TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/12/2025, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato, decorsi
termini ex art. 190 c.p.c. la seguente sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4661/2022 di R.G. avente ad oggetto :risoluzione contrattuale/ domanda di pagamento di somme tra
, rappresentata e difesa dall' avv.to Biagio Trinchese, domiciliata Parte_1
come in atti;
ATTORE
e
,rappresentata in difesa
,in qualità di titolare della omonima ditta individuale Controparte_1
,domiciliato come in atti. dall' Avv.to Antonio Manzi
CONVENUTA
conclusioni: come da verbale di udienza del 26 giugno 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda formulata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il giudizio ha per oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dedotto a carico del convenuto
Controparte_1 I nella qualità di titolare della omonima ditta individuate, a fronte di un contratto di '
cessione di pomodoro da industria per un valore di € 100.000,00, supportato da relative fatture commerciali, emesse a seguito della stipula perfezionatasi tra le parti del giudizio. Precisava parte ricorrente che, in ogni caso, veniva fornito prodotto per un valore pari ad € 44.770,42, restando l'obbligato contrattuale a versare la residua parte di prodotto per un valore a saldo delle obbligazioni assunte, di € 55.229,58.
Ciò posto, diffidata la ditta debitrice, in assenza di riscontro, riteneva sussistenti i presupposti ex art. 702 cpc bisperottenere riscontro alle proprie istanze, fondandosi la domanda su documenti cartolari, comprovanti in punto di diritto.
Si costituiva parte convenuta eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio dell'Ufficio
Giudiziario evocato;
la tardività della notifica del ricorso ex art .702 cpc bis;
la inappropriatezza dello strumento processuale con il quale era stato incoato il processo, necessitando lo stesso una istruzione probatoria piena;
l'infondatezza della domanda, prendendo posizione sul punto controverso a mezzo articolate argomentazioni.
Alla udienza del 05 02 2024, valutate le difese della parte convenuta, ritenuto, per lo effetto, opportuno concedere alle parti la facoltà di meglio precisare le rispettive allegazioni difensive, facultandole alla articolazione di mezzi istruttori, questo giudice provvedeva alla conversione del rito dalla fase sommaria a quella ordinaria a trattazione piena, concedendo, altresì, i termini di cui all'art.183 cpc comma VI.
All'esito, ritenuto, in ogni caso, che la prospettazione istruttoria formulata in sede di interpello orale fosse del tutto inconferente, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, introitando il giudizio in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.
QUESTIONI PRELIMINARI.
Parte convenuta deduce che sussistano gli estremi per una declaratoria di incompetenza per territorio del
Tribunale adito sulla scorta della circostanza che .."il contratto di vendita di pomodoro per l'industria, prevede come oggetto l'acquisto di prodotto coltivato - raccolto spedito dal domicilio/sede legale del
-
produttore, in questo caso Cerignola (FG), rendendo il rapporto perfezionato con la consegna del prodotto all'acquirente.."
All'uopo, assume rilevanza l'art. 20 del cpc a mente del quale.." Per le cause relative a diritti di obbligazione
è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.."
Tale sintetica disposizione postula che, per le cause relative come quella in esame, sussistano due fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti, elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro, conseguendone che il convenuto deve adeguarsi alla scelta dell'attore, che non è tenuto a motivare la sua decisione.
Piace, altresì, evocare una recente decisione di legittimità sulla scorta della quale.." In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, il foro competente può essere determinato alternativamente dal luogo in cui è sorta l'obbligazione (forum contractus) o dal luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione (forum destinatae solutionis). Tale concorso ha carattere elettivo, e qualora sia accertato il luogo della conclusione del contratto e non è necessaria un'ulteriore indagine sul locus destinatae solutionis..." (Cass. civ. n. 3012/2025; di contenuto simile, Cass. civ. n. 23457/2024).
Altro orientamento, poi, ha statuito il principio in base al quale la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, vige l' art. 1498, c.c. comma 1.( Cass.
Ord. n. 19894 del 23/09/2020). Orbene, premesso che il contratto sottoscritto dalle parti reca quale luogo di sottoscrizione "Pt_2" e che il giudizio in esame contiene una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale, da qualunque verso si intenda valutare la questione della eccezione sollevata, risulta individuabile il Foro adito dalla parte ricorrente, tenuto conto di quanto statuito dall'art. 20 cpc.
Seconda questione preliminare afferisce la tardività della notifica del ricorso introduttivo notificato, secondo la prospettazione resa dal difensore del convenuto, .."al Sig. Controparte_1 a mezzo pec in data 21 settembre 2022, pertanto oltre il termine di 30 gg precedenti - imposto a pena di inammissibilità - della prima udienza già fissata per l'11 ottobre 2022, rendendo così nulla la stessa e di conseguenza inammissibile il proposto ricorso..".
Orbene, verificata l'esattezza dei riscontri temporali rilevati dalle difese della parte convenuta, va osservato che la tardività della notifica del ricorso ex art. 702 cpc bis rende inefficace il decreto emesso dal giudice ma non invalida l'azione proposta, conseguendone la necessità di un nuovo termine per la rinotifica.
Premesso, tuttavia, che la parte convenuta ha contestualmente richiesto la conversione del rito da sommario ad ordinario, la conseguente concessione dei termini ex art 183 cpc comma VI ha di fatto rimesso tutte le parti del processo in condizione di prendere opportunamente posizione in via definitiva, consentendo la piena facoltà del diritto di difesa e non necessitando la concessione di un nuovo termine per la rinotifica del ricorso introduttivo, essendo tale incombenza superata di fatto con l'ordinanza di conversione del rito.
Superato, pertanto, lo scoglio processuale, il giudizio può entrare nel merito decisorio.
IN PUNTO DI DIRITTO.
In subiecta materia, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che, in subiecta materia, l'attore del processo deve comprovare la fonte del proprio credito, mentre il convenuto ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001)
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio reso in atti, avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
Orbene, si rinviene in atti la fonte negoziale, per altro non contestata, sulla scorta della quale, a fronte della fornitura dei prodotti agricoli pattuiti, parte convenuta si impegnava alla corresponsione della somma calcolata sul quantitativo effettivamente consegnato. Risulta altresì, comprovato il pagamento tramite bonifici eseguiti in favore della ditta convenuta, ammontanti ad € 100.000,00, circostanza, questa, non corredata da idonea contestazione.
Resta, pertanto, da valutare quanto eccepito dal CP_1 ovvero se la domanda si fondi su dati fattuali evincibili dai soli documenti versati in atti provenienti dal solo riscontro contabile formulato dal ricorrente.
Orbene, orientamenti di legittimità hanno riaffermato che il richiamato principio statuito dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite sia applicabile anche in ipotesi di inesattezza/parzialità dell'inadempimento, mentre al debitore grava l'onere di provare l'esatto adempimento, ribadendo che il creditore deve provare la fonte del diritto e il termine, ma non l'inadempimento stesso, che è un fatto estintivo/modificativo a carico del debitore (ex multis, Cass., sez. III Civile, sentenza n. 826/15, 20 gennaio 2015). Orbene, dalla lettura delle memorie ex art. 183 cpc comma VI parte convenuta intendeva comprovare che la carenza di consegna del prodotto fosse dovuta al mancato ritiro in sede dello stesso da parte dei mezzi di trasporto della ricorrente, circostanza negativa che non può trovare accoglimento nel processo civile.
Tanto meno nel contratto sono chiaramente indicati i termini afferenti il ritiro del carico di pomodori, restando, la prefata eccezione, formulata unicamente nelle difese in sede giudiziale, mancando ogni forma di comunicazione preventiva al giudizio.
In sintesi, appare singolare che il produttore, a seguito del mancato invio dei mezzi di trasporto, non abbia provveduto ad interloquire con il trasformatore del prodotto tempestivamente, resosi conto del mancato ritiro.
Ciò considerando che in data 06 04 2020 l'odierna ricorrente inviava a mezzo PEC una idonea diffida al fine di adempiere alle obbligazioni assunte.
Tanto meno sconfessa tale conclusione la circostanza che la società ricorrente sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, non essendo ciò prova certa della impossibilità ad utilizzare mezzi idonei al ritiro del prodotto in sede.
Pertanto, la domanda, in assenza di evidenze di natura contraria, va accolta e va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto competente tra le parti in lite.
Come, infatti, disposto dall'art 1458 c.c..." La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.."
Un ultimo cenno va fatto alla rimodulazione del petitum processuale che, a seguito della eccezione svolta dal convenuto afferente il mancato calcolo dell'IVA in misura del 4%, viene ridotto in € 53.438,76.
Tale, pertanto, risulta l'importo dovuto per la restituzione sul totale già percepito.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni di segno contrario per l'applicazione pedissequa dei principi posti dall'art. 91 cpc, tenendo, tuttavia, conto della ridotta attività processale priva di una fase di istruzione probatoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 4661/2022 di R.G., così provvede :
Accoglie la domanda;
Per lo effetto, dichiara la risoluzione del contratto competente tra le parti per inadempimento a carico del convenuto Controparte_1 ;
Condanna, pertanto lo stesso, al pagamento della somma di € 53.438,76, in favore dell'attore, oltre interessi legali dall'inoltro della domanda giudiziale;
- Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in €
8.433,00 per compensi parametrati, ed € 406,50 per verosimili BO .
