Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 816/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Simona Gagino;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 14.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pisa (PI) il 5.7.2014, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 24.3.2015), e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“• Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Per_1
presso l'abitazione familiare sita in Genova Via Brindisi 9/10 ove vivrà unitamente alla madre;
starà alternativamente con il padre e la madre secondo il seguente calendario: Per_1
venerdì, sabato, domenica ( pernotto compreso) con il padre /madre, lunedì e martedì
(compreso pernotto ) con la madre/padre, mercoledì e giovedì ( pernotto compreso) le festività invernali verranno suddivise equamente tra i genitori così come le vacanze estive che verranno concordate entro il giorno 30 giugno di ogni anno;
durante il periodo estivo di Per_1
frequenterà il centro estivo di “ Una mamma per amica” e/o altro Parte_2 Parte_3
equivalente il cui costo verrà suddiviso tra i coniugi;
nel caso in cui i genitori dovessero ricorrere alla baby sitter, anche in caso di impossibilità dei nonni materni, il costo verrà suddiviso equamente tra i genitori. La casa familiare sita a Genova in Via Brindisi 9/10 verrà assegnata con gli arredi ivi esistenti alla IG che ivi vi abiterà Parte_1
unitamente al figlio di;
Per_1 Parte_2
• Il Signor verserà alla IG a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio la somma di € 225,00 (€ duecentoventicinque/00) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, data di sottoscrizione e di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio (prima rivalutazione 2026).
• L'assegno unico verrà interamente percepito dalla IG;
Parte_1
• Il Signor corrisponderà alla IG in via diretta Parte_2 Parte_1
o a rimborso la quota pari al 50% delle spese straordinarie cosi come da verbale della sezione famiglia del Tribunale di Genova oltre all'importo della eventuale tessera annuale o mensile di trasporto pubblico”;
“I coniugi dichiarano altresì
*di aver provveduto alla divisione dei risparmi e di ogni altro bene, dandosi reciprocamente atto d'aver definito, con la sottoscrizione del presente ricorso e del correlato verbale di
3 separazione, tutti gli aspetti patrimoniali scaturiti dal vincolo matrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo quanto previsto ai precedenti punti;
* i coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore”;
ORDINA
all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 44, parte II, serie A, anno 2014), e alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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