Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 2855
TAR
Sentenza 11 dicembre 2024
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CS
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
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CS
Parere interlocutorio 24 febbraio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dei principi di partecipazione procedimentale

    Il TAR ha ritenuto fondato il motivo, ritenendo che la posizione prevalente in Conferenza di servizi non fosse quella dell'Assessorato regionale e che la Soprintendenza, non essendosi espressa, abbia operato secondo il modulo procedimentale del silenzio-assenso.

  • Accolto
    Violazione dell’obbligo di dissenso costruttivo

    Il TAR ha ritenuto fondato il motivo, ritenendo che la posizione prevalente in Conferenza di servizi non fosse quella dell'Assessorato regionale e che la Soprintendenza, non essendosi espressa, abbia operato secondo il modulo procedimentale del silenzio-assenso.

  • Rigettato
    Prevalenza del parere sfavorevole della Regione Sardegna in Conferenza dei servizi

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione procedente non abbia svolto il giudizio di prevalenza richiesto, limitandosi a richiamare il parere del SUAPE come "non superabile". Ha altresì ritenuto che il silenzio della Soprintendenza debba interpretarsi come silenzio-assenso.

  • Rigettato
    Interpretazione del silenzio della Soprintendenza

    Il Consiglio di Stato ha affermato che il silenzio della Soprintendenza deve essere interpretato come silenzio-assenso, in applicazione degli artt. 14-bis e 17-bis della L. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale e del principio della separazione dei poteri

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l'assunto, affermando che il giudice di primo grado ha ancorato la reiezione del motivo a parametri normativi e ha ravvisato un difetto di istruttoria e motivazione.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione delle N.T.A. del PPR

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'amministrazione deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere e la tutela paesaggistica, e che la motivazione del TAR è insufficiente perché non ha valutato le caratteristiche in concreto dell'area e del progetto.

  • Rigettato
    Applicazione di leggi regionali e D.M. sopravvenuti

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la normativa sopravvenuta non sia applicabile per il principio tempus regit actum.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del provvedimento comunale definitivo

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché i provvedimenti sostanzialmente contenenti l'esito sfavorevole sono stati impugnati, non essendo necessaria l'impugnativa dell'atto di mera comunicazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di separazione dei poteri e dei limiti al potere giurisdizionale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l'assunto, affermando che il giudice di primo grado ha ancorato la reiezione del motivo a parametri normativi e ha ravvisato un difetto di istruttoria e motivazione.

  • Rigettato
    Interpretazione del parere paesaggistico e aree idonee

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure, richiamando la giurisprudenza costituzionale e l'orientamento secondo cui le norme statali sui procedimenti autorizzativi per impianti FER sono principi fondamentali della materia e non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale.

  • Rigettato
    Valutazione in concreto dell'interesse paesaggistico e prevalenza dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 sul PPR

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'amministrazione deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere e la tutela paesaggistica, e che la motivazione del TAR è insufficiente perché non ha valutato le caratteristiche in concreto dell'area e del progetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 2855
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2855
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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