TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 06 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 311/2024 R.G. lavoro
TRA
( ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Mauro Di Piano
e da questi elett.te domiciliata in Montoro (AV), alla via Romei n. 3, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in qualità di erede di Controparte_1 C.F._1
, rapp.to e difeso dall'Avv. Ciro Casanova e con questi Persona_1
elett.te domiciliato in Avellino, alla via Michele Pironti n. 28, giusta mandato in atti;
(c.f. ) in Controparte_2 C.F._2
qualità di erede di ; Persona_1
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 269/2023, emesso nel procedimento n. rg
3305/2023) per la somma lorda di €#9.455,02#
(novemilaquattrocentocinquantacinque,02). A seguito del decesso di parte opposta, , già costituito, si è Controparte_1
costituito in qualità di erede di , il quale ha spiegato Persona_1 intervento volontario con memoria difensiva depositata per l'udienza dello
05.07.2024.
Il Tribunale con ordinanza dello 09.10.2024, ha ordinato alle parti l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di Per_1
. A seguito del decesso della congiunta del sig. , unico
[...] Persona_1 altro erede è l'altro figlio del de cuius , il quale va Controparte_2
dichiarato contumace (notifica del ricorso e degli atti del procedimento del
17.10.2024).
La somma richiesta con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è quella corrispondente alle differenze tra retribuzione dovuta e quella effettivamente erogata dalla al Parte_1
dipendente nel periodo tra dicembre 2022 e luglio 2023. Persona_1
2) La opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione nel procedimento monitorio del Ccnl di riferimento.
L'eccezione è inconferente, in quanto la pretesa creditoria si fonda sulla affermazione della esistenza di una differenza tra quanto riportate nelle buste paga e quanto effettivamente erogato. Il CCNL, quindi, non ha rilievo alcuno.
3) La società contesta poi la fondatezza della pretesa creditoria riferita alle somme al lordo e non al netto.
L'eccezione è infondata.
“La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha sempre affermato che le spettanze del lavoratore maturano al lordo (Sez. L, Sentenza n. 18044 del
14/09/2015) e ciò in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire.
Pag. 2 di 6 Come precisato da questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21211 del
05/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 1486 del 23/03/1989), l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e delle liquidazioni delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (così anche, per la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 Stat. Lavoratori, Sez. L,
Sentenza n. 585 del 22/01/1987, da ultimo Cass. ordinanza 24 marzo 2023,
n. 8517).... “E sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21010 del
13/09/2013).
Pacificamente la opponente non ha erogato le somme richieste nel procedimento monitorio, né vi è prova che la contribuzione sia stata versata, come affermato in ricorso.
4) L'eccezione di compensazione con un presunto credito rivendicato nei confronti del lavoratore a titolo di risarcimento per i danni asseritamente causati ad un veicolo aziendale per la somma di €#2.000# (duemila), è inammissibile, ai sensi dell'art. 32 CCNL di riferimento, invocato da parte opposta e prodotto nel presente giudizio, a mente del quale “L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”, circostanza che nel caso di specie pacificamente non è avvenuta”.
5) Il ricorso è parzialmente fondato solo nella parte in cui l'opponente sostiene di aver versato al lavoratore, nel periodo compreso tra luglio e
Pag. 3 di 6 settembre 2023, la complessiva somma di €2.300,50#
(duemilatrentocinquanta), ma dalla visione della documentazione offerta gli unici versamenti destinati al creditore e non indicati nel ricorso monitorio sono quelli di €#200# (duecentodue) in data 12.07.2023 e di #700,50#
(settecento,50) collocato in data 21.9.2023.
Parte opponente produce anche una lista movimenti (doc. 5, estratto conto), non riconducibile in alcun modo alla vicenda per cui è causa. Non vi è prova di altri versamenti, né indicazione specifica delle date in cui questi sarebbero stati effettuati, di volta in volta per ammontare ancora non specificato.
La richiesta di fare ordine a parte resistente di depositare documentazione afferente l'estratto del conto sul quale tali versamenti sarebbero stati effettuati appare inammissibile, se si considera che quelli rilevanti sarebbero solo eventuali accrediti provenienti dalla opponente, la quale quindi dovrebbe averne traccia evidente sulle proprie movimentazioni bancarie.
