CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2547/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Graziani e Andrea Lombardi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Raul Carosi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 20888/2017, R.G. n. 54062/2017, emesso in data 12.9.2017, il
Tribunale di Roma, su ricorso di ingiungeva a il pagamento CP_1 Parte_1 della complessiva somma di € 20.680,62 sulla scorta delle fatture emesse dalla società in forza del contratto di franchising stipulato tra le parti in data 2.5.2014.
*** pagina 1 di 10 Proponeva opposizione la , deducendo la nullità del contratto, per violazione dell'art. Pt_1
1 della legge n. 129/04, stante la mancanza di una rete di affiliati, e per violazione dell'art. 3 della stessa legge, che prevedeva la sperimentazione sul mercato della formula commerciale e l'indicazione, nel contratto, dell'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività, della specifica del know- how fornito dall'affiliante all'affiliato, nonché delle caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione;
deduceva altresì l'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 8 della legge citata, che stabiliva che, se una parte fornisce false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c.; eccepiva, inoltre, l'inadempimento di la CP_1 quale, fra l'altro, avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuta consegna della merce;
assumeva che nessuna somma era dovuta, atteso che gli importi di cui alle fatture n. 59/14 e
54/15 erano strettamente connessi al contestato contratto di franchising (fee di ingresso e allestimento) e che le fatture 58/14, 53/15 e 56/15 erano state pagate dalla opponente a mezzo bonifico e in contanti;
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della società al risarcimento del danno.
***
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dalla , proponendo, in via riconvenzionale, domanda di arricchimento senza Pt_1 causa e di risarcimento del danno.
***
Con sentenza n. 4972/2022, R.G. n. 74998/2017, pubblicata il 31.3.2022, il Tribunale respingeva l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
dichiarava inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali proposte da parte opposta;
condannava parte opponente al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite.
***
Ha proposto appello , chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, Parte_1 di riformare la sentenza e di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile e di nessuna efficacia giuridica il decreto ingiuntivo e quindi revocarlo.
***
Si è costituita, in data 12.7.2022, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
***
pagina 2 di 10 Con ordinanza emessa all'udienza del 15.9.2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 30.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 10.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali (tempestivamente depositate).
***
All'odierna udienza, il procuratore di parte appellante ha discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo di appello è rubricato ‹‹Sugli inadempimenti della soc. CP_2
Lamenta l'appellante che il Tribunale, dopo aver affermato che gli elementi indicati dalla opponente non determinavano la nullità e/o l'annullabilità del contratto, allo stesso tempo, ha riconosciuto che le denunciate mancanze potevano legittimare l'eccezione di inadempimento, ma, con motivazione assolutamente non condivisibile, ha escluso che la società si CP_1 fosse resa inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto, rilevando la carenza di qualsiasi specifica allegazione e, comunque, di prova da parte della opponente in merito all'andamento della sua attività commerciale, il che impediva di apprezzare l'effettiva gravità degli inadempimenti e di riconoscere fondata l'eccezione di inadempimento;
in realtà, gli inadempimenti della società sussistevano indipendentemente dall'andamento dell'attività della , non avendo nulla a che vedere con quest'ultima, e la loro gravità ben poteva Pt_1 essere valutata comparando quanto previsto in contratto e quanto, invece, espressamente previsto dalla legge n. 129/2004; in particolare, uno dei presupposti di tale contratto è proprio l'esistenza di una rete già strutturata, tanto che la stessa opposta aveva chiesto di qualificare il contratto come “pilotage o prefranchising” (che però non prevede la fee di ingresso né i costi di allestimento), il che già escludeva che fosse dovuto il pagamento delle fatture
59/2014 e 54/2015; ciò valeva anche per la mancata sperimentazione della propria formula commerciale sul mercato di riferimento (rappresentato dal cd. cake design) e per il mancato trasferimento di un know-how rispondente ai criteri di segretezza e sostanzialità; né la circostanza che la società appellata si fosse interessata dell'allestimento del negozio, della pubblicità, del marketing, dei volantini, della realizzazione di buste personalizzate e di bigliettini da visita e/o avesse anticipato dei soldi significava che la stessa aveva fornito alla pagina 3 di 10 quel know-how necessario a ritenere validamente concluso e adempiuto un contratto Pt_1 di franchising;
da ultimo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (secondo cui la non aveva contestato la corrispondenza della durata del corso di formazione a quella Pt_1 indicata in contratto) era sufficiente leggere il package di affiliazione (all. A2 del contratto) per vedere che la avrebbe dovuto svolgere ben 56 ore di corso, mentre nessuna prova Pt_1 era stata in tal senso fornita dall'appellata.
***
Il motivo è infondato.
Premette la Corte che, come risulta dalla rubrica del motivo e dal contenuto argomentativo dello stesso, considerati nel loro complesso, l'appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità e l'annullabilità del contratto di franchising, ma ha incentrato le proprie doglianze esclusivamente sul dedotto inadempimento della società (che erroneamente non sarebbe stato riconosciuto dal primo giudice), sia pur fondandole anche su elementi già posti a base della dedotta invalidità del negozio.
Ciò precisato, le censure in tema di inadempimento non superano le diffuse e approfondite argomentazioni del Tribunale, da ritenersi immuni da vizi logico-giuridici e del tutto condivisibili.
E infatti, il giudice, dopo aver affermato che le previsioni normative non corredate di sanzione ben potevano ‹‹assumere rilevanza sotto il profilo della valutazione della condotta delle parti nell'esecuzione del contratto e delle relative responsabilità, purché la loro inosservanza sia specificamente dedotta e sia rilevante››, ha così, in sintesi, motivato:
- l'informazione fornita dall'affiliante risulta corretta, perché al contratto è allegato l'elenco dei punti vendita diretti e affiliati, nel quale figurano unicamente il negozio di di via Tuscolana e il negozio CP_1 della;
Pt_1
- pur costituendo un preciso obbligo dell'affiliante quello di mettere a disposizione dell'affiliato una formula commerciale sperimentata e suscettibile di pratica attuazione, difetta qualsiasi specifica allegazione, e comunque prova, da parte della opponente in merito all'andamento della propria attività commerciale e alla imputabilità degli eventuali esiti negativi ai limiti propri della formula commerciale alla base del franchising;
- il contratto, in particolare negli allegati, disciplina in modo puntuale il contenuto del rapporto, disciplinando la concessione del marchio la collaborazione della affiliante nella fase di avvio Pt_2 dell'attività e l'assistenza nell'allestimento e nell'inaugurazione del punto vendita, la definizione dell'identità visuale del negozio, la tipologia dei prodotti;
- secondo la disciplina normativa, i requisiti del know how, enucleati dall'art. 1, comma 3, lett. a, della l. n.
129 del 2004, che devono essere indicati nella relativa clausola di un contratto di franchising, devono essere rapportati alle caratteristiche della fattispecie concreta, in particolare alla complessità strutturale pagina 4 di 10 della rete commerciale dell'affiliante e all'attività imprenditoriale esercitata in concreto dall'affiliato, di modo che, quanto meno articolate esse si presentino, tanto meno analitica potrà essere la descrizione del know how contenuta nel testo contrattuale, sicché gli elementi sopra indicati ben si possono considerare sufficienti a definire la collaborazione dovuta dall'affiliante per l'integrazione dell'affiliato nella rete distributiva (Cass. Ordinanza n. 11256/ 2018);
- parte opposta ha ampiamente dedotto e argomentato sulla conformità al contratto della propria condotta, esponendo di avere effettuato anticipazioni di spese in favore della affiliata, di essersi interessata all'allestimento del negozio della stessa, di essersi occupata della comunicazione, della pubblicità e del marketing, oltre a fornire sia merce a marchio sia merce di altri propri fornitori, come risultava Pt_2 dalle fatture intestate direttamente a (all. 13) e dalle buste personalizzate recanti il marchio CP_1
e l'indicazione di entrambi i punti vendita, oltre che dei recapiti internet (all. 27); Pt_2
- la stessa difesa della opponente conferma che la ha seguito un corso, pur sollevando questioni, Pt_1 in modo, in verità, del tutto generico, sulla sua idoneità e sulla utilità dei suoi contenuti, ma non sulla corrispondenza della sua durata a quella indicata nel contratto;
- l'eccezione di inadempimento, alla luce sia del contenuto del contratto e degli allegati, sia della documentazione prodotta da parte opposta, su cui la opponente non ha sollevato alcuna contestazione, si palesa generica ed infondata;
- solo per completezza si deve nuovamente rilevare la carenza di qualsiasi specifica allegazione, e comunque di prova, da parte della opponente in merito all'andamento della propria attività commerciale, che per sé stessa impedirebbe di apprezzare la effettiva gravità degli inadempimenti e di riconoscere fondata l'eccezione di inadempimento.
Ora, devesi rilevare che, con l'atto di citazione in opposizione, la , nell'ipotesi in cui il Pt_1 giudice non avesse ritenuto la nullità o l'annullabilità del contratto, ha formulato eccezione di inadempimento con riguardo alle obbligazioni previste in contratto (e, segnatamente, a quelle previste all'art. 7), proponendo anche domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento di pari alle perdite sostenute nel corso CP_1 degli anni.
Tuttavia, come affermato dal primo giudice, la predetta nulla ha allegato, e tanto meno provato, in merito all'andamento della propria attività commerciale.
Siffatta statuizione non è stata censurata dall'appellante, la quale, come si è visto, si è limitata ad affermare che gli inadempimenti della società sussistevano indipendentemente dall'andamento dell'attività della (ed erano a questa estranei) e che la loro gravità Pt_1 ben poteva essere valutata comparando quanto previsto in contratto e quanto espressamente previsto dalla legge n. 129/2004.
L'assunto, tuttavia, è privo di pregio, trattandosi di elemento che, come ritenuto in sentenza, rileva ai fini della valutazione dell'eccezione ex art. 1460 c.c.
pagina 5 di 10 È opportuno chiarire la portata di siffatto istituto, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione (Cass. n. 8760/2019): l'art. 1460 c.c. consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria;
l'istituto è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze"; la buona fede di cui è menzione nell'art. 1460 c.c. è la buona fede in senso oggettivo, cioè una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune, mentre prescinde dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altrui diritto;
il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte;
la buona fede oggettiva, tra le sue tante declinazioni, richiede anche che la difesa sia proporzionata all'offesa; l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento;
l'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto, potendo gli effetti liberatori scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale.
Nel valutare la fondatezza dell'eccezione, al giudice è demandata una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non pagina 6 di 10 sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma (Cass.
8.11.2016, n. 22626).
Inoltre, per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento, ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. 3.11.2010, n.
22353).
Muovendo dai descritti principi di diritto, deve ritenersi che correttamente il primo giudice, dopo aver escluso le denunciate condotte inadempienti della società, abbia concluso che comunque la carenza di allegazione e prova in merito all'andamento dell'attività commerciale della impediva di apprezzare la effettiva gravità degli inadempimenti e di riconoscere Pt_1 fondata l'eccezione di inadempimento.
Ciò in quanto, ai fini in esame, l'inadempimento non può essere considerato isolatamente e in maniera atomistica, non rilevando di per sé, ma deve essere valutato sotto il profilo della sua incidenza sull'equilibrio sinallagmatico e sull'interesse delle parti.
In altre parole, assumeva valenza determinante accertare se e come le condotte asseritamente inadempienti della società avessero inciso (negativamente) sull'attività della
, sì da poter valutare l'eventuale gravità delle stesse e, di conseguenza, accertare se Pt_1 il rifiuto di adempiere fosse o meno conforme a buona fede.
Le carenze di allegazione e prova evidenziate in sentenza (lo si ripete, non contestate dall'appellante) impediscono pertanto di pervenire ad un giudizio di fondatezza dell'eccezione di inadempimento, il che riveste valore assorbente ed esime dall'esaminare le singole condotte poste a fondamento dell'eccezione ex art. 1460 c.c.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sull'asserita consegna della merce››.
Lamenta l'appellante che la pronuncia del giudice di primo grado sarebbe erronea anche nella parte in cui, in merito alle fatture relative alla vendita di prodotti (fatture n. 58/14, n.
