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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. AN Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1497/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sarno, n. 3429/2020;
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Laura Giudice;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1
procura alle liti agli atti, dall'avv. Antonia Corrado;
PARTE APPELLATA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia Di Prisco; Controparte_2
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
proponeva atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa dal giudice di Parte_1
pace di Sarno, numero 3429/2020.
La odierna parte appellante, in primo grado, conveniva in giudizio le parti appellate, deducendo che in data 05 dicembre 2016, ore 09:45, in Sarno, alla Via San AL, mentre marciava in sella alla bicicletta, veniva travolto dal veicolo Toyota TG DP934JB, proprietà di Controparte_2
assicurato con che proveniente da Sarno con direzione San AL Controparte_3
OR improvvisamente svoltava a sinistra senza azionare gli indicatori di direzione, facendo cadere parte attrice, che riportava lesioni;
domandava, pertanto, una condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni subite e per i danni alla bicicletta e agli indumenti, con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Con l'atto di appello si lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato il quadro probatorio in atti, che confermerebbe la fondatezza della domanda;
parte appellante citava, pertanto, in giudizio le parti appellate, al fine di ottenere una pronuncia di condanna della domanda formulata in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la la quale sosteneva l'inammissibilità dell'appello e Controparte_3 domandava una pronuncia di rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
Si costituiva deducendo di aver azionato l'indicatore a sinistra e che al Controparte_2 momento della svolta la bicicletta era ad una distanza sufficiente per l'esecuzione della manovra in sicurezza;
alcun impatto vi sarebbe stato, come evidenziato anche dalla scatola nera installata sulla vettura;
concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
L'atto di appello, nel caso di specie, indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata, sicchè l'impugnazione risulta ammissibile.
In relazione all'appello proposto, esso risulta infondato.
In ossequio al principio della ragione più liquida (Cass., ord. n. 30745 del 2019), per quanto attiene al merito, non risulta raggiunta adeguata prova circa l'avvenuto impatto, che non emerge dai dati di registrazione del dispositivo installato sulla vettura, né in base alle dichiarazioni rese dal testimone
, secondo il quale “non vi è stato impatto” (va rilevato che ai sensi dell'art. 145 bis del d.lgs Tes_1
209/2005, comma 1, - norma che “si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione” (Trib. Napoli, n. 5042 del 2021)
- “le risultanze della scatola nera, ossia i cd dati "crash" assumono oggi valore di prova legale, derogando dunque al principio di libero convincimento del giudice, salvo, ovviamente, che la parte contro cui sono state prodotte fornisca la prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del dispositivo, circostanza che, nel caso in esame, non è stata dimostrata da parte dell'appellante.
(cfr. Trib. Foggia n. 885/2019). Alla luce di quanto esposto l'appello va rigettato in quanto, dai dati della scatola nera, emerge una versione dei fatti differente rispetto a quella sostenuta dell'istante, laddove alcun urto risulta registrato” (Trib. Napoli, n. 2602 del 2023; nello stesso senso, Trib. Ivrea,
n. 934 del 2023; Trib. Torre Annunziata, n. 2452 del 2023).
Si aggiunga, infine, che la dichiarazione resa dall'ulteriore testimone escusso in primo grado non si presenta di una precisione tale da poter, comunque, superare tali dati probatori.
In proposito, le dichiarazioni rese dal testimone si presentano eccessivamente Testimone_2 lacunose, non ricordando né se fosse stato attivato l'indicatore di direzione, né i punti di impatto;
risulta altresì generica la descrizione della dinamica al fine di sostenere la responsabilità della vettura, limitandosi a riferire che la stessa avrebbe “tagliato la strada”.
Tali dichiarazioni, in conclusione, non si presentano sufficientemente precise e dettagliate al fine di poter assicurare un soddisfacente contributo probatorio, sicchè - tenuto conto delle altre prove già richiamate (testimonianza ed evidenze della scatola nera) - non sussiste adeguata prova circa Tes_1
l'avvenuto urto tra la vettura e la bicicletta.
L'appello, in conclusione, deve essere rigettato.
A fronte del rigetto dell'appello, per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal
D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Inoltre, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
AN Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, R.G. n. 1497/2021, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte appellata costituita, che si liquidano in € 894,60 a titolo di compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07 novembre 2025.
