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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/06/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2565/2022 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. IC SE lette le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; ritenuto che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; visto l'art. 127-ter, quinto comma, ultimo periodo, c.p.c., secondo cui «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza», pronuncia la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2565 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIELLA Parte_1 C.F._1
BRANCACCIO;
- Attore - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO CP_1 C.F._2
SI IN e dall'avv. GLORIA IN;
- Convenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. a chiesto la verificazione della sottoscrizione apposta da Parte_1 CP_1 alla scrittura privata di costituzione di usufrutto datata 28.11.2007, al fine di poterne ottenere la trascrizione, esponendo che con atto pubblico del 28.11.2007 egli ha venduto alla convenuta l'appartamento in Sant'Oreste, via A. Farnese n. 49; contestualmente le parti hanno sottoscritto la scrittura privata oggetto di causa, con cui hanno convenuto la costituzione del diritto di usufrutto in favore dello stesso sull'immobile Pt_1 compravenduto;
la convenuta, tuttavia, si è rifiutata di formalizzare per atto pubblico la costituzione del diritto reale, così impendendone la trascrizione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.7.2022 ha dedotto di avere CP_1
pagina 1 di 4 già riconosciuto la scrittura privata;
di essere stata dall'attore invitata a comparire davanti ad un notaio senza individuazione del nome del notaio, della data e del luogo dell'incontro, per riconoscere il diritto di usufrutto in capo a il quale tuttavia ha posto la Parte_1 condizione che questo fosse costituito anche in favore della di lui moglie e che la casa venisse donata ai figli della convenuta, e;
che essa è comunque disponibile a CP_2 Per_1 stipulare l'atto pubblico di costituzione dell'usufrutto previsto dalla scrittura privata.
3. Con una comparsa di costituzione e risposta integrativa depositata il 13.1.2023 in vista dell'udienza di prima comparizione del 6.2.2023 (data alla quale il processo era stato differito ai sensi dell'art. 168, comma 5, c.p.c.) ha inoltre chiesto in via CP_1 riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento di tutti i tributi maturati e scaduti (tra cui l'IMU, la TARI, ecc.), comprensivi delle relative sanzioni e di tutte le spese accessorie e comunque connesse, inerenti al suo diritto di usufrutto costituito in data 28.11.2007, a partire dalla data di costituzione dell'usufrutto e per tutta la durata del relativo diritto.
4. In corso di causa, in sede di mediazione le parti hanno raggiunto un accordo con il quale:
- hanno riconosciuto validità ed efficacia della scrittura privata costitutiva di usufrutto del
28.11.2007;
- ha riconosciuto di essere tenuto al pagamento integrale dell'IMU, della Parte_1
TARI e di qualunque altro tributo inerente al bene a far data dal 28.11.2007, e si è impegnato a manlevare dai relativi pagamenti;
CP_1
- entrambi si sono impegnati a fissare un appuntamento davanti al notaio da loro prescelto per la riproduzione del contratto in forma pubblica, con spese a carico dell'attore;
- le parti hanno dichiarato di rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese.
5. Per giurisprudenza costante «La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali» (Cass. Sez. 3,
08/07/2010, n. 16150, che in applicazione di tale principio ha cassato la sentenza pagina 2 di 4 impugnata, che, in relazione all'opposizione proposta dal socio di una società in nome collettivo avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti per un debito della società, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, alla luce di una transazione intervenuta tra la società ed il creditore procedente, benché quest'ultimo ne contestasse l'efficacia nei confronti del socio).
Nel caso in esame non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, sussistendo al riguardo contrasto tra le parti. La causa deve quindi essere decisa nel merito, previa verifica del persistente interesse ad agire.
6. Quanto alla domanda di verificazione della scrittura privata proposta dell'attore, con cui le parti hanno dichiarato che «l'oggetto reale della vendita» effettuata con atto pubblico dello stesso giorno, «è la sola nuda proprietà dell'immobile, mentre l'usufrutto vitalizio dello stesso, nei rapporti interni, resta in capo al venditore signor », è in primo Parte_1 luogo infondata la richiesta dello stesso attore di sospendere il giudizio per la pendenza, davanti al Tribunale di Tivoli, di altra controversia avente ad oggetto la validità del coevo contratto di compravendita: tale procedimento non ha natura pregiudiziale rispetto all'accertamento che costituisce oggetto della presente causa, dal momento che - in considerazione del tenore della domanda - alcuna indagine deve in questa sede essere effettuata circa la validità del contratto così concluso dalle parti.