6) L'opposizione, quindi è solo parzialmente fondata, e va accolta limitatamente alla eccezione di pagamento per la somma di €#900,50#
(novecento,50). Il decreto ingiuntivo va revocato, e la società opponente va condannata al pagamento a favore di in qualità di erede di Controparte_1 della somma di €#8.555.02# Persona_1
(ottomilacinquecentocinquantacinque,02), quale differenza tra quanto richiesto con il ricorso monitorio e quanto già oggetto di pagamento, oltre interessi al tasso di legge sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
7) Parte opposta ha chiesto l'accertamento della responsabilità aggravata dell'opponente e, dunque, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La specifica ipotesi di responsabilità è rimessa alla valutazione ex officio del Giudice, il quale non è tenuto ad esplicitare la mancata applicazione di tale previsione né tampoco i motivi di tale valutazione, pur laddove la parte intenda in qualche modo a ciò sollecitarlo.
Pag. 4 di 6 8) Quanto alle spese di lite, il Giudice con ordinanza dello 08.07.2024, ha proposto alle parti la definizione della controversia mediante il pagamento della somma di €#8.254,52# (ottomiladuecentocinquantaquattro,52).
La proposta è stata rifiutata senza valido motivo dalla società ricorrente.
La decisione finale è di condanna della società al pagamento di una somma superiore a quella prospettata nella offerta.
Sussistono quindi i presupposti per applicare la previsione di cui all'art. 91 cpc, a mente del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.
Consegue che la società opponente va condannata al pagamento a favore di delle spese processuali determinate per la fase di Controparte_1
discussione, successiva al rifiuto, spese che, in base ai criteri di cui al DM
147/2022, vanno liquidate nella somma di €#809# (ottocentonove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 311/2024 vertente tra
[...]
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 CP_2
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
[...]
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 269/2023 e condanna Controparte_3
al pagamento a favore di
[...] Controparte_1
nella qualità di erede di della somma di €#8.555,02# Persona_1
(ottomilacinquecentocinquantacinque,02) oltre interessi al tasso di legge
Pag. 5 di 6 sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna Controparte_3
al pagamento a favore di delle spese di lite, nella parte di Controparte_1
cui alla motivazione e liquidate nella somma di €#809# (ottocentonove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
Avellino, udienza dello 06 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 06 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 311/2024 R.G. lavoro
TRA
( ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Mauro Di Piano
e da questi elett.te domiciliata in Montoro (AV), alla via Romei n. 3, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in qualità di erede di Controparte_1 C.F._1
, rapp.to e difeso dall'Avv. Ciro Casanova e con questi Persona_1
elett.te domiciliato in Avellino, alla via Michele Pironti n. 28, giusta mandato in atti;
(c.f. ) in Controparte_2 C.F._2
qualità di erede di ; Persona_1
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 269/2023, emesso nel procedimento n. rg
3305/2023) per la somma lorda di €#9.455,02#
(novemilaquattrocentocinquantacinque,02). A seguito del decesso di parte opposta, , già costituito, si è Controparte_1
costituito in qualità di erede di , il quale ha spiegato Persona_1 intervento volontario con memoria difensiva depositata per l'udienza dello
05.07.2024.
Il Tribunale con ordinanza dello 09.10.2024, ha ordinato alle parti l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di Per_1
. A seguito del decesso della congiunta del sig. , unico
[...] Persona_1 altro erede è l'altro figlio del de cuius , il quale va Controparte_2
dichiarato contumace (notifica del ricorso e degli atti del procedimento del
17.10.2024).
La somma richiesta con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è quella corrispondente alle differenze tra retribuzione dovuta e quella effettivamente erogata dalla al Parte_1
dipendente nel periodo tra dicembre 2022 e luglio 2023. Persona_1
2) La opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione nel procedimento monitorio del Ccnl di riferimento.
L'eccezione è inconferente, in quanto la pretesa creditoria si fonda sulla affermazione della esistenza di una differenza tra quanto riportate nelle buste paga e quanto effettivamente erogato. Il CCNL, quindi, non ha rilievo alcuno.
3) La società contesta poi la fondatezza della pretesa creditoria riferita alle somme al lordo e non al netto.
L'eccezione è infondata.
“La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha sempre affermato che le spettanze del lavoratore maturano al lordo (Sez. L, Sentenza n. 18044 del
14/09/2015) e ciò in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire.
