TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/12/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4646 /2019 fra le parti:
RICCHIUTI DAVIDE, rappresentato e difeso dall'avv. D. Buccafurri opponente Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. M. Calò opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva infatti che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come
"omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo ) , ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
All'udienza del 14.11.2025 il Giudice, lette le note di udienza e le note conclusive autorizzate, ha introitato la causa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc.
Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1144/19 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 25000,00 oltre interessi e spese di lite, nella qualità di fideiussore della somma di €30000,00 relativa alla vendita di alcune attrezzature per estetica e parrucchiere per la quale veniva emesso titolo cambiario garantito personalmente dall'opponente.
Deve premettersi, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza (ex multis Cass. 23.07.2014 n. 16767). Ciò in quanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge, nel contraddittorio delle parti, secondo le norme del procedimento ordinario;
ne consegue, che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. n. 1184/2007).
E' noto inoltre che l' emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell' onere della prova, con la conseguenza che l' opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
Ebbene, valga precisare che la creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore ed in un accordo tra gli stessi in cui si conviene di fissare nella cambiale o nell'assegno, notoriamente valevoli come titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., la prestazione dovuta dal primo al secondo. Di talché, il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata e schematizzata, secondo le indicazioni prescritte dalla legge, l'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale omettendo il minimo riferimento alla causale del rilascio.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'assegno bancario o la cambiale, anche se privo di valore cartolare, ha natura di promessa di pagamento e, nei rapporti tra traente e prenditore, implica, di conseguenza, una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione semplice inerente all'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava sul debitore-odierno opponente l'onere di provare l'eventuale inesistenza di tale rapporto, ovvero l'eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Nella specie, è innanzitutto pacifico, in quanto non contestato, il rapporto inter partes così come sono pacifiche l'esecuzione del contratto con l'adempimento della prestazione del venditore e la debenza della somma residua -rinveniente dal mancato pagamento secondo le modalità pattuite (acconto, n.12 rate variabili e saldo di
€30000,00 al netto delle somme versate a rate) del prezzo- di €25000,00.
L'opponente, tuttavia, che non ha negato la propria qualità, non ha minimamente avuto cura di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o inefficacia del rapporto fondamentale nè di provare l'estinzione dell'obbligazione assunta con l'accordo inter partes e garantita dal titolo cambiario e dalla fideiussione.
Tanto impone il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n 1144/19 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 1600, oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge.
Brindisi,14/12/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi