Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4434/2024 AC
RA
, rappresentata e difesa dall'avv. SAVERIO Parte_1
ROTONDO'
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: ricorso avverso cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e azione di accertamento negativo di indebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§
Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra conveniva Parte_1 in giudizio l' e, premesso di essere stata iscritta negli elenchi anagrafici CP_1 dei lavoratori agricoli del Comune di residenza (Acri) deduceva che l' CP_1
l'aveva cancellata dai suddetti elenchi per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e
2021.
Dedotta l'erroneità della determinazione dell' avendo ella svolto CP_1 effettiva attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda
Agricola “La RE EL ” con sede in Acri, chiedeva, quindi,
l'accertamento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori
1
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, l'intervenuta CP_1 decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 439/1970; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, deducendo che in seguito ad accertamenti ispettivi era emersa la fittizietà del rapporto di lavoro della parte ricorrente.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 31.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e/o conclusioni.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il
27.03.2025, l' il 26.03.2025. CP_1
§
E' infondata l'eccezione di intervenuta decadenza sollevata dall' . CP_2
A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge
11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione al quale va prestata adesione: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare
2 l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.) (Cass.
27/12/2011 n. 29070).
Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n.
375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SC (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/1994) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto
Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.”
Ebbene, nel caso di specie, l' ha provveduto a comunicare alla parte CP_1 ricorrente il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo con provvedimenti ricevuti il 25.3.2024, tempestivamente contestati con ricorso amministrativo del 19.04.2024.
L ha respinto il ricorso con provvedimento in data 29.05.2024, spedito CP_1 alla ricorrente il 10.06.2024.
Non risulta, tuttavia, essendo stata prodotta, su richiesta del Tribunale, solo una parte della relata di notifica, la data di ricezione del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, di tal chè non risulta possibile concludere nel senso che il ricorso giudiziario depositato il 15.11.2024 sia intempestivo.
§
Nel merito, la domanda è infondata e deve, pertanto, essere respinta per i motivi che seguono.
3 Occorre premettere che in aderenza al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. incombe sul lavoratore l'onere della prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e degli elementi costitutivi che lo connotano.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa appare utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che “nella controversia tra il lavoratore agricolo e l in ordine al diritto del primo a CP_1 conseguire prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2000, n.
4232).
L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995).
Osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e CP_1 particolareggiata – è dato ricavare che l'Azienda Agricola “La RE
EL”:
1) negli anni 2017/2021 non risulta alcun documento che riscontri la vendita di prodotti;
2) nello stesso periodo non risulta che sia stato effettuato l'acquisto di beni strumentali per lo svolgimento dell'attività di impresa;
4 3) a fronte di tali dati oggettivi l'impresa avrebbe erogato retribuzioni per un importo pari ad euro 34.386,00 nel 2017, ad euro 32.440,00 nel 2018, ad euro
87.393,00 nel 2019, ad euro 88.483,00 nel 2020 e ad euro 90.520,00 nel 2021;
4) non vi sono documenti che attestino il pagamento delle retribuzioni;
5) l'azienda agricola La RE EL – per il periodo dal 2017 al 2022 - risulta quasi totalmente inadempiente agli obblighi contributivi;
6) negli anni dal 2017 al 2022 l'azienda è risultata in passivo per un importo pari ad euro 528.513,00;
7) la IG.ra EL La RE ha dichiarato di non condurre personalmente l'azienda ma di avvalersi della collaborazione dei genitori, e tale affermazione è risultata in netto contrasto con quanto dichiarato dai presunti braccianti che, al contrario, ne hanno affermato la presenza costante sui luoghi di lavoro;
8) dai sopralluoghi effettuati sui terreni e dalle verifiche informatiche storiche non sono state riscontrate attività colturali apprezzabili nel periodo tra il
2017 e il 2022. Le uniche attività agricole presumibilmente svolte sul piccolo appezzamento di terreno situato vicino il capannone aziendale possono essere state effettuate in ambito familiare.
Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso.
L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuino il rapporti di lavoro formalmente denunciato nel periodo.
