Sentenza 11 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2019, n. 30485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30485 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Bari il 31.1.2019; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 24.5.2019 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di Felicetta Marinelli, che ha chiesto di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 gennaio 2019 il Tribunale del riesame di Bari ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città il 22 novembre 2018, con cui è stata applicata a VI US la misura cautelare della custodia in carcere. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e l'inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di inutilizzabilità, in riferimento agli artt. 267 e 271 c.p.p.. Il Tribunale del riesame avrebbe risposto all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni RIT 1998/2017 soltanto nell'ordinanza concernente la posizione del coindagato VI CI, omettendo di riservare anche solo un cenno all'eccezione nel provvedimento impugnato. Secondo il ricorrente, nei decreti autorizzativi delle intercettazioni (che sostanzierebbero l'intero compendio indiziario, valutato in sede cautelare) sarebbero-stati apposti degli omissis, che avrebbero impedito qualsiasi controllo sui presupposti legali di cui all'art. 267 c.p.p., e il Tribunale del riesame, nel dare risposta all'eccezione, non avrebbe considerato che la Suprema Corte, al fine della legittimità delle intercettazioni con captatore automatico, richiede l'esistenza di sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché tardivamente proposto. L'art. 311, comma 3, c.p.p. prevede inequivocabilmente che il ricorso per cassazione avverso le decisioni, emesse a norma degli articoli 309 e 310 c.p.p., deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione. Con riferimento alla presentazione del ricorso per cassazione, dunque, le forme di cui agli artt. 582 (il cui comma 2 consente alle parti private ed ai difensori di «presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento») e 583 c.p.p. non sono richiamate. In proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, Rv. 187018) ha immediatamente osservato che «le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione»; se ne è desunto, per quanto in questa sede rileva, che la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà va presentata nella cancelleria di tale Tribunale, con esclusione di qualsiasi soluzione alternativa. Nel medesimo senso, successivamente, si è rimarcato (Sez. 2, n. 2056 del 20/03/1991, Rv. 187164; Sez. 6, n. 3718 del 12/11/1999, Rv. 215861) che il ricorso per cassazione «avverso l'ordinanza, emessa in materia di misure cautelari personali dal Tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentato direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto Tribunale, come prescrive l'art. 311, comma terzo, nuovo codice di procedura penale». Rileva, però, il collegio - in linea con quanto ribadito di recente da altra pronuncia di questa Sezione (n. 3261 del 30/11/2018, Rv. 274894) - che il rispetto dei principi generali della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (quest'ultimo espressamente desumibile dalla disciplina di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p.) induce a preferire l'orientamento - in atto certamente dominante - secondo H quale il ricorso per cassazione, presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, non è radicalmente inammissibile, ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 c.p.p. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Applicando tali principi al caso in esame, deve rilevarsi che dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che l'odierno ricorso, depositato presso il giudice di pace di San Severo il 13 marzo 2019, è pervenuto al Tribunale del riesame di Bari, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, il 22 marzo 2019, ossia oltre il termine di giorni 10 dalla notificazione del provvedimento stesso (notificato 1'8 marzo 2019). Il ricorso è stato, pertanto, tardivamente proposto.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, c. 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c. 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, udienza camerale del 24 maggio 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria