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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1912/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente. Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/05/2025 da:
1) n. a PORDENONE (PN) il 26/02/1974 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]G. DALL'AVA, n. 38, 33077, SACILE;
e
2) n. a CONEGLIANO (TV) il 16/12/1974 (C.F. ); Parte_2 C.F._2 residente in [...]G. DALL'AVA, n. 38, 33077, SACILE;
entrambi con l'Avv. BON LIALA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali in data 1/6/2003 hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di Santa Lucia di Piave (TV), successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2003; atto n. 8; parte II;
serie A). I coniugi hanno optato per il regime di separazione legale dei beni.
con i seguenti figli:
- nata il [...]; Persona_1
- nato il [...]; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- 1 autorizzare i coniugi a vivere separati;
- 2 disporsi l'affido condiviso ai genitori del figlio minorenne , il quale - stante le condizioni Per_2 inerenti il suo collocamento di cui al successivo punto n.
4 - potrà vedere e frequentare liberamente i genitori, nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolatici e di quelli lavorativi dei genitori;
- 3 disporsi che il figlio minorenne trascorra equamente le vacanze estive, pasquali e Per_2 natalizie con ciascun genitore, il quale avrà cura di comunicare all'altro con congruo anticipo i rispettivi periodi di ferie;
- 4 disporsi che nella casa coniugale – completa degli arredi ivi esistenti – continuino ad abitarci stabilmente i figli, che vi manterranno anche la residenza anagrafica, mentre i genitori si alterneranno nell'immobile con ciclo settimanale (dal lunedì alla domenica, salvo diverso accordo), occupandosi delle relative faccende domestiche nei periodi di pertinenza;
- 5 stante la condivisa gestione dei figli, disporsi il mantenimento diretto degli stessi in capo ai genitori, i quali per tutte le esigenze ordinarie occorrende ai figli verseranno mensilmente sul conto corrente comune acceso con Credit Agricole, in forma tracciabile, la somma di €1.000,00* ciascuno (e ciò anche a copertura del costo delle utenze/spese correnti di casa);
- 6 disporsi la compartecipazione dei genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrende per i figli nel rispetto del Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Pordenone;
- 7 assegno unico universale e detrazioni fiscali saranno al 50%;
- 8 darsi atto che i coniugi continueranno a sostenere, giusta la metà, la rata del mutuo (comprensiva dell'assicurazione) acceso per l'acquisto della casa e condivideranno le eventuali spese straordinarie inerenti la manutenzione dell'immobile;
- 9 darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento senza nulla pretendere l'uno dall'altra; allo stato i coniugi danno atto di non avere altri oneri da sostenere;
- 10 disporsi che il figlio minorenne continui ad avere regolari frequentazioni con i nonni e Per_2
i parenti materni e paterni;
- 11 darsi atto che i genitori acconsentono il rilascio/rinnovo della carta d'identità o altro documento valido per l'espatrio nell'interesse del figlio Per_2
- 12 i coniugi continueranno ad utilizzare le auto a loro già intestate. Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio il 01/06/2003 presso il Comune di Santa Lucia di Piave (TV).
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Nulla sulle spese.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Lucia di Piave (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2003, n. 8, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, l' 8/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente. Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/05/2025 da:
1) n. a PORDENONE (PN) il 26/02/1974 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]G. DALL'AVA, n. 38, 33077, SACILE;
e
2) n. a CONEGLIANO (TV) il 16/12/1974 (C.F. ); Parte_2 C.F._2 residente in [...]G. DALL'AVA, n. 38, 33077, SACILE;
entrambi con l'Avv. BON LIALA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali in data 1/6/2003 hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di Santa Lucia di Piave (TV), successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2003; atto n. 8; parte II;
serie A). I coniugi hanno optato per il regime di separazione legale dei beni.
con i seguenti figli:
- nata il [...]; Persona_1
- nato il [...]; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- 1 autorizzare i coniugi a vivere separati;
- 2 disporsi l'affido condiviso ai genitori del figlio minorenne , il quale - stante le condizioni Per_2 inerenti il suo collocamento di cui al successivo punto n.
4 - potrà vedere e frequentare liberamente i genitori, nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolatici e di quelli lavorativi dei genitori;
- 3 disporsi che il figlio minorenne trascorra equamente le vacanze estive, pasquali e Per_2 natalizie con ciascun genitore, il quale avrà cura di comunicare all'altro con congruo anticipo i rispettivi periodi di ferie;
- 4 disporsi che nella casa coniugale – completa degli arredi ivi esistenti – continuino ad abitarci stabilmente i figli, che vi manterranno anche la residenza anagrafica, mentre i genitori si alterneranno nell'immobile con ciclo settimanale (dal lunedì alla domenica, salvo diverso accordo), occupandosi delle relative faccende domestiche nei periodi di pertinenza;
- 5 stante la condivisa gestione dei figli, disporsi il mantenimento diretto degli stessi in capo ai genitori, i quali per tutte le esigenze ordinarie occorrende ai figli verseranno mensilmente sul conto corrente comune acceso con Credit Agricole, in forma tracciabile, la somma di €1.000,00* ciascuno (e ciò anche a copertura del costo delle utenze/spese correnti di casa);
- 6 disporsi la compartecipazione dei genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrende per i figli nel rispetto del Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Pordenone;
- 7 assegno unico universale e detrazioni fiscali saranno al 50%;
- 8 darsi atto che i coniugi continueranno a sostenere, giusta la metà, la rata del mutuo (comprensiva dell'assicurazione) acceso per l'acquisto della casa e condivideranno le eventuali spese straordinarie inerenti la manutenzione dell'immobile;
- 9 darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento senza nulla pretendere l'uno dall'altra; allo stato i coniugi danno atto di non avere altri oneri da sostenere;
- 10 disporsi che il figlio minorenne continui ad avere regolari frequentazioni con i nonni e Per_2
i parenti materni e paterni;
- 11 darsi atto che i genitori acconsentono il rilascio/rinnovo della carta d'identità o altro documento valido per l'espatrio nell'interesse del figlio Per_2
- 12 i coniugi continueranno ad utilizzare le auto a loro già intestate. Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio il 01/06/2003 presso il Comune di Santa Lucia di Piave (TV).
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Nulla sulle spese.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Lucia di Piave (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2003, n. 8, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, l' 8/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa