Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedulla' Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 445 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(avv. Francesco Migaldi) Parte_1
appellante
e
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Indennizzo per i danni da talidomide.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 30.12.2020 al tribunale di Cosenza, nato Parte_1 nell'agosto del 1982, ha rivendicato dal ministero l'erogazione CP_1 dell'indennizzo mensile che l'art. 1 della L. n. 244 del 2007 riserva ai soggetti che sono affetti da menomazioni ascrivibili all'assunzione di farmaci contenenti talidomide, da parte della madre, durante la gestazione. Ha chiesto, altresì, il pagamento dei ratei
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2. Il tribunale di Cosenza, confermando l'esito del procedimento amministrativo che l'assistibile aveva promosso con istanza del 19.3.2018, gli ha negato la prestazione perché ha ritenuto non provato che la madre abbia assunto, durante la gestazione, un farmaco a base di talidomide. Ha infatti escluso: a) di poter utilizzare a fini probatori le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate al ricorso e sottoscritte dalla sorella e dal padre del medesimo assistibile;
b) di poter attribuire a quelle stesse dichiarazioni valenza indiziaria, in mancanza di altri elementi probatori capaci di dare riscontro alla dedotta assunzione, durante la gestazione iniziata nel 1981, di un farmaco che sul mercato non più è rinvenibile sin dal 1962. Ha posto le spese di lite a carico del ricorrente.
3. Questi interpone appello perché invece sostiene che la sua malformazione congenita del braccio sinistro sia causalmente ascrivibile alla focomelia, la cui causa, in assenza di tare genetiche, è da attribuirsi alla “assunzione del talidomide” in fase embrionale, che “non è stata contestata dal ministero” resistente “poiché dimostrata e provata dalle dichiarazioni rese con gli atti notori” allegati al ricorso. Argomenta, dunque, sulla utilizzabilità di tali dichiarazioni al fine di acquisire una prova che, “a distanza di tantissimi anni”, non potrebbe essere data altrimenti. Chiede pertanto, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, l'accoglimento delle domande che il tribunale ha rigettato.
4. Nella resistenza del ministero appellato che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, questa Corte ha espletato consulenza tecnica d'ufficio, ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, ha autorizzato il deposito di note (con le quali l'appellante ha chiesto il rinnovo della consulenza lamentando che l'ausiliare “non ha provveduto a rispondere in modo completo ai quesiti posti dal
Collegio”), decide la causa con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. L'espletata consulenza tecnica d'ufficio – che è stata disposta in ossequio al principio secondo cui il giudice è tenuto ad eseguirla nelle controversie in materia assistenziale che richiedono l'accertamento di uno stato invalidante e la verifica delle
Pag. 2 di 4 sue cause1 – ha fornito la prova che l'iposviluppo del braccio sinistro che affligge l'appellante non è da attribuirsi ad una patologia malformativa, bensì ad una “paralisi ostetrica conseguita a lesione neurologica”.
7. Tanto risulta sia dalla diagnosi dei medici dell'ospedale di Crotone, dove l'appellante è nato, al momento in cui lo dimisero dopo un ricovero protratto per circa un mese a seguito di “parto distocico”, sia dagli esami clinici a cui egli fu sottoposto durante quella degenza neonatale e i cui esiti sono documentati dalla cartella clinica che l'appellante ha sottoposto alla disamina del consulente tecnico d'ufficio.
8. Alle conclusioni di quest'ultimo, che in quella documentazione rinvengono decisivo conforto e che l'appellante non ha sottoposto a specifiche e argomentate critiche (limitandosi ad una immotivata richiesta di rinnovo della consulenza), è dunque sufficiente fare rimando2.
9. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
10. Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base del valore del credito azionato (che supera i 460 mila euro), seguono la soccombenza in difetto, negli 1 Cass. 5794/1999: “Ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ. nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado”. Cass.
4927/2004: “Nelle controversie in materia di previdenza o assistenza obbligatoria, relative a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza”. Cfr. anche Cass.
4428/1982.
Pag. 3 di 4 atti introduttivi dei due gradi di giudizio, della declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero per i non abbienti.
11. Le spese di consulenza si pongono a carico di entrambe le parti3, nel cui comune interesse l'ausiliare ha espletato la sua prestazione4.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, con ricorso depositato il 20.9.2022, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 521/22, pubblicata in data 23.3.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere al ministero appellato le spese del grado che liquida in € 6.000 oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Pone a carico delle parti, in solido, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/03/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. 3881/2006: " La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità". Conforme è Cass. 22713/2015: " Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ...". 3 Cass. 28094/2009: “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza”. 4 Cass. 28572/2023: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze …”.