CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile
R.G. 6019/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/06/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BURAGLIA CINZIA Avv. Staniscia in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
***
La Corte invita la parte presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. L'avv. Staniscia discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 25.06.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliata presso il difensore avv. Cinzia Parte_1 CodiceFiscale_1
Buraglia che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTE
E
Parte_2
(C.F. ) P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.7681/2020 resa in data 25.05.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 12.11.2020 ha proposto appello contro Parte_1
la sentenza n.7681/2020 pubblicata in data 25.05.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.60445/2014, promosso dall'odierna appellante nei confronti di . Parte_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Nell'atto di citazione l'attrice riferiva che in data 11.1.2014 si trovava all'interno del Caffè Strega in via Veneto n.173 e mentre si recava in bagno cadeva in terra a causa di un gradino, bagnato, posto dietro una porta d'ingresso non segnalato e in assenza di adeguata illuminazione. Riportava danni alla persona, di cui chiedeva il risarcimento. La convenuta contestava l'addebito, mettendo in dubbio lo stesso accadimento del fatto che non era stato neppure segnalato al personale, tanto
2 che solo con la notifica della citazione ne era venuta a conoscenza. In ogni caso a pagina quattro della comparsa spiegava diffusamente come fossero totalmente infondate le doglianze attesa la presenza di illuminazione a giorno di tutti i locali, la distanza di almeno un metro fra
l'apertura della porta e la rampa di scale, la segnalazione prima dell'accesso ai servizi igienici della presenza delle scale.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede: RIGETTA le domande di
CONDANNA al pagamento delle spese di causa che liquida in favore Parte_1 Parte_1
di in persona del suo rappresentante pro Parte_2 tempore per compensi in complessivi €.1.800,00 oltre IVA, CAP e 15% spese generali;
”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Le domande dell'attrice, Parte_1
non risultano adeguatamente provate e le relative domande non possono trovare accoglimento.
L'intera ricostruzione dei fatti è incerta e lacunosa, e comunque non tale da condurre all'obiettivo (condanna della società convenuta) sperato dalla In un quadro descrittivo Pt_1
incerto e in un confuso panorama probatorio testimoniale (la deposizione del teste , Tes_1
contradditoria e lacunosa, introduce dubbi e incertezze sul reale accadimento dei fatti), va evidenziato che il quadro che si delinea è che la ove sia realmente caduta (il teste, che a Pt_1
quanto pare era transitato senza problemi per le stesse scale, riferiva che la signora era da sola, e che non l'aveva vista cadere), ma in quanto distratta e non sufficientemente attenta a dove metteva i piedi. Cos'è propriamente un'insidia? Va ricordato che per la sussistenza della situazione definita tradizionalmente “insidia” fonte di danno si richiede la non riconoscibilità
e prevedibilità della situazione pericolosa, quale fonte di danno, da parte di una persona di ordinaria diligenza;
oltre ovviamente la non conoscenza in concreto. Orbene, dove sta in questo caso la non riconoscibilità e la non prevedibilità? Non basta che vi sia un difetto, un'alterazione dell'assetto viario perché si realizzi un'insidia in senso tecnico-giuridico, occorre che sia tale da non essere evitata da una persona normalmente attenta, normalmente prudente. Cosa che non è stata in questo caso. Va anche considerato che si tratta di un esercizio commerciale non certo di un abbandonata periferia ma della celebre e centralissima via
Veneto, sicché è del tutto inverosimile, alla luce delle prefate incertezze, una situazione di degrado qual descritta dall'attrice. E' stato esattamente affermato (Cassazione civile , sez. VI
- 3, ordinanza 04.10.2013 n° 22684) che il nesso causale (fra la causa dell'evento) ed il danno si interrompe per il caso fortuito nel quale rientra, come fatto del terzo, anche la condotta imprudente (già nella scelta di andare a “partecipare” a quell' evento), distratta, non accorta del danneggiato. Come nel caso di specie.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
3 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adito, in totale riforma della sentenza impugnata, condannare la , in persona del liquidatore Parte_2
protempore, al risarcimento dei danni fisici patiti dalla sig.ra nella misura che è Parte_1
stata determinata dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado, oltre interessi moratori sulla sorta rivalutata dall'evento lesivo al saldo. Con condanna alle spese del doppio grado in favore della sig.ra ”. Parte_1
§ 6. - ritualmente evocata Parte_2
in appello non si è costituita ed in data 6.10.2021 è stata dichiarata contumace.
