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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6063 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.n. 4651/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.o.p. Dott.ssa
Concetta Menale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 4651/2020, avente ad oggetto “contratto di deposito”
TRA
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Principe (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.F._1
alla Via V. D'Annibale n. 18, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
(C.F.: ), quale erede di Controparte_1 C.F._2 Per_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
[...] C.F._3
Carannante (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Bacoli (NA) alla Via Carannante n. 18/A, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
1 R.G.n. 4651/2020
La convenuta, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.02.2020, la società Pt_1
(d'ora innanzi, " ") conveniva in giudizio il Sig.
[...] Parte_1 Pt_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo l'accertamento del Persona_1
contratto di deposito;
la condanna del convenuto alla restituzione dei beni o, in via subordinata, al pagamento del loro controvalore pari ad € 22.167,00 oltre IVA, nonché la condanna al risarcimento del danno derivante dalla ritardata consegna, quantificato in € 3.000,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice sosteneva che la aveva Pt_1
stipulato con il Sig. un contratto di affitto di azienda commerciale Persona_1
avente ad oggetto il ristorante denominato "Ristorante e Pizzeria La Gardenia di
", sito in Bacoli (NA), alla Via S. Giuliana n.
2. L'azienda era stata Persona_1
concessa in godimento comprensiva di beni mobili, attrezzature e arredi elencati in un inventario iniziale. Successivamente, in data 29.03.2011, a seguito di un contratto di cessione di quote, il Sig. e la Sig.ra erano Parte_1 Persona_2
subentrati nella compagine sociale, la quale aveva modificato la propria ragione sociale in " , proseguendo nell'esecuzione del predetto Parte_1
contratto di affitto d'azienda. Asseriva che in data 01.10.2012, la comunicava Pt_1
di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, così cessando l'affitto d'azienda alla data del 01.04.2013. In data 05.03.2013, il sig. quale legale Parte_1
rappresentante dell'affittuaria, riconsegnava anticipatamente al convenuto l'azienda e i locali aziendali siti in Bacoli (via S. Giuliana n. 2), come da verbale sottoscritto tra le parti. Tuttavia, l'attrice deduceva che con la medesima scrittura privata del 05.03.2013 il sig. dichiarava di lasciare temporaneamente in consegna al sig. Pt_1 Per_1
presso i locali restituiti, una serie di beni mobili aziendali di proprietà dell'affittuaria,
2 R.G.n. 4651/2020
dettagliatamente elencati (congelatori, forni, arredi, scaffalature, tavoli, sedie, condizionatori, ecc.), per un valore complessivo di € 22.167,00 oltre IVA, come da fatture di acquisto prodotte. Tali beni – costituenti le attrezzature e gli arredi del bar- ristorante – venivano dunque depositati presso il convenuto, il quale si obbligava implicitamente a custodirli e restituirli all'avente diritto una volta cessato l'affitto.
L'attrice sosteneva di aver inviato in data 01.10.2012 formale diffida ad adempiere al convenuto, intimandogli la restituzione dei suddetti beni, rimasta infruttuosa. Pertanto, la società affittuaria, ritenendo il convenuto inadempiente all'obbligo di restituzione del compendio aziendale, adiva questo Tribunale chiedendo di accertare le proprie ragioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Sig. Per_1
, il quale contestava integralmente la domanda attorea. Deduceva, in via
[...]
principale, di aver già adempiuto ai propri obblighi alla cessazione dell'affitto d'azienda, avendo riconsegnato i locali e l'azienda nei termini pattuiti. Assumeva che i beni mobili indicati dall'attrice sarebbero stati lasciati nei locali dall'affittuaria di sua spontanea volontà, e che comunque taluni di essi sarebbero andati deteriorati o sarebbero risultati non funzionanti al momento della restituzione dell'immobile. Il convenuto eccepiva, inoltre, che la società attrice avrebbe tardivamente preteso la restituzione, abbandonando di fatto i beni nei locali aziendali per oltre due anni prima di inviare la diffida del giugno 2015, così da rendere più gravosa la custodia degli stessi.
In ogni caso, il convenuto negava di aver tratto utilità dai beni in questione, sostenendo di non aver più proseguito l'attività commerciale nei locali di Bacoli e che, quindi, nessun danno da ritardo sarebbe configurabile in capo all'attrice.
Eccepiva, inoltre, la carenza di prova in ordine all'avvenuta consegna in deposito dei beni richiesti, sostenendo che la scrittura privata del 05.03.2013, nella parte relativa alla presunta consegna dei beni mobili di proprietà della , non recava la sua Pt_1
sottoscrizione, essendo la sua firma apposta unicamente in calce alla dichiarazione di avvenuta riconsegna dei locali commerciali. Deduceva, altresì, che i locali commerciali
3 R.G.n. 4651/2020
erano stati restituiti vuoti da cose appartenenti alla e che la lettera di disdetta Pt_1
del 01.10.2012 subordinava la consegna dei locali alla restituzione dei beni componenti l'azienda. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la quantificazione di un'eventuale indennità di occupazione limitata al minor periodo di effettiva propria detenzione dei beni.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e l'espletamento delle prove orali. All'udienza del 01.02.2021, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Nel corso del giudizio, all'udienza del 03.02.2022, il procuratore del convenuto dichiarava il decesso del Sig. , avvenuto in data Persona_1
27.12.2021; il Giudice, pertanto, dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. Con ricorso depositato in data 26.04.2022, la provvedeva a Pt_1
riassumere il giudizio nei confronti degli eredi del Sig. . Con decreto Persona_1
del 27.04.2022, il Giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio al
14.11.2022. In data 18.10.2022, si costituiva in giudizio il Sig. Controparte_1
erede del Sig. , riportandosi integralmente alle difese già svolte dal Persona_1
de cuius. Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 10.03.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate, e la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata, nei termini e limiti di seguito precisati.
