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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1052/2019 emessa in data
29/01/2019 dal Tribunale di Napoli, iscritto al n. 1225/2019 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi, rimesso in decisione con provvedimento depositato il 25
marzo 2025 e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Gentile e Michele Capezio
-APPELLANTE-
E
, con sede in Wiesbaden (Germania), la quale agisce attraverso la CP_1
Filiale Italia, Codice Fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bo- P.IVA_1
nolis (c.f. ) PEC giusta poteri conferi- C.F._1 Email_1
ti con la procura rilasciata per il presente giudizio e depositata in uno al presente atto
-APPELLATA - REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 07.3.2019 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto della domanda proposta dall'attuale appellante nei confronti di per sentir dichiarare il Controparte_1
diritto alla percezione di compensi maturati per attività di intermediazione creditizia prestata in favore della banca e della PO UD OP S.p.A. (“ISE”), che sotto-
scrivevano in data 7 novembre 2007 il contratto di mutuo fondiario n.
10351823/10351849 per il finanziamento di 248 milioni di euro. Il primo giudice, oltre a rigettare la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale proposta dalla banca per la restituzione delle somme da quest'ultima in precedenza versate all'attrice, pari ad euro 96.700,00.
2. All'esito dell'istruttoria, consistita nella prova per interpello e nell'escussione di testimoni, il primo giudice così provvedeva: “il Tribunale, ogni diversa domanda ed ec-
cezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta: 1) rigetta la domanda attrice;
2) accoglie la domanda di parte convenuta e per l'effetto dichiara la nullità del rapporto intercorso tra Parte_1
ed ; 3) condanna al pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
96.700,00 oltre interessi legali dai singoli pagamenti sino al soddisfo;
4) condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 13.000,00 oltre iva cassa e spese generali ed € 200,00 per spese”.
3. Motivava la decisione sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti di terzietà ed imparzialità da parte del mediatore, contrattualmente legato da mandato consulenzia-
le conferito da ISE, precisando che eventuali precedenti rapporti presupponevano un contratto con forma scritta e la loro esistenza non poteva essere provata con testimo-
ni.
4. Proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
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a. Illogicità e contraddittorietà della sentenza ed erronea interpretazione di legge per-
ché il giudice non coglieva nel segno nel ritenere nulla l'attività svolta dalla Parte_1
in riferimento a quanto disposto dal provvedimento n. 116 dell'Ufficio Italiano Cambi
del 29 aprile 2005, che richiedeva la forma scritta del contratto. Così operando qualifi-
cava la banca parte debole del rapporto, omettendo di valutare le risultanze istruttorie dalle quali si evinceva che tra e ISE non vi erano rapporti contrattuali ed il CP_1
mandato acquisito era stato frutto dell'esigenza del mediatore di tutelare la propria at-
tività. La scrittura del 5.4.2006 con ISE era intervenuta dopo che il mediatore aveva già messo in contatto le parti e detta scrittura era idonea comunque a soddisfare il re-
quisito di forma perché suo tramite aveva già portato a conoscenza del CP_1
cliente PO UD OP le modalità che avrebbe adottato la banca per l'implementazione dell'iter istruttorio e burocratico necessario al finanziamento di un importo considerevole (€ 248 milioni). PO UD OP, quindi, aveva sottoscritto un contratto in forma scritta e non era identificabile nel cliente debole di CP_1
cui al provvedimento n. 116 - Ufficio Italiano Cambi - 29 aprile 2005, legittimato ad ec-
cepire la nullità del contratto per la mancanza di forma scritta, perché la norma è fina-
lizzata a tutelare i clienti dall'arbitrio delle banche e dal reato di usura bancaria.
La banca esercitava il suo preponderante potere contrattuale non sottoscrivendo alcun contratto ma, ad ogni buon conto, riconosceva per facta concludentia l'opera prestata dalla come dimostrato dalla documentazione versata in atti e dalla Parte_1
predisposizione unilaterale di un piano di pagamento, per un importo nei fatti inferiore a quello pattuito dal mediatore con l'altra parte, cui dava seguito, per cinque anni dal
2007 al 2012, con il versamento di complessivi € 96.600,00.
Il provvedimento n. 116 detta i requisiti richiesti per la forma scritta del contratto, com-
prendendo “le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo, la durata dell'incarico e le condizioni per il rinnovo, la descrizione del tipo di finanziamen-
to richiesto dal cliente, la documentazione e le informazioni che la clientela è tenuta a
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fornire per ottenere il finanziamento e le concrete modalità attraverso cui si esplica l'attività di mediazione” che non potevano sussistere per la banca erogatrice del finan-
ziamento essendo tale ente a doverle comunicare. Il giudice quindi avrebbe dovuto considerare la norma non applicabile alla fattispecie in esame non dichiarando la nulli-
tà dell'attività svolta dalla . Non era necessaria Parte_1
la forma scritta dell'incarico di mediazione perché in sentenza, irragionevolmente, era confusa la posizione della banca con quella del cliente.
Secondo l'appellante il primo giudice non aveva interpretato correttamente la normati-
va vigente in materia, a tutela del cliente dalla banca.
b. Omessa pronunzia e mancanza di motivazione su elementi essenziali della
contro
-
versia, perché il giudice non considerava che la prestazione di ren- Parte_1
deva possibile la conclusione dell'affare tra le parti negoziali, che neppure conosceva-
no l'una l'esistenza dell'altra. Il mediatore aveva maturato il diritto alla provvigione per aver messo in relazione le parti e compiendo una serie di attività accessorie, come il reperimento della documentazione necessaria alla redazione dell'istruttoria. Il diritto al compenso era riconosciuto dalla stessa banca che predisponeva un piano di liquida-
zione e provvedeva a pagamenti per 5 anni dichiarando l' 08/11/2012 che l'interruzione dei pagamenti era giustificata dall'intervenuta modifica dei “termini dell'operazione”, chiedendo copia dell'accordo contrattuale fondativo del riconosci-
mento del corrispettivo quando il titolo giustificativo dei pagamenti consisteva nel pro-
spetto dell' 11/12/2007 redatto dalla stessa banca, allegato ad una mail avente quale oggetto “ISE - compenso intermediazione” . Non esisteva alcun errore, come sostenu-
to dalla banca in giudizio, anche perché il d.lgs 141/2010 richiamato dalla convenuta non era applicabile alla fattispecie che ci occupa.
La domanda riconvenzionale non poteva essere accolta perché non erano state pro-
vate le circostanze costitutive della pretesa. Il giudice accoglieva la domanda in virtù di una diversa prospettazione della nullità del rapporto intercorso tra le parti, mai formu-
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lata dalla convenuta. Così l'appellante concludeva “Voglia la Corte di Appello adita, in
via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai
sensi dell'art. 283 c.p.c. anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto
e in diritto, sussistendo sia l'elemento del periculum in mora stante il gravissimo ed ir-
reparabile danno apportato alla capacità economica e di sostentamento della azienda
appellante che potrebbe trovarsi ad affrontare una situazione di insolvenza, sia il fu-
mus boni iuris stante l'errore di diritto dedotto ed eccepite a mezzo del presente atto
ed alla luce della mancata valutazione del merito del giudizio di primo grado;
nel meri-
to voglia la Corte di Appello adita in accoglimento del gravame formulato, riformare la
sentenza n. 1052/2019 emessa dal Tribunale di Napoli – dott. Ragozini – in data
29/01/2019 notificata in data 06/02/2019 e per l'effetto condannare la al CP_1
pagamento dell'importo di Euro 93.300,00, quali somme dovute e ancora non corri-
sposte, ovvero della maggiore e/o minore somma che sarà accertata in corso di cau-
sa, quali somme ancora non corrisposte alla società attrice, oltre agli interessi legali
dalla domanda al saldo. Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da parte con-
venuta, stante l'infondatezza della stessa, per tutte le argomentazioni sopra indicate.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio
in favore dei procuratori anticipatari”.
5. L'appellata si costituiva nel giudizio di gravame contestandone la fondatezza,
perché correttamente il giudice, esercitando i poteri officiosi di cui è titolare, dichiarava la nullità del rapporto intercorso in virtù di una diversa prospettazione, giustamente motivando in ordine alla necessarietà della forma scritta del contratto di intermediazio-
ne creditizia ed alla non perseguibilità di un'attività di intermediazione al di fuori degli schemi regolamentati, a nulla rilevando gli aspetti sostanziali del rapporto, riferiti alla messa in contatto delle parti prima della sottoscrizione del mandato intercorso con
ISE.
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Ribadiva l'appellato l'eccezione già proposta in primo grado che comunque l'attività
espletata dall'attrice non poteva essere qualificata come mediazione per difetto del re-
quisito di indipendenza richiesto dalla legge e che quindi l'accoglimento della doman-
da riconvenzionale in subordine era fondata anche per tale ulteriore motivo.
In merito alla normativa invocata dal giudice di prime cure, perorava la correttezza del richiamo dell'art. 16 della legge 108/1996, nel d.P.R. 287/2000 e nel regolamento UIC
del 29 aprile 2005 ed il richiamo al d.lgs. 141/2010 di introduzione dell'art. 128 sexies,
a sua volta di previsione del requisito di indipendenza del mediatore creditizio. La ban-
ca in primo grado aveva invocato la nullità dell'accordo. D'altra parte era stato lo stes-
so attore ad affermare in citazione di avere prestato la propria attività in virtù di incari-
co conferito dalla ISE per il reperimento di un finanziamento. La somma versata dalla banca era corrisposta sull'erronea convinzione della sussistenza del requisito di terzie-
tà ed imparzialità, come confermato dal teste escusso in giudizio. L'errore era Tes_1
essenziale perché inerente la natura e l'oggetto del contratto, riconoscibile dall'attore,
che non aveva dichiarato l'esistenza del mandato e quindi sapeva dell'errore nel quale la banca era incorsa.
, d'altra parte, chiedeva alla importi a titolo di mediazione creditizia, Parte_1 CP_2
in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art.10 del d.P.R. 633/1972 e con applicazione di ritenuta di acconto ex art. 25 del d.P.R. 600/1973, mentre fatturava ad ISE importi a titolo di consulenza applicando ai compensi la maggiorazione IVA, a conferma che la differente fatturazione trovava origine nel differente rapporto intercorso con le parti.
Anche le percentuali di compenso in favore dell'attore ed a carico delle parti negoziali erano molto differenti perché con ISE correva un rapporto di consulenza e non già di mediazione. La mediazione “atipica” non poteva trovare applicazione in materia di mediazione creditizia, per la necessaria terzietà del mediatore creditizio. Parte_1
non poteva maturare alcun diritto nei riguardi della banca avendo agito solo in virtù del mandato con rappresentanza ricevuto da ISE.
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In merito al secondo motivo di gravame, l'appellata precisava come la banca non avesse più erogato alcuna somma in favore di ISE successivamente al gennaio 2012,
a causa del difetto di avanzamento dei lavori e quindi non corrispondeva alcun com-
penso ulteriore alla . Sottolineava come non avesse fornito al- Parte_1 Parte_1
cuna prova di avere messo in contatto ISE e la e che non era emersa prova, a CP_2
carico dell'attrice, dell'efficienza causale della propria condotta nel perfezionamento dell'affare tra la ISE ed . Precisava che i compensi corrisposti erano pari CP_1
alla percentuale sull'erogato (0,08%) di volta in volta applicata dalla stessa Pt_1
nelle proprie fatture e che la modifica delle condizioni del finanziamento concor-
[...]
data tra le parti negoziali del mutuo con riduzione ad euro 162.200.000,00
dell'impegno economico che originariamente era di euro 248.000.000,00, comportava una ulteriore erogazione di Euro 31.113.161,16 in favore di ISE in assenza di avan-
zamento di lavori e conseguentemente non maturava alcun diritto ad ulte- Parte_1
riore compenso, che era commisurato proporzionalmente (nella misura dello 0,08%)
all'importo del Finanziamento concesso dalla ad ISE effettivamente erogato, ed CP_2
in base agli SAL.
Erano quindi assenti le condizioni previste in base al piano di liquidazione e considera-
ta l'ulteriore erogazione di Euro 31.113.161,16, il compenso che avrebbe Parte_1
potuto esigere, in presenza dei relativi presupposti, era semmai di Euro 24.890,52
(Euro 31.113.161,16 x 0,08%).
Così l'appellato concludeva: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria
istanza ed eccezione disattesa, rigettare le domande tutte dell'appellante, sì come
inammissibili ed infondate, nonché la richiesta di sospensione della provvisoria esecu-
tività della sentenza impugnata per le ragioni esposte, confermando quindi la sentenza
di primo grado n. 1052/2018 del Tribunale di Napoli o, in ogni caso, nella denegata
ipotesi di mancata conferma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclu-
sioni spiegate dalla nel giudizio di primo grado: “Voglia l'Ill.mo Tribu- CP_1
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nale adito, ogni contraria eccezione disattesa e reiterata e riservata ogni difesa nel
merito del procedimento, cosi decidere:1) in via principale, rigettare la domanda atto-
rea per le motivazioni ampiamente esposte;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, limitare la condanna della Banca convenuta per
compensi dovuti in favore della a titolo di intermediazione finanziaria Parte_1
ad Euro 24.890,52, pari allo 0,08% dell'importo erogato da in favore CP_1
di ISE in data 25 settembre 2012; 3) in via riconvenzionale, per le ragioni ampiamente
esposte, accertare e dichiarare la nullità del rapporto intercorso con la per Parte_1
mancata iscrizione dell'attrice al relativo albo professionale e/o l'annullamento per er-
rore e, pertanto, condannare la alla restituzione in favore di Parte_1 CP_1
di tutte le somme da questa percepite, pari ad Euro 96.700,00 oltre interessi
[...]
dai singoli pagamenti, o a quell'altra somma ritenuta di giustizia. 4) In ogni caso, con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Con vittoria di spese,
competenze e onorari.”.
6. La Corte, con ordinanza del 22.10.19, non rintracciando i requisiti del fumus e del periculum, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacie esecutiva della sentenza impugnata. Successivamente tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
5. La sentenza della S.C. n. 482/2019 costituisce il riferimento giurisprudenziale scelto dalla Corte per la decisione della sentenza in esame. Con detta condivisa deci-
sione gli in materia di mediazione e mandato ed in particolare con riferimen- Parte_2
to al disposto dell'art. 1754 c.c., sanciscono che il conferimento dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore (in questo caso un finanziatore) dà vita ad un contratto di mandato e non già a mediazione, “giacché tal ultima figura è incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti;
cosicché, in ipotesi di conferimento di inca-
rico, l'incaricato ha l'obbligo, non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare e
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può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha attribuito l'incarico (cfr. Cass.