§ 7. - All'odierna udienza il difensore di parte appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “VIOLAZIONE degli ARTT. 2051 e 2697 CC;
degli artt.
112, 115 E 116 CPC.” parte appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non si era adeguatamente valutata la testimonianza resa da ritenendola lacunosa Testimone_2
e contraddittoria.
Deduceva che il teste aveva così riferito nel corso dell'istruttoria confermando le circostanze dedotte dall'attrice: “... mi sono accorto che era caduta dai gradini della stanza antibagno …”
“... che gli stessi erano bagnati …” non c'erano strisce antiscivolo e l'ambiente dell'antibagno era illuminato con luce fioca/ soffusa”, soggiungendo che anche il consulente medico-legale nominato in primo grado aveva riscontrato la piena compatibilità tra l'evento e le lesioni riportate dalla anche in ordine alla dinamica del sinistro evidenziando che a pag. 14 della Pt_1 relazione aveva così motivato: “la sottoscritta ritiene compatibile (dal punto di vista cronologico, qualitativo, quantitativo e modale) una caduta della perizianda in data 11.01.2014 con la lesione refertata in sede di Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito…”.
Allegava quindi la non corretta applicazione e ripartizione dell'onere della prova da parte del primo giudice atteso che avrebbe dovuto condannare la al Parte_2
risarcimento dei danni in proprio favore applicando la presunzione contemplata dagli artt.
2051/2043 del codice civile. A tal fine evidenziava che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia aveva, come noto, carattere oggettivo e, perché potesse configurarsi in concreto, era sufficiente che sussistesse il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevasse in contrario la condotta del custode, atteso che sul custode incombe l'obbligo di vigilare sulla res e mantenere il controllo su di essa, onde evitare che produca danni a terzi (Cass. civ., Sez. III 2/02/2006 n. 2284).
Precisava che il custode era responsabile anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno cagionato da “insidia o trabocchetto”, per la cui sussistenza erano richiesti, quali
4 requisiti, l'oggettiva esistenza di un pericolo e la sua soggettiva non percettibilità evidenziando altresì che affinché il custode potesse esimersi dalla responsabilità ex artt. 2051-2043 c.c. doveva provare l'esistenza del c.d. caso fortuito.
Soggiungeva che il giudice di prime cure, aveva invece posto a suo carico la prova della propria attenzione e imprudenza nello scendere i gradini che portavano ai servizi igienici, nonostante nessun atto del giudizio lasciasse trapelare imprudenza o disattenzione mentre avrebbe dovuto porre l'eventuale prova in ordine alla propria condotta a carico della convenuta Parte_2
[...]
Indi richiamate Cass.civ.n.21244 e 3651 del 2006 per cui il danneggiato era onerato della dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, prova da assolversi anche mediante presunzioni, non essendo viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo deduceva che il custode poteva liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova del fortuito, dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuiva, la dimostrazione che il danno si era verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Tanto premesso, soggiungeva che il primo giudice nel caso in esame, non aveva adeguatamente valutato che il teste sentito nel corso dell'istruttoria aveva riferito che i gradini erano bagnati, scarsamente illuminati e, pertanto, non era stata posta in essere dalla danneggiata alcuna condotta imprudente o comunque tale da cagionare l'evento, inoltre non si era tenuta nella dovuta considerazione che la danneggiata era stata trasportata d'urgenza a mezzo ambulanza presso il pronto soccorso e che il giudice non aveva adeguatamente motivato per discostarsi dalle risultanze della c.t.u. per cui le lesioni patite erano compatibili con la dedotta caduta dalle scale.