Il Giudice
dr. AN Riccio
Depositato telematicamente in data 07 novembre 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. AN Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1497/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sarno, n. 3429/2020;
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Laura Giudice;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1
procura alle liti agli atti, dall'avv. Antonia Corrado;
PARTE APPELLATA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia Di Prisco; Controparte_2
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
proponeva atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa dal giudice di Parte_1
pace di Sarno, numero 3429/2020.
La odierna parte appellante, in primo grado, conveniva in giudizio le parti appellate, deducendo che in data 05 dicembre 2016, ore 09:45, in Sarno, alla Via San AL, mentre marciava in sella alla bicicletta, veniva travolto dal veicolo Toyota TG DP934JB, proprietà di Controparte_2
assicurato con che proveniente da Sarno con direzione San AL Controparte_3
OR improvvisamente svoltava a sinistra senza azionare gli indicatori di direzione, facendo cadere parte attrice, che riportava lesioni;
domandava, pertanto, una condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni subite e per i danni alla bicicletta e agli indumenti, con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Con l'atto di appello si lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato il quadro probatorio in atti, che confermerebbe la fondatezza della domanda;
parte appellante citava, pertanto, in giudizio le parti appellate, al fine di ottenere una pronuncia di condanna della domanda formulata in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la la quale sosteneva l'inammissibilità dell'appello e Controparte_3 domandava una pronuncia di rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
Si costituiva deducendo di aver azionato l'indicatore a sinistra e che al Controparte_2 momento della svolta la bicicletta era ad una distanza sufficiente per l'esecuzione della manovra in sicurezza;
alcun impatto vi sarebbe stato, come evidenziato anche dalla scatola nera installata sulla vettura;
concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
L'atto di appello, nel caso di specie, indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata, sicchè l'impugnazione risulta ammissibile.
In relazione all'appello proposto, esso risulta infondato.
In ossequio al principio della ragione più liquida (Cass., ord. n. 30745 del 2019), per quanto attiene al merito, non risulta raggiunta adeguata prova circa l'avvenuto impatto, che non emerge dai dati di registrazione del dispositivo installato sulla vettura, né in base alle dichiarazioni rese dal testimone
, secondo il quale “non vi è stato impatto” (va rilevato che ai sensi dell'art. 145 bis del d.lgs Tes_1
209/2005, comma 1, - norma che “si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione” (Trib. Napoli, n. 5042 del 2021)
- “le risultanze della scatola nera, ossia i cd dati "crash" assumono oggi valore di prova legale, derogando dunque al principio di libero convincimento del giudice, salvo, ovviamente, che la parte contro cui sono state prodotte fornisca la prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del dispositivo, circostanza che, nel caso in esame, non è stata dimostrata da parte dell'appellante.
(cfr. Trib. Foggia n. 885/2019). Alla luce di quanto esposto l'appello va rigettato in quanto, dai dati della scatola nera, emerge una versione dei fatti differente rispetto a quella sostenuta dell'istante, laddove alcun urto risulta registrato” (Trib. Napoli, n. 2602 del 2023; nello stesso senso, Trib. Ivrea,
n. 934 del 2023; Trib. Torre Annunziata, n. 2452 del 2023).
Si aggiunga, infine, che la dichiarazione resa dall'ulteriore testimone escusso in primo grado non si presenta di una precisione tale da poter, comunque, superare tali dati probatori.
In proposito, le dichiarazioni rese dal testimone si presentano eccessivamente Testimone_2 lacunose, non ricordando né se fosse stato attivato l'indicatore di direzione, né i punti di impatto;
risulta altresì generica la descrizione della dinamica al fine di sostenere la responsabilità della vettura, limitandosi a riferire che la stessa avrebbe “tagliato la strada”.
Tali dichiarazioni, in conclusione, non si presentano sufficientemente precise e dettagliate al fine di poter assicurare un soddisfacente contributo probatorio, sicchè - tenuto conto delle altre prove già richiamate (testimonianza ed evidenze della scatola nera) - non sussiste adeguata prova circa Tes_1
l'avvenuto urto tra la vettura e la bicicletta.
L'appello, in conclusione, deve essere rigettato.
A fronte del rigetto dell'appello, per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal
D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Inoltre, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
AN Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, R.G. n. 1497/2021, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte appellata costituita, che si liquidano in € 894,60 a titolo di compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07 novembre 2025.
Il Giudice
dr. AN Riccio
Depositato telematicamente in data 07 novembre 2025.