14 luglio 2009, n. 16382)”. Con riferimento alla “mediazione creditizia” il quadro nor-
mativo non muta ed il riferimento, per quel che interessa in questa fattispecie, è costi-
tuito dall'art. 2, 2° comma, prima parte, del d.P.R. n. 287/2000 "i mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collabo-
razione, di dipendenza o di rappresentanza", con la conseguenza di dover affermare che l'insussistenza del connotato dell'imparzialità elide in radice la possibilità di carat-
terizzazione dell'operazione secondo lo schema della "mediazione creditizia".
6. Il mandato conferito da ISE in favore dell'attore finalizzato all'individuazione di un finanziatore quindi escludeva la legittimità della pretesa di corresponsione di prov-
vigioni da parte della banca, come correttamente sancito nella sentenza impugnata,
perché la mediazione creditizia non si sottrae ai principi legislativi di riferimento sanciti in generale per la mediazione, con particolare riferimento all'art. 1754 c.c. L'elemento essenziale della mediazione è costituito dall'imparzialità del mediatore, incompatibile con il mandato conferito da una parte in virtù del quale il presunto mediatore agisce esclusivamente nell'interesse del proprio cliente per ricercare un contraente e prestare assistenza parziale nella trattativa e conclusione del contratto. La fattispecie non è
sussumibile nella mediazione codicistica e il soggetto che agisce per conto di una par-
te ha diritto alla provvigione solo nei confronti del proprio cliente quale mandante, non potendo pretendere alcun compenso dall'altro contraente con il quale non intercorre alcun rapporto contrattuale. Non errava il giudice nell'affermare che non era deman-
dabile a testi il riscontro della messa in contatto tra le parti in un periodo antecedente il mandato, risultando necessaria la prova scritta del contratto.
7. Il paragrafo 9 del provvedimento del 29 aprile 2005 dell'Ufficio Italiano dei
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Cambi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 116 del 20.05.2005 di-
spone che “I contratti di mediazione creditizia sono redatti per iscritto e una copia,
comprensiva delle condizioni generali del contratto, e' consegnata al cliente. La
consegna e' attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del
contratto conservata dal mediatore. In caso di inosservanza della forma prescritta il
contratto di mediazione creditizia e' nullo;
la nullita' puo' essere fatta valere solo dal
cliente.”
La previsione che la nullità per mancanza di forma scritta possa essere fatta valere solo dal cliente (quale nullità di protezione) non esclude che la prova della sussistenza della stipula di un valido contratto di intermediazione creditizia debba essere fornita producendo il documento contrattuale.
8. Quanto esposto rende non rilevante la disamina della fondatezza del secondo motivo di appello, incentrato sulla sussistenza dei requisiti della mediazione creditizia che, come esposto, è esclusa in radice dal perfezionamento del contratto di mandato in favore di uno dei soggetti contraenti il finanziamento (ISE) e, quindi, dalla mancanza della posizione di terzietà in capo all'odierna appellante.
9. La predisposizione del piano di liquidazione da parte della banca di certo non rivestiva valenza costitutiva di alcun diritto, costituendo una mera manifestazione di volontà, quella di provvedere al pagamento, tuttavia sfornita, per le ragioni esposte, di valide ragioni fondative del diritto.
10. I versamenti eseguiti costituivano un indebito conseguente alla inesistenza di un valido rapporto di mediazione e condivisibilmente il giudice di primo grado ne ha di-
sposto la restituzione a favore della banca, stante la fondatezza della richiesta restitu-
toria di quest'ultima che si basa sull'insussistenza di un valido rapporto di mediazione
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creditizia per mancanza del requisito di terzietà della società appellante, così come prospettato dalla già in primo grado, in sede di formazione del thema deciden- CP_2
dum, e non solo sul rilievo ufficioso di nullità per mancanza di forma scritta, non condi-
videndosi l'affermazione del primo giudice secondo cui la domanda restitutoria va ac-
colta nonostante la banca abbia fondato la sua domanda “su di una diversa prospet-
tazione della nullità del rapporto intercorso tra le parti e quindi su di una diversa causa
petendi”.
11. L'appello va quindi rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate nei minimi tariffari previsti, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
12. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al con-
tributo unificato dovuto.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza n. 1052/2019 emessa in data 29/01/2019 dal Tribunale
[...]
di Napoli, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
del grado, liquidate in favore di in complessivi €. 7.160,00 per compe- CP_1
tenze, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
3) Dichiara la sussistenza, a carico di dei Parte_1
requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato do-
vuto.
