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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4137/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4137/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to GRIPPA NICOLA del Foro di Taranto Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to FUSCO SILVIO ARCHIMEDE del Foro di CP_1
Latina presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massafra (TA) il 02/07/1988 con la parte resistente, dalla cui unione sono nati Per i figli (il 01.07.1989) e (il 22.09.1992). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione consensuale omologata in data 10.07.2013, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva la parte resistente che, oltre a chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva disporsi in suo favore un assegno divorzile pari ad almeno 300,00 euro mensili.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto il 25.06.2013.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione consensuale, atteso che alla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Domanda di assegno divorzile
Parte resistente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno in suo favore nella misura di euro 300,00 mensili deducendo di non avere un lavoro stabile e di essere priva dei mezzi economici della parte ricorrente.
Parte ricorrente ha chiesto in sede di memoria conclusionale non riconoscersi il diritto alla percezione dell'assegno divorzile in favore della resistente non sussistendone i presupposti avendo la controparte capacità reddituale e patrimoniale atteso che ha alienato la ex casa coniugale percependo il corrispettivo ed ha sempre svolto attività lavorativa.
Orbene la disciplina legislativa sull'assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, mira a garantire al coniuge economicamente debole un rimedio contro il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. La ratio sottesa è quella assistenziale in favore del coniuge più debole ed è volta a riconoscergli un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita coniugale. Non è infatti necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, ma un apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche.
Il giudizio di determinazione del valore dell'assegno si scompone idealmente in due fasi: un primo giudizio volto ad accertare l'an del diritto all'assegno divorzile (il diritto all'assegno in astratto) ossia a verificare se il coniuge più debole non abbia mezzi adeguati a conservare il medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e una volta accertata la disparità economica ante e post divorzio, un secondo giudizio, riguardante il quantum dell'assegno (diritto all'assegno in concreto), che si determina partendo dalla differenza tre le condizioni economiche ante e post divorzio, (che rappresenta il massimo valore che potrebbe essere riconosciuto a titolo di assegno) e si modifica in base agli altri indici previsti dall'art. 5, comma 6, l. div. che sono “le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”
L'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. civ. n. 23763 del 17 settembre 2003).
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018). Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa- compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti - ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti
..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro."
(Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente non sia fondata e pertanto non possa trovare accoglimento.
Nel caso di specie viene in rilievo un matrimonio della durata di venticinque anni (1988 anno di matrimonio, 2013 anno della comparizione delle parti davanti al Presidente), dal quale sono nati due figli,
e il ricorrente dotato di un reddito mensile da lavoro dipendente con mansioni di impiegato ha partecipato in misura preponderante ai bisogni della famiglia con il reddito derivante dal suo lavoro.
In sede di separazione le parti si accordavano per un assegno di mantenimento in favore della resistente pari euro 300,00 mensili ed inoltre il marito trasferiva alla moglie la piena proprietà del lastrico solare in
Massafra (Ta) ex casa coniugale.
Orbene, nel caso di specie tra le parti non risulta all'esito del giudizio provata una significativa disparità reddituale tra le parti, in quanto il ricorrente che ha svolto la mansione di autista presso plurimi datori di lavoro risulta aver percepito, alla luce delle ultime dichiarazioni depositate (nell'anno 2021 pari ad euro
6779,21), un reddito medio mensile di poco superiore ad euro 500,00 in forza di un contratto part- time e non risulta avere beni immobili. Il medesimo ha inoltre riferito di vivere in casa con i genitori non avendo la disponibilità economica per condurre in locazione un immobile.
Quanto alla capacità reddituale di parte ricorrente la medesima risulta allo stato inoccupata ma non ha offerto prova di non aver una capacità reddituale dissimile da quella del ricorrente, non avendo allegato alcuna documentazione idonea ad offrire prova di non poter svolgere una attività lavorativa per ragioni di età o di salute e la stessa inoltre nulla ha riferito sulla proprietà in Massafra ceduta dal marito in sede di separazione consensuale, essendo verosimilmente stata alienata a terzi atteso che la ricorrente vive in un immobile con entrambi i figli a Cellole condotto in locazione per 450,00 euro.
All'esito dell'istruttoria espletata difetta la prova di una significativa disparità reddituale tra le parti, in quanto il ricorrente è inserito nel mondo del lavoro con contratto a tempo determinato e part- time e risulta percepire mediamente poco più di 500,00 euro mensili e parte resistente che ha sempre lavorato dalla data della separazione ha verosimilmente la medesima capacità reddituale non avendo provato di non poter svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
Dunque alla luce di tali considerazioni va rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente nei confronti del ricorrente.
