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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2272/2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ferdinando Adrianelli;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Eugenio Iannotta;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto in data 11.01.1997 in Crotone con (trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del predetto Comune al n. 2 – parte II – serie A – 1997), senz'altra statuizione, chiedendo accertarsi che la figlia della coppia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente CP_2
(con la conseguenza che nessun mantenimento è dovuto) e che non vi sono i presupposti per il
1 riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della CP_1 ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario e riconoscersi in proprio favore un assegno divorzile di € 450,00 mensili, esponendo di essere inabile al lavoro a cagione delle proprie condizioni di salute e di non avere risorse economiche adeguate.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono consensualmente separati come da decreto di omologa del 30.11.2020 del Tribunale di Crotone.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Nulla deve essere disposto con riguardo al mantenimento della figlia, essendo pacifico tra le parti che la stessa, ormai maggiorenne, è anche economicamente autosufficiente.
La convenuta, del resto, non ha formulato alcuna istanza in tal senso.
Le statuizioni rese, sul punto, in sede di separazione restano travolte, perché superate dalla presente pronuncia di divorzio.
La domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell' art. 5, comma 6, L. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 18287/2018), all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, onde il relativo riconoscimento richiede l'accertamento
2 dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali circostanze da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, co 6, l. 898/1970 che costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio deve, quindi, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la natura perequativo-compensativa, anch'essa assegnata all'assegno divorzile unitamente alla natura assistenziale, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
con la precisazione che deve ritenersi in linea di principio escluso che tale valutazione debba necessariamente condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, dovendo piuttosto commisurarsi l'assegno rispetto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'avente diritto economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Orbene, la convenuta – oltre a non aver compiutamente adempiuto all'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 04.03.2024, precludendo così al Tribunale una completa ricostruzione della propria condizione economica e patrimoniale – non ha provato le circostanze imposte dalla legge per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, ed in particolare le ragioni che avrebbero determinato l'allegato squilibrio economico tra le parti.
Come già evidenziato, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, è imprescindibile l'indagine circa le ragioni determinanti lo squilibrio economico, posto che la funzione dell'assegno divorzile è quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, laddove vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie
3 aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
L'assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola funzione cd. risarcitoria di tale statuizione, ossia valorizzando le cause della crisi coniugale, in ipotesi attribuibili al ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 18287/2018, il richiamo all'attualità (già avvertito da Cass. n. 11504/2017), in funzione di valorizzazione dell'autoresponsabilità degli ex coniugi, deve dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno divorzile. Si è riscontrata in particolare la tendenziale eliminazione del divorzio per colpa che, anche all'interno del nostro ordinamento, trova riscontro nella progressiva riduzione dell'importanza del c.d. criterio risarcitorio fin dall'accertamento dell'addebito in sede di separazione.
Ne deriva che l'assegno divorzile non può essere riconosciuto.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.01.1997 in Crotone da e (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 2 – parte II – serie A – 1997);
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2272/2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ferdinando Adrianelli;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Eugenio Iannotta;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto in data 11.01.1997 in Crotone con (trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del predetto Comune al n. 2 – parte II – serie A – 1997), senz'altra statuizione, chiedendo accertarsi che la figlia della coppia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente CP_2
(con la conseguenza che nessun mantenimento è dovuto) e che non vi sono i presupposti per il
1 riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della CP_1 ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario e riconoscersi in proprio favore un assegno divorzile di € 450,00 mensili, esponendo di essere inabile al lavoro a cagione delle proprie condizioni di salute e di non avere risorse economiche adeguate.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono consensualmente separati come da decreto di omologa del 30.11.2020 del Tribunale di Crotone.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Nulla deve essere disposto con riguardo al mantenimento della figlia, essendo pacifico tra le parti che la stessa, ormai maggiorenne, è anche economicamente autosufficiente.
La convenuta, del resto, non ha formulato alcuna istanza in tal senso.
Le statuizioni rese, sul punto, in sede di separazione restano travolte, perché superate dalla presente pronuncia di divorzio.
La domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell' art. 5, comma 6, L. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 18287/2018), all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, onde il relativo riconoscimento richiede l'accertamento
2 dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali circostanze da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, co 6, l. 898/1970 che costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio deve, quindi, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la natura perequativo-compensativa, anch'essa assegnata all'assegno divorzile unitamente alla natura assistenziale, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
con la precisazione che deve ritenersi in linea di principio escluso che tale valutazione debba necessariamente condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, dovendo piuttosto commisurarsi l'assegno rispetto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'avente diritto economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Orbene, la convenuta – oltre a non aver compiutamente adempiuto all'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 04.03.2024, precludendo così al Tribunale una completa ricostruzione della propria condizione economica e patrimoniale – non ha provato le circostanze imposte dalla legge per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, ed in particolare le ragioni che avrebbero determinato l'allegato squilibrio economico tra le parti.
Come già evidenziato, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, è imprescindibile l'indagine circa le ragioni determinanti lo squilibrio economico, posto che la funzione dell'assegno divorzile è quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, laddove vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie
3 aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
L'assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola funzione cd. risarcitoria di tale statuizione, ossia valorizzando le cause della crisi coniugale, in ipotesi attribuibili al ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 18287/2018, il richiamo all'attualità (già avvertito da Cass. n. 11504/2017), in funzione di valorizzazione dell'autoresponsabilità degli ex coniugi, deve dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno divorzile. Si è riscontrata in particolare la tendenziale eliminazione del divorzio per colpa che, anche all'interno del nostro ordinamento, trova riscontro nella progressiva riduzione dell'importanza del c.d. criterio risarcitorio fin dall'accertamento dell'addebito in sede di separazione.
Ne deriva che l'assegno divorzile non può essere riconosciuto.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.01.1997 in Crotone da e (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 2 – parte II – serie A – 1997);
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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