Così deciso il 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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dr. Sandro Figliozzi
Rg 1225/19
dr.ssa Maria Di Lorenzo
est. Sandro Figliozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1052/2019 emessa in data
29/01/2019 dal Tribunale di Napoli, iscritto al n. 1225/2019 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi, rimesso in decisione con provvedimento depositato il 25
marzo 2025 e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Gentile e Michele Capezio
-APPELLANTE-
E
, con sede in Wiesbaden (Germania), la quale agisce attraverso la CP_1
Filiale Italia, Codice Fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bo- P.IVA_1
nolis (c.f. ) PEC giusta poteri conferi- C.F._1 Email_1
ti con la procura rilasciata per il presente giudizio e depositata in uno al presente atto
-APPELLATA - REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 07.3.2019 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto della domanda proposta dall'attuale appellante nei confronti di per sentir dichiarare il Controparte_1
diritto alla percezione di compensi maturati per attività di intermediazione creditizia prestata in favore della banca e della PO UD OP S.p.A. (“ISE”), che sotto-
scrivevano in data 7 novembre 2007 il contratto di mutuo fondiario n.
10351823/10351849 per il finanziamento di 248 milioni di euro. Il primo giudice, oltre a rigettare la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale proposta dalla banca per la restituzione delle somme da quest'ultima in precedenza versate all'attrice, pari ad euro 96.700,00.
2. All'esito dell'istruttoria, consistita nella prova per interpello e nell'escussione di testimoni, il primo giudice così provvedeva: “il Tribunale, ogni diversa domanda ed ec-
cezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta: 1) rigetta la domanda attrice;
2) accoglie la domanda di parte convenuta e per l'effetto dichiara la nullità del rapporto intercorso tra Parte_1
ed ; 3) condanna al pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
96.700,00 oltre interessi legali dai singoli pagamenti sino al soddisfo;
4) condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 13.000,00 oltre iva cassa e spese generali ed € 200,00 per spese”.
3. Motivava la decisione sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti di terzietà ed imparzialità da parte del mediatore, contrattualmente legato da mandato consulenzia-
le conferito da ISE, precisando che eventuali precedenti rapporti presupponevano un contratto con forma scritta e la loro esistenza non poteva essere provata con testimo-
ni.
4. Proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
Rg 1225/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
a. Illogicità e contraddittorietà della sentenza ed erronea interpretazione di legge per-
ché il giudice non coglieva nel segno nel ritenere nulla l'attività svolta dalla Parte_1
in riferimento a quanto disposto dal provvedimento n. 116 dell'Ufficio Italiano Cambi
del 29 aprile 2005, che richiedeva la forma scritta del contratto. Così operando qualifi-
cava la banca parte debole del rapporto, omettendo di valutare le risultanze istruttorie dalle quali si evinceva che tra e ISE non vi erano rapporti contrattuali ed il CP_1
mandato acquisito era stato frutto dell'esigenza del mediatore di tutelare la propria at-
tività. La scrittura del 5.4.2006 con ISE era intervenuta dopo che il mediatore aveva già messo in contatto le parti e detta scrittura era idonea comunque a soddisfare il re-
quisito di forma perché suo tramite aveva già portato a conoscenza del CP_1
cliente PO UD OP le modalità che avrebbe adottato la banca per l'implementazione dell'iter istruttorio e burocratico necessario al finanziamento di un importo considerevole (€ 248 milioni). PO UD OP, quindi, aveva sottoscritto un contratto in forma scritta e non era identificabile nel cliente debole di CP_1
cui al provvedimento n. 116 - Ufficio Italiano Cambi - 29 aprile 2005, legittimato ad ec-
cepire la nullità del contratto per la mancanza di forma scritta, perché la norma è fina-
lizzata a tutelare i clienti dall'arbitrio delle banche e dal reato di usura bancaria.
La banca esercitava il suo preponderante potere contrattuale non sottoscrivendo alcun contratto ma, ad ogni buon conto, riconosceva per facta concludentia l'opera prestata dalla come dimostrato dalla documentazione versata in atti e dalla Parte_1
predisposizione unilaterale di un piano di pagamento, per un importo nei fatti inferiore a quello pattuito dal mediatore con l'altra parte, cui dava seguito, per cinque anni dal
2007 al 2012, con il versamento di complessivi € 96.600,00.
Il provvedimento n. 116 detta i requisiti richiesti per la forma scritta del contratto, com-
prendendo “le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo, la durata dell'incarico e le condizioni per il rinnovo, la descrizione del tipo di finanziamen-
to richiesto dal cliente, la documentazione e le informazioni che la clientela è tenuta a
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fornire per ottenere il finanziamento e le concrete modalità attraverso cui si esplica l'attività di mediazione” che non potevano sussistere per la banca erogatrice del finan-
ziamento essendo tale ente a doverle comunicare. Il giudice quindi avrebbe dovuto considerare la norma non applicabile alla fattispecie in esame non dichiarando la nulli-
tà dell'attività svolta dalla . Non era necessaria Parte_1
la forma scritta dell'incarico di mediazione perché in sentenza, irragionevolmente, era confusa la posizione della banca con quella del cliente.