§ 8.2 - Con il secondo motivo relativo alla quantificazione patrimoniale del risarcimento richiesto parte appellante a fondamento del motivo deduceva che il c.t.u. aveva quantificato l'incapacità temporanea totale in 60 gg. con successivi 30 gg. di incapacità parziale al 75% e
60 gg. di incapacità parziale al 50%, mentre aveva riscontrato una invalidità permanente pari al
15%, quindi considerato che al momento del sinistro aveva 81 anni, precisava che l'importo dovutole a titolo risarcitorio ammontava ad euro 43.158,00 oltre ad euro 21.579,00 (ottenuto dividendo al 50% quanto dovuto a titolo di danno biologico) quale risarcimento del danno non patrimoniale (pecunia doloris e danno alla vita di relazione) conformemente al precetto generale contenuto nell'art. 2059 c.c., oltre ad euro 8.418,00 a titolo di spese mediche sostenute e ritenute
5 congrue dal CTU nell'elaborato peritale, infine gli interessi moratori sulla sorte rivalutata.
§ 9. - Ciò posto osserva il Collegio che il primo motivo d'appello sia parzialmente fondato nei limiti di seguito osservati dovendosi sussumere la caduta, per come prospettata nella citazione di primo grado ed accertabile dalle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado, nella fattispecie della responsabilità per cose in custodia di cui all'art.2051 c.c. non senza tuttavia rilevare un concorso di colpa della danneggiata che non avendo prestato adeguata attenzione al pavimento bagnato nel bagno dell'esercizio commerciale ove si trovava risulta aver contribuito alla caduta.
Orbene, stando a quanto evidenziato nella giurisprudenza della S.C., la fattispecie di cui all'art.2051 c.c. deve essere ricondotta ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico.
L'esame sistematico dell'art.2051 c.c., rispetto alle altre forme di responsabilità per cd. colpa presunta, mette infatti in risalto come il custode possa andar esente da ogni addebito di responsabilità solo laddove dia prova del caso fortuito, ossia di quel fattore interruttivo del nesso di causalità che sia del tutto indipendente dalla natura della cosa ed operante in assoluta autonomia o che pur inserendosi nel medesimo decorso possieda comunque una tale efficacia da degradare il precedente fattore a semplice occasione del danno.
Fortuito che astrattamente può essere costituito dallo stesso comportamento del danneggiato (il fortuito incidentale) a seguito del quale la cosa viene svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea.
Il fattore esterno eccezionale ed imprevedibile può quindi ben essere rappresentato dal fatto del terzo o come appena detto dello stesso danneggiato.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art.1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda infatti non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere
6 anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr.,
Cass.civ.n.11227/2008).
Ancora stando a Cass.civ.n.12027 del 2017 (resa in fattispecie di caduta in un supermercato)
l'art.2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode.
Nella specie, la S.C. aveva cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d'uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell'insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall'altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche cliente poco prima dell'infortunio.
Appurato quindi come in tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode sia estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art.2051 c.c. ed il fondamento della responsabilità sia costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito, occorre evidenziare come la abbia Pt_1
pienamente assolto al proprio onere probatorio come sopra descritto.
Detta prova, costituita dalla dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta dalla cosa, è stata raggiunta per il tramite della testimonianza resa da che sentito nel corso dell'istruttoria di primo grado Testimone_2 ha riferito di aver incrociato all'uscita dal bagno del locale la che stava entrando nello Pt_1
stesso e che i gradini di accesso erano bagnati quindi di averla sentita urlare e voltatosi di averla trovata a terra, essendosi accorto che era caduta dai gradini.
A ciò debbono aggiungersi le risultanze della cartella clinica inclusa quella di PS dove l'appellante risulta essere stata trasportata in urgenza a mezzo ambulanza e servizio 118, avendo altresì riferito ai sanitari della caduta avvenuta poco prima nel bar.