Occorre anzitutto inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto di causa.
L'azione proposta dalla società è volta all'accertamento dell'esistenza di un Pt_1
contratto di deposito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1766 c.c., avente ad oggetto i beni mobili analiticamente descritti negli atti di causa, e alla conseguente condanna del convenuto, Sig. quale erede del depositario originario Sig. Controparte_1
4 R.G.n. 4651/2020
, alla restituzione dei medesimi beni o, in via subordinata, al Persona_1
pagamento del loro controvalore.
Si rileva che il contratto di deposito, secondo la nozione fornita dall'art. 1766 c.c., è il contratto col quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Elementi costitutivi essenziali del contratto sono, dunque, la traditio della cosa e l'assunzione dell'obbligazione di custodia, finalizzata alla successiva restituzione. La causa tipica del contratto risiede, pertanto, nell'assicurare la custodia della cosa consegnata. Dalla conclusione del contratto di deposito discendono obbligazioni specifiche in capo al depositario. Questi è tenuto, ai sensi dell'art. 1768 c.c., ad usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia;
tale diligenza, peraltro, qualora il deposito sia a titolo gratuito, comporta che la responsabilità per colpa sia valutata con minor rigore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1771 c.c., il depositario deve restituire la cosa non appena il depositante la richieda, salvo che sia stato convenuto un termine nell'interesse del depositario o di entrambe le parti. La disciplina generale delle obbligazioni di restituzione di beni determinati, risulta improntata ai principi di cui agli artt. 1176 e
1218 c.c. In virtù di tali norme, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta – nella specie, la restituzione dei beni ricevuti in custodia – è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (c.d. presunzione di colpa) (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1995, n.
6592; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7363; Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2004,
n. 10484; da ultimo: Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20657). In altre parole, grava sul convenuto depositario l'onere di dimostrare di aver custodito i beni con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.) e che l'eventuale mancata restituzione sia dipesa da un evento a sé non imputabile (ex plurimis Cass. civ., sez.
III, 12 giugno 1995, n. 6592; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7363) e grava, pertanto, sul depositante l'onere di provare l'esistenza del contratto di deposito e l'avvenuta consegna della cosa al depositario.
5 R.G.n. 4651/2020
Ciò posto, nel caso di specie il deposito trae origine a seguito del recesso del contratto di affitto di azienda, disciplinato dall'art. 2562 c.c., il quale rinvia alle norme in tema di usufrutto di azienda (art. 2561 c.c.) oltre che, in via generale, alla normativa sulla locazione di beni (artt. 1571 ss. c.c.), in quanto compatibile. In base al combinato disposto degli artt. 2561 co.4 e 2562 c.c., alla cessazione dell'affitto l'affittuario è tenuto a restituire all'affittante l'azienda nello stato in cui si trovava al momento iniziale, tenuto conto del normale deperimento per l'uso e del consumo dei beni fungibili. Nel caso de quo, venuto meno il rapporto contrattuale principale, le parti hanno convenuto in una scrittura privata (doc. 6 parte attrice), la consegna di una serie di beni nella stessa indicati. Pertanto, l'attrice ha fondato la propria pretesa, in primo luogo, sulla scrittura privata datata 05.03.2013, prodotta in atti (doc. 6 parte attrice). Il
convenuto ha contestato l'efficacia probatoria di tale scrittura, sostenendo che la sottoscrizione del Sig. si riferirebbe unicamente all'attestazione di Persona_1
riconsegna dei locali commerciali e non anche all'elenco dei beni asseritamente lasciati in consegna. Tuttavia, simile contestazione non può trovare accoglimento. Dall'esame del documento, la cui natura unitaria è stata altresì oggetto delle deposizioni testimoniali, emerge con chiarezza che esso costituisce un corpus unicum. La continuità grafica e testuale tra la prima e la seconda facciata, l'unicità della data apposta e, soprattutto, la collocazione delle firme in calce alla seconda facciata, la quale conclude l'intero testo del documento, inducono univocamente a ritenere che le sottoscrizioni si estendano all'intero contenuto della scrittura, ivi compresa la parte relativa alla presa in consegna dei beni di proprietà della . Pt_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sottoscrizione apposta in calce ad un documento vale, di regola, a far proprie tutte le dichiarazioni in esso contenute, anche qualora il documento sia composto da più fogli o facciate, purché essi costituiscano un testo unitario e non sussistano elementi che inducano a ritenere che la volontà del sottoscrittore fosse quella di limitare l'efficacia della firma a una porzione specifica del documento (Cass., n. 7681/2019; Cass., n.
4886/2007). L'art. 2702 c.c. attribuisce alla scrittura privata l'efficacia di piena prova, 6 R.G.n. 4651/2020
fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, a condizione che colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosca la sottoscrizione, ovvero che questa sia legalmente considerata come riconosciuta. Nel caso di specie, il convenuto si è limitato a contestarne la scrittura relativamente alla parte in cui si riferisce al deposito. Pertanto, non essendo contestata l'autenticità della firma, accertata l'unitarietà del documento, le dichiarazioni in esso contenute si presumono integralmente riferibili al sottoscrittore. A rafforzare la tesi dell'esistenza di un distinto contratto di deposito, ulteriore rispetto alla mera riconsegna dei beni aziendali, concorre la comparazione tra i beni elencati nell'allegato "A” al contratto di affitto del 27.07.2004 (beni aziendali) (doc. 4 parte attrice) e quelli indicati nella scrittura privata del 05.03.2013 come "lasciati in consegna". La stessa scrittura del
05.03.2013, nella sua parte testuale, opera una distinzione, affermando: "Riconsegna al Sig. i locali siti in Via S. Giuliana 2 Bacoli e con essi i beni facenti Persona_1
parte dell'azienda come riportato nell'allegato 'A' del contratto di fitto d'azienda stipulato tra le parti inoltre lascia in consegna al Sig. i seguenti beni...". Tale Per_1
formulazione avvalora l'interpretazione di due distinti momenti o accordi: la restituzione dell'azienda e il contestuale affidamento in deposito di ulteriori beni.