Secondo l'appellante il primo giudice non aveva interpretato correttamente la normati-
va vigente in materia, a tutela del cliente dalla banca.
b. Omessa pronunzia e mancanza di motivazione su elementi essenziali della
contro
-
versia, perché il giudice non considerava che la prestazione di ren- Parte_1
deva possibile la conclusione dell'affare tra le parti negoziali, che neppure conosceva-
no l'una l'esistenza dell'altra. Il mediatore aveva maturato il diritto alla provvigione per aver messo in relazione le parti e compiendo una serie di attività accessorie, come il reperimento della documentazione necessaria alla redazione dell'istruttoria. Il diritto al compenso era riconosciuto dalla stessa banca che predisponeva un piano di liquida-
zione e provvedeva a pagamenti per 5 anni dichiarando l' 08/11/2012 che l'interruzione dei pagamenti era giustificata dall'intervenuta modifica dei “termini dell'operazione”, chiedendo copia dell'accordo contrattuale fondativo del riconosci-
mento del corrispettivo quando il titolo giustificativo dei pagamenti consisteva nel pro-
spetto dell' 11/12/2007 redatto dalla stessa banca, allegato ad una mail avente quale oggetto “ISE - compenso intermediazione” . Non esisteva alcun errore, come sostenu-
to dalla banca in giudizio, anche perché il d.lgs 141/2010 richiamato dalla convenuta non era applicabile alla fattispecie che ci occupa.
La domanda riconvenzionale non poteva essere accolta perché non erano state pro-
vate le circostanze costitutive della pretesa. Il giudice accoglieva la domanda in virtù di una diversa prospettazione della nullità del rapporto intercorso tra le parti, mai formu-
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lata dalla convenuta. Così l'appellante concludeva “Voglia la Corte di Appello adita, in
via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai
sensi dell'art. 283 c.p.c. anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto
e in diritto, sussistendo sia l'elemento del periculum in mora stante il gravissimo ed ir-
reparabile danno apportato alla capacità economica e di sostentamento della azienda
appellante che potrebbe trovarsi ad affrontare una situazione di insolvenza, sia il fu-
mus boni iuris stante l'errore di diritto dedotto ed eccepite a mezzo del presente atto
ed alla luce della mancata valutazione del merito del giudizio di primo grado;
nel meri-
to voglia la Corte di Appello adita in accoglimento del gravame formulato, riformare la
sentenza n. 1052/2019 emessa dal Tribunale di Napoli – dott. Ragozini – in data
29/01/2019 notificata in data 06/02/2019 e per l'effetto condannare la al CP_1
pagamento dell'importo di Euro 93.300,00, quali somme dovute e ancora non corri-
sposte, ovvero della maggiore e/o minore somma che sarà accertata in corso di cau-
sa, quali somme ancora non corrisposte alla società attrice, oltre agli interessi legali
dalla domanda al saldo. Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da parte con-
venuta, stante l'infondatezza della stessa, per tutte le argomentazioni sopra indicate.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio
in favore dei procuratori anticipatari”.
5. L'appellata si costituiva nel giudizio di gravame contestandone la fondatezza,
perché correttamente il giudice, esercitando i poteri officiosi di cui è titolare, dichiarava la nullità del rapporto intercorso in virtù di una diversa prospettazione, giustamente motivando in ordine alla necessarietà della forma scritta del contratto di intermediazio-
ne creditizia ed alla non perseguibilità di un'attività di intermediazione al di fuori degli schemi regolamentati, a nulla rilevando gli aspetti sostanziali del rapporto, riferiti alla messa in contatto delle parti prima della sottoscrizione del mandato intercorso con
ISE.
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Ribadiva l'appellato l'eccezione già proposta in primo grado che comunque l'attività
espletata dall'attrice non poteva essere qualificata come mediazione per difetto del re-
quisito di indipendenza richiesto dalla legge e che quindi l'accoglimento della doman-
da riconvenzionale in subordine era fondata anche per tale ulteriore motivo.
In merito alla normativa invocata dal giudice di prime cure, perorava la correttezza del richiamo dell'art. 16 della legge 108/1996, nel d.P.R. 287/2000 e nel regolamento UIC
del 29 aprile 2005 ed il richiamo al d.lgs. 141/2010 di introduzione dell'art. 128 sexies,
a sua volta di previsione del requisito di indipendenza del mediatore creditizio. La ban-
ca in primo grado aveva invocato la nullità dell'accordo. D'altra parte era stato lo stes-
so attore ad affermare in citazione di avere prestato la propria attività in virtù di incari-
co conferito dalla ISE per il reperimento di un finanziamento. La somma versata dalla banca era corrisposta sull'erronea convinzione della sussistenza del requisito di terzie-
tà ed imparzialità, come confermato dal teste escusso in giudizio. L'errore era Tes_1
essenziale perché inerente la natura e l'oggetto del contratto, riconoscibile dall'attore,
che non aveva dichiarato l'esistenza del mandato e quindi sapeva dell'errore nel quale la banca era incorsa.
