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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5442 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 608 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1
dell'avv. PERIFANO MARIA ) VIA RAGUZZINI 6 C.F._2
BENEVENTO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
NARDI SANDRO e dell'avv. LANZILLOTTA PAOLO ) C.F._4
VIA A. CANTORE 5 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA A. CANTORE 5
ROMA presso il difensore avv. NARDI SANDRO
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 22437/19
Conclusioni: come in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado ha chiesto che fosse accertato l'inadempimento CP_1
contrattuale della alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare del Parte_1
22.10.2014 e, per l'effetto, che la stessa fosse condannata al pagamento in favore dell'attore della soma di Euro 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza all'effettivo saldo, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché che venisse condannata al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda. Parte_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha così deciso:
Condanna la convenuta alla corresponsione in favore dell'attore della somma di euro
5.000,00 oltre interessi come in parte motiva;
Rigetta le restanti domande
Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 3.600,00, oltre rimborso forfetario per spese generali,
IVA e CPA come per legge. ha proposto appello e chiesto la riforma della sentenza e il rigetto della Parte_1
domanda di parte appellata. Quest'ultima ha chiesto il rigetto dell'appello.
Nel corso del procedimento, con note congiunte del 14/7/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto una intesa transattiva e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere senza nulla disporre sulle spese di lite
Sussiste, pertanto, un fattore sopravvenuto idoneo a far venire meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito. Come concordemente dichiarato, infatti, le parti hanno raggiunto un'intesa transattiva, ragione per la quale questa Corte devi limitarsi ad accogliere la loro richiesta.
Nulla per le spese come da domanda delle parti.
P.Q.M.
2 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 22437 del
21.11.2018 del Tribunale di Roma, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25/9/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia di Matteo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 608 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1
dell'avv. PERIFANO MARIA ) VIA RAGUZZINI 6 C.F._2
BENEVENTO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
NARDI SANDRO e dell'avv. LANZILLOTTA PAOLO ) C.F._4
VIA A. CANTORE 5 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA A. CANTORE 5
ROMA presso il difensore avv. NARDI SANDRO
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 22437/19
Conclusioni: come in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado ha chiesto che fosse accertato l'inadempimento CP_1
contrattuale della alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare del Parte_1
22.10.2014 e, per l'effetto, che la stessa fosse condannata al pagamento in favore dell'attore della soma di Euro 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza all'effettivo saldo, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché che venisse condannata al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda. Parte_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha così deciso:
Condanna la convenuta alla corresponsione in favore dell'attore della somma di euro
5.000,00 oltre interessi come in parte motiva;
Rigetta le restanti domande
Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 3.600,00, oltre rimborso forfetario per spese generali,
IVA e CPA come per legge. ha proposto appello e chiesto la riforma della sentenza e il rigetto della Parte_1
domanda di parte appellata. Quest'ultima ha chiesto il rigetto dell'appello.
Nel corso del procedimento, con note congiunte del 14/7/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto una intesa transattiva e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere senza nulla disporre sulle spese di lite
Sussiste, pertanto, un fattore sopravvenuto idoneo a far venire meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito. Come concordemente dichiarato, infatti, le parti hanno raggiunto un'intesa transattiva, ragione per la quale questa Corte devi limitarsi ad accogliere la loro richiesta.
Nulla per le spese come da domanda delle parti.
P.Q.M.
2 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 22437 del
21.11.2018 del Tribunale di Roma, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25/9/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia di Matteo
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