Da quanto precede appare evidente e altamente probabile che l'appellante sia scivolata sui gradini del locale bagnato ma al tempo stesso deve rilevarsi che le scale erano illuminate (come
7 riferito dal teste e visibile dalle fotografie del locale prodotte in primo grado dall'appellante) e che il teste, evidentemente più attento della aveva prestato maggiore attenzione ai gradini Pt_1
e non era scivolato.
Appare quindi più che verosimile che l'incedere poco avveduto dell'appellante abbia contribuito alla caduta ed ai danni fisici dalla stessa patiti dovendo i gradini bagnati indurre l'attrice in primo grado a procedere con maggiore prudenza, dovendosi ritenere percepibile in presenza di illuminazione lo stato dei gradini e la possibile scivolosità degli stessi, del pari essendo comunque prevedibile che in un bagno pubblico vi possa essere della superficie bagnata con la conseguenza che l'occorso deve ascriversi eziologicamente in misura paritaria, al 50% anche in capo alla danneggiata, dovendosi richiamare a tal fine la giurisprudenza di legittimità sopra evidenziata.
A tale riguardo giovi richiamare per il merito Corte App. Milano n.549/2023 per cui allorquando il danneggiato sia caduto in un tratto riservato al passaggio pedonale, che presentava un'evidente anomalia, il custode è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., tuttavia, qualora l'evento lesivo si sia verificato in condizioni di visibilità è verosimile ritenere che, laddove la danneggiata avesse prestato maggiore attenzione avrebbe potuto agevolmente rendersi conto del pericolo ed evitare il danno.
Quindi anche se la disattenzione del pedone non interrompe il nesso causale, essendo prevedibile il pericolo di caduta e la condotta negligente del danneggiato concorre a determinare il danno secondo la previsione di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. e, pertanto, di tale condotta deve tenersi conto ai fini della liquidazione del danno riducendo il risarcimento.
Del resto che anche l'appellante abbia concorso alla caduta con un incedere poco avveduto si ricava dalle stesse dichiarazioni rilasciate dall'appellante al consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado da cui si evince che l'attrice non abbia prestato la dovuta attenzione al pavimento ed ai gradini, a pag.n.3 della sua relazione infatti il medico legale ha evidenziato quanto segue: “Tutto ciò premesso, per quanto attiene la dinamica dell'evento, si è preso atto di quanto in merito riportato negli atti di causa di parte attrice e dalla viva voce della perizianda che in sede di operazioni peritali ha riferito quanto segue: “il giorno 11/01/14, alle ore 16.00 circa, mentre mi trovavo seduta ad un tavolino situato all'esterno del “Caffè Strega” in via Veneto, avendo necessità di recarmi alla toilette mi alzavo, chiedevo informazioni ad un signore davanti alla porta di ingresso, il quale mi rispondeva di trovarsi più in avanti. Mi sono avvicinata alla toilette percorrendo un lungo corridoio buio, non si vedeva niente neanche a terra, per questo non ho visto i gradini, abbastanza alti ed anche a causa del fondo scivoloso sono caduta a terra. Non so se sono inciampata o meno contro i gradini né se gli stessi fossero in salita o discesa. Cadendo mi sono trovata a terra con sensazione di ginocchio rotto, ho
8 sentito molto dolore, ho urlato e poi sono svenuta”.
Orbene il teste ebbe a riferire che la zona antistante il bagno ove era caduta la era Tes_1 Pt_1
illuminata seppur con luce soffusa, mentre le dichiarazioni della danneggiata evidenziano chiaramente che il suo incedere privo di adeguata attenzione ai gradini, abbia chiaramente contribuito alla caduta con pari efficienza causale in ragione della medesima rilevanza delle regole di normale prudenza da osservarsi in presenza di gradini, cui l'appellante per sua stessa dichiarazione non aveva prestato la dovuta attenzione.
Ciò posto, la liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale per le spese mediche sostenute deve avvenire nei seguenti termini, previa applicazione delle Tabelle milanesi vigenti
(cfr., Cass.n.12408 del 2011 e ss. conformi, comprensive del danno morale da sofferenza interiore) tenuto conto che la all'epoca del sinistro aveva 81 anni, essendo nata il Pt_1
18.03.1933 ed essendosi la caduta verificata in data 11.01.2014.