, d'altra parte, chiedeva alla importi a titolo di mediazione creditizia, Parte_1 CP_2
in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art.10 del d.P.R. 633/1972 e con applicazione di ritenuta di acconto ex art. 25 del d.P.R. 600/1973, mentre fatturava ad ISE importi a titolo di consulenza applicando ai compensi la maggiorazione IVA, a conferma che la differente fatturazione trovava origine nel differente rapporto intercorso con le parti.
Anche le percentuali di compenso in favore dell'attore ed a carico delle parti negoziali erano molto differenti perché con ISE correva un rapporto di consulenza e non già di mediazione. La mediazione “atipica” non poteva trovare applicazione in materia di mediazione creditizia, per la necessaria terzietà del mediatore creditizio. Parte_1
non poteva maturare alcun diritto nei riguardi della banca avendo agito solo in virtù del mandato con rappresentanza ricevuto da ISE.
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In merito al secondo motivo di gravame, l'appellata precisava come la banca non avesse più erogato alcuna somma in favore di ISE successivamente al gennaio 2012,
a causa del difetto di avanzamento dei lavori e quindi non corrispondeva alcun com-
penso ulteriore alla . Sottolineava come non avesse fornito al- Parte_1 Parte_1
cuna prova di avere messo in contatto ISE e la e che non era emersa prova, a CP_2
carico dell'attrice, dell'efficienza causale della propria condotta nel perfezionamento dell'affare tra la ISE ed . Precisava che i compensi corrisposti erano pari CP_1
alla percentuale sull'erogato (0,08%) di volta in volta applicata dalla stessa Pt_1
nelle proprie fatture e che la modifica delle condizioni del finanziamento concor-
[...]
data tra le parti negoziali del mutuo con riduzione ad euro 162.200.000,00
dell'impegno economico che originariamente era di euro 248.000.000,00, comportava una ulteriore erogazione di Euro 31.113.161,16 in favore di ISE in assenza di avan-
zamento di lavori e conseguentemente non maturava alcun diritto ad ulte- Parte_1
riore compenso, che era commisurato proporzionalmente (nella misura dello 0,08%)
all'importo del Finanziamento concesso dalla ad ISE effettivamente erogato, ed CP_2
in base agli SAL.
Erano quindi assenti le condizioni previste in base al piano di liquidazione e considera-
ta l'ulteriore erogazione di Euro 31.113.161,16, il compenso che avrebbe Parte_1
potuto esigere, in presenza dei relativi presupposti, era semmai di Euro 24.890,52
(Euro 31.113.161,16 x 0,08%).
Così l'appellato concludeva: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria
istanza ed eccezione disattesa, rigettare le domande tutte dell'appellante, sì come
inammissibili ed infondate, nonché la richiesta di sospensione della provvisoria esecu-
tività della sentenza impugnata per le ragioni esposte, confermando quindi la sentenza
di primo grado n. 1052/2018 del Tribunale di Napoli o, in ogni caso, nella denegata
ipotesi di mancata conferma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclu-
sioni spiegate dalla nel giudizio di primo grado: “Voglia l'Ill.mo Tribu- CP_1
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nale adito, ogni contraria eccezione disattesa e reiterata e riservata ogni difesa nel
merito del procedimento, cosi decidere:1) in via principale, rigettare la domanda atto-
rea per le motivazioni ampiamente esposte;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, limitare la condanna della Banca convenuta per
compensi dovuti in favore della a titolo di intermediazione finanziaria Parte_1
ad Euro 24.890,52, pari allo 0,08% dell'importo erogato da in favore CP_1
di ISE in data 25 settembre 2012; 3) in via riconvenzionale, per le ragioni ampiamente
esposte, accertare e dichiarare la nullità del rapporto intercorso con la per Parte_1
mancata iscrizione dell'attrice al relativo albo professionale e/o l'annullamento per er-
rore e, pertanto, condannare la alla restituzione in favore di Parte_1 CP_1
di tutte le somme da questa percepite, pari ad Euro 96.700,00 oltre interessi
[...]
dai singoli pagamenti, o a quell'altra somma ritenuta di giustizia. 4) In ogni caso, con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Con vittoria di spese,
competenze e onorari.”.
6. La Corte, con ordinanza del 22.10.19, non rintracciando i requisiti del fumus e del periculum, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacie esecutiva della sentenza impugnata. Successivamente tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
5. La sentenza della S.C. n. 482/2019 costituisce il riferimento giurisprudenziale scelto dalla Corte per la decisione della sentenza in esame. Con detta condivisa deci-
sione gli in materia di mediazione e mandato ed in particolare con riferimen- Parte_2
to al disposto dell'art. 1754 c.c., sanciscono che il conferimento dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore (in questo caso un finanziatore) dà vita ad un contratto di mandato e non già a mediazione, “giacché tal ultima figura è incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti;
cosicché, in ipotesi di conferimento di inca-
rico, l'incaricato ha l'obbligo, non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare e
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può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha attribuito l'incarico (cfr. Cass.