53/15 e n. 56/15), aveva ritenuto che la contestazione fosse generica, mentre, in realtà, la pagina 7 di 10 aveva contestato di aver acquistato tutta la merce indicata nelle fatture, sicché Pt_1 sarebbe stato onere della controparte fornire la prova di aver effettivamente venduto e consegnato la merce riportata nelle fatture, prive di valore probatorio nel giudizio di opposizione;
né la circostanza che la avesse eccepito, in via subordinata, il parziale Pt_1 pagamento esimeva la società dal dimostrare l'effettiva vendita e consegna della merce.
***
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale, sul punto, ha ritenuto pretestuosa e generica la difesa di parte opponente per le seguenti ragioni:
- la contestazione deve essere specifica e non può essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola di riparto dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, richiamo che è del tutto inconferente perché l'onere della prova viene in considerazione solo in presenza di una specifica contestazione che nel caso di specie difetta;
- essa deve riguardare i fatti del processo, e non l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla controparte e la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, sia per il principio di economia che deve informare il processo alla stregua dell'art. 111 Cost. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
8213 del 04/04/2013);
- la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti costitutivi della pretesa, rende tali fatti non controversi e superflua la relativa prova (Cass Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015);
- in concreto la parte non contesta specificamente la ricezione della merce indicata nelle fatture, ma al contrario, e in modo incompatibile con una contestazione specifica, sostiene di averle pagate “a mezzo bonifico e contanti” (pag. 6 dell'atto di citazione);
- è evidente però che la contestazione specifica della ricezione della merce è incompatibile con l'eccezione di pagamento, salvo che la parte precisi quale merce avrebbe ricevuto e quale avrebbe pagato;
- parte opponente non ha documentato alcun pagamento riferibile alle fatture azionate col ricorso monitorio, aggiuntivo rispetto a quello già portato in detrazione dal creditore;
- non costituiscono prova idonea le due ricevute di bonifico allegate alla seconda memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c., non recanti alcuna indicazione dell'imputazione del pagamento, di fronte al tempestivo rilievo da parte della opposta della loro riferibilità a fatture anteriori non oggetto del presente giudizio;
- infatti, per costante giurisprudenza di legittimità il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito
è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca;
pagina 8 di 10 - soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso;
- l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo (per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012);
- alla luce delle considerazioni che precedono è dovuto sia l'importo delle fatture n. 59/14 e 54/15, strettamente connesse al contestato contratto di franchising (fee di ingresso ed allestimento), sia quello delle fatture 58/14, 53/15 e 56/15, relative alla fornitura di merce.
Ritiene la Corte che il primo giudice, così motivando, abbia fatto corretta applicazione dei principi di non contestazione e dei criteri di riparto dell'onere della prova.
E infatti, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n.
5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002).
Inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale ad una “non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Nella specie, la , nell'atto di opposizione si è limitata ad asserire che sarebbe stato Pt_1 preciso onere della società opposta fornire la prova dell'avvenuta consegna della merce indicata (pag. 4) e ad affermare che le fatture 58/14, 53/15 e 56/15 – come sarebbe stato dimostrato in corso di causa – erano state pagate a mezzo bonifico e contanti (pag. 6).
Palese è la genericità della contestazione (che non è stata in alcun modo precisata e circostanziata nella memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c.), atteso che l'opponente non ha preso chiara posizione sul fatto (cioè sulla consegna della merce), soffermandosi, sempre genericamente, sull'onere della prova.
Del resto, ciò trova conferma anche nell'atto di impugnazione, nel quale l'appellante, lungi dall'addurre elementi in grado di dimostrare l'avvenuta contestazione in forma specifica, si pagina 9 di 10 diffonde ancora una volta sull'onere della prova e sul valore delle fatture, senza confrontarsi con il ragionamento del giudice.
Del pari evidente è l'incompatibilità della dedotta mancata prova della consegna della merce con l'eccepito pagamento della stessa, che conforta la contraddittorietà della contestazione.
Non è stata specificamente censurata la statuizione in ordine ai bonifici.