Occorre, però, evidenziare come molti dei beni indicati come "lasciati in consegna" nella scrittura del 05.03.2013 non trovino corrispondenza nell'elenco dei beni aziendali di cui all'Allegato "A", ovvero, come nel caso delle sedie, presentino quantità differenti, il che supporta la tesi di un affidamento di beni ulteriori e distinti rispetto a quelli oggetto della mera riconsegna aziendale. D'altra parte il convenuto, Sig.
nella sua qualità di erede del Sig. , e quindi Controparte_1 Persona_1
succeduto negli obblighi del de cuius, non ha fornito alcuna prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c. Non ha, infatti, allegato né tantomeno dimostrato che la mancata restituzione dei beni sia dipesa da una causa non imputabile al depositario originario.
A ciò si aggiunga come ulteriore elemento comprovante l'esistenza del contratto di deposito e dei beni indicati da parte dell'attrice, viene rappresentato dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio le quali risultano ammissibili e rilevanti ai 7 R.G.n. 4651/2020
fini della decisione. In particolare, con riferimento alla testimonianza resa dalla sig.ra
, il convenuto ha eccepito l'incapacità a testimoniare della Sig.ra Persona_2
ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto socia accomandante della Persona_2
società attrice . Tale eccezione è infondata e va disattesa. Secondo il Pt_1
consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è esclusivamente quello giuridico, personale, attuale e concreto, che legittimerebbe il teste alla partecipazione al giudizio, ovvero a proporre l'azione o a intervenire in un giudizio già proposto da altri (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 11034/2006). Non configura tale incapacità un interesse di mero fatto o un interesse riflesso e mediato che il teste possa avere all'esito della controversia. In particolare, è stato chiarito che il socio di una società di capitali non è, di per sé, incapace a testimoniare nelle cause in cui è parte la società, non essendo titolare di un interesse giuridico che ne giustificherebbe la partecipazione al giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 9188/2013). Tale principio, fondato sulla distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci e sulla limitazione della responsabilità di questi ultimi, può essere esteso, per identità di ratio, alla figura del socio accomandante di una società in accomandita semplice. Il socio accomandante, infatti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., risponde per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita e, di norma, non ha poteri di amministrazione né di rappresentanza della società (art. 2320 c.c.). L'interesse del socio accomandante al buon esito di una lite che coinvolge la società è, pertanto, un interesse di natura economica e di mero fatto, che non ne determina l'incapacità a testimoniare, ma che può, e deve, essere attentamente valutato dal giudice ai fini dell'apprezzamento dell'attendibilità della deposizione resa. Nel merito, la Sig.ra pur avendo Per_2
dichiarato di essere la compagna del legale rappresentante dell'attrice – circostanza che, analogamente alla qualità di socio, attiene al profilo dell'attendibilità e non della capacità a deporre (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 21 novembre 1997, n. 11635; Cass. Civ.,
Ord. 12 ottobre 2021, n. 27791) – ha fornito una deposizione circostanziata e coerente con le allegazioni attoree. Ha confermato di essere stata presente il giorno 05.03.2013,
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di aver assistito sia alla riconsegna dei locali e dei beni aziendali (come da allegato "A" al contratto di affitto), sia alla contestuale redazione e sottoscrizione della lista dei beni di proprietà della che venivano lasciati in deposito al Sig. . Pt_1 Persona_1
Ha specificato che il Sig. accettò tali beni in deposito senza sollevare alcuna Per_1
obiezione e si impegnò a restituirli su richiesta, impegno che tuttavia non venne onorato nonostante i successivi solleciti del Sig. . La teste ha, inoltre, riconosciuto la Pt_1
scrittura privata del 05.03.2013 prodotta in giudizio. A ciò si aggiunga che la testimonianza del Sig. anch'egli presente ai fatti del 05.03.2013, ha Testimone_1
corroborato la versione fornita dalla Sig.ra e dall'attrice. Questo ha confermato Per_2
l'avvenuta consegna dei beni in deposito, motivata dall'urgenza della riconsegna delle chiavi dei locali e dalla difficoltà materiale di rimuovere tutti i beni in quel frangente temporale, verso sera. Ha altresì riferito dell'impegno assunto dal Sig. Per_1
a restituire i beni e delle successive, infruttuose, richieste di restituzione.
[...]
Significativa, ai fini della valutazione della condotta del depositario, è la circostanza riferita dal teste secondo cui, circa un anno dopo i fatti, recatosi nuovamente Tes_1
presso i locali con il Sig. (locali che nel frattempo erano stati concessi ad Pt_1
altra attività), il Sig. a fronte della richiesta di restituzione dei beni, avrebbe Per_1
eluso la questione affermando "poi ci mettiamo d'accordo". Le deposizioni testimoniali, valutate nel loro complesso e unitamente alla scrittura privata del
05.03.2013, forniscono un quadro probatorio convergente e sufficientemente solido a sostegno della tesi attorea circa l'avvenuta consegna dei beni in deposito al Sig.