Nel merito, l'autenticità della sottoscrizione può essere accertata con ogni mezzo, non essendo a tal fine la consulenza grafologica adempimento imprescindibile, e «Il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 cod. civ., può essere anche implicito e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio e, quindi, in sede stragiudiziale»; tanto che la scrittura privata tacitamente riconosciuta può essere impugnata solo con querela di falso (Cass. n. 21744 del 17/11/2004).
Come si è detto, la convenuta ha espressamente riconosciuto – tanto in sede stragiudiziale quanto nel costituirsi nel presente procedimento – la propria sottoscrizione.
Deve quindi essere dichiarata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata datata 28.11.2007, la quale in forza del presente provvedimento potrà essere trascritta (o annotata) nei registri immobiliari in quanto divenuta titolo idoneo ai sensi dell'art. 2657 cod. civ.: sarà quindi possibile trascrivere la scrittura privata presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c. (Cass. Sez. 2,
29/10/2020, n. 23945, Rv. 659393 – 01).
pagina 3 di 4 7. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è invece venuto meno l'interesse ad agire, dal momento che con l'accordo raggiunto in sede di mediazione si è effettivamente impegnato a sostenere o rifondere le spese oggetto Parte_1 della domanda.
Tale accordo costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010, e dunque non ha più interesse ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sul CP_1 punto.
8. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 216, secondo comma, c.p.c. e in considerazione della sua sostanziale soccombenza sulla domanda riconvenzionale della convenuta;
esse vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata datata
28.11.2007;
2) dichiara venuto meno l'interesse ad agire della convenuta in ordine alla domanda riconvenzionale da essa proposta;
3) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio che liquida in € 4.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
IC SE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. IC SE lette le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; ritenuto che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; visto l'art. 127-ter, quinto comma, ultimo periodo, c.p.c., secondo cui «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza», pronuncia la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2565 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIELLA Parte_1 C.F._1
BRANCACCIO;
- Attore - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO CP_1 C.F._2
SI IN e dall'avv. GLORIA IN;
- Convenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. a chiesto la verificazione della sottoscrizione apposta da Parte_1 CP_1 alla scrittura privata di costituzione di usufrutto datata 28.11.2007, al fine di poterne ottenere la trascrizione, esponendo che con atto pubblico del 28.11.2007 egli ha venduto alla convenuta l'appartamento in Sant'Oreste, via A. Farnese n. 49; contestualmente le parti hanno sottoscritto la scrittura privata oggetto di causa, con cui hanno convenuto la costituzione del diritto di usufrutto in favore dello stesso sull'immobile Pt_1 compravenduto;
la convenuta, tuttavia, si è rifiutata di formalizzare per atto pubblico la costituzione del diritto reale, così impendendone la trascrizione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.7.2022 ha dedotto di avere CP_1
pagina 1 di 4 già riconosciuto la scrittura privata;
di essere stata dall'attore invitata a comparire davanti ad un notaio senza individuazione del nome del notaio, della data e del luogo dell'incontro, per riconoscere il diritto di usufrutto in capo a il quale tuttavia ha posto la Parte_1 condizione che questo fosse costituito anche in favore della di lui moglie e che la casa venisse donata ai figli della convenuta, e;
che essa è comunque disponibile a CP_2 Per_1 stipulare l'atto pubblico di costituzione dell'usufrutto previsto dalla scrittura privata.
3. Con una comparsa di costituzione e risposta integrativa depositata il 13.1.2023 in vista dell'udienza di prima comparizione del 6.2.2023 (data alla quale il processo era stato differito ai sensi dell'art. 168, comma 5, c.p.c.) ha inoltre chiesto in via CP_1 riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento di tutti i tributi maturati e scaduti (tra cui l'IMU, la TARI, ecc.), comprensivi delle relative sanzioni e di tutte le spese accessorie e comunque connesse, inerenti al suo diritto di usufrutto costituito in data 28.11.2007, a partire dalla data di costituzione dell'usufrutto e per tutta la durata del relativo diritto.
4. In corso di causa, in sede di mediazione le parti hanno raggiunto un accordo con il quale:
- hanno riconosciuto validità ed efficacia della scrittura privata costitutiva di usufrutto del
28.11.2007;
- ha riconosciuto di essere tenuto al pagamento integrale dell'IMU, della Parte_1
TARI e di qualunque altro tributo inerente al bene a far data dal 28.11.2007, e si è impegnato a manlevare dai relativi pagamenti;
CP_1
- entrambi si sono impegnati a fissare un appuntamento davanti al notaio da loro prescelto per la riproduzione del contratto in forma pubblica, con spese a carico dell'attore;
- le parti hanno dichiarato di rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese.
5. Per giurisprudenza costante «La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali» (Cass. Sez. 3,
08/07/2010, n. 16150, che in applicazione di tale principio ha cassato la sentenza pagina 2 di 4 impugnata, che, in relazione all'opposizione proposta dal socio di una società in nome collettivo avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti per un debito della società, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, alla luce di una transazione intervenuta tra la società ed il creditore procedente, benché quest'ultimo ne contestasse l'efficacia nei confronti del socio).
Nel caso in esame non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, sussistendo al riguardo contrasto tra le parti. La causa deve quindi essere decisa nel merito, previa verifica del persistente interesse ad agire.
6. Quanto alla domanda di verificazione della scrittura privata proposta dell'attore, con cui le parti hanno dichiarato che «l'oggetto reale della vendita» effettuata con atto pubblico dello stesso giorno, «è la sola nuda proprietà dell'immobile, mentre l'usufrutto vitalizio dello stesso, nei rapporti interni, resta in capo al venditore signor », è in primo Parte_1 luogo infondata la richiesta dello stesso attore di sospendere il giudizio per la pendenza, davanti al Tribunale di Tivoli, di altra controversia avente ad oggetto la validità del coevo contratto di compravendita: tale procedimento non ha natura pregiudiziale rispetto all'accertamento che costituisce oggetto della presente causa, dal momento che - in considerazione del tenore della domanda - alcuna indagine deve in questa sede essere effettuata circa la validità del contratto così concluso dalle parti.
Nel merito, l'autenticità della sottoscrizione può essere accertata con ogni mezzo, non essendo a tal fine la consulenza grafologica adempimento imprescindibile, e «Il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 cod. civ., può essere anche implicito e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio e, quindi, in sede stragiudiziale»; tanto che la scrittura privata tacitamente riconosciuta può essere impugnata solo con querela di falso (Cass. n. 21744 del 17/11/2004).
Come si è detto, la convenuta ha espressamente riconosciuto – tanto in sede stragiudiziale quanto nel costituirsi nel presente procedimento – la propria sottoscrizione.
Deve quindi essere dichiarata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata datata 28.11.2007, la quale in forza del presente provvedimento potrà essere trascritta (o annotata) nei registri immobiliari in quanto divenuta titolo idoneo ai sensi dell'art. 2657 cod. civ.: sarà quindi possibile trascrivere la scrittura privata presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c. (Cass. Sez. 2,
29/10/2020, n. 23945, Rv. 659393 – 01).
pagina 3 di 4 7. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è invece venuto meno l'interesse ad agire, dal momento che con l'accordo raggiunto in sede di mediazione si è effettivamente impegnato a sostenere o rifondere le spese oggetto Parte_1 della domanda.
Tale accordo costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010, e dunque non ha più interesse ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sul CP_1 punto.
8. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 216, secondo comma, c.p.c. e in considerazione della sua sostanziale soccombenza sulla domanda riconvenzionale della convenuta;
esse vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata datata
28.11.2007;
2) dichiara venuto meno l'interesse ad agire della convenuta in ordine alla domanda riconvenzionale da essa proposta;
3) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio che liquida in € 4.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
IC SE
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