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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/01/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 268/2023 promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: ) ivi residente nella Parte_1 C.F._1
C.da Serrapero n.29, con il patrocinio dell'avv. Silvia Sapienza ed elettivamente domiciliato in Ispica presso lo studio di quest'ultima nella via Dei Trattati di Roma n. 6/a APPELLANTE CONTRO
(c.f.: , in persona del Prefetto pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Ragusa nella via Mario Rapisardi n. 124
APPELLATO CONTUMACE e
(c.f.: ), con sede in Roma nella via Controparte_2 P.IVA_2 Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale , con il patrocinio dell'avv. CP_3 Giovanni Distefano Marino ed elettivamente domiciliata in Comiso presso lo studio di quest'ultimo nella via Gen. Girlando n. 5/b APPELLATO
OGGETTO
Atto di appello avverso la sentenza n. 324/2022 resa dal Giudice di Pace di CA in data 29.11.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1330/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1 ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata,- Condannare, in solido la ed , ciascuno per il proprio titolo, alle spese e compensi di primo grado, e Controparte_4 CP_5 ciò per i motivi di cui sopra;
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta.
pagina 1 di 4 Per l'appellata : Controparte_2
-rigettare l'appello spiegato dal sig. . Con vittoria di compensi di giudizio Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.01.2023, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 324/2022 del Giudice di Pace di CA, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1330/2022 di R.G., con riferimento al capo relativo alle spese legali.
A sostegno della domanda, deduce l'appellante che in primo grado aveva convenuto in giudizio la e la , Controparte_6 Controparte_4 chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 29820200004569888/01 di € 3.036,58, relativa al mancato pagamento di due verbali di contestazione al CdS elevati dai carabinieri di CA (vedi citazione di primo grado, all.2 all'atto di appello); in tale giudizio si costituiva solo la CP_4
che, ritenuti fondati i motivi di opposizione, all'udienza del 22.11.2022 dava atto
[...] dell'avvenuto annullamento della pretesa creditoria e chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
stanti l'avvenuto annullamento solo dopo l'iscrizione a ruolo della causa e la necessaria attività giudiziale compiuta, l'appellante richiedeva la condanna alle spese secondo il principio della cd. “soccombenza virtuale”. All'esito di tale giudizio, il Giudice di Pace di CA dichiarava cessata la materia del contendere e condannava solo la alla rifusione delle spese legali, che quantificava in € 243,00, Controparte_4 compresivi di € 43,00 per spese vive. Con l'atto di appello l'attore impugna il capo della sentenza relativo alle spese legali per due ordini di ragioni, ritenendo: -1) la violazione del D.M. 55/2014 e dell'art. 91 c.p.c., essendo i compensi liquidati al di sotto dei valori minimi dello scaglione di riferimento (in rapporto al valore della causa), ed essendo state le spese vive determinate nella misura di € 43,00 anziché in quelle sostenute di € 125,00;
-2) la mancata condanna alle spese legali in solido con la anche dell'altra parte Controparte_4 convenuta in giudizio, ossia l'agente della riscossione, assumendo in questo caso la violazione degli articoli 91 e 92 del c.p.c.
Si è costituita in giudizio , deducendo, in punto di Controparte_2 quantificazione delle spese, che “pur ritenendo congrua per l'attività espletata dal difensore la liquidazione delle spese processuali operata dal Giudice di Pace di CA, l'
[...]
si rimette al Tribunale in merito alla valutazione sul punto”. Controparte_7 Quanto, invece, all'ulteriore motivo di impugnazione, relativo alla mancata condanna in solido di essa appellata con la soccombente , ha eccepito la correttezza della sentenza di primo Controparte_4 grado, posto che l'ente impositore aveva annullato la pretesa creditoria solo dopo la notifica dell'atto di citazione di primo grado e che inoltre era rimasta contumace in tale giudizio. Controparte_6 Sottolineava, comunque, la carenza di interesse dell'appellante in ordine a tale specifica censura, non rilevandosi ragioni per imporre la solidarietà interna tra le parti soccombenti, attesa la certa solvibilità dell'ente impositore. La causa viene chiamata per la decisione all'udienza del 20.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previo scambio di note conclusionali.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , non costituitasi in giudizio Controparte_4 nonostante la prova in atti della regolarità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta a mezzo PEC del 23.01.2023, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. Il primo motivo di appello è fondato e merita l'accoglimento. Posto che è pacificamente ammessa per la parte risultata vittoriosa la possibilità di censurare la liquidazione giudiziale delle spese e dei compensi ove si ravvisi un pregiudizio allorché essa sia pagina 2 di 4 inferiore ai minimi inderogabili (tra le tante vedi Cass. 16390/2009; Cass. 5318/2007), va osservato che la liquidazione effettuata in primo grado, tenuto conto del valore della causa, si pone nettamente al di sotto dei limiti tariffari imposti dalle tabelle allegate al D.M. 147/2022, modificativo del D.M. 55/2014, applicabile, ai sensi dell'art. 6, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore (23.10.2022), e quindi anche alle prestazioni compiute dall'appellante nel giudizio di primo grado (ultima udienza tenutasi in data 29.11.2022).
Tale regolamento, tra le modifiche apportate all'art. 4 del DM 55 del 2014, stabilisce all'ultimo capoverso che Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Orbene in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale ed in particolare, dall'esame delle caratteristiche dell'attività professionale prestata, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nel primo giudizio, dell'assenza di attività istruttoria, la sentenza impugnata va riformata sul punto e va rideterminata la liquidazione delle spese legali di primo grado a favore dell'attore nella misura di € 125,00 per esborsi (€ 98 per c.u. ed € 27 per diritti) ed € 600,00 per compensi, oltre accessori di legge (scaglione di riferimento da € 1.101 a € 5.200,00-cause di competenza del Giudice di Pace), tenuto conto che la causa è stata definita alla prima udienza, una volta acquisito lo sgravio operato dall'ente impositore. Quanto alla seconda censura, con la quale si contesta la mancata condanna solidale di
[...]
, se ne rileva l'infondatezza e quindi la doglianza va rigettata. Controparte_2 Posto che il giudice “può” e non “deve” disporre la condanna solidale di tutti i legittimati passivi del giudizio (Cass. Ord. 3154/2017) e fermo il principio consolidato per cui ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta Controparte_7
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass.
Ord. 7716/2022), va ritenuta corretta la statuizione (implicita) di compensazione delle spese tra opponente e concessionario del primo giudice, tenuto conto che sia sotto il profilo della soccombenza che sotto quello della casualità non può ravvisarsi responsabilità dell'agente della riscossione, tenuto per legge ad emettere il ruolo, senza poter sindacare le ragioni dell'ente impositore.
Va al riguardo rammentato che il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, in seguito al riconoscimento dell'errore in cui era incorso unicamente l'ente impositore (la documentazione a discolpa di fu presentata ai Parte_1 Carabinieri in data antecedente all'emissione del ruolo), essendo quindi l'atto illegittimo per cause addebitabili solo a quest'ultimo. Vale poi la seguente ulteriore considerazione.
L'opponente ha fatto valere un motivo di merito riguardante esclusivamente l'attività dell'ente impositore, che ha chiamato in causa;
la , costituendosi in giudizio in primo grado, si è CP_4 assunta la responsabilità dell'illegittimità della cartella impugnata e quindi (implicitamente) l'onere conseguente alle spese di lite (rispetto al quale non ha articolato difese nel presente grado, scegliendo di non costituirsi), ciò che costituisce, se non unico interesse alla causa ex art. 97 cpc, grave ed eccezionale ragione in fatto, analoga all'assoluta novità della questione, e riconducibile al previo pagina 3 di 4 implicito riconoscimento dell'ente impositore di volere tenere indenne l'agente della riscossione dalle conseguenze della lite. L'appello va dunque accolto in relazione al primo motivo e rigettato per il secondo e conseguentemente la va condannata alla rifusione delle spese legali nella misura sopra indicata;
Controparte_4 stante l'accoglimento parziale dei motivi di impugnazione, le spese di lite del grado di appello vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: accoglie parzialmente l'appello proposto e, in riforma della sentenza n. 324/2022 emessa dal Giudice di Pace di CA, ridetermina le spese di giudizio di primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 600,00 per compensi difensivi, che pone a carico della , oltre rimborso forfettario al 15 %, Controparte_1 cpa e iva, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Silvia Sapienza;
compensa le spese di lite del presente grado.
Ragusa, 05/01/2024.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 268/2023 promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: ) ivi residente nella Parte_1 C.F._1
C.da Serrapero n.29, con il patrocinio dell'avv. Silvia Sapienza ed elettivamente domiciliato in Ispica presso lo studio di quest'ultima nella via Dei Trattati di Roma n. 6/a APPELLANTE CONTRO
(c.f.: , in persona del Prefetto pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Ragusa nella via Mario Rapisardi n. 124
APPELLATO CONTUMACE e
(c.f.: ), con sede in Roma nella via Controparte_2 P.IVA_2 Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale , con il patrocinio dell'avv. CP_3 Giovanni Distefano Marino ed elettivamente domiciliata in Comiso presso lo studio di quest'ultimo nella via Gen. Girlando n. 5/b APPELLATO
OGGETTO
Atto di appello avverso la sentenza n. 324/2022 resa dal Giudice di Pace di CA in data 29.11.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1330/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1 ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata,- Condannare, in solido la ed , ciascuno per il proprio titolo, alle spese e compensi di primo grado, e Controparte_4 CP_5 ciò per i motivi di cui sopra;
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta.
pagina 1 di 4 Per l'appellata : Controparte_2
-rigettare l'appello spiegato dal sig. . Con vittoria di compensi di giudizio Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.01.2023, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 324/2022 del Giudice di Pace di CA, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1330/2022 di R.G., con riferimento al capo relativo alle spese legali.
A sostegno della domanda, deduce l'appellante che in primo grado aveva convenuto in giudizio la e la , Controparte_6 Controparte_4 chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 29820200004569888/01 di € 3.036,58, relativa al mancato pagamento di due verbali di contestazione al CdS elevati dai carabinieri di CA (vedi citazione di primo grado, all.2 all'atto di appello); in tale giudizio si costituiva solo la CP_4
che, ritenuti fondati i motivi di opposizione, all'udienza del 22.11.2022 dava atto
[...] dell'avvenuto annullamento della pretesa creditoria e chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
stanti l'avvenuto annullamento solo dopo l'iscrizione a ruolo della causa e la necessaria attività giudiziale compiuta, l'appellante richiedeva la condanna alle spese secondo il principio della cd. “soccombenza virtuale”. All'esito di tale giudizio, il Giudice di Pace di CA dichiarava cessata la materia del contendere e condannava solo la alla rifusione delle spese legali, che quantificava in € 243,00, Controparte_4 compresivi di € 43,00 per spese vive. Con l'atto di appello l'attore impugna il capo della sentenza relativo alle spese legali per due ordini di ragioni, ritenendo: -1) la violazione del D.M. 55/2014 e dell'art. 91 c.p.c., essendo i compensi liquidati al di sotto dei valori minimi dello scaglione di riferimento (in rapporto al valore della causa), ed essendo state le spese vive determinate nella misura di € 43,00 anziché in quelle sostenute di € 125,00;
-2) la mancata condanna alle spese legali in solido con la anche dell'altra parte Controparte_4 convenuta in giudizio, ossia l'agente della riscossione, assumendo in questo caso la violazione degli articoli 91 e 92 del c.p.c.
Si è costituita in giudizio , deducendo, in punto di Controparte_2 quantificazione delle spese, che “pur ritenendo congrua per l'attività espletata dal difensore la liquidazione delle spese processuali operata dal Giudice di Pace di CA, l'
[...]
si rimette al Tribunale in merito alla valutazione sul punto”. Controparte_7 Quanto, invece, all'ulteriore motivo di impugnazione, relativo alla mancata condanna in solido di essa appellata con la soccombente , ha eccepito la correttezza della sentenza di primo Controparte_4 grado, posto che l'ente impositore aveva annullato la pretesa creditoria solo dopo la notifica dell'atto di citazione di primo grado e che inoltre era rimasta contumace in tale giudizio. Controparte_6 Sottolineava, comunque, la carenza di interesse dell'appellante in ordine a tale specifica censura, non rilevandosi ragioni per imporre la solidarietà interna tra le parti soccombenti, attesa la certa solvibilità dell'ente impositore. La causa viene chiamata per la decisione all'udienza del 20.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previo scambio di note conclusionali.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , non costituitasi in giudizio Controparte_4 nonostante la prova in atti della regolarità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta a mezzo PEC del 23.01.2023, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. Il primo motivo di appello è fondato e merita l'accoglimento. Posto che è pacificamente ammessa per la parte risultata vittoriosa la possibilità di censurare la liquidazione giudiziale delle spese e dei compensi ove si ravvisi un pregiudizio allorché essa sia pagina 2 di 4 inferiore ai minimi inderogabili (tra le tante vedi Cass. 16390/2009; Cass. 5318/2007), va osservato che la liquidazione effettuata in primo grado, tenuto conto del valore della causa, si pone nettamente al di sotto dei limiti tariffari imposti dalle tabelle allegate al D.M. 147/2022, modificativo del D.M. 55/2014, applicabile, ai sensi dell'art. 6, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore (23.10.2022), e quindi anche alle prestazioni compiute dall'appellante nel giudizio di primo grado (ultima udienza tenutasi in data 29.11.2022).
Tale regolamento, tra le modifiche apportate all'art. 4 del DM 55 del 2014, stabilisce all'ultimo capoverso che Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Orbene in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale ed in particolare, dall'esame delle caratteristiche dell'attività professionale prestata, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nel primo giudizio, dell'assenza di attività istruttoria, la sentenza impugnata va riformata sul punto e va rideterminata la liquidazione delle spese legali di primo grado a favore dell'attore nella misura di € 125,00 per esborsi (€ 98 per c.u. ed € 27 per diritti) ed € 600,00 per compensi, oltre accessori di legge (scaglione di riferimento da € 1.101 a € 5.200,00-cause di competenza del Giudice di Pace), tenuto conto che la causa è stata definita alla prima udienza, una volta acquisito lo sgravio operato dall'ente impositore. Quanto alla seconda censura, con la quale si contesta la mancata condanna solidale di
[...]
, se ne rileva l'infondatezza e quindi la doglianza va rigettata. Controparte_2 Posto che il giudice “può” e non “deve” disporre la condanna solidale di tutti i legittimati passivi del giudizio (Cass. Ord. 3154/2017) e fermo il principio consolidato per cui ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta Controparte_7
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass.
Ord. 7716/2022), va ritenuta corretta la statuizione (implicita) di compensazione delle spese tra opponente e concessionario del primo giudice, tenuto conto che sia sotto il profilo della soccombenza che sotto quello della casualità non può ravvisarsi responsabilità dell'agente della riscossione, tenuto per legge ad emettere il ruolo, senza poter sindacare le ragioni dell'ente impositore.
Va al riguardo rammentato che il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, in seguito al riconoscimento dell'errore in cui era incorso unicamente l'ente impositore (la documentazione a discolpa di fu presentata ai Parte_1 Carabinieri in data antecedente all'emissione del ruolo), essendo quindi l'atto illegittimo per cause addebitabili solo a quest'ultimo. Vale poi la seguente ulteriore considerazione.
L'opponente ha fatto valere un motivo di merito riguardante esclusivamente l'attività dell'ente impositore, che ha chiamato in causa;
la , costituendosi in giudizio in primo grado, si è CP_4 assunta la responsabilità dell'illegittimità della cartella impugnata e quindi (implicitamente) l'onere conseguente alle spese di lite (rispetto al quale non ha articolato difese nel presente grado, scegliendo di non costituirsi), ciò che costituisce, se non unico interesse alla causa ex art. 97 cpc, grave ed eccezionale ragione in fatto, analoga all'assoluta novità della questione, e riconducibile al previo pagina 3 di 4 implicito riconoscimento dell'ente impositore di volere tenere indenne l'agente della riscossione dalle conseguenze della lite. L'appello va dunque accolto in relazione al primo motivo e rigettato per il secondo e conseguentemente la va condannata alla rifusione delle spese legali nella misura sopra indicata;
Controparte_4 stante l'accoglimento parziale dei motivi di impugnazione, le spese di lite del grado di appello vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: accoglie parzialmente l'appello proposto e, in riforma della sentenza n. 324/2022 emessa dal Giudice di Pace di CA, ridetermina le spese di giudizio di primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 600,00 per compensi difensivi, che pone a carico della , oltre rimborso forfettario al 15 %, Controparte_1 cpa e iva, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Silvia Sapienza;
compensa le spese di lite del presente grado.
Ragusa, 05/01/2024.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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