così deciso in Nola, lì 05 dicembre 2025 II G.U
dott. Alfredo Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato, decorsi
termini ex art. 190 c.p.c. la seguente sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4661/2022 di R.G. avente ad oggetto :risoluzione contrattuale/ domanda di pagamento di somme tra
, rappresentata e difesa dall' avv.to Biagio Trinchese, domiciliata Parte_1
come in atti;
ATTORE
e
,rappresentata in difesa
,in qualità di titolare della omonima ditta individuale Controparte_1
,domiciliato come in atti. dall' Avv.to Antonio Manzi
CONVENUTA
conclusioni: come da verbale di udienza del 26 giugno 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda formulata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il giudizio ha per oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dedotto a carico del convenuto
Controparte_1 I nella qualità di titolare della omonima ditta individuate, a fronte di un contratto di '
cessione di pomodoro da industria per un valore di € 100.000,00, supportato da relative fatture commerciali, emesse a seguito della stipula perfezionatasi tra le parti del giudizio. Precisava parte ricorrente che, in ogni caso, veniva fornito prodotto per un valore pari ad € 44.770,42, restando l'obbligato contrattuale a versare la residua parte di prodotto per un valore a saldo delle obbligazioni assunte, di € 55.229,58.
Ciò posto, diffidata la ditta debitrice, in assenza di riscontro, riteneva sussistenti i presupposti ex art. 702 cpc bisperottenere riscontro alle proprie istanze, fondandosi la domanda su documenti cartolari, comprovanti in punto di diritto.
Si costituiva parte convenuta eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio dell'Ufficio
Giudiziario evocato;
la tardività della notifica del ricorso ex art .702 cpc bis;
la inappropriatezza dello strumento processuale con il quale era stato incoato il processo, necessitando lo stesso una istruzione probatoria piena;
l'infondatezza della domanda, prendendo posizione sul punto controverso a mezzo articolate argomentazioni.
Alla udienza del 05 02 2024, valutate le difese della parte convenuta, ritenuto, per lo effetto, opportuno concedere alle parti la facoltà di meglio precisare le rispettive allegazioni difensive, facultandole alla articolazione di mezzi istruttori, questo giudice provvedeva alla conversione del rito dalla fase sommaria a quella ordinaria a trattazione piena, concedendo, altresì, i termini di cui all'art.183 cpc comma VI.
All'esito, ritenuto, in ogni caso, che la prospettazione istruttoria formulata in sede di interpello orale fosse del tutto inconferente, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, introitando il giudizio in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.
QUESTIONI PRELIMINARI.
Parte convenuta deduce che sussistano gli estremi per una declaratoria di incompetenza per territorio del
Tribunale adito sulla scorta della circostanza che .."il contratto di vendita di pomodoro per l'industria, prevede come oggetto l'acquisto di prodotto coltivato - raccolto spedito dal domicilio/sede legale del
-
produttore, in questo caso Cerignola (FG), rendendo il rapporto perfezionato con la consegna del prodotto all'acquirente.."
All'uopo, assume rilevanza l'art. 20 del cpc a mente del quale.." Per le cause relative a diritti di obbligazione
è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.."
Tale sintetica disposizione postula che, per le cause relative come quella in esame, sussistano due fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti, elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro, conseguendone che il convenuto deve adeguarsi alla scelta dell'attore, che non è tenuto a motivare la sua decisione.
Piace, altresì, evocare una recente decisione di legittimità sulla scorta della quale.." In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, il foro competente può essere determinato alternativamente dal luogo in cui è sorta l'obbligazione (forum contractus) o dal luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione (forum destinatae solutionis). Tale concorso ha carattere elettivo, e qualora sia accertato il luogo della conclusione del contratto e non è necessaria un'ulteriore indagine sul locus destinatae solutionis..." (Cass. civ. n. 3012/2025; di contenuto simile, Cass. civ. n. 23457/2024).
Altro orientamento, poi, ha statuito il principio in base al quale la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, vige l' art. 1498, c.c. comma 1.( Cass.
Ord. n. 19894 del 23/09/2020). Orbene, premesso che il contratto sottoscritto dalle parti reca quale luogo di sottoscrizione "Pt_2" e che il giudizio in esame contiene una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale, da qualunque verso si intenda valutare la questione della eccezione sollevata, risulta individuabile il Foro adito dalla parte ricorrente, tenuto conto di quanto statuito dall'art. 20 cpc.
Seconda questione preliminare afferisce la tardività della notifica del ricorso introduttivo notificato, secondo la prospettazione resa dal difensore del convenuto, .."al Sig. Controparte_1 a mezzo pec in data 21 settembre 2022, pertanto oltre il termine di 30 gg precedenti - imposto a pena di inammissibilità - della prima udienza già fissata per l'11 ottobre 2022, rendendo così nulla la stessa e di conseguenza inammissibile il proposto ricorso..".
