Pavoni, dove insistono un vigneto e un uliveto, ovvero colture diverse da quelle dedotte in ricorso e senza l'ausilio di manodopera agricola), ma ha acquistato il prodotto a blocco, impiegando manodopera agricola chiamata all'occorrenza.
Altrettanto inattendibili appaiono i documenti di cui all'allegato 9 al ricorso, dai quali dovrebbe trarsi la prova del pagamento mediante bonifico della retribuzione asseritamente corrisposta alla ricorrente, ma in realtà solo apparentemente riconducibili ai rapporti di lavoro per cui è causa.
Ed invero, trattasi di documenti privi di intestazione che consenta di stabilirne la provenienza e frutto di grossolani assemblaggi.
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale.
Ora, nella fattispecie oggetto di odierno scrutinio, la ricorrente è stata ammessa a provare con un testimone (asserito datore di lavoro) le circostanze fattuali dedotte a sostegno della propria domanda, ma tale prova non ha condotto a risultati appaganti nella prospettiva attorea per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, le dichiarazioni del teste in questa sede escusso si appalesano solo apparentemente confermative degli assunti attorei siccome generiche e/o non collimanti con le dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati in sede ispettiva (compresa l'odierna ricorrente e il teste stesso) e, in ogni caso, provenienti da un soggetto da considerarsi complessivamente inattendibile.
Più nel dettaglio, interrogato all'udienza del 21.5.2025, il teste AL EO ha confermato che la ricorrente avrebbe lavorato alle sue dipendenze negli anni di causa sui terreni condotti in fitto in
CE - zona via Candela, che la stessa sarebbe stata addetta alla raccolta di broccoli e finocchi, di aver corrisposto alla ricorrente una paga di €. 65,00 in contanti (fino a quando la normativa fiscale
15 lo ha consentito) e a mezzo bonifico bancario (successivamente) e di aver impartito le direttive e vigilato sull'operato della ricorrente, andando personalmente sui campi.
Tuttavia, non può farsi a meno di evidenziare che in sede ispettiva la ricorrente aveva dichiarato tutt'altro e, cioè, di essere stata sempre addetta alla raccolta di broccoli, finocchi e verze e all'incassettamento delle verdure, che la paga giornaliera percepita era di €. 50,00 circa, corrisposta sempre tramite bonifico bancario e che AL EO non stava con gli operai sui campi.
Vi è, poi, che le propalazioni del teste in merito ai terreni coltivati in fitto sui quali la ricorrente avrebbe lavorato, all'importo della paga giornaliera corrisposta e alle modalità di pagamento della retribuzione non collimano con le dichiarazioni rese dal AL stesso in sede ispettiva, di cui si è in precedenza dato conto.
Invero, agli ispettori il AL ha dichiarato: - che, a partire dal 2018, non ha più coltivato i terreni sia in fitto, che in proprietà (con l'unica eccezione del terreno in CE, alla via Pavoni, dove insistono un vigneto e un uliveto, ovvero colture diverse da quelle dedotte in ricorso e senza l'ausilio di manodopera agricola), ma ha acquistato il prodotto a blocco, impiegando manodopera agricola chiamata all'occorrenza; - di aver corrisposto la paga giornaliera di 50,00 euro circa tramite bonifico.
Infine, è emblematico che in sede ispettiva il AL abbia indicato nominativamente i braccianti dei quali si è avvalso per la coltivazione dei terreni condotti in fitto, siti in CE alla via Candela (di cui non ricordava il nome del proprietario) e tra essi non figura l'odierna ricorrente (si vedano pagina
12 del verbale ispettivo e verbale di udienza del 21.5.2025, in atti).
Per il resto, le risposte del teste escusso alle domande contenute nei capitoli di prova consistono in conferme estremamente generiche e, anche per tale ragione, inidonee ad asseverare gli assunti attorei.
Pertanto, i fatti dedotti a sostegno della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato sono rimasti privi del necessario riscontro probatorio, essendo del tutto inadeguata la prova documentale offerta dalla ricorrente alla luce considerazioni che si sono svolte ed essendosi rivelato inappagante l'esito della prova testimoniale espletata per le ragioni che si sono esposte.
4. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti non può considerarsi valida ai fini dell'esenzione poiché il giudizio non è stato promosso “per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma unicamente l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OTD (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, Cass. Civ. sez. Lav. 11.6.2021, n. 16535/2021).
Pertanto, tali spese devono essere poste a carico della ricorrente, risultata integralmente soccombente.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata applicando i valori minimi e tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della
16 controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria) e con esclusione di
I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi €. 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, 9.7.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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