. In merito al quantum del valore dei beni oggetto di deposito, la Persona_1
convenuta non ha specificamente contestato né l'elenco né la quantificazione economica dei beni asseritamente depositati, concentrando le proprie difese sulla negazione dell'esistenza stessa del rapporto di deposito. Ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il principio di non contestazione opera allorquando la parte, sulla quale grava l'onere di una contestazione specifica e circostanziata dei fatti allegati ex adverso, ometta di farlo.
9 R.G.n. 4651/2020
Tale onere di contestazione sorge per i fatti sfavorevoli alla parte, che siano propri della stessa, comuni alle parti o comunque caduti sotto la sua diretta percezione. Nel caso di specie, dall'esame complessivo degli atti difensivi del convenuto (sia del Sig. Per_1
originariamente, sia del Sig. quale suo erede) emerge che
[...] Controparte_1
la contestazione si è appuntata principalmente sull' an della pretesa attorea (ossia sull'esistenza stessa del contratto di deposito e sull'effettiva consegna dei beni), piuttosto che sul quantum (cioè, sull'elenco dettagliato e sul valore dei beni indicati dall'attrice). Non si rinviene, infatti, negli scritti difensivi del convenuto una contestazione specifica, puntuale e motivata dell'elenco dei beni fornito dall'attrice né del valore complessivo di € 22.167,00, peraltro supportato dalla produzione delle relative fatture di acquisto. Pertanto, una volta ritenuta provata, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, l'esistenza del contratto di deposito, l'elenco e il valore dei beni come indicati dall'attrice possono considerarsi acquisiti al processo in virtù del richiamato principio di non contestazione. Tale principio esonera la parte attrice da un'ulteriore e specifica prova su tali punti, dovendosi i medesimi ritenere pacifici tra le parti. Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene provata la conclusione di un contratto di deposito tra la , quale depositante, e il Sig. Pt_1 Per_1
, quale depositario. Oggetto di tale contratto sono i beni mobili analiticamente
[...]
elencati nell'atto di citazione e nella medesima scrittura privata, per il valore complessivo, non specificamente contestato e supportato da documentazione fiscale, di € 22.167,00 oltre IVA. È altresì pacifico, in quanto non contestato e comunque documentalmente provato dalla diffida ad adempiere del 04.06.2015, che tali beni non sono mai stati restituiti alla società attrice.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per ritardata consegna pari all'importo di € 3.000,00, questa non può trovare accoglimento per carenza di specifica allegazione e prova del danno lamentato. Sebbene l'inadempimento dell'obbligo di restituzione da parte del depositario sia di per sé fonte di responsabilità contrattuale, il danno ulteriore rispetto alla perdita del valore della cosa non restituita (o al suo controvalore) deve essere specificamente allegato e rigorosamente provato dalla parte 10 R.G.n. 4651/2020
che lo richiede, in ossequio ai principi generali in materia di risarcimento del danno contrattuale di cui agli artt. 1223 e ss. c.c. L'attrice si è limitata a quantificare tale presunto danno nella somma di € 3.000,00, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto a sostegno di tale pretesa, quali, ad esempio, la dimostrazione della necessità di aver dovuto noleggiare beni sostitutivi per lo svolgimento della propria attività, la perdita di specifiche opportunità commerciali derivante dalla mancata disponibilità dei beni, o altri specifici pregiudizi economici causalmente riconducibili al ritardo nella restituzione. In assenza di qualsivoglia allegazione specifica e di supporto probatorio sul punto, la domanda risarcitoria per il danno da ritardo deve essere rigettata.
Va, altresì, rigettata la domanda di condanna del convenuto per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla parte attrice nella comparsa conclusionale. Sulla questione si osserva che la norma suindicata prevede la possibilità per il giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la soccombenza sia conseguenza di una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave. Sebbene la difesa del convenuto non abbia trovato accoglimento e le sue argomentazioni siano state superate dalle risultanze istruttorie, non emergono elementi sufficienti per ravvisare nella sua condotta processuale gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma. Non si ravvisano, nel caso di specie, intenti meramente dilatori o un abuso dello strumento processuale tale da giustificare una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In conclusione, ed alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, la domanda deve essere parzialmente accolta. Conseguentemente, stante l'accertato inadempimento dell'obbligazione di restituzione in capo al convenuto, il Sig. eve essere condannato, nella sua qualità, alla restituzione in favore Controparte_1
dell'attrice dei beni specificati in atti. Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla consegna (oltre un decennio) e la natura fungibile di alcuni dei beni, appare verosimile che la restituzione in natura non sia più possibile o, quantomeno, agevole;
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pertanto, in via subordinata, il convenuto deve essere condannato al pagamento del controvalore dei beni, pari ad € 22.167,00. Su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 che, in virtù del parziale accoglimento vanno compensate per un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di quale erede di , ogni
[...] Controparte_1 Persona_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara l'esistenza di un contratto di deposito tra la
[...]
e il Sig. quale erede di Parte_1 Controparte_1 Per_1
, avente ad oggetto i beni mobili elencati nella scrittura privata del
[...]
05.03.2013 e specificati in parte motiva.
2. condanna il convenuto quale erede di , Controparte_1 Persona_1
a restituire all'attrice tutti i beni mobili Parte_1
elencati nella scrittura privata del 05.03.2013 e specificati in parte motiva;
3. condanna, nell'ipotesi in cui la restituzione in natura non fosse possibile, il medesimo convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
22.167,00 (euro ventiduemilacentosessantasette), oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione fino alla data di effettivo soddisfo;
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno per ritardata consegna pari ad €
3.000,00 per quanto motivato.