Le spese di lite stante l'obiettiva controvertibilità della lite si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Massafra (TA) il 02/07/1988 (atto n. 85, parte II, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1988);
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massafra (TA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 5.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4137/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to GRIPPA NICOLA del Foro di Taranto Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to FUSCO SILVIO ARCHIMEDE del Foro di CP_1
Latina presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massafra (TA) il 02/07/1988 con la parte resistente, dalla cui unione sono nati Per i figli (il 01.07.1989) e (il 22.09.1992). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione consensuale omologata in data 10.07.2013, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva la parte resistente che, oltre a chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva disporsi in suo favore un assegno divorzile pari ad almeno 300,00 euro mensili.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto il 25.06.2013.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione consensuale, atteso che alla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Domanda di assegno divorzile
Parte resistente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno in suo favore nella misura di euro 300,00 mensili deducendo di non avere un lavoro stabile e di essere priva dei mezzi economici della parte ricorrente.
Parte ricorrente ha chiesto in sede di memoria conclusionale non riconoscersi il diritto alla percezione dell'assegno divorzile in favore della resistente non sussistendone i presupposti avendo la controparte capacità reddituale e patrimoniale atteso che ha alienato la ex casa coniugale percependo il corrispettivo ed ha sempre svolto attività lavorativa.
Orbene la disciplina legislativa sull'assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, mira a garantire al coniuge economicamente debole un rimedio contro il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. La ratio sottesa è quella assistenziale in favore del coniuge più debole ed è volta a riconoscergli un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita coniugale. Non è infatti necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, ma un apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche.
Il giudizio di determinazione del valore dell'assegno si scompone idealmente in due fasi: un primo giudizio volto ad accertare l'an del diritto all'assegno divorzile (il diritto all'assegno in astratto) ossia a verificare se il coniuge più debole non abbia mezzi adeguati a conservare il medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e una volta accertata la disparità economica ante e post divorzio, un secondo giudizio, riguardante il quantum dell'assegno (diritto all'assegno in concreto), che si determina partendo dalla differenza tre le condizioni economiche ante e post divorzio, (che rappresenta il massimo valore che potrebbe essere riconosciuto a titolo di assegno) e si modifica in base agli altri indici previsti dall'art. 5, comma 6, l. div. che sono “le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”
L'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. civ. n. 23763 del 17 settembre 2003).
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018). Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa- compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti - ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti
..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro."
(Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente non sia fondata e pertanto non possa trovare accoglimento.
Nel caso di specie viene in rilievo un matrimonio della durata di venticinque anni (1988 anno di matrimonio, 2013 anno della comparizione delle parti davanti al Presidente), dal quale sono nati due figli,
e il ricorrente dotato di un reddito mensile da lavoro dipendente con mansioni di impiegato ha partecipato in misura preponderante ai bisogni della famiglia con il reddito derivante dal suo lavoro.
In sede di separazione le parti si accordavano per un assegno di mantenimento in favore della resistente pari euro 300,00 mensili ed inoltre il marito trasferiva alla moglie la piena proprietà del lastrico solare in
Massafra (Ta) ex casa coniugale.
Orbene, nel caso di specie tra le parti non risulta all'esito del giudizio provata una significativa disparità reddituale tra le parti, in quanto il ricorrente che ha svolto la mansione di autista presso plurimi datori di lavoro risulta aver percepito, alla luce delle ultime dichiarazioni depositate (nell'anno 2021 pari ad euro
6779,21), un reddito medio mensile di poco superiore ad euro 500,00 in forza di un contratto part- time e non risulta avere beni immobili. Il medesimo ha inoltre riferito di vivere in casa con i genitori non avendo la disponibilità economica per condurre in locazione un immobile.
Quanto alla capacità reddituale di parte ricorrente la medesima risulta allo stato inoccupata ma non ha offerto prova di non aver una capacità reddituale dissimile da quella del ricorrente, non avendo allegato alcuna documentazione idonea ad offrire prova di non poter svolgere una attività lavorativa per ragioni di età o di salute e la stessa inoltre nulla ha riferito sulla proprietà in Massafra ceduta dal marito in sede di separazione consensuale, essendo verosimilmente stata alienata a terzi atteso che la ricorrente vive in un immobile con entrambi i figli a Cellole condotto in locazione per 450,00 euro.
All'esito dell'istruttoria espletata difetta la prova di una significativa disparità reddituale tra le parti, in quanto il ricorrente è inserito nel mondo del lavoro con contratto a tempo determinato e part- time e risulta percepire mediamente poco più di 500,00 euro mensili e parte resistente che ha sempre lavorato dalla data della separazione ha verosimilmente la medesima capacità reddituale non avendo provato di non poter svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
Dunque alla luce di tali considerazioni va rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente nei confronti del ricorrente.
Le spese di lite stante l'obiettiva controvertibilità della lite si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Massafra (TA) il 02/07/1988 (atto n. 85, parte II, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1988);
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massafra (TA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 5.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio