Trib. Ragusa, sentenza 12/01/2024, n. 80
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Sentenza 12 gennaio 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Giovanni Giampiccolo del Tribunale Ordinario di Ragusa, riguarda un appello contro una sentenza del Giudice di Pace. L'appellante ha contestato la liquidazione delle spese legali, sostenendo che il compenso fosse inferiore ai minimi previsti e che non fosse stata disposta la condanna solidale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'appellata, invece, ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendo congrua la liquidazione effettuata dal primo giudice.

Il Giudice ha accolto parzialmente l'appello, ritenendo fondata la prima censura relativa alla liquidazione delle spese, che risultava al di sotto dei limiti tariffari stabiliti. Ha quindi rideterminato le spese legali a favore dell'appellante, evidenziando che la liquidazione doveva tener conto delle tabelle ministeriali e della complessità del caso. Tuttavia, ha rigettato la seconda censura riguardante la condanna solidale, affermando che la responsabilità per le spese di lite non potesse essere attribuita all'agente della riscossione, poiché l'illegittimità della cartella era imputabile esclusivamente all'ente impositore. La decisione si fonda su principi di causalità e soccombenza, stabilendo che le spese di lite del grado di appello venissero compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 12/01/2024, n. 80
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 80
    Data del deposito : 12 gennaio 2024

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