5. rigetta la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. condanna il convenuto in qualità di erede di Controparte_1 Per_1
, a pagare alla parte attrice le spese
[...] Parte_1
12 R.G.n. 4651/2020
di lite, che si liquidano in complessivi € 3.384,66 al netto della compensazione, oltre rimborso forfetario 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Principe dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 16 giugno 2025
Il G.o.p. (Dott.ssa Concetta Menale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.o.p. Dott.ssa
Concetta Menale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 4651/2020, avente ad oggetto “contratto di deposito”
TRA
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Principe (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.F._1
alla Via V. D'Annibale n. 18, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
(C.F.: ), quale erede di Controparte_1 C.F._2 Per_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
[...] C.F._3
Carannante (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Bacoli (NA) alla Via Carannante n. 18/A, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
1 R.G.n. 4651/2020
La convenuta, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.02.2020, la società Pt_1
(d'ora innanzi, " ") conveniva in giudizio il Sig.
[...] Parte_1 Pt_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo l'accertamento del Persona_1
contratto di deposito;
la condanna del convenuto alla restituzione dei beni o, in via subordinata, al pagamento del loro controvalore pari ad € 22.167,00 oltre IVA, nonché la condanna al risarcimento del danno derivante dalla ritardata consegna, quantificato in € 3.000,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice sosteneva che la aveva Pt_1
stipulato con il Sig. un contratto di affitto di azienda commerciale Persona_1
avente ad oggetto il ristorante denominato "Ristorante e Pizzeria La Gardenia di
", sito in Bacoli (NA), alla Via S. Giuliana n.
2. L'azienda era stata Persona_1
concessa in godimento comprensiva di beni mobili, attrezzature e arredi elencati in un inventario iniziale. Successivamente, in data 29.03.2011, a seguito di un contratto di cessione di quote, il Sig. e la Sig.ra erano Parte_1 Persona_2
subentrati nella compagine sociale, la quale aveva modificato la propria ragione sociale in " , proseguendo nell'esecuzione del predetto Parte_1
contratto di affitto d'azienda. Asseriva che in data 01.10.2012, la comunicava Pt_1
di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, così cessando l'affitto d'azienda alla data del 01.04.2013. In data 05.03.2013, il sig. quale legale Parte_1
rappresentante dell'affittuaria, riconsegnava anticipatamente al convenuto l'azienda e i locali aziendali siti in Bacoli (via S. Giuliana n. 2), come da verbale sottoscritto tra le parti. Tuttavia, l'attrice deduceva che con la medesima scrittura privata del 05.03.2013 il sig. dichiarava di lasciare temporaneamente in consegna al sig. Pt_1 Per_1
presso i locali restituiti, una serie di beni mobili aziendali di proprietà dell'affittuaria,
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dettagliatamente elencati (congelatori, forni, arredi, scaffalature, tavoli, sedie, condizionatori, ecc.), per un valore complessivo di € 22.167,00 oltre IVA, come da fatture di acquisto prodotte. Tali beni – costituenti le attrezzature e gli arredi del bar- ristorante – venivano dunque depositati presso il convenuto, il quale si obbligava implicitamente a custodirli e restituirli all'avente diritto una volta cessato l'affitto.
L'attrice sosteneva di aver inviato in data 01.10.2012 formale diffida ad adempiere al convenuto, intimandogli la restituzione dei suddetti beni, rimasta infruttuosa. Pertanto, la società affittuaria, ritenendo il convenuto inadempiente all'obbligo di restituzione del compendio aziendale, adiva questo Tribunale chiedendo di accertare le proprie ragioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Sig. Per_1
, il quale contestava integralmente la domanda attorea. Deduceva, in via
[...]
principale, di aver già adempiuto ai propri obblighi alla cessazione dell'affitto d'azienda, avendo riconsegnato i locali e l'azienda nei termini pattuiti. Assumeva che i beni mobili indicati dall'attrice sarebbero stati lasciati nei locali dall'affittuaria di sua spontanea volontà, e che comunque taluni di essi sarebbero andati deteriorati o sarebbero risultati non funzionanti al momento della restituzione dell'immobile. Il convenuto eccepiva, inoltre, che la società attrice avrebbe tardivamente preteso la restituzione, abbandonando di fatto i beni nei locali aziendali per oltre due anni prima di inviare la diffida del giugno 2015, così da rendere più gravosa la custodia degli stessi.
In ogni caso, il convenuto negava di aver tratto utilità dai beni in questione, sostenendo di non aver più proseguito l'attività commerciale nei locali di Bacoli e che, quindi, nessun danno da ritardo sarebbe configurabile in capo all'attrice.
Eccepiva, inoltre, la carenza di prova in ordine all'avvenuta consegna in deposito dei beni richiesti, sostenendo che la scrittura privata del 05.03.2013, nella parte relativa alla presunta consegna dei beni mobili di proprietà della , non recava la sua Pt_1
sottoscrizione, essendo la sua firma apposta unicamente in calce alla dichiarazione di avvenuta riconsegna dei locali commerciali. Deduceva, altresì, che i locali commerciali
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erano stati restituiti vuoti da cose appartenenti alla e che la lettera di disdetta Pt_1
del 01.10.2012 subordinava la consegna dei locali alla restituzione dei beni componenti l'azienda. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la quantificazione di un'eventuale indennità di occupazione limitata al minor periodo di effettiva propria detenzione dei beni.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e l'espletamento delle prove orali. All'udienza del 01.02.2021, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Nel corso del giudizio, all'udienza del 03.02.2022, il procuratore del convenuto dichiarava il decesso del Sig. , avvenuto in data Persona_1
27.12.2021; il Giudice, pertanto, dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. Con ricorso depositato in data 26.04.2022, la provvedeva a Pt_1
riassumere il giudizio nei confronti degli eredi del Sig. . Con decreto Persona_1
del 27.04.2022, il Giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio al
14.11.2022. In data 18.10.2022, si costituiva in giudizio il Sig. Controparte_1
erede del Sig. , riportandosi integralmente alle difese già svolte dal Persona_1
de cuius. Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 10.03.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate, e la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata, nei termini e limiti di seguito precisati.
Occorre anzitutto inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto di causa.
L'azione proposta dalla società è volta all'accertamento dell'esistenza di un Pt_1
contratto di deposito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1766 c.c., avente ad oggetto i beni mobili analiticamente descritti negli atti di causa, e alla conseguente condanna del convenuto, Sig. quale erede del depositario originario Sig. Controparte_1
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, alla restituzione dei medesimi beni o, in via subordinata, al Persona_1
pagamento del loro controvalore.
Si rileva che il contratto di deposito, secondo la nozione fornita dall'art. 1766 c.c., è il contratto col quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Elementi costitutivi essenziali del contratto sono, dunque, la traditio della cosa e l'assunzione dell'obbligazione di custodia, finalizzata alla successiva restituzione. La causa tipica del contratto risiede, pertanto, nell'assicurare la custodia della cosa consegnata. Dalla conclusione del contratto di deposito discendono obbligazioni specifiche in capo al depositario. Questi è tenuto, ai sensi dell'art. 1768 c.c., ad usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia;
tale diligenza, peraltro, qualora il deposito sia a titolo gratuito, comporta che la responsabilità per colpa sia valutata con minor rigore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1771 c.c., il depositario deve restituire la cosa non appena il depositante la richieda, salvo che sia stato convenuto un termine nell'interesse del depositario o di entrambe le parti. La disciplina generale delle obbligazioni di restituzione di beni determinati, risulta improntata ai principi di cui agli artt. 1176 e
1218 c.c. In virtù di tali norme, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta – nella specie, la restituzione dei beni ricevuti in custodia – è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (c.d. presunzione di colpa) (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1995, n.
6592; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7363; Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2004,
n. 10484; da ultimo: Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20657). In altre parole, grava sul convenuto depositario l'onere di dimostrare di aver custodito i beni con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.) e che l'eventuale mancata restituzione sia dipesa da un evento a sé non imputabile (ex plurimis Cass. civ., sez.
III, 12 giugno 1995, n. 6592; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7363) e grava, pertanto, sul depositante l'onere di provare l'esistenza del contratto di deposito e l'avvenuta consegna della cosa al depositario.
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Ciò posto, nel caso di specie il deposito trae origine a seguito del recesso del contratto di affitto di azienda, disciplinato dall'art. 2562 c.c., il quale rinvia alle norme in tema di usufrutto di azienda (art. 2561 c.c.) oltre che, in via generale, alla normativa sulla locazione di beni (artt. 1571 ss. c.c.), in quanto compatibile. In base al combinato disposto degli artt. 2561 co.4 e 2562 c.c., alla cessazione dell'affitto l'affittuario è tenuto a restituire all'affittante l'azienda nello stato in cui si trovava al momento iniziale, tenuto conto del normale deperimento per l'uso e del consumo dei beni fungibili. Nel caso de quo, venuto meno il rapporto contrattuale principale, le parti hanno convenuto in una scrittura privata (doc. 6 parte attrice), la consegna di una serie di beni nella stessa indicati. Pertanto, l'attrice ha fondato la propria pretesa, in primo luogo, sulla scrittura privata datata 05.03.2013, prodotta in atti (doc. 6 parte attrice). Il
convenuto ha contestato l'efficacia probatoria di tale scrittura, sostenendo che la sottoscrizione del Sig. si riferirebbe unicamente all'attestazione di Persona_1
riconsegna dei locali commerciali e non anche all'elenco dei beni asseritamente lasciati in consegna. Tuttavia, simile contestazione non può trovare accoglimento. Dall'esame del documento, la cui natura unitaria è stata altresì oggetto delle deposizioni testimoniali, emerge con chiarezza che esso costituisce un corpus unicum. La continuità grafica e testuale tra la prima e la seconda facciata, l'unicità della data apposta e, soprattutto, la collocazione delle firme in calce alla seconda facciata, la quale conclude l'intero testo del documento, inducono univocamente a ritenere che le sottoscrizioni si estendano all'intero contenuto della scrittura, ivi compresa la parte relativa alla presa in consegna dei beni di proprietà della . Pt_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sottoscrizione apposta in calce ad un documento vale, di regola, a far proprie tutte le dichiarazioni in esso contenute, anche qualora il documento sia composto da più fogli o facciate, purché essi costituiscano un testo unitario e non sussistano elementi che inducano a ritenere che la volontà del sottoscrittore fosse quella di limitare l'efficacia della firma a una porzione specifica del documento (Cass., n. 7681/2019; Cass., n.
4886/2007). L'art. 2702 c.c. attribuisce alla scrittura privata l'efficacia di piena prova, 6 R.G.n. 4651/2020
fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, a condizione che colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosca la sottoscrizione, ovvero che questa sia legalmente considerata come riconosciuta. Nel caso di specie, il convenuto si è limitato a contestarne la scrittura relativamente alla parte in cui si riferisce al deposito. Pertanto, non essendo contestata l'autenticità della firma, accertata l'unitarietà del documento, le dichiarazioni in esso contenute si presumono integralmente riferibili al sottoscrittore. A rafforzare la tesi dell'esistenza di un distinto contratto di deposito, ulteriore rispetto alla mera riconsegna dei beni aziendali, concorre la comparazione tra i beni elencati nell'allegato "A” al contratto di affitto del 27.07.2004 (beni aziendali) (doc. 4 parte attrice) e quelli indicati nella scrittura privata del 05.03.2013 come "lasciati in consegna". La stessa scrittura del
05.03.2013, nella sua parte testuale, opera una distinzione, affermando: "Riconsegna al Sig. i locali siti in Via S. Giuliana 2 Bacoli e con essi i beni facenti Persona_1
parte dell'azienda come riportato nell'allegato 'A' del contratto di fitto d'azienda stipulato tra le parti inoltre lascia in consegna al Sig. i seguenti beni...". Tale Per_1
formulazione avvalora l'interpretazione di due distinti momenti o accordi: la restituzione dell'azienda e il contestuale affidamento in deposito di ulteriori beni.
Occorre, però, evidenziare come molti dei beni indicati come "lasciati in consegna" nella scrittura del 05.03.2013 non trovino corrispondenza nell'elenco dei beni aziendali di cui all'Allegato "A", ovvero, come nel caso delle sedie, presentino quantità differenti, il che supporta la tesi di un affidamento di beni ulteriori e distinti rispetto a quelli oggetto della mera riconsegna aziendale. D'altra parte il convenuto, Sig.
nella sua qualità di erede del Sig. , e quindi Controparte_1 Persona_1
succeduto negli obblighi del de cuius, non ha fornito alcuna prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c. Non ha, infatti, allegato né tantomeno dimostrato che la mancata restituzione dei beni sia dipesa da una causa non imputabile al depositario originario.
A ciò si aggiunga come ulteriore elemento comprovante l'esistenza del contratto di deposito e dei beni indicati da parte dell'attrice, viene rappresentato dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio le quali risultano ammissibili e rilevanti ai 7 R.G.n. 4651/2020
fini della decisione. In particolare, con riferimento alla testimonianza resa dalla sig.ra
, il convenuto ha eccepito l'incapacità a testimoniare della Sig.ra Persona_2
ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto socia accomandante della Persona_2
società attrice . Tale eccezione è infondata e va disattesa. Secondo il Pt_1
consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è esclusivamente quello giuridico, personale, attuale e concreto, che legittimerebbe il teste alla partecipazione al giudizio, ovvero a proporre l'azione o a intervenire in un giudizio già proposto da altri (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 11034/2006). Non configura tale incapacità un interesse di mero fatto o un interesse riflesso e mediato che il teste possa avere all'esito della controversia. In particolare, è stato chiarito che il socio di una società di capitali non è, di per sé, incapace a testimoniare nelle cause in cui è parte la società, non essendo titolare di un interesse giuridico che ne giustificherebbe la partecipazione al giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 9188/2013). Tale principio, fondato sulla distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci e sulla limitazione della responsabilità di questi ultimi, può essere esteso, per identità di ratio, alla figura del socio accomandante di una società in accomandita semplice. Il socio accomandante, infatti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., risponde per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita e, di norma, non ha poteri di amministrazione né di rappresentanza della società (art. 2320 c.c.). L'interesse del socio accomandante al buon esito di una lite che coinvolge la società è, pertanto, un interesse di natura economica e di mero fatto, che non ne determina l'incapacità a testimoniare, ma che può, e deve, essere attentamente valutato dal giudice ai fini dell'apprezzamento dell'attendibilità della deposizione resa. Nel merito, la Sig.ra pur avendo Per_2
dichiarato di essere la compagna del legale rappresentante dell'attrice – circostanza che, analogamente alla qualità di socio, attiene al profilo dell'attendibilità e non della capacità a deporre (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 21 novembre 1997, n. 11635; Cass. Civ.,
Ord. 12 ottobre 2021, n. 27791) – ha fornito una deposizione circostanziata e coerente con le allegazioni attoree. Ha confermato di essere stata presente il giorno 05.03.2013,
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di aver assistito sia alla riconsegna dei locali e dei beni aziendali (come da allegato "A" al contratto di affitto), sia alla contestuale redazione e sottoscrizione della lista dei beni di proprietà della che venivano lasciati in deposito al Sig. . Pt_1 Persona_1
Ha specificato che il Sig. accettò tali beni in deposito senza sollevare alcuna Per_1
obiezione e si impegnò a restituirli su richiesta, impegno che tuttavia non venne onorato nonostante i successivi solleciti del Sig. . La teste ha, inoltre, riconosciuto la Pt_1
scrittura privata del 05.03.2013 prodotta in giudizio. A ciò si aggiunga che la testimonianza del Sig. anch'egli presente ai fatti del 05.03.2013, ha Testimone_1
corroborato la versione fornita dalla Sig.ra e dall'attrice. Questo ha confermato Per_2
l'avvenuta consegna dei beni in deposito, motivata dall'urgenza della riconsegna delle chiavi dei locali e dalla difficoltà materiale di rimuovere tutti i beni in quel frangente temporale, verso sera. Ha altresì riferito dell'impegno assunto dal Sig. Per_1
a restituire i beni e delle successive, infruttuose, richieste di restituzione.
[...]
Significativa, ai fini della valutazione della condotta del depositario, è la circostanza riferita dal teste secondo cui, circa un anno dopo i fatti, recatosi nuovamente Tes_1
presso i locali con il Sig. (locali che nel frattempo erano stati concessi ad Pt_1
altra attività), il Sig. a fronte della richiesta di restituzione dei beni, avrebbe Per_1
eluso la questione affermando "poi ci mettiamo d'accordo". Le deposizioni testimoniali, valutate nel loro complesso e unitamente alla scrittura privata del
05.03.2013, forniscono un quadro probatorio convergente e sufficientemente solido a sostegno della tesi attorea circa l'avvenuta consegna dei beni in deposito al Sig.
. In merito al quantum del valore dei beni oggetto di deposito, la Persona_1
convenuta non ha specificamente contestato né l'elenco né la quantificazione economica dei beni asseritamente depositati, concentrando le proprie difese sulla negazione dell'esistenza stessa del rapporto di deposito. Ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il principio di non contestazione opera allorquando la parte, sulla quale grava l'onere di una contestazione specifica e circostanziata dei fatti allegati ex adverso, ometta di farlo.