Dunque, deve applicarsi al caso in esame la vigente tabella milanese, tenuto conto delle risultanze della c.t.u. medico-legale svolta in primo grado, congruamente motivata, per cui la danneggiata ebbe a riportare nell'occorso una frattura periprotesica del femore sinistro successivamente trattata con osteosintesi con placca e viti e conseguentemente una incapacità temporanea totale di 60 gg. con successivi altri 30 gg. di incapacità parziale (al 75%) e 60 gg. di incapacità parziale (al 50%), con una invalidità permanente pari al 15%, senza alcuna personalizzazione affatto richiesta dall'attrice in primo grado.
Deve infatti osservarsi a riguardo che secondo la S.C. (in particolare si veda la sentenza n.23778/2014) il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incidente su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale, quindi soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
Dunque, tenuto conto della c.t.u. svolta in primo grado, applicata la tabella milanese (cfr.,
Cass.civ.n.12408/2012) vigente al momento della odierna liquidazione (cfr.,
Cass.civ.n.7272/2012 e ss.) gli importi da riconoscersi considerato che le tabelle milanesi prevedono l'incremento per la voce della sofferenza soggettiva interiore (il cd. danno morale presumibile nel caso di specie in considerazione del tipo di lesioni patite da una anziana signora)
9 ed escluso il danno esistenziale costituente duplicazione delle voci già riconosciute (cfr.,
Cass.civ.n.23469/2018 e ss. conformi) e comunque non provato, gli importi che vanno riconosciuti alla danneggiata, che al momento dell'occorso aveva anni 81, sono i seguenti:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 81 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 28.904,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 37.864,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 12.937,50
Spese mediche € 8.418,00
Ne consegue per quanto sopra che l'importo da riconoscersi alla danneggiata ammonta ad euro
59.219,50 da ridursi per il concorso dell'appellato al 50% quale sopra evidenziato in euro
29.609,75 cui applicare interessi e rivalutazione previa devalutazione alla data dell'evento con applicazione dei principi evidenziati dalla S.C. con la sentenza n.1712 del 1995 e ss.
Con la conseguenza che all'importo di euro 29.609,75 - devalutato alla data del sinistro - debbono aggiungersi gli interessi cd. compensativi, da calcolarsi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno con la conseguenza che l'importo definitivamente da riconoscersi alla ammonta a complessivi euro 33.134,13 importo sul quale decorrono gli interessi legali Pt_1
dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c.
10 § 10. – Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del decisum, vengono liquidate per il primo grado considerato il quarto scaglione di valore del d.m.n.147/2022 (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione ed euro 2.905,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase.
Per il secondo grado debbono riconoscersi euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e quelli minimi per le altre tenuto conto della natura documentale del giudizio e delle particolari forme adottate per la decisione.
Per entrambi i gradi, l'esito del giudizio, con sensibile riduzione delle domande ed il riconoscimento del concorso di colpa a carico dell'appellante, induce ad effettuare la parziale compensazione delle spese di lite al 50%.
Le spese di c.t.u. necessarie alle valutazioni medico legali debbono porsi integralmente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 12.11.2020, avverso la sentenza n.7681/2020 resa in data 25.05.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado – accertato il concorso di colpa in misura pari al 50% da parte di nella determinazione dei danni di cui in Parte_1
parte motiva – condanna in persona del l.r.p.t. Parte_2 al pagamento in favore di dell'importo pari ad euro 33.134,13 oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
2) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione Parte_2 delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida già effettuata la parziale Parte_1
compensazione di cui in parte motiva per il primo grado in complessivi euro 3.808,00 per compensi oltre euro 148,72 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in euro
3.367,00 per compensi oltre euro 174,00 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa.
3) Pone le spese di c.t.u. come già liquidate in primo grado pari a complessivi euro 793,00 integralmente a carico dell'appellata Parte_2
Roma, 25.06.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
11