Orbene, verificata l'esattezza dei riscontri temporali rilevati dalle difese della parte convenuta, va osservato che la tardività della notifica del ricorso ex art. 702 cpc bis rende inefficace il decreto emesso dal giudice ma non invalida l'azione proposta, conseguendone la necessità di un nuovo termine per la rinotifica.
Premesso, tuttavia, che la parte convenuta ha contestualmente richiesto la conversione del rito da sommario ad ordinario, la conseguente concessione dei termini ex art 183 cpc comma VI ha di fatto rimesso tutte le parti del processo in condizione di prendere opportunamente posizione in via definitiva, consentendo la piena facoltà del diritto di difesa e non necessitando la concessione di un nuovo termine per la rinotifica del ricorso introduttivo, essendo tale incombenza superata di fatto con l'ordinanza di conversione del rito.
Superato, pertanto, lo scoglio processuale, il giudizio può entrare nel merito decisorio.
IN PUNTO DI DIRITTO.
In subiecta materia, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che, in subiecta materia, l'attore del processo deve comprovare la fonte del proprio credito, mentre il convenuto ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001)
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio reso in atti, avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
Orbene, si rinviene in atti la fonte negoziale, per altro non contestata, sulla scorta della quale, a fronte della fornitura dei prodotti agricoli pattuiti, parte convenuta si impegnava alla corresponsione della somma calcolata sul quantitativo effettivamente consegnato. Risulta altresì, comprovato il pagamento tramite bonifici eseguiti in favore della ditta convenuta, ammontanti ad € 100.000,00, circostanza, questa, non corredata da idonea contestazione.
Resta, pertanto, da valutare quanto eccepito dal CP_1 ovvero se la domanda si fondi su dati fattuali evincibili dai soli documenti versati in atti provenienti dal solo riscontro contabile formulato dal ricorrente.
Orbene, orientamenti di legittimità hanno riaffermato che il richiamato principio statuito dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite sia applicabile anche in ipotesi di inesattezza/parzialità dell'inadempimento, mentre al debitore grava l'onere di provare l'esatto adempimento, ribadendo che il creditore deve provare la fonte del diritto e il termine, ma non l'inadempimento stesso, che è un fatto estintivo/modificativo a carico del debitore (ex multis, Cass., sez. III Civile, sentenza n. 826/15, 20 gennaio 2015). Orbene, dalla lettura delle memorie ex art. 183 cpc comma VI parte convenuta intendeva comprovare che la carenza di consegna del prodotto fosse dovuta al mancato ritiro in sede dello stesso da parte dei mezzi di trasporto della ricorrente, circostanza negativa che non può trovare accoglimento nel processo civile.
Tanto meno nel contratto sono chiaramente indicati i termini afferenti il ritiro del carico di pomodori, restando, la prefata eccezione, formulata unicamente nelle difese in sede giudiziale, mancando ogni forma di comunicazione preventiva al giudizio.
In sintesi, appare singolare che il produttore, a seguito del mancato invio dei mezzi di trasporto, non abbia provveduto ad interloquire con il trasformatore del prodotto tempestivamente, resosi conto del mancato ritiro.
Ciò considerando che in data 06 04 2020 l'odierna ricorrente inviava a mezzo PEC una idonea diffida al fine di adempiere alle obbligazioni assunte.
Tanto meno sconfessa tale conclusione la circostanza che la società ricorrente sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, non essendo ciò prova certa della impossibilità ad utilizzare mezzi idonei al ritiro del prodotto in sede.
Pertanto, la domanda, in assenza di evidenze di natura contraria, va accolta e va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto competente tra le parti in lite.
Come, infatti, disposto dall'art 1458 c.c..." La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.."
Un ultimo cenno va fatto alla rimodulazione del petitum processuale che, a seguito della eccezione svolta dal convenuto afferente il mancato calcolo dell'IVA in misura del 4%, viene ridotto in € 53.438,76.
Tale, pertanto, risulta l'importo dovuto per la restituzione sul totale già percepito.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni di segno contrario per l'applicazione pedissequa dei principi posti dall'art. 91 cpc, tenendo, tuttavia, conto della ridotta attività processale priva di una fase di istruzione probatoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 4661/2022 di R.G., così provvede :
Accoglie la domanda;
Per lo effetto, dichiara la risoluzione del contratto competente tra le parti per inadempimento a carico del convenuto Controparte_1 ;
Condanna, pertanto lo stesso, al pagamento della somma di € 53.438,76, in favore dell'attore, oltre interessi legali dall'inoltro della domanda giudiziale;
- Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in €
8.433,00 per compensi parametrati, ed € 406,50 per verosimili BO .
così deciso in Nola, lì 05 dicembre 2025 II G.U
dott. Alfredo Granata