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Tale onere di contestazione sorge per i fatti sfavorevoli alla parte, che siano propri della stessa, comuni alle parti o comunque caduti sotto la sua diretta percezione. Nel caso di specie, dall'esame complessivo degli atti difensivi del convenuto (sia del Sig. Per_1
originariamente, sia del Sig. quale suo erede) emerge che
[...] Controparte_1
la contestazione si è appuntata principalmente sull' an della pretesa attorea (ossia sull'esistenza stessa del contratto di deposito e sull'effettiva consegna dei beni), piuttosto che sul quantum (cioè, sull'elenco dettagliato e sul valore dei beni indicati dall'attrice). Non si rinviene, infatti, negli scritti difensivi del convenuto una contestazione specifica, puntuale e motivata dell'elenco dei beni fornito dall'attrice né del valore complessivo di € 22.167,00, peraltro supportato dalla produzione delle relative fatture di acquisto. Pertanto, una volta ritenuta provata, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, l'esistenza del contratto di deposito, l'elenco e il valore dei beni come indicati dall'attrice possono considerarsi acquisiti al processo in virtù del richiamato principio di non contestazione. Tale principio esonera la parte attrice da un'ulteriore e specifica prova su tali punti, dovendosi i medesimi ritenere pacifici tra le parti. Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene provata la conclusione di un contratto di deposito tra la , quale depositante, e il Sig. Pt_1 Per_1
, quale depositario. Oggetto di tale contratto sono i beni mobili analiticamente
[...]
elencati nell'atto di citazione e nella medesima scrittura privata, per il valore complessivo, non specificamente contestato e supportato da documentazione fiscale, di € 22.167,00 oltre IVA. È altresì pacifico, in quanto non contestato e comunque documentalmente provato dalla diffida ad adempiere del 04.06.2015, che tali beni non sono mai stati restituiti alla società attrice.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per ritardata consegna pari all'importo di € 3.000,00, questa non può trovare accoglimento per carenza di specifica allegazione e prova del danno lamentato. Sebbene l'inadempimento dell'obbligo di restituzione da parte del depositario sia di per sé fonte di responsabilità contrattuale, il danno ulteriore rispetto alla perdita del valore della cosa non restituita (o al suo controvalore) deve essere specificamente allegato e rigorosamente provato dalla parte 10 R.G.n. 4651/2020
che lo richiede, in ossequio ai principi generali in materia di risarcimento del danno contrattuale di cui agli artt. 1223 e ss. c.c. L'attrice si è limitata a quantificare tale presunto danno nella somma di € 3.000,00, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto a sostegno di tale pretesa, quali, ad esempio, la dimostrazione della necessità di aver dovuto noleggiare beni sostitutivi per lo svolgimento della propria attività, la perdita di specifiche opportunità commerciali derivante dalla mancata disponibilità dei beni, o altri specifici pregiudizi economici causalmente riconducibili al ritardo nella restituzione. In assenza di qualsivoglia allegazione specifica e di supporto probatorio sul punto, la domanda risarcitoria per il danno da ritardo deve essere rigettata.
Va, altresì, rigettata la domanda di condanna del convenuto per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla parte attrice nella comparsa conclusionale. Sulla questione si osserva che la norma suindicata prevede la possibilità per il giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la soccombenza sia conseguenza di una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave. Sebbene la difesa del convenuto non abbia trovato accoglimento e le sue argomentazioni siano state superate dalle risultanze istruttorie, non emergono elementi sufficienti per ravvisare nella sua condotta processuale gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma. Non si ravvisano, nel caso di specie, intenti meramente dilatori o un abuso dello strumento processuale tale da giustificare una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In conclusione, ed alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, la domanda deve essere parzialmente accolta. Conseguentemente, stante l'accertato inadempimento dell'obbligazione di restituzione in capo al convenuto, il Sig. eve essere condannato, nella sua qualità, alla restituzione in favore Controparte_1
dell'attrice dei beni specificati in atti. Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla consegna (oltre un decennio) e la natura fungibile di alcuni dei beni, appare verosimile che la restituzione in natura non sia più possibile o, quantomeno, agevole;
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pertanto, in via subordinata, il convenuto deve essere condannato al pagamento del controvalore dei beni, pari ad € 22.167,00. Su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 che, in virtù del parziale accoglimento vanno compensate per un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di quale erede di , ogni
[...] Controparte_1 Persona_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara l'esistenza di un contratto di deposito tra la
[...]
e il Sig. quale erede di Parte_1 Controparte_1 Per_1
, avente ad oggetto i beni mobili elencati nella scrittura privata del
[...]
05.03.2013 e specificati in parte motiva.
2. condanna il convenuto quale erede di , Controparte_1 Persona_1
a restituire all'attrice tutti i beni mobili Parte_1
elencati nella scrittura privata del 05.03.2013 e specificati in parte motiva;
3. condanna, nell'ipotesi in cui la restituzione in natura non fosse possibile, il medesimo convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
22.167,00 (euro ventiduemilacentosessantasette), oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione fino alla data di effettivo soddisfo;
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno per ritardata consegna pari ad €
3.000,00 per quanto motivato.
5. rigetta la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. condanna il convenuto in qualità di erede di Controparte_1 Per_1
, a pagare alla parte attrice le spese
[...] Parte_1
12 R.G.n. 4651/2020
di lite, che si liquidano in complessivi € 3.384,66 al netto della compensazione, oltre rimborso forfetario 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Principe dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 16 giugno 2025
Il G.o.p. (Dott.ssa Concetta Menale)
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