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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1613/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1613/2020
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Lucia Arlanch convenuta
E con il CURTATORE SPECIALE delle minori e , avv. Federica Per_1 Per_2
Fuggetti
E con l'intervento del P.M.
posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16 aprile 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento: a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. b. I figli sono affidati ad
1 entrambi i genitori con collocazione presso la residenza della madre e con diritto di visita del padre che dovrà svolgersi a fine settimana alternati e due pomeriggi - sera in settimana con il pernottamento. Le vacanze natalizie e pasquali e tutte le altre vacanze scolastiche saranno divise alla metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività. L'estate i minori potranno trascorrere tre settimane, anche frazionate, con ciascun genitore da concordarsi entro il 30/4 di ogni anno. c. Stabilire il divieto di espatrio dei figli con la madre;
d. Autorizzare già da subito il padre a telefonare ai propri figli tutti i giorni dopo le 18.00;
e. Chiedere che venga revocata la sospensione della responsabilità genitoriale del padre e
l'affido dei minori ai Servizi Sociali siccome disposta dal decreto dd. 15/9/20 del Tribunale per i Minorenni. f. Disporre che il padre sia obbligato a versare un assegno di mantenimento
i figli al marito nella misura di Euro 200,00 - 300,00 mensili ( Euro 100,00 - 150,00 a figlio
) somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con le formalità che verranno comunicate. g. Disporre che le spese straordinarie dei figli siano a carico dei genitori nella misura del 50%, spese che andranno dettagliate secondo il protocollo emanato dal C.N.F., ossia: spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Spese straordinarie extra assegno che necessitano il consenso di entrambi i genitori sono nelle spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
2 Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto via mail entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio più spese forfettarie 15%, c.n.p.a. ed
Iva rifusi.”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia l'll.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così disporre: - dichiarare l'addebito della seprazione per responsabilità ex art. 151 c.c. a carico del marito, , per i Parte_1 motivi di cui in narrativa e i gravi atti di violenza psicologica e fisica posti in essere in danno della moglie e per la violazione dei doveri conseguenti al rapporto di coniugio;
- accertate le gravi condotte poste in essere in costanza di matrimonio e convivenza e la persistente lontananza e disinteresse, sia morale che materiale, nei confronti dei figli, qualificabili quali gravi violazioni ed abusi dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti dei figli Parte_1
e - con conseguente affidamento esclusivo dei minori alla madre, Per_1 Persona_3
e conferma del loro collocamento presso la stessa;
- disporre che il Controparte_1 sig. versi a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori la somma mensile Pt_1 non inferiore a € 300,00 ciascuno, e così complessivamente € 600,00, o la diversa somma ritenuta congrua secondo quanto emerso nell'espletata istruttoria e/o di giustizia, da versare sul c/c della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica secondo CP_1 gli indici Istat (base il mese di deposito del ricorso); - disporre che le spese straordinarie dei figli (da intendersi quelle di cui alle Linee guida elaborate dal CNF) siano tra i genitori divise in ragione del 50% ciascuno – o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua o di
3 giustizia, anche una volta ottenute informazioni circa le capacità reddituali e patrimoniali del padre, diponendo nell'eventualità in cui avesse capacità superiori rispetto alla madre, la sua partecipazione all'80% di dette spese – con espressa previsione che il sig. Pt_1 provveda al rimborso della quota di sua spettanza, entro 30 gg dalla richiesta, senza necessità di preventivo accordo per nessuna spesa e dietro mera richiesta della sig.ra CP_1
e prova documentale dell'esborso da questa anticipato;
- quanto al rapporto padre-figli e al diritto di visita, posto che il padre non vede i figli ormai da tre anni, prevedere la possibilità che egli possa eventualmente farlo in futuro soltanto previo contatto con il SST, confermado
l'incarico al SST a valutare se e come organizzare le visite e regolamentarne tempi e modalità, che dovranno in ogni caso essere tassativamente protette e svolgersi in spazio neutro e con espressa facoltà di disporne l'immediata sospensione ove ritenute pregiudizievoli per i minori;
disporre in ogni caso che, prima della ripresa di qualsivoglia rapporto e frequentazione tra padre e figli, il sig. segua un percorso di sostegno Pt_1 alla genitorialità, oltre che un percorso di recupero e sostegno psicologico personale e per uomini maltrattanti;
- confermare dunque l'incarico al SST di gestire anche in futuro – nell'eventualità in cui pervenissero richieste in tal senso dal padre – i rapporti e la relazione tra il sig. e i figli - disporre che il sig. versi, a titolo di contributo Pt_1 Parte_1 per il mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 200,00 -o quella diversa ritenuta congrua secondo quanto emerso in corso di causa o eventualmente anche di giustizia - disponendo che tale somma sia versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul
c/c della ricorrente, automaticamente aggiornata ogni anno in base agli indici Istat (base il mese di deposito del ricorso) in subordine: fermo l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero sussistere i presupposti per la decadenza, confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del sig.
per le gravi violazioni ed abusi dei doveri inerenti la responsabilità Parte_1 genitoriale stessa e per aver arrecato grave pregiudizio e sottoposto ad elevati rischi i figli minori e ”. Per_1 Persona_3
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: “Nel merito: Per tutte le ragioni emergenti negli atti ed in corso di causa, nell'interesse di e : -Disporre ai sensi Per_1 Persona_3 dell'art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor Parte_1
4 nei confronti dei figli e , rimettendo l'intera responsabilità Persona_4 Persona_3 genitoriale in capo solo alla madre e disponendo, altresì, l'affidamento esclusivo e/o super- esclusivo dei minori alla signora , con collocazione abitativa presso Controparte_2 la residenza materna;
-Stabilire, allo stato, la sospensione del diritto di visita del padre e di ogni altro contatto/rapporto padre-figli, con la possibilità di ripristino delle visite esclusivamente in spazio neutro e solo in forza di richiesta e attivazione del padre ovvero per il tempo che il Tribunale riterrà necessario.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti si sono sposate a Trento in data 26 febbraio 2011 e dalla loro unione sono nati i figli Per_
(il 30 luglio 2008) e (il 15 giugno 2015). Per_1
Con ricorso depositato in data 29 giugno 2020, il ricorrente ha agito in Parte_1 questa sede chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni accessorie indicate in ricorso, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile.
In particolare, il ricorrente ha esposto che i rapporti tra i coniugi hanno iniziato a deteriorarsi dopo la nascita della seconda figlia, con un cambiamento di atteggiamento della moglie, la quale ha iniziato ad utilizzare di continuo il cellulare in maniera spropositata ed era sempre più assente. Il ricorrente ha dedotto che la situazione è precipitata durante il lock down, con frequenti litigi tra le parti, tant'è che ai primi di maggio il marito disse alla moglie che voleva separarsi.
Il sig. ha, quindi, esposto che i litigi tra i coniugi erano forti e vi erano accuse Pt_1 reciproche, dando atto che in occasione di una lite intervenuta tra i coniugi, in cui il marito voleva capire con chi continuasse a messaggiare la moglie, quest'ultima ha chiamato i
Carabinieri ed ha sporto una denuncia contro di lui, lamentando di essere stata maltrattata da anni. A seguito di ciò, madre e figli sono stati inseriti in una struttura protetta ed è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a moglie e figli, misura successivamente modificata, con il venir meno del divieto di avvicinamento del padre verso i figli e dei luoghi dagli stessi frequentati con il consenso della madre.
5 Il ricorrente ha contestato la fondatezza dei fatti a lui addebitati, deducendo che non sono suffragati da alcun elemento probatorio.
Il sig. ha, quindi, chiesto disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con Pt_1 collocazione presso la madre e diritto di visita paterno come da ricorso, e con obbligo a suo carico di corrispondere a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 100-
150,00 a figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_1 chiedendo che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri matrimoniali, in particolare in ragione delle lamentate condotte di violazione fisica e psicologica poste in essere dal sig. nei suoi confronti. La Pt_1 ricorrente ha, inoltre, svolto eccezione preliminare di incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale per i Minorenni di Trento stante la pendenza del procedimento sub RG
106/20 VG, chiedendo, per il caso di rigetto di tale eccezione, la conferma del collocamento dei minori con la madre presso la struttura di protezione e prevenzione in cui sono stati accolti in via d'urgenza e, una volta rientrato il rischio, il collocamento presso la madre in autonomia. La ricorrente ha, altresì, chiesto di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre nei confronti dei figli minori e e di Per_1 Persona_3 confermare che le visite e comunicazioni tra padre e figli si svolgano in Spazio Neutro, conferendo delega al Servizio Sociale competente di gestirne modalità e tempistiche, con presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale competente.
La convenuta ha rappresentato che in data 8 maggio 2020 ha denunciato il marito per maltrattamenti e violenza in famiglia per i gravi comportamenti posti in essere dal 2014 in poi, deducendo che nel corso del matrimonio sono stati numerosi gli episodi di violenza, sia verbale che fisica, posti in essere dal sig. nei suoi confronti, anche alla presenza dei Pt_1 figli minori. In particolare, la sig.ra ha dedotto che “nel 2015, quando era al settimo CP_1 mese di gravidanza l'ha spinta a terra, afferrata violentemente per i capelli;
nel dicembre
2017, durante un litigio, l'ha colpita violentemente con i pugni alla testa;
era solito minacciarla e spaventarla dicendole che se avesse chiesto la separazione lui avrebbe tenuto
i bambini (diceva: “Sei una stronza, adesso ti porto via i bambini, si sono aperte le danze e adesso ti farò vedere io”) e giungeva addirittura a dire: “Né a te né a me: i bambini li faccio mandare in un istituto”, facendo soprattutto leva sul fatto che lei fosse straniera (sebbene
6 regolarmente in Italia da oltre 15 anni), che in Italia non avesse parenti e che i servizi sociali potessero intervenire e toglierle i bambini;
• Negli anni, il marito ha sempre escluso la moglie dalle decisioni lavorative e dalla gestione economica, tanto societaria quanto familiare: era solito consegnarle settimanalmente dei contanti per la spesa. Talvolta è accaduto che riducesse l'importo per punirla o che le negasse l'uso dell'automobile per andare a fare la spesa. • Nel corso dell'ultimo anno di convivenza gli episodi di violenza sono divenuti più violenti, avendo cominciato a colpirla con schiaffi e pugni alla testa, e più frequenti, e ha infine iniziato a minacciarla di morte, ad umiliarla ed offenderla sempre più pesantemente, anche davanti ai figli minori, dicendole: “Stai zitta. Cosa capisci tu?” ma anche: “Se non stai zitta e se non la finisci di rompere ti picchio davanti a tutti”; • A dicembre
2019, durante un litigio, il signor l'ha colpita in modo assai violento alla testa con Pt_1
i pugni;
a gennaio 2020, rincasato all'una di notte, visibilmente ubriaco ed alterato dall'uso di sostanze, ha inveito contro la moglie per futili motivi (lamentando che ella non gli avesse fatto trovare lavata una giacca) dicendole: “Sei una cretina. Sei una merda. Se continui a fare di testa tua finisce male”, l'ha colpita in volto e strattonata per il braccio, tanto da lasciarle un livido al braccio e sotto lo zigomo, e minacciata dicendole: “Se mi lasci non pensare di passarla liscia, scatenerai l'inferno, ti metterò in una bara di legno e ti spedirò in Romania da tua madre. Anche se mi denunci ai Carabinieri non risolverai nulla. Ti salto addosso anche davanti ai Carabinieri” (…) Il recente periodo di lockdown ha ulteriormente aggravato la situazione, tanto che la sig.ra ha preso contatti telefonici con le operatrici CP_1 di una struttura di protezione al fine di ricevere sostegno e supporto per la difficile\ situazione che stava vivendo entro le mura domestiche: il giorno di Pasqua la molestava con pizzicotti, la tratteneva con forza sul divano e, alla presenza dei figli minori, la schiasffeggiava, insultava e minacciava;
in altra occasione le rompeva il telecomando sul polpaccio e poi lo rompeva con le mnai minacciandola” (cfr. pagg.
8-9 comparsa costituzione).
La convenuta ha dato atto che è stata applicata nei confronti del marito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai figli minori e ai luoghi da costoro frequentati, con obbligo a carico del sig. del Pt_1 pagamento in favore dei figli di un assegno mensile di € 300,00 da versare alla moglie entro il giorno 30 di ogni mese. Tale misura è stata successivamente modificata con revoca del
7 Per_ divieto di avvicinamento ai figli minori e , subordinandolo al consenso della Per_1 madre.
La convenuta ha, inoltre, dato atto che in data 18 maggio 2020 ha aderito al Progetto di
Protezione e Prevenzione di cui alla LP 6/2010 e il 25 maggio 2020 è stata accolta d'urgenza in idonea struttura di protezione e prevenzione con i figli.
La stessa ha, inoltre, rappresentato di aver presentato, in data 28 maggio 2020, ricorso urgente ex art. 330-333 c.c. avanti al Tribunale per i Minorenni di Trento, dando atto che con decreto di data 14 giugno 2020 è stato confermato il collocamento dei minori con la madre in struttura ove risultano tutt'ora accolti. La sig.ra ha poi dato atto che, su invito del Servizio CP_1
Sociale, entrambi i coniugi hanno prestato il proprio consenso per l'attivazione di Spazio
Neutro per permettere visite protette del padre con i figli minori.
La convenuta ha, altresì, esposto che il GIP, con decreto di data 30 agosto 2020, ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti di per il reato di cui all'art. Parte_1
527 c.p..
Con decreto di data 15 settembre 2020 il Tribunale per i minorenni di Trento ha sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e ha disposto l'affidamento educativo Per_ assistenziale dei figli minori e al Servizio Sociale, con mandato di “attivare ogni Per_1 intervento ritenuto corrispondente al loro interesse nonché a regolamentare i rapporti fra padre e figli secondo modalità e tempistiche da definirsi sentiti i genitori e il nominato tutore
e comunque nel rispetto di eventuali misure cautelari vigenti”.
Alla prima udienza presidenziale celebratasi in questo giudizio in data 23 settembre 2020 è stato disposto, in via provvisoria ed urgente, “che il padre possa vedere i figli ogni sabato, a partire da sabato 3.10.2020, per 3 ore dalle ore 15.30 presso la casa della sorella di AD
(…) ove la madre li porterà alle ore 15.00; il padre se ne andrà alle ore 18.30 e la madre potrà riprendere i bambini alle ore 19.00.”. Tale provvedimento è stato reclamato dinanzi alla Corte d'Appello di Trento e con decreto di data 8 ottobre 2020 ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva di tale provvedimento, come già disposta con decreto di data 2 ottobre 2020.
Alla successiva udienza presidenziale del 4 novembre 2020 è stato disposto che il sig.
“continui a versare euro 300 al mese alla moglie quale mantenimento della prole, Pt_1 come stabilito dal Giudice Penale”.
8 All'udienza del 18 dicembre 2020 è stato ascoltato il figlio minore . Per_1
Con ordinanza presidenziale di data 8 gennaio 2021 è stato disposto che “il padre incontri i figli con frequenza settimanale e con modalità protette, da demandarsi ed attuarsi con un accurato monitoraggio da parte del Servizio Sociale territoriale del Comune di Trento”.
Con sentenza n. 410/2021 di data 3 giugno 2021 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande versate in atti.
Con decreto della Corte d'Appello di Trento di data 24 giugno 2021 è stata revocata la sospensione della responsabilità genitoriale disposta nei confronti di . Controparte_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale e prova orale per testimoni ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 17 aprile 2024.
Con ordinanza collegiale di data 4 novembre 2024 la causa è stata rimessa in istruttoria, tenuto conto che la parte convenuta ha domandato, tra l'altro, pronunciarsi la decadenza della Per_ responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli e , Parte_1 Per_1 rendendosi pertanto necessaria ex art. 473bis.8, co. 1 lett. a) c.p.c. la nomina di un curatore Per_ speciale dei minori e Per_1
In data 1 febbraio 2025 si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori associandosi alla richiesta di parte convenuta di pronuncia della decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale e chiedendo, altresì, la sospensione del diritto di visita del padre e di ogni altro contatto/rapporto padre-figli, con la possibilità di ripristino delle visite esclusivamente in spazio neutro e solo in forza di richiesta e attivazione del padre ovvero per il tempo che il
Tribunale riterrà necessario.
La causa è stata nuovamente posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16 aprile 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di addebito è fondata e va accolta.
Giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione è onerata di provare la condotta in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento
9 della domanda provare l'anteriorità della crisi matrimoniale alle accertate violazioni dei doveri coniugali (cfr., tra le varie, Cass. 3923/2018).
Tuttavia, quando il motivo di addebito si fonda sulle violenze perpetrate da un coniuge ai danni dell'altro, la giurisprudenza è consolidata nel derogare all'onere probatorio di cui sopra, sull'assunto che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.” (cfr.
Cass. 7388/2017). Tale orientamento è stato anche di recente ribadito, specificandosi che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente)” (cfr. Cass. 22294/2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che dagli atti di causa risulti provato che il marito sig. Pt_1
abbia usato violenza nei confronti della moglie circostanza
[...] Controparte_1 che di per sé fonda la richiesta di addebito della separazione al marito.
Al riguardo, vanno innanzitutto valorizzate le testimonianze rese in questa sede sia dalla teste
(mamma della sig.ra e dalla teste Testimone_1 Controparte_1 Tes_2
[...]
10 Quanto alla testimonianza resa da ritiene il Collegio che le sue Testimone_1 dichiarazioni siano attendibili, osservandosi che, nella sostanza, il contenuto della testimonianza resa in sede civile all'udienza del 19 ottobre 2023 corrisponde con quello della testimonianza resa in sede penale all'udienza del 25 novembre 2022 (cfr. verbali in atti).
Ed invero, talune lievi difformità nella narrazione di alcuni episodi – tra quanto raccontato in sede penale e in sede civile – non incidono sulla attendibilità della teste, atteso che le difformità riguardano profili marginali, mentre nella sostanza il narrato rimane il medesimo.
Ad esempio, emblematico è l'episodio – raccontato sia in sede civile che penale – relativo ad una particolare espressione utilizzata dal marito, ossia che avrebbe fatto a pezzi la moglie e l'avrebbe così rispedita in Romania dalla madre. Orbene, sebbene in sede penale la teste abbia dichiarato “Che se non si tranquillizza le manda la figlia in Romania pezzo per pezzo perché mandare la bara intera sarebbe troppo costoso perché è troppo grande allora
l'avrebbe tagliata a pezzi e mandata per posta” e in sede civile “stai tranquilla che te la mando in Romania a pezzettini nella bara perché o lei resta a vivere con me oppure la mando al cimitero”, il contenuto dell'episodio è sostanzialmente identico, essendo in entrambe le occasioni stato raccontato che la madre della convenuta doveva stare tranquilla perché la figlia sarebbe tornata in Romania a pezzi.
Allo stesso modo, di particolare rilievo è l'episodio occorso in data 23 gennaio 2020, che è stato raccontato dalla teste sia in sede penale che in sede civile, episodio nel quale la teste ha dapprima visto il sig. stringere il collo della moglie ed è poi intervenuta per salvare Pt_1 la figlia. In sede penale, la teste ha dichiarato “(…) poi ha sentito dei colpi come se qualcosa fosse stato scaraventato contro il muro (…) ha aperto piano piano la porta del soggiorno e in quel momento ha visto che sua figlia era stata presa per il collo dal genero. L'ha presa per il collo con entrambe le mani, come faceva vedere, e l'aveva alzata da terra. (…) E gli sono saltata addosso e l'ho preso per le mani per allontanarlo da lei, per farla respirare
(…)”. In sede civile, la teste ha dichiarato “Lui stringeva le mani attorno al collo di mia figlia sollevandola da terra (…) Quella notte mi sono alzata dal letto e ho visto il marito che stringeva mia figlia per il collo e le sussurrava all'orecchio di non urlare altrimenti
l'avrebbe ammazzata;
io mi sono svegliata perché ho sentito che il marito sbatteva al muro mia figlia e io sono andata a liberarla (…)”.
11 Va, inoltre, osservato che, sia in sede penale che in sede civile, la teste Testimone_3 ha raccontato che il sig. diceva che la moglie è “stupida” e
[...] Pt_1
“handicappata”.
L'attendibilità della teste emerge anche raffrontando il suo racconto con quanto dichiarato dalla teste (escussa all'udienza del 30 gennaio 2024), educatrice della Testimone_2 casa rifugio presso cui nel 2020 è stata accolta la sig.ra La teste infatti, CP_1 Tes_2 non solo ha ricordato che la sig.ra “era molto provata e descriveva i maniera dettagliata CP_1
l'ultima fase della convivenza”, ma ha anche riferito di episodi che corrispondono con i Tes_ riferiti della teste , tra cui l'episodio di violenza notturno, sopra riportato: “Ricordo che la sig.ra mi aveva raccontato che la madre aveva assistito ad un episodio di violenza CP_1 notturna, e che fino a quel momento la madre non sapeva niente delle violenze poste in essere dal sig. perché la sig.ra non gliele aveva raccontate per pudore o, comunque, Pt_1 CP_1 non le aveva detto niente in modo dettagliato”. Quest'ultima circostanza, ossia che la sig.ra raccontò alla madre le precedenti violenze subite da parte del marito solo a seguito CP_1 dell'episodio di violenza cui assistette direttamente la madre il 23 gennaio 2020, è stata Tes_ riferita in questi termini anche dalla teste : “E' stato dopo questo episodio che mia figlia mi raccontato tutto quello che è successo in passato, mi ha detto che non era la prima volta che accadevano episodi di questo tipo” (cfr. pag. 3 verbale udienza civile del 19 ottobre
2022).
Peraltro, osserva il Collegio che, ad ulteriore conferma dell'attendibilità di quanto dichiarato dai testi in ordine alle violenze poste in essere dal sig. nei confronti della moglie, vi Pt_1 sono anche le dichiarazioni rese dal figlio , ascoltato all'udienza del 18 dicembre Per_1
2020, il quale in quella sede ha raccontato che “Qualche volta papà ha anche alzato le mani sulla mamma. Una volta l'ha colpita con una scodella sulla testa. Non è uscito sangue, ma la scodella si è rotta. Noi figli siamo andati a rifugiarci in camera e poi ci ha raggiunto anche la mamma”.
Quest'ultimo episodio (della ) è stato altresì riportato sia dalla teste – la Pt_2 Tes_2 quale ha raccontato che “Ricordo bene l'episodio dell'insalatiera, anche perché il figlio
lo ha raccontato più volte alla psicologa che lo seguiva e ad altri operatori, Per_1 soprattutto nei momenti di crisi, rimarcando che fosse piena e che venne lanciata verso la
12 Tes_ madre.” – sia dalla teste – la quale ha riferito al riguardo che “è stato mio nipote Per_1
a riferirmi questi episodi”.
Alla luce di quanto sopra, la separazione va addebitata al marito sig. . Parte_1
Passando alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che possa trovare accoglimento anche la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna ex art. 330 c.c. (“Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio”), sussistendone i relativi presupposti, come delineati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte: “La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore
e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine
(Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare
l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato
13 i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita
(Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).” (cfr. Cass. 24708/2024).
Orbene, ritiene il Collegio che il padre sig. – già sospeso dalla Parte_1
Per_ responsabilità genitoriale – abbia serbato nei confronti dei figli minori e Per_1 comportamenti gravemente pregiudizievoli, senza che sussistano, allo stato attuale, elementi che consentano di formulare una prognosi positiva in ordine all'effettiva e attuale possibilità di recupero paterno.
A tal fine, va innanzitutto osservato che il padre ha posto in essere condotte violente nei confronti della moglie alla presenza dei figli minori: ciò è stato raccontato dal figlio Per_1 all'udienza del 18 dicembre 2020 (“Qualche volta papà ha anche alzato le mani sulla mamma. Una volta l'ha colpita con una scodella sulla testa. Non è uscito sangue, ma la scodella si è rotta. Noi figli siamo andati a rifugiarci in camera e poi ci ha raggiunto anche la mamma”) ed è stato, altresì, riportato anche dalla teste la quale, oltre a riferire Tes_2
l'episodio dell'insalatiera di cui sopra, ha dichiarato anche che “Ricordo con chiarezza che la sig.ra mi ha riferito che molti episodi avvenivano alla presenza dei figli”. CP_1
Non solo, ma va, altresì, valorizzata la circostanza che il padre ha serbato in questi anni un atteggiamento di netta chiusura rispetto alle indicazioni date dal Servizio Sociale – su incarico di questo Tribunale – in ordine alle modalità (in spazio neutro) in cui poter incontrare i figli, tanto che nel 2022 sono stati sospesi gli incontri tra padre e i figli e, ad oggi, non sono più ripresi. In particolare, nella relazione del Servizio Sociale depositata in atti in data 1 febbraio 2023, si legge che “a seguito delle minacce effettuate durante l'incontro del 25 giugno (togliersi il braccialetto elettronico e “portare via” i figli, gli incontri sono stati nuovamente sospesi giugno in attesa di incontrare il signor e confrontarsi in merito Pt_1 ai messaggi dati ai figli. Si fa presente che nell'ultimo periodo in più occasioni aveva dato
14 altri messaggi inopportuni ai ragazzi creando preoccupazione, soprattutto in , Per_1 dimostrando una fatica sempre maggiore ad attenersi alle regole previste dal contesto in cui si svolgevano gli incontri. Lo stesso iniziava a riportare la propria contrarietà e Per_1 rabbia per gli atteggiamenti assunti dal padre. Il ragazzo aveva anche chiesto al padre un momento di confronto fuori dal setting di spazio neutro, proposta però non accolta dal signor
. Successivamente alla sospensione del 25 giugno si intendeva proporre un momento Pt_1 di confronto con il signor ma, a seguito dei danneggiamenti subiti dalla signora Pt_1 all'auto e alle indicazioni della Questura di Trento, è stato ritenuto opportuno CP_1 attendere l'allontanamento da casa del nucleo familiare prima di convocarlo in ufficio. Da allora il signor si è reso irreperibile e non si è riusciti a mettersi in contatto neanche Pt_1 con il supporto del suo legale di fiducia, avvocato Laura Casari.”.
La circostanza che il padre rifiuta di avere contatti con il Servizio Sociale e non incontra i figli da molto tempo è stata, peraltro, confermata dallo stesso ricorrente, laddove in sede di comparsa conclusionale del 17 giugno 2024 si legge che “è ben conscio di non avere alcun rapporto con i Servizi e, conseguentemente con i figli, da un lungo periodo”.
Orbene, ritiene il Collegio che tale circostanza sia fortemente sintomatica dell'incapacità del padre di anteporre alle proprie esigenze e/o convinzioni i bisogni dei figli minori, con correlato grave pregiudizio per i minori. Ed invero, il desiderio dei figli, ed in particolare di
, di mantenere un rapporto con il papà – come dichiarato da in sede di ascolto Per_1 Per_1 all'udienza del 18 dicembre 2020: “Io al papà voglio ancora bene, anche se non posso dimenticare quello che è successo (…) Non vorrei perdere il rapporto con il mio papà (…)
A me fa piacere vedere il papà (…)” – è stato gravemente disatteso proprio dal padre, il quale, pur di non doversi confrontare con i Servizi Sociali incaricati (“ritenendo ingiusta e immotivata la presenza di un operatore agli incontri con i figli.”, cfr. relazione Servizio
Sociale depositata in atti in data 1 febbraio 2023), non vede i figli ormai da molto tempo, con grave pregiudizio per gli stessi.
Allo stato degli atti, dunque, tenuto conto dell'atteggiamento di disinteresse paterno nei confronti dei figli, considerato il pregiudizio agli stessi arrecato (“io voglio bene a mio padre ma non deve far diventare la mia vita un inferno”, cfr. relazione psicologica di Per_1 depositata in atti in data 22 marzo 2023, ove viene riportato anche che , rispetto al Per_1 padre, “Riconosce in passato di aver temuto le sue reazioni spesso impulsive, ma adesso
15 riconosce maggiore capacità di affrontarlo e contrastarlo”) e non potendo al contempo essere formulata una prognosi positiva in ordine all'effettiva e attuale possibilità di recupero paterno (tenuto conto che il sig. ha sinora dimostrato di non voler dare seguito ai Pt_1 provvedimenti assunti dal Tribunale nel preminente interesse dei figli minori in punto di visite in spazio neutro), va pronunciata la decadenza ex art. 330 c.c. del sig. Parte_1
Per_ dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e al fine di evitare ai minori Per_1 qualunque ulteriore pregiudizio.
Va, inoltre, disposto l'affidamento cd. super esclusivo dei figli minori alla madre, nei cui confronti può essere formulata una prognosi positiva, come già ritenuto dalla Corte d'Appello di Trento con decreto di data 24 giugno 2021 (doc. 75 convenuta). In quella sede la Corte
d'Appello, nel revocare la sospensione della responsabilità genitoriale disposta nei confronti della madre, ha evidenziato che “Emerge, infatti, dalle risultanze in atti e, specificatamente, dalle relazioni inviate dai servizi sociali, che la è dotata di adeguate risorse, a cui ha CP_1 saputo attingere nonostante gli eventi drammatici e le difficoltà che ha vissuto.”. Tali valutazioni, ad avviso del Collegio, sono condivisibili e vengono fatte proprie, osservandosi che, peraltro, non sono sopravvenuti diversi elementi di segno contrario tali da escludere che la madre sia pienamente capace di prendersi cura dei figli minori, come ad oggi sempre avvenuto. I figli minori vanno collocati presso la madre e a costei va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei medesimi.
Quanto alle visite tra il padre e figli minori, tenuto conto che ormai da molto tempo non vi è alcun contatto tra loro, occorre procedersi con cautela al fine di preservare il preminente interesse dei minori, da un lato, a mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori, dall'altro lato, a non subire alcun pregiudizio. A tal fine, va disposto che l'eventuale ripresa delle visite tra padre e figli potrà avvenire – su attivazione paterna – soltanto a seguito di una preventiva valutazione da parte del Servizio Sociale incaricato dei presupposti per una loro effettiva e continuata ripresa, tenuto conto del preminente interesse dei minori, dei loro bisogni ed aspettative con riguardo ad una ripresa dei contatti con il padre, disponendosi che, in caso di valutazione positiva da parte del Servizio Sociale, gli incontri riprendano in modo
16 graduale, in spazio neutro, secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del Servizio Sociale competente.
Passando alle domande di contenuto economico, ritiene il Collegio di porre a carico del padre Per_ l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e la Per_1 somma mensile di euro 300,00 per ciascuno (600,00 euro complessivi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.
A tal fine, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147
c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c.
“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori
(…)”). Ne discende che i genitori, anche ove privi di una continuativa fonte di reddito, hanno il dovere di attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato a sopperire ai bisogni materiali dei figli, non dovendo la loro condizione lavorativa (in linea di principio) pregiudicare la prole.
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che la somma di euro 300,00 a figlio sia congrua, ancorché in atti non vi sia documentazione reddituale aggiornata all'attualità relativa alla condizione paterna e il ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, abbia rappresentato di non lavorare. A tal fine, da un lato, va osservato che il padre certamente possiede capacità lavorativa specifica – avendo egli svolto attività quale meccanico (quale titolare, assieme alla moglie, della società “La Casa del Tagliando snc di AD RO & C s.n.c.”) e risultando, altresì, che egli, per l'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 16.708, 31 (quale ultimo dato disponibile in atti) –, elemento da valorizzarsi nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole. Dall'altro lato, vanno considerate l'età dei minori e le correlate esigenze di mantenimento nonché va tenuto conto è la madre ad occuparsi di tutti i bisogni e le necessità dei figli.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di mantenimento svolta dalla moglie, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 156 c.c. (a tenore del quale “Il giudice, pronunziando
17 la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”), come interpretato alla luce di costante orientamento giurisprudenziale, ossia: che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non disponga di adeguati redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che sussista una disparità economica tra i coniugi
(Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
A tal fine, osserva il Collegio che, in costanza di matrimonio, i coniugi hanno prestato entrambi attività lavorativa – per espressa prospettazione delle parti – presso l'officina meccanica “La casa del tagliando di AD RO & C. s.n.c.”, di cui i coniugi sono contitolari (la moglie con la quota del 95% e il marito con la quota del 5%), società che, secondo quanto dedotto dalle parti, ha una significativa esposizione debitoria. A seguito della disgregazione del nucleo familiare, entrambi i coniugi risultano aver svolto altre attività
(come si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti) e sono, da ultimo, privi di occupazione. Orbene, nel quadro così delineato, non possono assumere rilievo dirimente le deduzioni svolte dalla parte convenuta in ordine alle vicende che hanno riguardato la menzionata società La casa del tagliando di AD RO & C. s.n.c. (“Nonostante fosse titolare del 95% delle quote e si occupasse personalmente di talune incombenze, il marito
l'ha sempre lasciata all'oscuro dei dettagli dell'attività. Soltanto di recente ella ha avuto contezza (sebbene ancora parziale essendo tutt'ora in attesa di rendicontazione e delucidazioni da parte del socio) della disastrosa situazione della società, avendo la gestione del marito accumulato molti debiti. (…) Si renderà quindi necessario procedere quanto prima alla liquidazione della società.”, cfr. pagg. 15-17 comparsa di costituzione;
“(…) sussistono i presupposti per disporre a carico del sig. il versamento di una somma Pt_1 mensile a titolo di contributo per il mantenimento della ex moglie (…) anche tenendo conto delle condotte dallo stesso assunte, anche con riferimento proprio agli aspetti economici e agli ingenti debiti lasciati in capo alla moglie per la sua attività lavorativa.”, cfr. pag. 15 comparsa conclusionale convenuta), trattandosi di profili che esulano dall'ambito cognitivo del presente procedimento di separazione, da accertarsi (eventualmente) in diversa sede. In mancanza di ulteriori apprezzabili elementi, e non conoscendosi, peraltro, quale fosse il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la domanda di mantenimento va rigettata.
18 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le quattro fasi tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività prestata e delle questioni giuridiche affrontate). Considerato che la parte convenuta è stata ammessa al
Patrocinio Statale, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018).
Le spese relative al compenso per il curatore speciale dei minori vanno poste a carico del ricorrente, tenuto conto che i minori sono stati ammessi al patrocinio statale (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta).
A tal fine, ritiene, innanzitutto, il Collegio aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra la figura del curatore speciale del minore nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'articolo 68 c.p.c., condividendosi l'assunto secondo cui, nel caso del curatore speciale, l'incarico, diversamente dal mandato, non sarebbe direttamente conferito dal soggetto interessato, quanto piuttosto dall'autorità giudiziaria ed avrebbe ad oggetto il compimento non solo di atti giuridici, ma anche di attività fattuali (come i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore), come tali non riconducibili agli atti giuridici in senso tecnico;
ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 3 lett. n. del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115 il quale fornisce una definizione ampia di “ausiliario del magistrato”, ricomprendendovi, tra gli altri, “qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Ritiene, inoltre, il Collegio che le spese relative al compenso spettante al curatore speciale del minore non possono essere fatte ricadere sulla collettività, la cui nomina si rende necessaria, e in alcuni casi – come nel caso di specie – addirittura obbligatoria, al fine di tutelare il preminente interesse del minore, in ragione delle condotte tenute dai genitori, o soltanto da uno di essi, in violazione dei doveri di cura e attenzione nei confronti dei figli che discendono dalle prerogative genitoriali (cfr. anche Tribunale di Pisa 9 ottobre 2024: “(…) ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia
l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e
19 spese del curatore (attesa l'implementazione che all'istituto ha dato la Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) addebita la separazione al marito;
Parte_1
2) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1
Per_
(nato il [...]) e (nata il [...]); Per_1
Per_ 3) affida i figli minori e in via cd. super esclusiva alla madre, con Per_1 collocazione presso di lei;
alla madre va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei medesimi;
4) dispone che l'eventuale ripresa delle visite tra il padre e i figli potrà avvenire – su attivazione paterna – soltanto a seguito di una preventiva valutazione da parte del
Servizio Sociale incaricato dei presupposti per una loro effettiva e continuata ripresa, tenuto conto del preminente interesse dei minori, dei loro bisogni ed aspettative con riguardo ad una ripresa dei contatti con il padre, disponendosi che, in caso di valutazione positiva da parte del Servizio Sociale, gli incontri riprendano in modo graduale, in spazio neutro, secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del Servizio
Sociale competente;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 300,00 a figlio (600,00 euro complessivi), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla
20 sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del Controparte_1
50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
6) rigetta la domanda di mantenimento in favore della moglie;
7) condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
8) condanna a rimborsare al curatore speciale dei minori le spese di Parte_1 lite che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1613/2020
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Lucia Arlanch convenuta
E con il CURTATORE SPECIALE delle minori e , avv. Federica Per_1 Per_2
Fuggetti
E con l'intervento del P.M.
posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16 aprile 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento: a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. b. I figli sono affidati ad
1 entrambi i genitori con collocazione presso la residenza della madre e con diritto di visita del padre che dovrà svolgersi a fine settimana alternati e due pomeriggi - sera in settimana con il pernottamento. Le vacanze natalizie e pasquali e tutte le altre vacanze scolastiche saranno divise alla metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività. L'estate i minori potranno trascorrere tre settimane, anche frazionate, con ciascun genitore da concordarsi entro il 30/4 di ogni anno. c. Stabilire il divieto di espatrio dei figli con la madre;
d. Autorizzare già da subito il padre a telefonare ai propri figli tutti i giorni dopo le 18.00;
e. Chiedere che venga revocata la sospensione della responsabilità genitoriale del padre e
l'affido dei minori ai Servizi Sociali siccome disposta dal decreto dd. 15/9/20 del Tribunale per i Minorenni. f. Disporre che il padre sia obbligato a versare un assegno di mantenimento
i figli al marito nella misura di Euro 200,00 - 300,00 mensili ( Euro 100,00 - 150,00 a figlio
) somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con le formalità che verranno comunicate. g. Disporre che le spese straordinarie dei figli siano a carico dei genitori nella misura del 50%, spese che andranno dettagliate secondo il protocollo emanato dal C.N.F., ossia: spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Spese straordinarie extra assegno che necessitano il consenso di entrambi i genitori sono nelle spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
2 Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto via mail entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio più spese forfettarie 15%, c.n.p.a. ed
Iva rifusi.”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia l'll.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così disporre: - dichiarare l'addebito della seprazione per responsabilità ex art. 151 c.c. a carico del marito, , per i Parte_1 motivi di cui in narrativa e i gravi atti di violenza psicologica e fisica posti in essere in danno della moglie e per la violazione dei doveri conseguenti al rapporto di coniugio;
- accertate le gravi condotte poste in essere in costanza di matrimonio e convivenza e la persistente lontananza e disinteresse, sia morale che materiale, nei confronti dei figli, qualificabili quali gravi violazioni ed abusi dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti dei figli Parte_1
e - con conseguente affidamento esclusivo dei minori alla madre, Per_1 Persona_3
e conferma del loro collocamento presso la stessa;
- disporre che il Controparte_1 sig. versi a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori la somma mensile Pt_1 non inferiore a € 300,00 ciascuno, e così complessivamente € 600,00, o la diversa somma ritenuta congrua secondo quanto emerso nell'espletata istruttoria e/o di giustizia, da versare sul c/c della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica secondo CP_1 gli indici Istat (base il mese di deposito del ricorso); - disporre che le spese straordinarie dei figli (da intendersi quelle di cui alle Linee guida elaborate dal CNF) siano tra i genitori divise in ragione del 50% ciascuno – o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua o di
3 giustizia, anche una volta ottenute informazioni circa le capacità reddituali e patrimoniali del padre, diponendo nell'eventualità in cui avesse capacità superiori rispetto alla madre, la sua partecipazione all'80% di dette spese – con espressa previsione che il sig. Pt_1 provveda al rimborso della quota di sua spettanza, entro 30 gg dalla richiesta, senza necessità di preventivo accordo per nessuna spesa e dietro mera richiesta della sig.ra CP_1
e prova documentale dell'esborso da questa anticipato;
- quanto al rapporto padre-figli e al diritto di visita, posto che il padre non vede i figli ormai da tre anni, prevedere la possibilità che egli possa eventualmente farlo in futuro soltanto previo contatto con il SST, confermado
l'incarico al SST a valutare se e come organizzare le visite e regolamentarne tempi e modalità, che dovranno in ogni caso essere tassativamente protette e svolgersi in spazio neutro e con espressa facoltà di disporne l'immediata sospensione ove ritenute pregiudizievoli per i minori;
disporre in ogni caso che, prima della ripresa di qualsivoglia rapporto e frequentazione tra padre e figli, il sig. segua un percorso di sostegno Pt_1 alla genitorialità, oltre che un percorso di recupero e sostegno psicologico personale e per uomini maltrattanti;
- confermare dunque l'incarico al SST di gestire anche in futuro – nell'eventualità in cui pervenissero richieste in tal senso dal padre – i rapporti e la relazione tra il sig. e i figli - disporre che il sig. versi, a titolo di contributo Pt_1 Parte_1 per il mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 200,00 -o quella diversa ritenuta congrua secondo quanto emerso in corso di causa o eventualmente anche di giustizia - disponendo che tale somma sia versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul
c/c della ricorrente, automaticamente aggiornata ogni anno in base agli indici Istat (base il mese di deposito del ricorso) in subordine: fermo l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero sussistere i presupposti per la decadenza, confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del sig.
per le gravi violazioni ed abusi dei doveri inerenti la responsabilità Parte_1 genitoriale stessa e per aver arrecato grave pregiudizio e sottoposto ad elevati rischi i figli minori e ”. Per_1 Persona_3
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: “Nel merito: Per tutte le ragioni emergenti negli atti ed in corso di causa, nell'interesse di e : -Disporre ai sensi Per_1 Persona_3 dell'art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor Parte_1
4 nei confronti dei figli e , rimettendo l'intera responsabilità Persona_4 Persona_3 genitoriale in capo solo alla madre e disponendo, altresì, l'affidamento esclusivo e/o super- esclusivo dei minori alla signora , con collocazione abitativa presso Controparte_2 la residenza materna;
-Stabilire, allo stato, la sospensione del diritto di visita del padre e di ogni altro contatto/rapporto padre-figli, con la possibilità di ripristino delle visite esclusivamente in spazio neutro e solo in forza di richiesta e attivazione del padre ovvero per il tempo che il Tribunale riterrà necessario.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti si sono sposate a Trento in data 26 febbraio 2011 e dalla loro unione sono nati i figli Per_
(il 30 luglio 2008) e (il 15 giugno 2015). Per_1
Con ricorso depositato in data 29 giugno 2020, il ricorrente ha agito in Parte_1 questa sede chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni accessorie indicate in ricorso, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile.
In particolare, il ricorrente ha esposto che i rapporti tra i coniugi hanno iniziato a deteriorarsi dopo la nascita della seconda figlia, con un cambiamento di atteggiamento della moglie, la quale ha iniziato ad utilizzare di continuo il cellulare in maniera spropositata ed era sempre più assente. Il ricorrente ha dedotto che la situazione è precipitata durante il lock down, con frequenti litigi tra le parti, tant'è che ai primi di maggio il marito disse alla moglie che voleva separarsi.
Il sig. ha, quindi, esposto che i litigi tra i coniugi erano forti e vi erano accuse Pt_1 reciproche, dando atto che in occasione di una lite intervenuta tra i coniugi, in cui il marito voleva capire con chi continuasse a messaggiare la moglie, quest'ultima ha chiamato i
Carabinieri ed ha sporto una denuncia contro di lui, lamentando di essere stata maltrattata da anni. A seguito di ciò, madre e figli sono stati inseriti in una struttura protetta ed è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a moglie e figli, misura successivamente modificata, con il venir meno del divieto di avvicinamento del padre verso i figli e dei luoghi dagli stessi frequentati con il consenso della madre.
5 Il ricorrente ha contestato la fondatezza dei fatti a lui addebitati, deducendo che non sono suffragati da alcun elemento probatorio.
Il sig. ha, quindi, chiesto disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con Pt_1 collocazione presso la madre e diritto di visita paterno come da ricorso, e con obbligo a suo carico di corrispondere a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 100-
150,00 a figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_1 chiedendo che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri matrimoniali, in particolare in ragione delle lamentate condotte di violazione fisica e psicologica poste in essere dal sig. nei suoi confronti. La Pt_1 ricorrente ha, inoltre, svolto eccezione preliminare di incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale per i Minorenni di Trento stante la pendenza del procedimento sub RG
106/20 VG, chiedendo, per il caso di rigetto di tale eccezione, la conferma del collocamento dei minori con la madre presso la struttura di protezione e prevenzione in cui sono stati accolti in via d'urgenza e, una volta rientrato il rischio, il collocamento presso la madre in autonomia. La ricorrente ha, altresì, chiesto di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre nei confronti dei figli minori e e di Per_1 Persona_3 confermare che le visite e comunicazioni tra padre e figli si svolgano in Spazio Neutro, conferendo delega al Servizio Sociale competente di gestirne modalità e tempistiche, con presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale competente.
La convenuta ha rappresentato che in data 8 maggio 2020 ha denunciato il marito per maltrattamenti e violenza in famiglia per i gravi comportamenti posti in essere dal 2014 in poi, deducendo che nel corso del matrimonio sono stati numerosi gli episodi di violenza, sia verbale che fisica, posti in essere dal sig. nei suoi confronti, anche alla presenza dei Pt_1 figli minori. In particolare, la sig.ra ha dedotto che “nel 2015, quando era al settimo CP_1 mese di gravidanza l'ha spinta a terra, afferrata violentemente per i capelli;
nel dicembre
2017, durante un litigio, l'ha colpita violentemente con i pugni alla testa;
era solito minacciarla e spaventarla dicendole che se avesse chiesto la separazione lui avrebbe tenuto
i bambini (diceva: “Sei una stronza, adesso ti porto via i bambini, si sono aperte le danze e adesso ti farò vedere io”) e giungeva addirittura a dire: “Né a te né a me: i bambini li faccio mandare in un istituto”, facendo soprattutto leva sul fatto che lei fosse straniera (sebbene
6 regolarmente in Italia da oltre 15 anni), che in Italia non avesse parenti e che i servizi sociali potessero intervenire e toglierle i bambini;
• Negli anni, il marito ha sempre escluso la moglie dalle decisioni lavorative e dalla gestione economica, tanto societaria quanto familiare: era solito consegnarle settimanalmente dei contanti per la spesa. Talvolta è accaduto che riducesse l'importo per punirla o che le negasse l'uso dell'automobile per andare a fare la spesa. • Nel corso dell'ultimo anno di convivenza gli episodi di violenza sono divenuti più violenti, avendo cominciato a colpirla con schiaffi e pugni alla testa, e più frequenti, e ha infine iniziato a minacciarla di morte, ad umiliarla ed offenderla sempre più pesantemente, anche davanti ai figli minori, dicendole: “Stai zitta. Cosa capisci tu?” ma anche: “Se non stai zitta e se non la finisci di rompere ti picchio davanti a tutti”; • A dicembre
2019, durante un litigio, il signor l'ha colpita in modo assai violento alla testa con Pt_1
i pugni;
a gennaio 2020, rincasato all'una di notte, visibilmente ubriaco ed alterato dall'uso di sostanze, ha inveito contro la moglie per futili motivi (lamentando che ella non gli avesse fatto trovare lavata una giacca) dicendole: “Sei una cretina. Sei una merda. Se continui a fare di testa tua finisce male”, l'ha colpita in volto e strattonata per il braccio, tanto da lasciarle un livido al braccio e sotto lo zigomo, e minacciata dicendole: “Se mi lasci non pensare di passarla liscia, scatenerai l'inferno, ti metterò in una bara di legno e ti spedirò in Romania da tua madre. Anche se mi denunci ai Carabinieri non risolverai nulla. Ti salto addosso anche davanti ai Carabinieri” (…) Il recente periodo di lockdown ha ulteriormente aggravato la situazione, tanto che la sig.ra ha preso contatti telefonici con le operatrici CP_1 di una struttura di protezione al fine di ricevere sostegno e supporto per la difficile\ situazione che stava vivendo entro le mura domestiche: il giorno di Pasqua la molestava con pizzicotti, la tratteneva con forza sul divano e, alla presenza dei figli minori, la schiasffeggiava, insultava e minacciava;
in altra occasione le rompeva il telecomando sul polpaccio e poi lo rompeva con le mnai minacciandola” (cfr. pagg.
8-9 comparsa costituzione).
La convenuta ha dato atto che è stata applicata nei confronti del marito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai figli minori e ai luoghi da costoro frequentati, con obbligo a carico del sig. del Pt_1 pagamento in favore dei figli di un assegno mensile di € 300,00 da versare alla moglie entro il giorno 30 di ogni mese. Tale misura è stata successivamente modificata con revoca del
7 Per_ divieto di avvicinamento ai figli minori e , subordinandolo al consenso della Per_1 madre.
La convenuta ha, inoltre, dato atto che in data 18 maggio 2020 ha aderito al Progetto di
Protezione e Prevenzione di cui alla LP 6/2010 e il 25 maggio 2020 è stata accolta d'urgenza in idonea struttura di protezione e prevenzione con i figli.
La stessa ha, inoltre, rappresentato di aver presentato, in data 28 maggio 2020, ricorso urgente ex art. 330-333 c.c. avanti al Tribunale per i Minorenni di Trento, dando atto che con decreto di data 14 giugno 2020 è stato confermato il collocamento dei minori con la madre in struttura ove risultano tutt'ora accolti. La sig.ra ha poi dato atto che, su invito del Servizio CP_1
Sociale, entrambi i coniugi hanno prestato il proprio consenso per l'attivazione di Spazio
Neutro per permettere visite protette del padre con i figli minori.
La convenuta ha, altresì, esposto che il GIP, con decreto di data 30 agosto 2020, ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti di per il reato di cui all'art. Parte_1
527 c.p..
Con decreto di data 15 settembre 2020 il Tribunale per i minorenni di Trento ha sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e ha disposto l'affidamento educativo Per_ assistenziale dei figli minori e al Servizio Sociale, con mandato di “attivare ogni Per_1 intervento ritenuto corrispondente al loro interesse nonché a regolamentare i rapporti fra padre e figli secondo modalità e tempistiche da definirsi sentiti i genitori e il nominato tutore
e comunque nel rispetto di eventuali misure cautelari vigenti”.
Alla prima udienza presidenziale celebratasi in questo giudizio in data 23 settembre 2020 è stato disposto, in via provvisoria ed urgente, “che il padre possa vedere i figli ogni sabato, a partire da sabato 3.10.2020, per 3 ore dalle ore 15.30 presso la casa della sorella di AD
(…) ove la madre li porterà alle ore 15.00; il padre se ne andrà alle ore 18.30 e la madre potrà riprendere i bambini alle ore 19.00.”. Tale provvedimento è stato reclamato dinanzi alla Corte d'Appello di Trento e con decreto di data 8 ottobre 2020 ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva di tale provvedimento, come già disposta con decreto di data 2 ottobre 2020.
Alla successiva udienza presidenziale del 4 novembre 2020 è stato disposto che il sig.
“continui a versare euro 300 al mese alla moglie quale mantenimento della prole, Pt_1 come stabilito dal Giudice Penale”.
8 All'udienza del 18 dicembre 2020 è stato ascoltato il figlio minore . Per_1
Con ordinanza presidenziale di data 8 gennaio 2021 è stato disposto che “il padre incontri i figli con frequenza settimanale e con modalità protette, da demandarsi ed attuarsi con un accurato monitoraggio da parte del Servizio Sociale territoriale del Comune di Trento”.
Con sentenza n. 410/2021 di data 3 giugno 2021 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande versate in atti.
Con decreto della Corte d'Appello di Trento di data 24 giugno 2021 è stata revocata la sospensione della responsabilità genitoriale disposta nei confronti di . Controparte_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale e prova orale per testimoni ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 17 aprile 2024.
Con ordinanza collegiale di data 4 novembre 2024 la causa è stata rimessa in istruttoria, tenuto conto che la parte convenuta ha domandato, tra l'altro, pronunciarsi la decadenza della Per_ responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli e , Parte_1 Per_1 rendendosi pertanto necessaria ex art. 473bis.8, co. 1 lett. a) c.p.c. la nomina di un curatore Per_ speciale dei minori e Per_1
In data 1 febbraio 2025 si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori associandosi alla richiesta di parte convenuta di pronuncia della decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale e chiedendo, altresì, la sospensione del diritto di visita del padre e di ogni altro contatto/rapporto padre-figli, con la possibilità di ripristino delle visite esclusivamente in spazio neutro e solo in forza di richiesta e attivazione del padre ovvero per il tempo che il
Tribunale riterrà necessario.
La causa è stata nuovamente posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16 aprile 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di addebito è fondata e va accolta.
Giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione è onerata di provare la condotta in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento
9 della domanda provare l'anteriorità della crisi matrimoniale alle accertate violazioni dei doveri coniugali (cfr., tra le varie, Cass. 3923/2018).
Tuttavia, quando il motivo di addebito si fonda sulle violenze perpetrate da un coniuge ai danni dell'altro, la giurisprudenza è consolidata nel derogare all'onere probatorio di cui sopra, sull'assunto che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.” (cfr.
Cass. 7388/2017). Tale orientamento è stato anche di recente ribadito, specificandosi che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente)” (cfr. Cass. 22294/2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che dagli atti di causa risulti provato che il marito sig. Pt_1
abbia usato violenza nei confronti della moglie circostanza
[...] Controparte_1 che di per sé fonda la richiesta di addebito della separazione al marito.
Al riguardo, vanno innanzitutto valorizzate le testimonianze rese in questa sede sia dalla teste
(mamma della sig.ra e dalla teste Testimone_1 Controparte_1 Tes_2
[...]
10 Quanto alla testimonianza resa da ritiene il Collegio che le sue Testimone_1 dichiarazioni siano attendibili, osservandosi che, nella sostanza, il contenuto della testimonianza resa in sede civile all'udienza del 19 ottobre 2023 corrisponde con quello della testimonianza resa in sede penale all'udienza del 25 novembre 2022 (cfr. verbali in atti).
Ed invero, talune lievi difformità nella narrazione di alcuni episodi – tra quanto raccontato in sede penale e in sede civile – non incidono sulla attendibilità della teste, atteso che le difformità riguardano profili marginali, mentre nella sostanza il narrato rimane il medesimo.
Ad esempio, emblematico è l'episodio – raccontato sia in sede civile che penale – relativo ad una particolare espressione utilizzata dal marito, ossia che avrebbe fatto a pezzi la moglie e l'avrebbe così rispedita in Romania dalla madre. Orbene, sebbene in sede penale la teste abbia dichiarato “Che se non si tranquillizza le manda la figlia in Romania pezzo per pezzo perché mandare la bara intera sarebbe troppo costoso perché è troppo grande allora
l'avrebbe tagliata a pezzi e mandata per posta” e in sede civile “stai tranquilla che te la mando in Romania a pezzettini nella bara perché o lei resta a vivere con me oppure la mando al cimitero”, il contenuto dell'episodio è sostanzialmente identico, essendo in entrambe le occasioni stato raccontato che la madre della convenuta doveva stare tranquilla perché la figlia sarebbe tornata in Romania a pezzi.
Allo stesso modo, di particolare rilievo è l'episodio occorso in data 23 gennaio 2020, che è stato raccontato dalla teste sia in sede penale che in sede civile, episodio nel quale la teste ha dapprima visto il sig. stringere il collo della moglie ed è poi intervenuta per salvare Pt_1 la figlia. In sede penale, la teste ha dichiarato “(…) poi ha sentito dei colpi come se qualcosa fosse stato scaraventato contro il muro (…) ha aperto piano piano la porta del soggiorno e in quel momento ha visto che sua figlia era stata presa per il collo dal genero. L'ha presa per il collo con entrambe le mani, come faceva vedere, e l'aveva alzata da terra. (…) E gli sono saltata addosso e l'ho preso per le mani per allontanarlo da lei, per farla respirare
(…)”. In sede civile, la teste ha dichiarato “Lui stringeva le mani attorno al collo di mia figlia sollevandola da terra (…) Quella notte mi sono alzata dal letto e ho visto il marito che stringeva mia figlia per il collo e le sussurrava all'orecchio di non urlare altrimenti
l'avrebbe ammazzata;
io mi sono svegliata perché ho sentito che il marito sbatteva al muro mia figlia e io sono andata a liberarla (…)”.
11 Va, inoltre, osservato che, sia in sede penale che in sede civile, la teste Testimone_3 ha raccontato che il sig. diceva che la moglie è “stupida” e
[...] Pt_1
“handicappata”.
L'attendibilità della teste emerge anche raffrontando il suo racconto con quanto dichiarato dalla teste (escussa all'udienza del 30 gennaio 2024), educatrice della Testimone_2 casa rifugio presso cui nel 2020 è stata accolta la sig.ra La teste infatti, CP_1 Tes_2 non solo ha ricordato che la sig.ra “era molto provata e descriveva i maniera dettagliata CP_1
l'ultima fase della convivenza”, ma ha anche riferito di episodi che corrispondono con i Tes_ riferiti della teste , tra cui l'episodio di violenza notturno, sopra riportato: “Ricordo che la sig.ra mi aveva raccontato che la madre aveva assistito ad un episodio di violenza CP_1 notturna, e che fino a quel momento la madre non sapeva niente delle violenze poste in essere dal sig. perché la sig.ra non gliele aveva raccontate per pudore o, comunque, Pt_1 CP_1 non le aveva detto niente in modo dettagliato”. Quest'ultima circostanza, ossia che la sig.ra raccontò alla madre le precedenti violenze subite da parte del marito solo a seguito CP_1 dell'episodio di violenza cui assistette direttamente la madre il 23 gennaio 2020, è stata Tes_ riferita in questi termini anche dalla teste : “E' stato dopo questo episodio che mia figlia mi raccontato tutto quello che è successo in passato, mi ha detto che non era la prima volta che accadevano episodi di questo tipo” (cfr. pag. 3 verbale udienza civile del 19 ottobre
2022).
Peraltro, osserva il Collegio che, ad ulteriore conferma dell'attendibilità di quanto dichiarato dai testi in ordine alle violenze poste in essere dal sig. nei confronti della moglie, vi Pt_1 sono anche le dichiarazioni rese dal figlio , ascoltato all'udienza del 18 dicembre Per_1
2020, il quale in quella sede ha raccontato che “Qualche volta papà ha anche alzato le mani sulla mamma. Una volta l'ha colpita con una scodella sulla testa. Non è uscito sangue, ma la scodella si è rotta. Noi figli siamo andati a rifugiarci in camera e poi ci ha raggiunto anche la mamma”.
Quest'ultimo episodio (della ) è stato altresì riportato sia dalla teste – la Pt_2 Tes_2 quale ha raccontato che “Ricordo bene l'episodio dell'insalatiera, anche perché il figlio
lo ha raccontato più volte alla psicologa che lo seguiva e ad altri operatori, Per_1 soprattutto nei momenti di crisi, rimarcando che fosse piena e che venne lanciata verso la
12 Tes_ madre.” – sia dalla teste – la quale ha riferito al riguardo che “è stato mio nipote Per_1
a riferirmi questi episodi”.
Alla luce di quanto sopra, la separazione va addebitata al marito sig. . Parte_1
Passando alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che possa trovare accoglimento anche la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna ex art. 330 c.c. (“Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio”), sussistendone i relativi presupposti, come delineati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte: “La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore
e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine
(Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare
l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato
13 i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita
(Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).” (cfr. Cass. 24708/2024).
Orbene, ritiene il Collegio che il padre sig. – già sospeso dalla Parte_1
Per_ responsabilità genitoriale – abbia serbato nei confronti dei figli minori e Per_1 comportamenti gravemente pregiudizievoli, senza che sussistano, allo stato attuale, elementi che consentano di formulare una prognosi positiva in ordine all'effettiva e attuale possibilità di recupero paterno.
A tal fine, va innanzitutto osservato che il padre ha posto in essere condotte violente nei confronti della moglie alla presenza dei figli minori: ciò è stato raccontato dal figlio Per_1 all'udienza del 18 dicembre 2020 (“Qualche volta papà ha anche alzato le mani sulla mamma. Una volta l'ha colpita con una scodella sulla testa. Non è uscito sangue, ma la scodella si è rotta. Noi figli siamo andati a rifugiarci in camera e poi ci ha raggiunto anche la mamma”) ed è stato, altresì, riportato anche dalla teste la quale, oltre a riferire Tes_2
l'episodio dell'insalatiera di cui sopra, ha dichiarato anche che “Ricordo con chiarezza che la sig.ra mi ha riferito che molti episodi avvenivano alla presenza dei figli”. CP_1
Non solo, ma va, altresì, valorizzata la circostanza che il padre ha serbato in questi anni un atteggiamento di netta chiusura rispetto alle indicazioni date dal Servizio Sociale – su incarico di questo Tribunale – in ordine alle modalità (in spazio neutro) in cui poter incontrare i figli, tanto che nel 2022 sono stati sospesi gli incontri tra padre e i figli e, ad oggi, non sono più ripresi. In particolare, nella relazione del Servizio Sociale depositata in atti in data 1 febbraio 2023, si legge che “a seguito delle minacce effettuate durante l'incontro del 25 giugno (togliersi il braccialetto elettronico e “portare via” i figli, gli incontri sono stati nuovamente sospesi giugno in attesa di incontrare il signor e confrontarsi in merito Pt_1 ai messaggi dati ai figli. Si fa presente che nell'ultimo periodo in più occasioni aveva dato
14 altri messaggi inopportuni ai ragazzi creando preoccupazione, soprattutto in , Per_1 dimostrando una fatica sempre maggiore ad attenersi alle regole previste dal contesto in cui si svolgevano gli incontri. Lo stesso iniziava a riportare la propria contrarietà e Per_1 rabbia per gli atteggiamenti assunti dal padre. Il ragazzo aveva anche chiesto al padre un momento di confronto fuori dal setting di spazio neutro, proposta però non accolta dal signor
. Successivamente alla sospensione del 25 giugno si intendeva proporre un momento Pt_1 di confronto con il signor ma, a seguito dei danneggiamenti subiti dalla signora Pt_1 all'auto e alle indicazioni della Questura di Trento, è stato ritenuto opportuno CP_1 attendere l'allontanamento da casa del nucleo familiare prima di convocarlo in ufficio. Da allora il signor si è reso irreperibile e non si è riusciti a mettersi in contatto neanche Pt_1 con il supporto del suo legale di fiducia, avvocato Laura Casari.”.
La circostanza che il padre rifiuta di avere contatti con il Servizio Sociale e non incontra i figli da molto tempo è stata, peraltro, confermata dallo stesso ricorrente, laddove in sede di comparsa conclusionale del 17 giugno 2024 si legge che “è ben conscio di non avere alcun rapporto con i Servizi e, conseguentemente con i figli, da un lungo periodo”.
Orbene, ritiene il Collegio che tale circostanza sia fortemente sintomatica dell'incapacità del padre di anteporre alle proprie esigenze e/o convinzioni i bisogni dei figli minori, con correlato grave pregiudizio per i minori. Ed invero, il desiderio dei figli, ed in particolare di
, di mantenere un rapporto con il papà – come dichiarato da in sede di ascolto Per_1 Per_1 all'udienza del 18 dicembre 2020: “Io al papà voglio ancora bene, anche se non posso dimenticare quello che è successo (…) Non vorrei perdere il rapporto con il mio papà (…)
A me fa piacere vedere il papà (…)” – è stato gravemente disatteso proprio dal padre, il quale, pur di non doversi confrontare con i Servizi Sociali incaricati (“ritenendo ingiusta e immotivata la presenza di un operatore agli incontri con i figli.”, cfr. relazione Servizio
Sociale depositata in atti in data 1 febbraio 2023), non vede i figli ormai da molto tempo, con grave pregiudizio per gli stessi.
Allo stato degli atti, dunque, tenuto conto dell'atteggiamento di disinteresse paterno nei confronti dei figli, considerato il pregiudizio agli stessi arrecato (“io voglio bene a mio padre ma non deve far diventare la mia vita un inferno”, cfr. relazione psicologica di Per_1 depositata in atti in data 22 marzo 2023, ove viene riportato anche che , rispetto al Per_1 padre, “Riconosce in passato di aver temuto le sue reazioni spesso impulsive, ma adesso
15 riconosce maggiore capacità di affrontarlo e contrastarlo”) e non potendo al contempo essere formulata una prognosi positiva in ordine all'effettiva e attuale possibilità di recupero paterno (tenuto conto che il sig. ha sinora dimostrato di non voler dare seguito ai Pt_1 provvedimenti assunti dal Tribunale nel preminente interesse dei figli minori in punto di visite in spazio neutro), va pronunciata la decadenza ex art. 330 c.c. del sig. Parte_1
Per_ dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e al fine di evitare ai minori Per_1 qualunque ulteriore pregiudizio.
Va, inoltre, disposto l'affidamento cd. super esclusivo dei figli minori alla madre, nei cui confronti può essere formulata una prognosi positiva, come già ritenuto dalla Corte d'Appello di Trento con decreto di data 24 giugno 2021 (doc. 75 convenuta). In quella sede la Corte
d'Appello, nel revocare la sospensione della responsabilità genitoriale disposta nei confronti della madre, ha evidenziato che “Emerge, infatti, dalle risultanze in atti e, specificatamente, dalle relazioni inviate dai servizi sociali, che la è dotata di adeguate risorse, a cui ha CP_1 saputo attingere nonostante gli eventi drammatici e le difficoltà che ha vissuto.”. Tali valutazioni, ad avviso del Collegio, sono condivisibili e vengono fatte proprie, osservandosi che, peraltro, non sono sopravvenuti diversi elementi di segno contrario tali da escludere che la madre sia pienamente capace di prendersi cura dei figli minori, come ad oggi sempre avvenuto. I figli minori vanno collocati presso la madre e a costei va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei medesimi.
Quanto alle visite tra il padre e figli minori, tenuto conto che ormai da molto tempo non vi è alcun contatto tra loro, occorre procedersi con cautela al fine di preservare il preminente interesse dei minori, da un lato, a mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori, dall'altro lato, a non subire alcun pregiudizio. A tal fine, va disposto che l'eventuale ripresa delle visite tra padre e figli potrà avvenire – su attivazione paterna – soltanto a seguito di una preventiva valutazione da parte del Servizio Sociale incaricato dei presupposti per una loro effettiva e continuata ripresa, tenuto conto del preminente interesse dei minori, dei loro bisogni ed aspettative con riguardo ad una ripresa dei contatti con il padre, disponendosi che, in caso di valutazione positiva da parte del Servizio Sociale, gli incontri riprendano in modo
16 graduale, in spazio neutro, secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del Servizio Sociale competente.
Passando alle domande di contenuto economico, ritiene il Collegio di porre a carico del padre Per_ l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e la Per_1 somma mensile di euro 300,00 per ciascuno (600,00 euro complessivi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.
A tal fine, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147
c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c.
“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori
(…)”). Ne discende che i genitori, anche ove privi di una continuativa fonte di reddito, hanno il dovere di attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato a sopperire ai bisogni materiali dei figli, non dovendo la loro condizione lavorativa (in linea di principio) pregiudicare la prole.
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che la somma di euro 300,00 a figlio sia congrua, ancorché in atti non vi sia documentazione reddituale aggiornata all'attualità relativa alla condizione paterna e il ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, abbia rappresentato di non lavorare. A tal fine, da un lato, va osservato che il padre certamente possiede capacità lavorativa specifica – avendo egli svolto attività quale meccanico (quale titolare, assieme alla moglie, della società “La Casa del Tagliando snc di AD RO & C s.n.c.”) e risultando, altresì, che egli, per l'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 16.708, 31 (quale ultimo dato disponibile in atti) –, elemento da valorizzarsi nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole. Dall'altro lato, vanno considerate l'età dei minori e le correlate esigenze di mantenimento nonché va tenuto conto è la madre ad occuparsi di tutti i bisogni e le necessità dei figli.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di mantenimento svolta dalla moglie, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 156 c.c. (a tenore del quale “Il giudice, pronunziando
17 la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”), come interpretato alla luce di costante orientamento giurisprudenziale, ossia: che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non disponga di adeguati redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che sussista una disparità economica tra i coniugi
(Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
A tal fine, osserva il Collegio che, in costanza di matrimonio, i coniugi hanno prestato entrambi attività lavorativa – per espressa prospettazione delle parti – presso l'officina meccanica “La casa del tagliando di AD RO & C. s.n.c.”, di cui i coniugi sono contitolari (la moglie con la quota del 95% e il marito con la quota del 5%), società che, secondo quanto dedotto dalle parti, ha una significativa esposizione debitoria. A seguito della disgregazione del nucleo familiare, entrambi i coniugi risultano aver svolto altre attività
(come si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti) e sono, da ultimo, privi di occupazione. Orbene, nel quadro così delineato, non possono assumere rilievo dirimente le deduzioni svolte dalla parte convenuta in ordine alle vicende che hanno riguardato la menzionata società La casa del tagliando di AD RO & C. s.n.c. (“Nonostante fosse titolare del 95% delle quote e si occupasse personalmente di talune incombenze, il marito
l'ha sempre lasciata all'oscuro dei dettagli dell'attività. Soltanto di recente ella ha avuto contezza (sebbene ancora parziale essendo tutt'ora in attesa di rendicontazione e delucidazioni da parte del socio) della disastrosa situazione della società, avendo la gestione del marito accumulato molti debiti. (…) Si renderà quindi necessario procedere quanto prima alla liquidazione della società.”, cfr. pagg. 15-17 comparsa di costituzione;
“(…) sussistono i presupposti per disporre a carico del sig. il versamento di una somma Pt_1 mensile a titolo di contributo per il mantenimento della ex moglie (…) anche tenendo conto delle condotte dallo stesso assunte, anche con riferimento proprio agli aspetti economici e agli ingenti debiti lasciati in capo alla moglie per la sua attività lavorativa.”, cfr. pag. 15 comparsa conclusionale convenuta), trattandosi di profili che esulano dall'ambito cognitivo del presente procedimento di separazione, da accertarsi (eventualmente) in diversa sede. In mancanza di ulteriori apprezzabili elementi, e non conoscendosi, peraltro, quale fosse il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la domanda di mantenimento va rigettata.
18 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le quattro fasi tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività prestata e delle questioni giuridiche affrontate). Considerato che la parte convenuta è stata ammessa al
Patrocinio Statale, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018).
Le spese relative al compenso per il curatore speciale dei minori vanno poste a carico del ricorrente, tenuto conto che i minori sono stati ammessi al patrocinio statale (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta).
A tal fine, ritiene, innanzitutto, il Collegio aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra la figura del curatore speciale del minore nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'articolo 68 c.p.c., condividendosi l'assunto secondo cui, nel caso del curatore speciale, l'incarico, diversamente dal mandato, non sarebbe direttamente conferito dal soggetto interessato, quanto piuttosto dall'autorità giudiziaria ed avrebbe ad oggetto il compimento non solo di atti giuridici, ma anche di attività fattuali (come i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore), come tali non riconducibili agli atti giuridici in senso tecnico;
ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 3 lett. n. del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115 il quale fornisce una definizione ampia di “ausiliario del magistrato”, ricomprendendovi, tra gli altri, “qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Ritiene, inoltre, il Collegio che le spese relative al compenso spettante al curatore speciale del minore non possono essere fatte ricadere sulla collettività, la cui nomina si rende necessaria, e in alcuni casi – come nel caso di specie – addirittura obbligatoria, al fine di tutelare il preminente interesse del minore, in ragione delle condotte tenute dai genitori, o soltanto da uno di essi, in violazione dei doveri di cura e attenzione nei confronti dei figli che discendono dalle prerogative genitoriali (cfr. anche Tribunale di Pisa 9 ottobre 2024: “(…) ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia
l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e
19 spese del curatore (attesa l'implementazione che all'istituto ha dato la Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) addebita la separazione al marito;
Parte_1
2) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1
Per_
(nato il [...]) e (nata il [...]); Per_1
Per_ 3) affida i figli minori e in via cd. super esclusiva alla madre, con Per_1 collocazione presso di lei;
alla madre va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei medesimi;
4) dispone che l'eventuale ripresa delle visite tra il padre e i figli potrà avvenire – su attivazione paterna – soltanto a seguito di una preventiva valutazione da parte del
Servizio Sociale incaricato dei presupposti per una loro effettiva e continuata ripresa, tenuto conto del preminente interesse dei minori, dei loro bisogni ed aspettative con riguardo ad una ripresa dei contatti con il padre, disponendosi che, in caso di valutazione positiva da parte del Servizio Sociale, gli incontri riprendano in modo graduale, in spazio neutro, secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del Servizio
Sociale competente;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 300,00 a figlio (600,00 euro complessivi), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla
20 sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del Controparte_1
50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
6) rigetta la domanda di mantenimento in favore della moglie;
7) condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
8) condanna a rimborsare al curatore speciale dei minori le spese di Parte_1 lite che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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