Pag. 2 di 6 Come precisato da questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21211 del
05/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 1486 del 23/03/1989), l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e delle liquidazioni delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (così anche, per la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 Stat. Lavoratori, Sez. L,
Sentenza n. 585 del 22/01/1987, da ultimo Cass. ordinanza 24 marzo 2023,
n. 8517).... “E sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21010 del
13/09/2013).
Pacificamente la opponente non ha erogato le somme richieste nel procedimento monitorio, né vi è prova che la contribuzione sia stata versata, come affermato in ricorso.
4) L'eccezione di compensazione con un presunto credito rivendicato nei confronti del lavoratore a titolo di risarcimento per i danni asseritamente causati ad un veicolo aziendale per la somma di €#2.000# (duemila), è inammissibile, ai sensi dell'art. 32 CCNL di riferimento, invocato da parte opposta e prodotto nel presente giudizio, a mente del quale “L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”, circostanza che nel caso di specie pacificamente non è avvenuta”.
5) Il ricorso è parzialmente fondato solo nella parte in cui l'opponente sostiene di aver versato al lavoratore, nel periodo compreso tra luglio e
Pag. 3 di 6 settembre 2023, la complessiva somma di €2.300,50#
(duemilatrentocinquanta), ma dalla visione della documentazione offerta gli unici versamenti destinati al creditore e non indicati nel ricorso monitorio sono quelli di €#200# (duecentodue) in data 12.07.2023 e di #700,50#
(settecento,50) collocato in data 21.9.2023.
Parte opponente produce anche una lista movimenti (doc. 5, estratto conto), non riconducibile in alcun modo alla vicenda per cui è causa. Non vi è prova di altri versamenti, né indicazione specifica delle date in cui questi sarebbero stati effettuati, di volta in volta per ammontare ancora non specificato.
La richiesta di fare ordine a parte resistente di depositare documentazione afferente l'estratto del conto sul quale tali versamenti sarebbero stati effettuati appare inammissibile, se si considera che quelli rilevanti sarebbero solo eventuali accrediti provenienti dalla opponente, la quale quindi dovrebbe averne traccia evidente sulle proprie movimentazioni bancarie.
6) L'opposizione, quindi è solo parzialmente fondata, e va accolta limitatamente alla eccezione di pagamento per la somma di €#900,50#
(novecento,50). Il decreto ingiuntivo va revocato, e la società opponente va condannata al pagamento a favore di in qualità di erede di Controparte_1 della somma di €#8.555.02# Persona_1
(ottomilacinquecentocinquantacinque,02), quale differenza tra quanto richiesto con il ricorso monitorio e quanto già oggetto di pagamento, oltre interessi al tasso di legge sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
7) Parte opposta ha chiesto l'accertamento della responsabilità aggravata dell'opponente e, dunque, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La specifica ipotesi di responsabilità è rimessa alla valutazione ex officio del Giudice, il quale non è tenuto ad esplicitare la mancata applicazione di tale previsione né tampoco i motivi di tale valutazione, pur laddove la parte intenda in qualche modo a ciò sollecitarlo.
Pag. 4 di 6 8) Quanto alle spese di lite, il Giudice con ordinanza dello 08.07.2024, ha proposto alle parti la definizione della controversia mediante il pagamento della somma di €#8.254,52# (ottomiladuecentocinquantaquattro,52).
La proposta è stata rifiutata senza valido motivo dalla società ricorrente.
La decisione finale è di condanna della società al pagamento di una somma superiore a quella prospettata nella offerta.
Sussistono quindi i presupposti per applicare la previsione di cui all'art. 91 cpc, a mente del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.
Consegue che la società opponente va condannata al pagamento a favore di delle spese processuali determinate per la fase di Controparte_1
discussione, successiva al rifiuto, spese che, in base ai criteri di cui al DM
147/2022, vanno liquidate nella somma di €#809# (ottocentonove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 311/2024 vertente tra
[...]
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 CP_2
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
[...]
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 269/2023 e condanna Controparte_3
al pagamento a favore di
[...] Controparte_1
nella qualità di erede di della somma di €#8.555,02# Persona_1
(ottomilacinquecentocinquantacinque,02) oltre interessi al tasso di legge
Pag. 5 di 6 sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna Controparte_3
al pagamento a favore di delle spese di lite, nella parte di Controparte_1
cui alla motivazione e liquidate nella somma di €#809# (ottocentonove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
Avellino, udienza dello 06 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 6 di 6