Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B . E N e E l , N a 1 n O I 8 e Z 9 p A 1 - R a 1 T m S 1 e I - t G s 4 i E 2 EPUBBLICA ITALIANA s R . l IN NOME DEL POPOLO ITALIA152602 A L a D e 3 E h 2 c T i . f N i T E CORTE SUPREMADE CASSAZIONE d S R o E A A m SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21505/99 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron.443 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SENTENZA sul ricorso proposto da: PI DA, elettivamente domiciliato in Roma, via Medaglie d'Oro 415, presso l'avv. Giuseppe Cipriani Marianelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Gabrio Bagnoli giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE di MONTECATINI TERME, servizio polizia municipale, in persona del Sindaco p.t. - intimato avverso la ordinanza del tribunale di Pistoia, sez. distaccata di Monsummano Terme del 14.09.99 resa nel 1 6f2055 2001 procedimento n. 3415/99 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con ordinanza emessa all'udienza del 14.09.99 il giudice unico di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, convalidava, ai sensi dell'art. 22.5 1.s. 689/81 l'ordinanza ingiunzione del Comune di Montecatini Terme, che irrogava sanzione pecuniaria per infrazione ad ordinanza sindacale commessa da PI DA fermando il veicolo sulla pubblica via per chiedere prestazioni sessuali a pagamento. Ricorre LO RU, con atto notificato il 12.11.99 al Comune di Montecatini Terme -Servizio di Polizia Municipale, in persona del Sindaco- presso il difensore costituito, denunciando la violazione dell'art. 1 della l.s. 742/69, dell'art. 23 della l.s. 689/81; dell'art. 313.3 cpc rilevando che, nel fissare l'udienza di prima comparizione in giorno compreso nel periodo di sospensione feriale, il giudice era incorso sia in violazione delle norme sulla sospensione feriale dei termini processuali, sia in violazione del disposto dell'art. 23.3 1.s. 689/81, perché tra il giorno di notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza (10.08.99) e quello dell'udienza non intercorreva il termine di 30 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 313 e 163bis cpc. L'ente intimato non si è costituito. Caf Motivi della decisione Il ricorso va accolto. Secondo il testo dell'art. 23 1.s. 689/81 all'epoca vigente, tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione dovevano intercorrere i termini previsti dall'art. 313 secondo e terzo comma cpc. Dal momento che tale rinvio non era recettizio (la norma è stata poi modificata dall'art. 99 del dlgs 507/99), l'abrogazione di tale articolo a far data dal 30.04.95 comportava l'applicazione, anche al processo di opposizione a sanzione pecuniaria amministrativa, dei termini fissati dall'art. 163bis cpc (Cass. 792/99) e quindi del termine di 60 giorni, trattandosi di processo di opposizione radicatosi successivamente al 30.04.95. Poiché le cause di cui all'art. 23 ls. 689/81 non rientrano tra quelle che si sottraggono alla sospensione prevista dall'art. 1 1.s. 742/69, tra la notifica del decreto (10.08.99) e l'udienza fissata (14.09.99) non decorreva alcun lasso di tempo, cadendo entrambe le date -dies a quo e dies ad quem- nel periodo di sospensione (Cass.8144/96). La causa di nullità esaminata assorbe l'ulteriore censura, dedotta come causa di nullità autonoma e ravvisata nella fissazione dell'udienza di comparizione per il 14.09.99 e quindi in periodo feriale. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la ordinanza di estinzione va cassata e la causa va rinviata al tribunale di Pistoia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Pistoia, anche per le spese del giudizio di legittimità. 3 Caf Roma, 4 ottobre 2001 Cons. est.for offers Depositate in Cancelleda COMES 10 GEN. 2002 IL CANCELLIERE Caf Presidente Paulinis I Luisa Fassinati L L 9 O 8 B 6 E . E N e l N a , O n 1 I e 8 Z p 9 A 1 R a - T m 1 S I e 1 t G - s E i 4 R s 2 l . A a L D e E 3 h T c 2 i N f . i E d S T E o R m A