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
5 Il dato oggettivo dirimente è quello relativo ad una assoluta assenza di attività di vendita di prodotti agricoli e di acquisto di beni strumentali, a fronte della quale è del tutto inverosimile che l'azienda abbia corrisposto la retribuzione per gli importi sopra indicati, senza tra l'altro precostituirsi prova dei pagamenti;
abbia ritenuto di non versare la dovuta contribuzione;
abbia denunciato un numero di giornate lavorative di gran lunga maggiore rispetto al fabbisogno dichiarato;
tanto, sopportando perdite pari ad euro
528.513,00.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva.
Ciò detto, la richiesta prova per testi articolata dalla ricorrente non è idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, attesa, anche, la genericità di talune circostanze capitolate (non sono indicati i periodi dell'anno in cui la IG.ra avrebbe lavorato come bracciante né Parte_1
l'importo della retribuzione (giornaliera, settimanale, mensile).
Né vale a infirmare le conclusioni dell'organo ispettivo la documentazione in questa sede prodotta dalla parte ricorrente (buste paga, tra l'altro relative a pochi mesi) non essendo essa idonea, di per sé, a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni di lavoro, in assenza, tra l'altro di pagamenti tracciabili.
Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro e della stessa azienda apparentemente datrice di lavoro, non può che conseguire il rigetto del ricorso.
L'accertata insussistenza del diritto alla reiscrizione non consente di valutare la domanda volta all'accertamento del preteso diritto a trattenere le prestazioni erogate e ritenute indebite.
“Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale"
(Cass. n. 15147/2007).
6 - "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003).
La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo… (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro sentenza n.
620/2023; il principio, affermato dalla Corte con riferimento a fattispecie in cui si era accertata la decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. 7/1970, deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui la perdita del diritto all'iscrizione deriva dall'accertata insussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato in agricoltura).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
§
In difetto di una rituale dichiarazione resa personalmente dalla parte ex art. 152 disp. att. c.p.c. (norma applicabile alla fattispecie, cfr. Cass, Sez. L. ordinanza n. 10038/2024) vanno poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
In ordine al quantum, letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod.
(D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre
2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per lo scaglione 5.200,01/26.000 di cui alla tabella n. 4 (cause di previdenza) computando tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) sono pari, rispettivamente, a euro 929,00, 777,00 e 2.021,00 (per complessivi euro 3.727,00) devono essere ridotti, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del d.m. 55/2014 e succ. mod., del 50 per cento, tenendo conto della scarsa complessità della controversia, del suo carattere seriale e della qualità delle
7 parti, osservandosi che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (cfr. Cass. n. 10438/2023).
Pertanto, precisandosi che se pure l'art. 5 del d.m. 55/2014 e succ. mod. prevede che, al comma 6, che “Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”, quanto alla determinazione del valore della controversia, non ignora il giudice che nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui l'espressione “Di valore non inferiore a 26.000 euro" non sta a significare che i 26.000 euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile” (conf.
Cass. n. 24076/2019; Cass. n. 22330/2020), tuttavia deve tenersi conto proprio della formulazione letterale della norma de qua (art. 5 co. 6 del DM
n. 55/2014 per come modificato dal d.m. 147/22), secondo cui “Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. “Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
La dizione letterale ha quindi legittimato l'affermazione del principio di diritto, secondo cui l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021, secondo cui alla lettera della norma va assegnato il significato di individuare uno scaglione
8 cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia", di tal che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra €
5201,00 26000,00; conf. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019). L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019).
Nel caso di specie, considerata la particolare modestia delle questioni trattate, la minima entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione in ragione del non rilevante valore patrimoniale delle prestazioni previdenziali che l' è tenuto a erogare in CP_1 caso di iscrizione negli elenchi nonché la sollecita definizione del procedimento e la costituzione dell'istituto a mezzo di legali interni, deve trovare applicazione lo scaglione immediatamente inferiore.
Pertanto, le spese di lite si liquidano in euro 1.863,50 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.863,50 oltre accessori dovuti.
Cosenza, 01/04/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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