14 luglio 2009, n. 16382)”. Con riferimento alla “mediazione creditizia” il quadro nor-
mativo non muta ed il riferimento, per quel che interessa in questa fattispecie, è costi-
tuito dall'art. 2, 2° comma, prima parte, del d.P.R. n. 287/2000 "i mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collabo-
razione, di dipendenza o di rappresentanza", con la conseguenza di dover affermare che l'insussistenza del connotato dell'imparzialità elide in radice la possibilità di carat-
terizzazione dell'operazione secondo lo schema della "mediazione creditizia".
6. Il mandato conferito da ISE in favore dell'attore finalizzato all'individuazione di un finanziatore quindi escludeva la legittimità della pretesa di corresponsione di prov-
vigioni da parte della banca, come correttamente sancito nella sentenza impugnata,
perché la mediazione creditizia non si sottrae ai principi legislativi di riferimento sanciti in generale per la mediazione, con particolare riferimento all'art. 1754 c.c. L'elemento essenziale della mediazione è costituito dall'imparzialità del mediatore, incompatibile con il mandato conferito da una parte in virtù del quale il presunto mediatore agisce esclusivamente nell'interesse del proprio cliente per ricercare un contraente e prestare assistenza parziale nella trattativa e conclusione del contratto. La fattispecie non è
sussumibile nella mediazione codicistica e il soggetto che agisce per conto di una par-
te ha diritto alla provvigione solo nei confronti del proprio cliente quale mandante, non potendo pretendere alcun compenso dall'altro contraente con il quale non intercorre alcun rapporto contrattuale. Non errava il giudice nell'affermare che non era deman-
dabile a testi il riscontro della messa in contatto tra le parti in un periodo antecedente il mandato, risultando necessaria la prova scritta del contratto.
7. Il paragrafo 9 del provvedimento del 29 aprile 2005 dell'Ufficio Italiano dei
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Cambi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 116 del 20.05.2005 di-
spone che “I contratti di mediazione creditizia sono redatti per iscritto e una copia,
comprensiva delle condizioni generali del contratto, e' consegnata al cliente. La
consegna e' attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del
contratto conservata dal mediatore. In caso di inosservanza della forma prescritta il
contratto di mediazione creditizia e' nullo;
la nullita' puo' essere fatta valere solo dal
cliente.”
La previsione che la nullità per mancanza di forma scritta possa essere fatta valere solo dal cliente (quale nullità di protezione) non esclude che la prova della sussistenza della stipula di un valido contratto di intermediazione creditizia debba essere fornita producendo il documento contrattuale.
8. Quanto esposto rende non rilevante la disamina della fondatezza del secondo motivo di appello, incentrato sulla sussistenza dei requisiti della mediazione creditizia che, come esposto, è esclusa in radice dal perfezionamento del contratto di mandato in favore di uno dei soggetti contraenti il finanziamento (ISE) e, quindi, dalla mancanza della posizione di terzietà in capo all'odierna appellante.
9. La predisposizione del piano di liquidazione da parte della banca di certo non rivestiva valenza costitutiva di alcun diritto, costituendo una mera manifestazione di volontà, quella di provvedere al pagamento, tuttavia sfornita, per le ragioni esposte, di valide ragioni fondative del diritto.
10. I versamenti eseguiti costituivano un indebito conseguente alla inesistenza di un valido rapporto di mediazione e condivisibilmente il giudice di primo grado ne ha di-
sposto la restituzione a favore della banca, stante la fondatezza della richiesta restitu-
toria di quest'ultima che si basa sull'insussistenza di un valido rapporto di mediazione
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creditizia per mancanza del requisito di terzietà della società appellante, così come prospettato dalla già in primo grado, in sede di formazione del thema deciden- CP_2
dum, e non solo sul rilievo ufficioso di nullità per mancanza di forma scritta, non condi-
videndosi l'affermazione del primo giudice secondo cui la domanda restitutoria va ac-
colta nonostante la banca abbia fondato la sua domanda “su di una diversa prospet-
tazione della nullità del rapporto intercorso tra le parti e quindi su di una diversa causa
petendi”.
11. L'appello va quindi rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate nei minimi tariffari previsti, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
12. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al con-
tributo unificato dovuto.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza n. 1052/2019 emessa in data 29/01/2019 dal Tribunale
[...]
di Napoli, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
del grado, liquidate in favore di in complessivi €. 7.160,00 per compe- CP_1
tenze, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
3) Dichiara la sussistenza, a carico di dei Parte_1
requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato do-
vuto.
Così deciso il 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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dr. Sandro Figliozzi
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dr.ssa Maria Di Lorenzo
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