Aderenti agli atti di causa e in linea con l'insegnamento della Suprema Corte sono quindi le argomentazioni poste a base della gravata sentenza, che deve essere confermata anche sul capo in esame.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
*** L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 4972/2022, R.G. n. 74998/2017, pubblicata il 31.3.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2547/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Graziani e Andrea Lombardi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Raul Carosi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 20888/2017, R.G. n. 54062/2017, emesso in data 12.9.2017, il
Tribunale di Roma, su ricorso di ingiungeva a il pagamento CP_1 Parte_1 della complessiva somma di € 20.680,62 sulla scorta delle fatture emesse dalla società in forza del contratto di franchising stipulato tra le parti in data 2.5.2014.
*** pagina 1 di 10 Proponeva opposizione la , deducendo la nullità del contratto, per violazione dell'art. Pt_1
1 della legge n. 129/04, stante la mancanza di una rete di affiliati, e per violazione dell'art. 3 della stessa legge, che prevedeva la sperimentazione sul mercato della formula commerciale e l'indicazione, nel contratto, dell'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività, della specifica del know- how fornito dall'affiliante all'affiliato, nonché delle caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione;
deduceva altresì l'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 8 della legge citata, che stabiliva che, se una parte fornisce false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c.; eccepiva, inoltre, l'inadempimento di la CP_1 quale, fra l'altro, avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuta consegna della merce;
assumeva che nessuna somma era dovuta, atteso che gli importi di cui alle fatture n. 59/14 e
54/15 erano strettamente connessi al contestato contratto di franchising (fee di ingresso e allestimento) e che le fatture 58/14, 53/15 e 56/15 erano state pagate dalla opponente a mezzo bonifico e in contanti;
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della società al risarcimento del danno.
***
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dalla , proponendo, in via riconvenzionale, domanda di arricchimento senza Pt_1 causa e di risarcimento del danno.
***
Con sentenza n. 4972/2022, R.G. n. 74998/2017, pubblicata il 31.3.2022, il Tribunale respingeva l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
dichiarava inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali proposte da parte opposta;
condannava parte opponente al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite.
***
Ha proposto appello , chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, Parte_1 di riformare la sentenza e di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile e di nessuna efficacia giuridica il decreto ingiuntivo e quindi revocarlo.
***
Si è costituita, in data 12.7.2022, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
***
pagina 2 di 10 Con ordinanza emessa all'udienza del 15.9.2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 30.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 10.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali (tempestivamente depositate).
***
All'odierna udienza, il procuratore di parte appellante ha discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo di appello è rubricato ‹‹Sugli inadempimenti della soc. CP_2
Lamenta l'appellante che il Tribunale, dopo aver affermato che gli elementi indicati dalla opponente non determinavano la nullità e/o l'annullabilità del contratto, allo stesso tempo, ha riconosciuto che le denunciate mancanze potevano legittimare l'eccezione di inadempimento, ma, con motivazione assolutamente non condivisibile, ha escluso che la società si CP_1 fosse resa inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto, rilevando la carenza di qualsiasi specifica allegazione e, comunque, di prova da parte della opponente in merito all'andamento della sua attività commerciale, il che impediva di apprezzare l'effettiva gravità degli inadempimenti e di riconoscere fondata l'eccezione di inadempimento;
in realtà, gli inadempimenti della società sussistevano indipendentemente dall'andamento dell'attività della , non avendo nulla a che vedere con quest'ultima, e la loro gravità ben poteva Pt_1 essere valutata comparando quanto previsto in contratto e quanto, invece, espressamente previsto dalla legge n. 129/2004; in particolare, uno dei presupposti di tale contratto è proprio l'esistenza di una rete già strutturata, tanto che la stessa opposta aveva chiesto di qualificare il contratto come “pilotage o prefranchising” (che però non prevede la fee di ingresso né i costi di allestimento), il che già escludeva che fosse dovuto il pagamento delle fatture
59/2014 e 54/2015; ciò valeva anche per la mancata sperimentazione della propria formula commerciale sul mercato di riferimento (rappresentato dal cd. cake design) e per il mancato trasferimento di un know-how rispondente ai criteri di segretezza e sostanzialità; né la circostanza che la società appellata si fosse interessata dell'allestimento del negozio, della pubblicità, del marketing, dei volantini, della realizzazione di buste personalizzate e di bigliettini da visita e/o avesse anticipato dei soldi significava che la stessa aveva fornito alla pagina 3 di 10 quel know-how necessario a ritenere validamente concluso e adempiuto un contratto Pt_1 di franchising;
da ultimo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (secondo cui la non aveva contestato la corrispondenza della durata del corso di formazione a quella Pt_1 indicata in contratto) era sufficiente leggere il package di affiliazione (all. A2 del contratto) per vedere che la avrebbe dovuto svolgere ben 56 ore di corso, mentre nessuna prova Pt_1 era stata in tal senso fornita dall'appellata.
***
Il motivo è infondato.
Premette la Corte che, come risulta dalla rubrica del motivo e dal contenuto argomentativo dello stesso, considerati nel loro complesso, l'appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità e l'annullabilità del contratto di franchising, ma ha incentrato le proprie doglianze esclusivamente sul dedotto inadempimento della società (che erroneamente non sarebbe stato riconosciuto dal primo giudice), sia pur fondandole anche su elementi già posti a base della dedotta invalidità del negozio.
Ciò precisato, le censure in tema di inadempimento non superano le diffuse e approfondite argomentazioni del Tribunale, da ritenersi immuni da vizi logico-giuridici e del tutto condivisibili.
E infatti, il giudice, dopo aver affermato che le previsioni normative non corredate di sanzione ben potevano ‹‹assumere rilevanza sotto il profilo della valutazione della condotta delle parti nell'esecuzione del contratto e delle relative responsabilità, purché la loro inosservanza sia specificamente dedotta e sia rilevante››, ha così, in sintesi, motivato:
- l'informazione fornita dall'affiliante risulta corretta, perché al contratto è allegato l'elenco dei punti vendita diretti e affiliati, nel quale figurano unicamente il negozio di di via Tuscolana e il negozio CP_1 della;
Pt_1
- pur costituendo un preciso obbligo dell'affiliante quello di mettere a disposizione dell'affiliato una formula commerciale sperimentata e suscettibile di pratica attuazione, difetta qualsiasi specifica allegazione, e comunque prova, da parte della opponente in merito all'andamento della propria attività commerciale e alla imputabilità degli eventuali esiti negativi ai limiti propri della formula commerciale alla base del franchising;
- il contratto, in particolare negli allegati, disciplina in modo puntuale il contenuto del rapporto, disciplinando la concessione del marchio la collaborazione della affiliante nella fase di avvio Pt_2 dell'attività e l'assistenza nell'allestimento e nell'inaugurazione del punto vendita, la definizione dell'identità visuale del negozio, la tipologia dei prodotti;
- secondo la disciplina normativa, i requisiti del know how, enucleati dall'art. 1, comma 3, lett. a, della l. n.
129 del 2004, che devono essere indicati nella relativa clausola di un contratto di franchising, devono essere rapportati alle caratteristiche della fattispecie concreta, in particolare alla complessità strutturale pagina 4 di 10 della rete commerciale dell'affiliante e all'attività imprenditoriale esercitata in concreto dall'affiliato, di modo che, quanto meno articolate esse si presentino, tanto meno analitica potrà essere la descrizione del know how contenuta nel testo contrattuale, sicché gli elementi sopra indicati ben si possono considerare sufficienti a definire la collaborazione dovuta dall'affiliante per l'integrazione dell'affiliato nella rete distributiva (Cass. Ordinanza n. 11256/ 2018);
- parte opposta ha ampiamente dedotto e argomentato sulla conformità al contratto della propria condotta, esponendo di avere effettuato anticipazioni di spese in favore della affiliata, di essersi interessata all'allestimento del negozio della stessa, di essersi occupata della comunicazione, della pubblicità e del marketing, oltre a fornire sia merce a marchio sia merce di altri propri fornitori, come risultava Pt_2 dalle fatture intestate direttamente a (all. 13) e dalle buste personalizzate recanti il marchio CP_1
e l'indicazione di entrambi i punti vendita, oltre che dei recapiti internet (all. 27); Pt_2
- la stessa difesa della opponente conferma che la ha seguito un corso, pur sollevando questioni, Pt_1 in modo, in verità, del tutto generico, sulla sua idoneità e sulla utilità dei suoi contenuti, ma non sulla corrispondenza della sua durata a quella indicata nel contratto;
- l'eccezione di inadempimento, alla luce sia del contenuto del contratto e degli allegati, sia della documentazione prodotta da parte opposta, su cui la opponente non ha sollevato alcuna contestazione, si palesa generica ed infondata;
- solo per completezza si deve nuovamente rilevare la carenza di qualsiasi specifica allegazione, e comunque di prova, da parte della opponente in merito all'andamento della propria attività commerciale, che per sé stessa impedirebbe di apprezzare la effettiva gravità degli inadempimenti e di riconoscere fondata l'eccezione di inadempimento.
Ora, devesi rilevare che, con l'atto di citazione in opposizione, la , nell'ipotesi in cui il Pt_1 giudice non avesse ritenuto la nullità o l'annullabilità del contratto, ha formulato eccezione di inadempimento con riguardo alle obbligazioni previste in contratto (e, segnatamente, a quelle previste all'art. 7), proponendo anche domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento di pari alle perdite sostenute nel corso CP_1 degli anni.
Tuttavia, come affermato dal primo giudice, la predetta nulla ha allegato, e tanto meno provato, in merito all'andamento della propria attività commerciale.
Siffatta statuizione non è stata censurata dall'appellante, la quale, come si è visto, si è limitata ad affermare che gli inadempimenti della società sussistevano indipendentemente dall'andamento dell'attività della (ed erano a questa estranei) e che la loro gravità Pt_1 ben poteva essere valutata comparando quanto previsto in contratto e quanto espressamente previsto dalla legge n. 129/2004.
L'assunto, tuttavia, è privo di pregio, trattandosi di elemento che, come ritenuto in sentenza, rileva ai fini della valutazione dell'eccezione ex art. 1460 c.c.
pagina 5 di 10 È opportuno chiarire la portata di siffatto istituto, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione (Cass. n. 8760/2019): l'art. 1460 c.c. consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria;
l'istituto è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze"; la buona fede di cui è menzione nell'art. 1460 c.c. è la buona fede in senso oggettivo, cioè una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune, mentre prescinde dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altrui diritto;
il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte;
la buona fede oggettiva, tra le sue tante declinazioni, richiede anche che la difesa sia proporzionata all'offesa; l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento;
l'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto, potendo gli effetti liberatori scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale.
Nel valutare la fondatezza dell'eccezione, al giudice è demandata una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non pagina 6 di 10 sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma (Cass.
8.11.2016, n. 22626).
Inoltre, per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento, ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. 3.11.2010, n.
22353).
Muovendo dai descritti principi di diritto, deve ritenersi che correttamente il primo giudice, dopo aver escluso le denunciate condotte inadempienti della società, abbia concluso che comunque la carenza di allegazione e prova in merito all'andamento dell'attività commerciale della impediva di apprezzare la effettiva gravità degli inadempimenti e di riconoscere Pt_1 fondata l'eccezione di inadempimento.
Ciò in quanto, ai fini in esame, l'inadempimento non può essere considerato isolatamente e in maniera atomistica, non rilevando di per sé, ma deve essere valutato sotto il profilo della sua incidenza sull'equilibrio sinallagmatico e sull'interesse delle parti.
In altre parole, assumeva valenza determinante accertare se e come le condotte asseritamente inadempienti della società avessero inciso (negativamente) sull'attività della
, sì da poter valutare l'eventuale gravità delle stesse e, di conseguenza, accertare se Pt_1 il rifiuto di adempiere fosse o meno conforme a buona fede.
Le carenze di allegazione e prova evidenziate in sentenza (lo si ripete, non contestate dall'appellante) impediscono pertanto di pervenire ad un giudizio di fondatezza dell'eccezione di inadempimento, il che riveste valore assorbente ed esime dall'esaminare le singole condotte poste a fondamento dell'eccezione ex art. 1460 c.c.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sull'asserita consegna della merce››.
Lamenta l'appellante che la pronuncia del giudice di primo grado sarebbe erronea anche nella parte in cui, in merito alle fatture relative alla vendita di prodotti (fatture n. 58/14, n.
53/15 e n. 56/15), aveva ritenuto che la contestazione fosse generica, mentre, in realtà, la pagina 7 di 10 aveva contestato di aver acquistato tutta la merce indicata nelle fatture, sicché Pt_1 sarebbe stato onere della controparte fornire la prova di aver effettivamente venduto e consegnato la merce riportata nelle fatture, prive di valore probatorio nel giudizio di opposizione;
né la circostanza che la avesse eccepito, in via subordinata, il parziale Pt_1 pagamento esimeva la società dal dimostrare l'effettiva vendita e consegna della merce.
***
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale, sul punto, ha ritenuto pretestuosa e generica la difesa di parte opponente per le seguenti ragioni:
- la contestazione deve essere specifica e non può essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola di riparto dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, richiamo che è del tutto inconferente perché l'onere della prova viene in considerazione solo in presenza di una specifica contestazione che nel caso di specie difetta;
- essa deve riguardare i fatti del processo, e non l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla controparte e la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, sia per il principio di economia che deve informare il processo alla stregua dell'art. 111 Cost. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
8213 del 04/04/2013);
- la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti costitutivi della pretesa, rende tali fatti non controversi e superflua la relativa prova (Cass Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015);
- in concreto la parte non contesta specificamente la ricezione della merce indicata nelle fatture, ma al contrario, e in modo incompatibile con una contestazione specifica, sostiene di averle pagate “a mezzo bonifico e contanti” (pag. 6 dell'atto di citazione);
- è evidente però che la contestazione specifica della ricezione della merce è incompatibile con l'eccezione di pagamento, salvo che la parte precisi quale merce avrebbe ricevuto e quale avrebbe pagato;
- parte opponente non ha documentato alcun pagamento riferibile alle fatture azionate col ricorso monitorio, aggiuntivo rispetto a quello già portato in detrazione dal creditore;
- non costituiscono prova idonea le due ricevute di bonifico allegate alla seconda memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c., non recanti alcuna indicazione dell'imputazione del pagamento, di fronte al tempestivo rilievo da parte della opposta della loro riferibilità a fatture anteriori non oggetto del presente giudizio;
- infatti, per costante giurisprudenza di legittimità il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito
è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca;
pagina 8 di 10 - soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso;
- l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo (per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012);
- alla luce delle considerazioni che precedono è dovuto sia l'importo delle fatture n. 59/14 e 54/15, strettamente connesse al contestato contratto di franchising (fee di ingresso ed allestimento), sia quello delle fatture 58/14, 53/15 e 56/15, relative alla fornitura di merce.
Ritiene la Corte che il primo giudice, così motivando, abbia fatto corretta applicazione dei principi di non contestazione e dei criteri di riparto dell'onere della prova.
E infatti, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n.
5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002).
Inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale ad una “non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Nella specie, la , nell'atto di opposizione si è limitata ad asserire che sarebbe stato Pt_1 preciso onere della società opposta fornire la prova dell'avvenuta consegna della merce indicata (pag. 4) e ad affermare che le fatture 58/14, 53/15 e 56/15 – come sarebbe stato dimostrato in corso di causa – erano state pagate a mezzo bonifico e contanti (pag. 6).
Palese è la genericità della contestazione (che non è stata in alcun modo precisata e circostanziata nella memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c.), atteso che l'opponente non ha preso chiara posizione sul fatto (cioè sulla consegna della merce), soffermandosi, sempre genericamente, sull'onere della prova.
Del resto, ciò trova conferma anche nell'atto di impugnazione, nel quale l'appellante, lungi dall'addurre elementi in grado di dimostrare l'avvenuta contestazione in forma specifica, si pagina 9 di 10 diffonde ancora una volta sull'onere della prova e sul valore delle fatture, senza confrontarsi con il ragionamento del giudice.
Del pari evidente è l'incompatibilità della dedotta mancata prova della consegna della merce con l'eccepito pagamento della stessa, che conforta la contraddittorietà della contestazione.
Non è stata specificamente censurata la statuizione in ordine ai bonifici.
Aderenti agli atti di causa e in linea con l'insegnamento della Suprema Corte sono quindi le argomentazioni poste a base della gravata sentenza, che deve essere confermata anche sul capo in esame.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
*** L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 4972/2022, R.G. n. 74998/2017, pubblicata il 31.3.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 10 di 10